La decisione sulla competenza nel procedimento cautelare prescinde dalla fondatezza dell’accusa

«La decisione sulla competenza, anche nel procedimento cautelare, è una decisione che deve essere pronunciata in limine litis , sulla base della descrizione del fatto, trattandosi di un accertamento preliminare rispetto ad ogni valutazione di merito sulla fondatezza dell’accusa come anche rispetto alla sussistenza della gravità degli indizi».

Con la sentenza in commento, la sesta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alle conseguenze di una decisione in sede di impugnazione cautelare che escluda i gravi indizi di colpevolezza in ordine a profili qualificatori della fattispecie penale che incidono sulla competenza . Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari, con l'ordinanza impugnata innanzi al Tribunale del riesame, aveva ravvisato la sussistenza dell' aggravante del metodo mafioso, ex articolo 416 -bis 1 c.p., la cui contestazione ne determinava la competenza funzionale c.d. distrettuale, presso il Tribunale della città ove ha sede la Corte d'Appello. In sede di impugnazione, tuttavia, il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza della predetta aggravante e pertanto, secondo la difesa dell'indagato ricorrente, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell' articolo 27 c.p.p. , escludendo la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale. Il Tribunale del riesame, adito dalla difesa, ha invece confermato la competenza del giudice distrettuale, rigettando le doglianze difensive. Investita della questione, la Corte di Cassazione ha preliminarmente dato atto dell'esistenza di due orientamenti sul punto , elaborati con riferimento al giudizio di cognizione, il primo dei quali sostiene che si debba dichiarare l' incompetenza del giudice per le indagini preliminari in favore del giudice naturale per effetto della riqualificazione del fatto in sede di impugnazione cautelare. Secondo l'opposto orientamento, la competenza territoriale del giudice per le indagini preliminari deve essere determinata avuto riguardo alla sola contestazione del Pubblico Ministero, senza alcuna incidenza del giudizio di merito in ordine ai profili che incidono su di essa. I giudici di legittimità, con la sentenza in commento, ritengono di poter fare applicazione anche nel giudizio cautelare del secondo orientamento, che distingue il vaglio della competenza da quello nel merito. Secondo la Corte, infatti, il giudizio sulla competenza è preliminare e ha un oggetto specifico e diverso rispetto alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sicché occorre aver riguardo alla descrizione dei fatti formulata dal Pubblico Ministero onde stabilire se sussista o meno la competenza del giudice adito.

Presidente Di Stefano – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa in data 1° giugno 2023 dal G.I.P. presso il Tribunale della stessa città con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli articolo 81, 110, cod. penumero 2, 4, 7 l. 895/1967, 23 l. 110/1975 , di cui ai capi 70 , 72 , 73 , per detenzione di armi da fuoco in particolare un fucile mitragliatore tipo kalashnikov, una pistola Beretta priva di matricola, due caricatori per pistola da 15 colpi ed un caricatore per pistola da 20 colpi , con esclusione per tutti i capi dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. penumero Si tratta di armi rinvenute in occasione di una perquisizione eseguita il 2 maggio 2019 all'interno o comunque nei pressi di un casolare sito in omissis , in uso a V.R. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, O.F. chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura cautelare. 2.1. In particolare, osserva il ricorrente che una volta esclusa l'aggravante mafiosa deve escludersi la sussistenza della competenza del G.i.p. del Tribunale del capoluogo del distretto in favore della competenza del G.i.p. presso il Tribunale di Lametia Terme, in assenza di qualsiasi connessione con il delitto associativo di cui al capo A . Il Tribunale senza mettere in discussione i rilievi difensivi circa la mancanza di connessione dei reati ascritti al ricorrente con i reati di competenza distrettuale previsti dall' articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. penumero , ha respinto l'eccezione facendo riferimento ad una regola processuale che esclude la rilevanza dell'incompetenza affermata in sede cautelare rispetto alla competenza funzionale del G.i.p. distrettuale di Catanzaro che resterebbe vincolata dalla iscrizione originaria delle imputazioni formulate dal pubblico ministero. Si tratta, secondo il ricorrente, di una interpretazione erronea che non tiene conto dei principi affermati in tema di competenza in materia cautelare dalle Sezioni Unite Giacobbe nella sentenza 23/04/2020 numero 19214. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla gravità indiziaria riferita alla detenzione del fucile kalashnikov capo 70 . Si obietta che la semplice conoscenza del luogo in cui era occultata l'arma non dimostra che la stessa fosse nella sua detenzione, considerato che il ricorrente non aveva neppure il possesso dell'immobile in questione. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai capi 72 e 73 relativi alla detenzione delle altre armi rinvenute nei pressi dello stesso casolare. Dalle intercettazioni emergerebbe la prova che tali armi erano di G. M. che se ne è attribuita l'appartenenza. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura di massimo rigore. Si tratta di fatti risalenti al massimo ai primi mesi del 2019, da parte di soggetto incensurato nonostante l'età 60 anni , i cui rapporti con G. M. appaiono ridotti ai pochi contatti riferiti alle condotte contestate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Il primo motivo afferente alla questione della competenza del Gip distrettuale impone dei necessari chiarimenti, essendo effettivamente molto confuso il panorama giurisprudenziale sul tema della competenza nel procedimento incidentale de libertate in ragione della sua autonomia dal giudizio avente ad oggetto la decisione sul merito della responsabilità. Si devono, infatti, distinguere gli effetti della dichiarazione di incompetenza pronunciata nel giudizio cautelare rispetto al giudizio sulla responsabilità, dalla disciplina che regola i presupposti in base ai quali deve essere verificata la sussistenza o meno della competenza del giudice che procede. È stato, infatti, oramai chiarito che le valutazioni sulla competenza effettuate in sede cautelare non incidono sugli sviluppi successivi del procedimento nella sede di merito, ben potendo il P.M. in sede di formulazione della richiesta di rinvio a giudizio confermare le sue scelte discrezionali nell'individuazione dei temi d'accusa e riproporre dunque, nei medesimi termini, la contestazione dei fatti enucleati in sede cautelare. Con la sentenza delle Sezioni Unite numero 19214 del 23/04/2020 Giacobbe , che si è occupata delle questioni relative agli effetti della dichiarazione di incompetenza in sede cautelare, in particolare sotto il profilo della sussistenza dell'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento con cui il tribunale del riesame, rilevata l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari abbia annullato l'ordinanza per carenza dei gravi indizi, è stato ribadito che «la competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto indissociabile dalla funzionale attività del giudice, osservando come i codificatori non abbiano escluso l'operatività di tale principio nell'incidente cautelare, limitandosi invece a coniugarlo con le peculiarità di tale fase e con l'esigenza di tutelare la collettività laddove venga ravvisata l'urgenza dell'intervento cautelare, al fine di scongiurare i pericoli connessi al prevedibile ritardo con il quale il giudice competente potrebbe provvedere». Come affermato dalle Sezioni Unite Giuliano cfr. numero 42030 del 17/07/2014, Rv. 260242, in tema di inoppugnabilità della dichiarazione di incompetenza emessa nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell' articolo 22, comma primo, cod. proc. penumero attraverso il meccanismo previsto dall' articolo 27 cod. proc. penumero richiamato dall' articolo 291, comma 2, cod. proc. penumero si assicura anche al giudice che si dichiari incompetente il potere eccezionale di applicare la misura cautelare, esposta però alla decadenza ove il pubblico ministero non si uniformi alla decisione d'incompetenza, trattenendo, come in suo potere, gli atti senza trasmetterli al p.m. presso il giudice individuato come competente. Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell' articolo 22, comma 2, cod. proc. penumero , nella fase delle indagini preliminari, se il giudice adito riconosce la propria incompetenza, la sua decisione produce effetti limitatamente al singolo provvedimento richiesto, talché, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, egli provvede alla restituzione degli atti al pubblico ministero. Quest'ultimo conserva, dunque, il potere di proseguire nell'indagine e non è tenuto a trasmettere a sua volta gli atti al corrispondente ufficio presso il giudice indicato come competente, come peraltro si desume anche dall' articolo 54, comma 1, cod. proc. penumero , che subordina tale trasmissione all'autonoma valutazione sul punto dell'organo procedente. Ciò significa che, una volta disposta la misura ex articolo 27 cit., gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero che l'ha richiesta in questo senso si veda Sez. 1, numero 974 del 16/12/2014, Ladogana, cit. , spettando a quest'ultimo valutare se accettare la decisione del giudice in merito alla competenza e trasmettere gli atti al suo corrispondente presso il giudice ritenuto competente perché solleciti l'emissione di un nuovo titolo cautelare ovvero lasciare che quello originario perda efficacia allo spirare del termine dei venti giorni, conservando però la titolarità dell'indagine e la possibilità di sollecitare allo stesso giudice una nuova valutazione sul punto, ad esempio alla luce dell'acquisizione di nuovi elementi. In ciò si sostanza l'autonomia delle valutazioni sulla competenza nel giudizio cautelare rispetto alla competenza del giudizio di responsabilità, nel senso cioè della non automatica estensione dell'Incompetenza dichiarata in sede cautelare a quella del giudice chiamato a decidere nel merito della responsabilità sulla base delle scelte eventualmente difformi operate dal pubblico ministero che procede. 2. Il ricorso pone, invece, un diverso problema, che deve essere qui affrontato, ovvero quello di stabilire se la valutazione della competenza ai fini dell'applicazione della misura cautelare sia soggetta o meno alle stesse regole fissate per la disciplina della competenza del giudizio di responsabilità a cognizione piena. Su tale tema le citate Sezioni Unite non hanno fornito alcuna specifica indicazione, essendo stati solo affrontati i profili che attengono alla diversa questione degli effetti che la incompetenza dichiarata in sede cautelare produce sulla competenza rispetto all'autonomo giudizio di responsabilità, sia pure con specifico riferimento alla verifica dell'interesse del pubblico ministero ad impugnare le valutazioni precarie , nel senso sopra detto, sulla carenza dei gravi indizi da parte del giudice di cui sia stata dichiarata l'incompetenza in sede di riesame. Nel caso di specie si tratta di una problematica diversa, ovvero quella di stabilire se la valutazione sulla insussistenza dei gravi indizi rispetto a profili qualificatori della fattispecie che incidono sulla competenza del giudice investito della domanda cautelare abbiano o meno rilievo agli effetti dell'applicazione del meccanismo previsto dall' articolo 27 cod. proc. penumero La questione che qui rileva non coincide con quella affrontata nelle decisioni richiamate dal Tribunale del riesame Sez. 2, numero 25163 del 06/02/2019, Griner, Rv. 276919 fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato in conseguenza dell'esclusione, in sede di riesame, dell'aggravante di cui all' articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991, numero 152 , convertito in legge 12 luglio 1991, numero 203 , che attengono sempre agli effetti dell'incompetenza del giudizio cautelare sul giudizio di responsabilità, essendo in questo caso, invece, in discussione stabilire se e quando il giudice della domanda cautelare debba dichiarare la propria incompetenza ai fini dell'applicazione del criterio dell'urgenza che delimita il suo potere di applicazione della misura ai sensi dell' articolo 291, comma 2, cod. proc. penumero 3. Sullo specifico punto si registrano due orientamenti contrastanti, da ultimo è stato affermato vedi cass. Sez. 1, numero 32956 del 14/07/2022 , Fall Thierno Mountaga, Rv. 283564 che nel procedimento de libertate , il tribunale del riesame che operi una diversa qualificazione giuridica del reato, escludendo la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell' articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. penumero , deve dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare il provvedimento, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell' articolo 27 cod. proc. penumero , laddove ravvisi l'urgenza anche di una sola delle esigenze cautelari riscontrate, conf. numero 32957 e numero 32958 del 2022 . Si è osservato che «anche nell'ipotesi di riqualificazione dei fatti contestati incidente sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico sussiste la necessità che la misura limitativa della libertà personale sia apprezzata entro tempi brevi dal suo giudice naturale», specificandosi che «Il Tribunale del riesame, pertanto, deve necessariamente rilevarla adottando, qualora ritenga sussistenti tutte le condizioni cha legittimano l'intervento cautelare e cioè della sussistenza, oltre che dell'urgenza, dei gravi indizi di colpevolezza e delle stesse esigenze cautelari, il provvedimento di cui all' articolo 27 cod. proc. penumero ». Secondo un indirizzo più risalente Sez. 1, numero 7511 del 25/01/2011 , confl., comp, in proc. Mazzeo e altri, Rv. 24942701 , ma ribadito anche di recente Sez. 2, numero 50758 del 21/11/2019 , Lippa, Rv. 278005 , al contrario, è stato affermato che la competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura. Con tale pronuncia, al di là del caso specifico relativo alla competenza per connessione, che qui non assume diretta rilevanza, è stato messo in evidenza il profilo dei presupposti che devono essere vagliati ai fini della decisione sulla competenza del giudice cautelare, escludendosi la rilevanza del giudizio sulla gravità indiziaria, poiché la decisione sulla competenza prescinde dalla valutazione del presupposto della gravità indiziaria richiesta per l'applicazione della misura cautelare e si calibra sulla rappresentazione del fatto come descritto nella richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero. Del resto, è noto che la competenza è una decisione che viene assunta sulla base della prospettazione formulata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, ed è perciò sulla base di essa che va verificata la competenza del giudice adito. La decisione sulla fondatezza della accusa in linea di principio è indipendente da quella preliminare sulla competenza, che non è esclusa solo perché l'ipotesi di reato contestata dovesse risultare infondata o diversa da quella formulata nell'imputazione, essendo rimesso al giudice il potere di valutare anche la corretta qualificazione giuridica del fatto, salvo il limite che deriva dalla necessità di rispettare la competenza di un giudice superiore vedi articolo 23, comma 2, cod. proc. penumero . Nel caso di fatto diverso soccorrono le regole che discendono dal principio della correlazione della sentenza alla contestazione, e che prevedono la restituzione degli atti al pubblico ministero per procedere per il fatto diverso, quale conseguenza dell'attribuzione al predetto ufficio del potere di iniziativa nell'esercizio dell'azione penale. Nel caso in cui si discuta solo della competenza territoriale, anche se per connessione, e la diversa qualificazione giuridica non incida sulla competenza per materia, il giudice all'esito del giudizio conserva sempre la propria competenza, dovendo decidere nel merito dell'accusa. La competenza per territorio, come anche quella per connessione, diversamente da quella per materia, nel giudizio ordinario è soggetta a rigorosi termini di decadenza, essendo il vaglio della competenza confinato ex articolo 21, commi 2 e 3, cod. proc. penumero entro il limite temporale della fase della conclusione dell'udienza preliminare, o, se questa manchi entro il termine previsto dall' articolo 491 comma 1, cod. proc. penumero Si tratta, comunque, di una verifica che va eseguita sulla base della descrizione del fatto contenuta nell'imputazione che prescinde dall'esito della valutazione sulla fondatezza o meno dell'accusa al termine dell'istruttoria e che ammette anche la eventualità che il giudice conservi la propria competenza anche quando dovesse risultare contradetta dagli sviluppi dell'istruttoria dibattimentale, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis . E' pacifico che il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione ex ante , riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all' articolo 491, comma 1, cod. proc. penumero , in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale cfr., Sez. 6, numero 33435 del 04/05/2006 , Battistella e altri, Rv. 234348 Sez. 6, numero 49754 del 21/12/2012 , Casulli e altri, Rv. 254100 Sez. 2 numero 14557 del 04/03/2021, Pelizzari, Rv. 281067 In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che, ai fini della pronuncia sulla competenza, l'indagine può estendersi, non ostandovi alcuna contraria previsione, a tutti gli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, compreso il contenuto di una querela inserita nel fascicolo per il dibattimento esclusivamente a comprova della procedibilità dell'azione . 4. Orbene, vi è da chiedersi se tali regole che disciplinano la competenza del giudizio di responsabilità debbano essere applicate anche al giudizio cautelare, sebbene detto procedimento si caratterizzi per la unicità della fase decisoria, che non è soggetta alle cadenze processuali proprie del giudizio ordinario, essendo la decisione cautelare basata sul medesimo compendio probatorio posto dal pubblico ministero a fondamento della richiesta di applicazione di misura cautelare, non essendovi una fase istruttoria ancora da svolgersi al momento in cui deve essere valutata la competenza. Ritiene il Collegio che debba darsi continuità all'orientamento che distingue il vaglio della competenza da quello dei presupposti della misura cautelare, trattandosi di decisioni che hanno diverso oggetto e che sono condizionate dall'applicazione anche nella fase cautelare del principio dell'iniziativa del pubblico ministero, essendo la richiesta cautelare soggetta alle determinazioni della pubblica accusa in punto di rappresentazione del fatto oggetto della richiesta di misura. Tale orientamento non è contraddetto dalla sopra richiamata sentenza delle Sez. U. Giacobbe, che come osservato si occupa solo degli effetti della dichiarazione di incompetenza ma non anche dei presupposti che ne condizionano la declaratoria. Né può sostenersi che l'applicazione della misura cautelare per un reato qualificato in modo diverso rispetto alla richiesta del pubblico ministero per effetto di una diversa qualificazione giuridica che incide sulla sua competenza comporti una violazione del principio del giudice naturale. Come già sopra ricordato detto principio vale anche per il procedimento cautelare, ma resta soggetto alle stesse regole fissate per la competenza nel giudizio di responsabilità che distinguono il profilo della prospettazione dell'accusa, essenziale ai fini della decisione in punto di competenza, da quello relativo alla sua fondatezza che attiene, invece, alla decisione nel merito della sussistenza dei presupposti sostanziali della misura cautelare. In altri termini, non è in base alla valutazione della gravità indiziaria che il giudice possa dichiarare la propria incompetenza, laddove ne ravvisi la carenza rispetto ad un profilo della qualificazione del reato, o di una circostanza aggravante, come nel caso di specie, da cui dipenda la propria competenza a decidere sulla richiesta. 5. In conclusione, l'aver ritenuto carente la gravità indiziaria rispetto all'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. penumero , da cui discende la competenza del G.i.p. presso il capoluogo del distretto in cui si trova il giudice territorialmente competente, non comporta l'incompetenza c.d. distrettuale del predetto giudice. Altro discorso è se l'esclusione dell'aggravante derivi dalla erroneità della formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero, quando cioè sia stata contestata senza riferimenti specifici alla sua astratta ricorrenza e se ne debba quindi ravvisare l'insussistenza sulla base della stessa prospettazione del fatto descritta nella richiesta della misura cautelare, ovvero per carenza assoluta di elementi di prova a suo sostegno. Solo in tali casi trova applicazione l' articolo 291, comma 2, cod. proc. penumero che limita il potere del giudice incompetente di applicazione della misura entro i limiti temporali fissati dall'articolo 27 stesso codice, sulla base del necessario presupposto sostanziale dell'urgenza delle esigenze cautelari. Si deve, quindi, affermare il principio che la decisione sulla competenza, anche nel procedimento cautelare, è una decisione che deve essere pronunciata in limine litis, sulla base della descrizione del fatto, trattandosi di un accertamento preliminare rispetto ad ogni valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa come anche rispetto alla sussistenza della gravità degli indizi. Quanto ai possibili abusi del pubblico ministero, che resterebbe arbitro della individuazione del giudice competente sulla base della rappresentazione dell'ipotesi di reato formulata nella sua richiesta, si deve ritenere che possano valere le stesse garanzie che l'ordinamento assicura nel giudizio ordinario. In particolare, come è consentito nel giudizio di responsabilità acquisire tutti gli elementi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per valutare la correttezza degli elementi di fatto che incidono sulla competenza territoriale, e procedere a rettificare o integrare la imputazione ai fini della corretta individuazione del giudice competente Sez. 6, numero 40249 del 30/11/2006 , Pacifico e altri, Rv. 234761 fattispecie in cui la Corte, in relazione all'imputazione di corruzione in parte commessa all'estero, ha affermato l'erroneità del ricorso al criterio della primigenia iscrizione nel registro delle notizie di reato, risultando dagli atti che erano stati effettuati in Roma alcuni pagamenti corruttivi in denaro contante, genericamente evocati dall'imputazione con il riferimento, oltre che a pagamenti per mezzo di bonifici bancari all'estero, a continue erogazioni in denaro contante non meglio localizzate e temporalmente definite, fatto questo che avrebbe imposto, ai sensi dell' articolo 10, comma terzo, e dell'articolo 9, comma primo, cod. proc. penumero , il ricorso al criterio prevalente dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione , lo stesso potere compete al giudice adito in sede cautelare che, disponendo necessariamente degli atti posti a fondamento della richiesta, potrà valutare se i fatti riportati nell'imputazione siano stati correttamente descritti in base ad una prospettazione ragionevole degli stessi, prescindendo dalle valutazioni più rigorose richieste in punto di gravità indiziaria. Pertanto, da quanto osservato risulta la infondatezza del primo motivo di ricorso che, senza denunciare la radicale assenza di elementi di fatto a supporto della integrazione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, ha semplicemente addotto la incompetenza del G.i.p. presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui rientra il circondario del tribunale territorialmente competente ex articolo 328, comma 1-bis, cod. proc. penumero sulla base della mera valutazione della carenza della gravità indiziaria rispetto a detta aggravante. 6. Gli altri motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza e per genericità delle relative doglianze. Quanto alla debolezza degli indizi basati sulla conoscenza del luogo in cui erano occultate le armi il ricorso non si confronta con le risultanze istruttorie valorizzate dal Tribunale ed in particolare con le intercettazioni telefoniche intercorse con G.M. che attestano come, al di là del possesso o meno dell'immobile in questione, il mitragliatore risulterebbe essere stato murato personalmente dal ricorrente in quel casolare, ove sono state rinvenute anche le altre armi. La gravità degli indizi di colpevolezza rispetto ai capi 72 e 73 , relativi alla detenzione delle altre armi rinvenute nei pressi dello stesso casolare, è stata poi argomentata in modo non illogico sulla base del rapporto di fiducia e di collaborazione intercorrente tra O.F. e G.M., con la conseguente irrilevanza dell'appartenenza delle armi al solo G., che non contraddice il concorso nella comune detenzione di tutte le armi ivi rinvenute. Peraltro, il casolare è stato ritenuto trovarsi nella disponibilità materiale di O.F. a prescindere da chi ne fosse proprietario, avendolo di fatto utilizzato per nascondere le armi, in particolare per avervi occultato il mitragliatore kalashnikov. Non è, quindi, illogico ascrivere al predetto ricorrente, sul piano indiziario, la custodia di quelle armi anche se ritenute di pertinenza del G. 7. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura di massimo rigore. La estrema gravità dei fatti, trattandosi della detenzione di più armi micidiali, anche qualificate da guerra, rende del tutto adeguata la valutazione operata dal Tribunale per ritenere irrilevante l'epoca risalente dei suoi precedenti penali, oltre che il decorso del tempo dall'accertamento dei fatti. 8. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell' articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all 'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen .