L’efficacia probatoria della fattura circa l’esistenza di un contratto

La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto.

Nell'ambito di un rapporto contrattuale tra società , il Tribunale ingiungeva il pagamento della somma di oltre 200mila euro come corrispettivo per l'attività eseguita. Seguiva la proposizione dell' opposizione e la revoca del provvedimento monitorio in accoglimento della deduzione difensiva secondo cui la cifra non era riconducibile alle attività previste dalle pattuizioni contrattuali. La vicenda è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione. Il ricorrente si duole in particolare per aver i giudici di merito ritenuto carente la prova dell'accordo in ordine allo svolgimento dell'attività, nonostante la fattura evocata fosse stata iscritta nella contabilità dell'opponente e non fosse stata contestata in via stragiudiziale. Il motivo risulta fondato . La Cassazione sottolinea infatti che la sentenza impugnata si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza fornire alcuna argomentazione sulla rilevanza della stessa ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo contrattuale sotteso a tale emissione e annotazione nelle scritture contabili della fattura medesima. Viene dunque affermato il principio di diritto secondo cui «la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili». L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della pronuncia con rinvio alla Corte d'appello.

Presidente Di Virgilio – Relatore Trapuzzano Fatti di causa 1.– Con decreto ingiuntivo numero 30/2016, il Tribunale di Savona ingiungeva alla omissis S.r.l. il pagamento, in favore della omissis S.r.l., della complessiva somma di euro 211.442,52, a titolo di compenso spettante per lo stoccaggio del materiale da riciclare raccolto nel proprio centro di Albenga. Con atto di citazione del 29 febbraio 2016, la omissis S.r.l. proponeva opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Savona, la omissis S.r.l. al fine di ottenere la revoca del provvedimento monitorio opposto, assumendo per un verso, che dal complessivo credito azionato dalla omissis quello portato dalla fattura numero 865/2015 per euro 11.073,33, inerente ai costi di selezione del materiale cartaceo conferito e allo smaltimento in discarica del “sovvallo”, non fosse dovuto, in quanto riguardante lo svolgimento di un'attività mai pattuita tra le parti e, per altro verso, che la omissis fosse creditrice del complessivo importo di euro 72.279,75, portato dalle fatture nnumero 184/2015, 185/2015 e 512/2015, a titolo di corrispettivo per la cessione di materiale cellulosico proveniente dalla raccolta di carta e cartoni con un residuo dovuto pari ad euro 121.088,59. Si costituiva in giudizio la omissis S.r.l., la quale contestava le avverse deduzioni e chiedeva che l'opposizione fosse respinta e il decreto ingiuntivo opposto fosse confermato. In particolare, esponeva che era stata pattuita tra le parti un'attività di selezione del materiale da parte di omissis , con la previsione di un compenso di euro 50,00 per tonnellata per la selezione e di euro 120,00 per tonnellata per i costi di smaltimento. In via riconvenzionale, chiedeva il pagamento di altre fatture in ordine a tale attività di selezione e smaltimento. Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza numero 328/2017 , depositata il 17 marzo 2017, accoglieva per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la omissis S.r.l. al pagamento, in favore della omissis S.r.l., della differenza tra la somma di euro 200.369,19 e la somma di euro 72.279,75, oltre interessi legali. Al riguardo, la pronuncia di prime cure escludeva che vi fosse la prova dell'accordo tra le parti per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare, a fronte della mera e-mail di offerta senza alcuna accettazione e della imprecisione delle deposizioni rese sul punto dai testi escussi, assumendo che fosse irrilevante l'annotazione delle fatture nelle scritture contabili della società opponente, mentre riconosceva la spettanza del credito opposto in compensazione dalla omissis per la cessione del materiale cellulosico e riconosceva il credito dell'ingiungente sulla scorta del riferimento al peso del materiale al lordo. Respingeva, pertanto, anche la spiegata domanda riconvenzionale. 2.– Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2017, proponeva appello la omissis S.r.l., la quale lamentava 1 l'erroneo disconoscimento delle spettanze dovute per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare, in base alla fattura numero 865/2015 prodotta, regolarmente annotata e non contestata 2 l'ammissibilità della pretesa di pagamento dell'ulteriore somma di euro 185.000,00 per la successiva selezione di materiale, quale modifica della domanda monitoria originaria 3 l'erroneo riconoscimento della compensazione con il credito vantato dalla omissis , benché questa non avesse chiesto nell'atto di opposizione l'accertamento del proprio credito e la compensazione con il credito di cui al decreto ingiuntivo. Si costituiva nel giudizio d'impugnazione la omissis S.r.l., la quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede a che doveva essere convalidata la valutazione del Tribunale circa la mancanza di prova dell'accordo con cui omissis avrebbe svolto un'attività di selezione di materiale dietro compenso, all'esito dell'istruttoria svolta, stante che le fatture emesse non potevano essere utilizzate quale prova del credito nel successivo giudizio di opposizione b che, a fronte della riconducibilità ad omissis della posta elettronica da cui era partita la proposta di accordo, rimaneva il fatto che non vi era alcuna e-mail, in risposta, di accettazione della proposta, da parte di omissis , né alcuno dei testimoni escussi era presente al momento della stipulazione dell'accordo o vi aveva partecipato c che, pertanto, nessuna spettanza poteva essere riconosciuta, sia in ordine alla fattura numero 865/2015, sia in ordine alla spiegata riconvenzionale, per l'attività di selezione e smaltimento d che nella documentazione relativa agli accordi raggiunti tra le parti non vi era alcuna distinzione tra lordo e netto, né le testimonianze rese sul punto erano decisive, mentre assumevano importanza i documenti di identificazione rifiuti da raccolta stradale per conferimenti esenti da omissis , relativi ad imballaggi di carta e cartone, che non contenevano alcuna distinzione tra materiale accettato e materiale rifiutato e che conseguentemente doveva essere confermato che la pattuizione riguardava un compenso di euro 30,00 a tonnellata per la carta e di euro 45,00 a tonnellata per il cartone, al lordo. 3. – Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la omissis S.r.l. È rimasta intimata la omissis S.r.l. 4. – Con ordinanza interlocutoria numero 3906/2022, depositata l'8 febbraio 2022, all'esito della camera di consiglio non partecipata del 16 giugno 2021, questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. – Preliminarmente si dà atto che manca agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, che avrebbe dovuto essere prodotta dalla ricorrente nel termine di cui all' articolo 369, primo comma, c.p.c. Nondimeno, l'improcedibilità – ai sensi dell' articolo 369, secondo comma, numero 2, c.p.c. – non può essere dichiarata, atteso che la notifica del ricorso a mezzo PEC del 10 luglio 2020 è avvenuta entro il termine breve di 60 giorni dal deposito della sentenza impugnata del 14 aprile 2020 Cass. Sez. 6, Ordinanza numero 15832 del 07/06/2021 Sez. 6-3, Ordinanza numero 11386 del 30/04/2019 Sez. 6-3, Sentenza numero 17066 del 10/07/2013 , ove si consideri la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, come prevista, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'articolo 83, secondo comma, del d.l. numero 18/2020, conv. dalla legge numero 27/2020 e, successivamente, dal d.l. numero 23/2020 , conv. dalla legge numero 40/2020 . 2. – Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell' articolo 360, primo comma, nnumero 3 e 5, c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli articolo 2709, 2710, 2720, 2727, 2728, 2735 c.c. nonché degli articolo 115 e 116 c.p.c. , in riferimento alla fattura numero 865/2015 e all'accordo intercorso per l'attività di selezione del materiale conferito, per avere la Corte di merito ritenuto carente la prova dell'accordo in ordine allo svolgimento di tale attività di selezione e smaltimento, nonostante la fattura evocata fosse stata iscritta nella contabilità dell'opponente e non fosse stata contestata in via stragiudiziale, il che avrebbe dovuto indurre ad attribuire rilevanza confessoria al patto sotteso all'emissione di detta fattura. Senonché obietta la ricorrente che, stante l'efficacia obbligatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, la Corte distrettuale ne avrebbe dovuto trarre la conclusione della idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale, essendo all'uopo rilevanti altresì la e-mail trasmessa da omissis a omissis e le testimonianze rese dai dipendenti di omissis , che avevano sostenuto l'esistenza di un accordo in tal senso. 2.1.– Il motivo è fondato. Infatti, la sentenza impugnata si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili di omissis , della fattura medesima e in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato sebbene tali rilievi fossero stati già sviluppati dall'opposta nel corso del giudizio di primo grado, disattesi dal Tribunale e reiterati con i motivi di gravame . Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto Cass. Sez. 6-1, Ordinanza numero 35870 del 06/12/2022 Sez. 6-1, Ordinanza numero 2211 del 25/01/2022 Sez. 2, Ordinanza numero 26801 del 21/10/2019 Sez. 2, Sentenza numero 15832 del 19/07/2011 . Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex articolo 2720 c.c. Cass. Sez. 2, Ordinanza numero 1444 del 15/01/2024 Sez. 6-2, Ordinanza numero 1972 del 23/01/2023 Sez. 6-2, Ordinanza numero 2514 del 27/01/2022 Sez. 2, Ordinanza numero 128 del 04/01/2022 Sez. 6-2, Ordinanza numero 35171 del 18/11/2021 Sez. 2, Ordinanza numero 29176 del 20/10/2021 Sez. 3, Ordinanza numero 32935 del 20/12/2018 Sez. 3, Sentenza numero 3383 del 18/02/2005 . E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti vedi l'invio della e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte . 3.– Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell' articolo 360, primo comma, nnumero 3 e 5, c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli articolo 1243, 1490, 1492, 2727, 2728 c.c. e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto il credito in compensazione della OMISSIS , avendo riguardo alla cessione del materiale cellulosico al lordo e non già al netto. Sostiene l'istante che il credito eccepito in compensazione avrebbe dovuto essere rideterminato calcolando la quantità esatta di materiale pulito, dopo aver eliminato il materiale di scarto pari al 40%, sicché il giudice avrebbe dovuto interporre una valutazione volta ad operare la riduzione del prezzo, gravando su omissis l'onere di dimostrare di aver consegnato un prodotto scevro da vizi e, nella fattispecie, privo di impurità , nonostante le contestazioni della ricorrente. 3.1.– Il motivo è infondato. E ciò perché – contrariamente all'assunto della ricorrente –, in materia di garanzia speciale per i vizi della cosa venduta di cui all' articolo 1490 c.c. , il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all' articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi – e non già l'alienante della loro inesistenza – Cass. Sez. 1, Ordinanza numero 28224 del 09/10/2023 Sez. 2, Ordinanza numero 21230 del 19/07/2023 Sez. 2, Sentenza numero 14895 del 29/05/2023 Sez. 2, Ordinanza numero 14109 del 23/05/2023 Sez. 2, Ordinanza numero 8451 del 24/03/2023 Sez. 2, Ordinanza numero 33612 del 15/11/2022 Sez. 2, Ordinanza numero 9960 del 28/03/2022 Sez. 2, Sentenza numero 8199 del 27/04/2020 Sez. U, Sentenza numero 11748 del 03/05/2019 . Sicché, in difetto di prova a carico della omissis della ricorrenza di scarti sul materiale ceduto, il prezzo è stato correttamente calcolato al lordo del peso. 4.– In definitiva, deve trovare accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso mentre il secondo motivo deve essere rigettato. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.