Stabilimenti balneari: si prospetta l’impossibilità di un indennizzo per le opere realizzate dal concessionario uscente

Se le conclusioni in esame fossero confermate, sarebbe un duro colpo per i balneari. Per l’Avvocato Generale della CGUE, infatti, l’articolo 49 cod. nav. è compatibile con l’articolo 49 TFUE e non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento.

Le Conclusioni rassegnate oggi EU C 2024 129, C-598/22 sono l'ennesimo capitolo del botta e risposta tra CGUE e Consiglio di Stato sulle problematiche sottese all'applicazione della Bolkestein alle concessioni balneari ed in particolar modo è la risposta alla pregiudiziale sollevata con l'ord. numero 8010/22, relativa alla compatibilità con il diritto europeo del nostro articolo 49 cod. nav. nella parte in cui prevede, alla fine della concessione balneare, l' incameramento di tutte le opere inamovibili senza indennizzo per il concessionario uscente. L'Avvocato Generale, infatti, ha così risposto alla pregiudiziale «una misura nazionale quale l' articolo 49 del codice della navigazione , che alla scadenza della concessione comporta la cessione allo Stato senza indennizzo delle opere non amovibili costruite nell'area demaniale marittima in concessione, non rappresenta una restrizione al diritto di stabilimento vietata dall'articolo 49 TFUE se la durata della concessione è sufficiente per l'ammortamento dell'investimento da parte del concessionario. Ciò vale anche nel caso in cui lo stesso concessionario si aggiudichi la nuova concessione sulla medesima area. In subordine, ove una norma nazionale quale l' articolo 49 del codice della navigazione fosse qualificata come restrizione non discriminatoria al diritto di stabilimento, tale restrizione non sarebbe vietata dall'articolo 49 TFUE , nei limiti in cui sia proporzionata ai legittimi obiettivi di salvaguardia della proprietà pubblica e della finanza pubblica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare» neretto,nda . L' articolo 49 cod. nav. non restringe la libertà di stabilimento Il criterio da usare per stabilire se l' articolo 49 cod. nav. è o meno una restrizione alla libertà di stabilimento, sempre vietata seppure minima, è il principio mutuato dalla prassi della CGUE sul libero mercato e, quindi, sulla libertà di stabilimento, in base al quale «ove “l'effetto” di una norma nazionale sull'esercizio di una libertà di mercato sia considerato “troppo aleatorio e troppo indiretto”, detta norma sarebbe esclusa dall'ambito di applicazione della relativa disposizione del Trattato». Nella fattispecie la certezza del diritto e la chiarezza dell' articolo 49 cod. nav. consentono a chiunque di valutare in anticipo la convenienza dell'investimento , stante il fatto che le spiagge fanno parte del demanio e l'unico modo per gestirle è ottenere una concessione dallo Stato. Con essa il concessionario acquisisce diritti paragonabili a quelli di servitù e se fosse, perciò, concesso di mantenerli sui beni inamovibili una volta scaduta la concessione sarebbe messa a rischio l'essenza stessa di inalienabilità del demanio pubblico , risultando così «notevolmente ridotte la natura pubblica e la disponibilità pratica per lo Stato di tale demanio». In breve, il balneare è in grado di calcolare a monte la convenienza dell'investimento e quindi di decidere se valga la pena o meno ottenere detta concessione. A conferma dell'esclusione di una restrizione alla libertà di stabilimento per l'AG ci sarebbero altri due aspetti dell' articolo 49 cod. nav. «in primo luogo, esso stabilisce la possibilità di un indennizzo economico nell'atto di concessione . Pertanto, se il periodo di concessione dovesse rivelarsi insufficiente per produrre un ritorno sull'investimento, è possibile concordare con lo Stato un certo indennizzo. In secondo luogo, l'assenza di un indennizzo economico per le opere non amovibili cedute deve essere valutata alla luce della possibilità del Comune di obbligare il concessionario a riportare, a proprie spese, il demanio pubblico alle condizioni originarie». Alla luce di quanto sopra, pur essendo necessario che l' articolo 49 cod. nav. sia trasparente e sufficientemente chiaro , seppure dopo la riforma del 2011 relativamente a questa problematica non può ingenerare legittime aspettative di un indennizzo in quanto è espressamente escluso e sul punto lo Stato non ha mai alimentato speranze dei balneari, sì che il legittimo affidamento rispettato in pieno nel nostro caso è irrilevante. Per l'AG la nostra fattispecie rientrerebbe, perciò, nel suddetto effetto troppo aleatorio che esclude restrizioni alla libertà di stabilimento. Vietato discriminare i concessionari entranti o nuovi Nulla questio se il balneare ottenesse un rinnovo della concessione od una nuova concessione sullo stesso bene demaniale, perciò la tesi del sindacato ricorrente che non vi è cessione allo Stato in caso di rinnovo non è sostenibile. Più complessa è invece la questione se fosse riservato un trattamento diverso a chi subentra nella concessione o ne ottiene una nuova per la prima volta, ad esempio, a seguito di gara pubblica trasparente ex Bolkesteinumero Infatti «norme siffatte porrebbero i concessionari esistenti in una posizione più vantaggiosa rispetto ai nuovi concessionari. Se le opere non amovibili non potessero essere cedute allo Stato quando allo stesso operatore economico è conferito un rinnovo della concessione sulla stessa area, ciò non influenzerebbe il valore della concessione e, quindi, i canoni dovuti. Al contrario, un nuovo operatore in una siffatta concessione dovrebbe pagare un canone più elevato , poiché in tal caso la cessione della proprietà si verificherebbe e, pertanto, aumenterebbe il valore della concessione» neretto,nda . Infine, in questi ipotetici casi si verificherebbe anche una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità dato che le gare per le nuove concessioni devono essere transfrontaliere ed aperte perciò anche ad operatori comunitari e stranieri. Inopponibilità dei principi della sentenza Laezza Per l'AG le due situazioni non sono assolutamente comparabili, stante il fatto che esistono diverse tipologie di concessioni con un proprio autonomo e distinto trattamento giuridico, perciò i principi della Laezza sono inopponibili alla fattispecie, seppure entrambe prevedano una restituzione di beni senza indennizzo alla conclusione della concessione, quella della sentenza Laezza riguarda concessioni finalizzate a controllare un mercato socialmente problematico lotta alla ludopatia etc. in cui gli operatori esercitano un'attività commerciali in beni di loro proprietà , sotto il controllo dello Stato, mentre nel nostro caso la destinazione dell'area in gestione rimane di fruizione pubblica e di appartenenza al demanio. Più precisamente «le concessioni legate alla decisione di mantenere talune aree nella proprietà demaniale presentano alcune caratteristiche intrinseche. Una di esse è che l'attività economica per la quale viene rilasciata la concessione è inscindibile dalla natura pubblica di quell'area. Mentre le scommesse possono essere organizzate su proprietà private, o anche virtualmente, la concessione nel caso di cui trattasi è direttamente collegata all'uso di una particolare area di proprietà dello Stato».

CGUE, conclusioni dell’Avvocato Generale 8 febbraio 2024, causa C-598/22