La dichiarazione d’impegno per debiti futuri e la prova del credito

La dichiarazione con la quale un soggetto si impegna a pagare un debito futuro, ancora di incerta quantificazione, contiene un semplice impegno a pagare, in un momento successivo, delle somme non ancora precisate e pertanto non può essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'astrazione processuale della causa, di cui all'articolo 1988 c.c.

Essa, seppur eventualmente idonea a dispensare il creditore dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che per l'appunto si presume, di certo non lo dispensa però dall'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito , così come è maturato in un secondo momento. Il creditore che faccia valere in giudizio la dichiarazione d'impegno , pertanto, dovrà comunque offrire ogni elemento probatorio utile a poter determinare la quantificazione del credito vantato, non potendo, sul punto, beneficiare di alcun regime probatorio di favore. Con l'ordinanza numero 3477/24 del 07 febbraio 2024, la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha voluto chiarire i limiti entro i quali la promessa di pagamento e il riconoscimento del debito hanno efficacia di astrazione processuale della causa debendi e determinano l'inversione dell'onere della prova. Il fatto L'origine di questa particolare vicenda processuale si rinviene nella dichiarazione d'impegno, intervenuta fra due persone fisiche ed una società, cui a quest'ultima veniva conferito l'incarico di sostituire una società in liquidazione con un'altra di nuova costituzione e a tal fine, i primi riconoscevano debitori di tutte le somme che l'incaricata avrebbe dovuto anticipare, sia in fase di costituzione della nuova società, che in quelle ulteriori. Successivamente la società incaricata chiedeva ed otteneva l'emanazione di un decreto ingiuntivo , fondato su due presupposti la suddetta dichiarazione d'impegno, indicante i soggetti contraenti e la natura del rapporto fondamentale, che avrebbe dovuto avere valenza di riconoscimento di debito, nonché gli assegni bancari emessi, ma mai presentati all'incasso e quindi prescritti in via cartolare, che avrebbero dovuto rappresentare delle promesse di pagamento e indicare l'esatta quantificazione del credito. Il decreto ingiuntivo veniva opposto e in primo grado, veniva revocato, poiché il tribunale non riteneva raggiunta la prova dell'ammontare del credito azionato, non avendo gli assegni alcuna valenza probatoria in tal senso e inoltre non riscontrava alcun elemento di collegamento fra i detti assegni e la dichiarazione d'impegno, che costituiva un mero impegno generico, rivolto al futuro. Tale pronuncia veniva impugnata, ma i giudici di appello confermavano totalmente la sentenza di primo grado, riprendendone le motivazioni. Avverso quest'ultima decisione, la società proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. Il principio dell'astrazione processuale della causa La Terza Sezione della Suprema Corte ha ritenuto opportuno di dover preliminarmente chiarire che, come desumibile dal testo dell' articolo 1988 c.c. , le dichiarazioni contenenti la promessa di pagamento o il riconoscimento del debito , pur essendo unilaterali ed astratte e pur non facendo alcun riferimento alla causa della promessa o del riconoscimento, determinano comunque un'inversione dell'onere della prova, per effetto della quale il rapporto fondamentale si presume, fino a prova contraria. Questo, in termini concreti, significa che, mentre normalmente è il creditore a dover offrire la prova del titolo costitutivo del suo credito , nel caso della promessa di pagamento o del riconoscimento del debito sarà il debitore, che si è riconosciuto come tale o che ha promesso di pagare, se vuole sottrarsi al proprio obbligo, a dover provare l'inesistenza del titolo. Il valore della dichiarazione d'impegno per un debito futuro Fatta questa precisazione, i giudici della Suprema Corte hanno però voluto far luce su altri aspetti, inerenti all'astrazione processuale della causa debendi . Quest'ultima, secondo la Corte, ha un ambito di operatività ristretto ai soli casi enunciati dall' articolo 1988 c.c. e ciò è dovuto alla sua natura di eccezione al sistema, che normalmente non ammette contratti o atti unilaterali astratti, che producono effetti per la sola volontà delle parti, indipendentemente dall'esistenza di una causa. In particolar modo essi hanno chiarito che la dichiarazione con la quale un soggetto si impegna a pagare un debito futuro , ancora di incerta quantificazione, contiene un semplice impegno a pagare, in un momento successivo, delle somme non ancora precisate e pertanto non può essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'astrazione processuale della causa , di cui all' articolo 1988 c.c. , quantomeno in ordine all'effettiva quantificazione del credito. Secondo la Terza Sezione, tale dichiarazione d'impegno, seppur eventualmente idonea a dispensare il creditore dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale , che per l'appunto si presume, di certo non lo dispensa però dall'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito, così come è maturata in un secondo momento. Il creditore che faccia valere in giudizio la dichiarazione d'impegno, pertanto, dovrà comunque offrire ogni elemento probatorio utile a poter determinare la quantificazione del credito vantato, non potendo, sul punto, beneficiare di alcun regime probatorio di favore.

Presidente De Stefano – Relatore Giannitti Fatti di causa 1. In data 8 giugno 2009 tra M.D. e S.P., da un lato, e la società omissis s.r.l., dall'altro, intervenne una < < dichiarazione di impegno> > con la quale i due < < conferiscono a omissis s.p.a. e a omissis s.r.l. l'incarico di costituire la società omissis srl con sede in Campiglia dei Berici, via M. Tale società è destinata a sostituire la società omissis srl che verrà posta in liquidazione. I Signori M.D. e S.P. si riconoscono debitori di omissis spa e di omissis srl di tutte le somme che tali società sborseranno per tale iniziativa, sia in fase di costituzione che successivamente > > . 2. Successivamente, la società omissis azionava la suddetta dichiarazione di impegno e, a prova del quantum erogato e da rimborsare, allegava 8 assegni bancari rilasciati nel tempo dagli stessi S.P. e M.D. In sintesi, secondo parte ingiungente, la dichiarazione di impegno rappresentava una ricognizione di debito che indicava i soggetti contraenti e la natura del rapporto fondamentale e la sua domanda era fondata, oltre che su detta ricognizione di debito, anche su corrispondenti promesse di pagamento, costituite da assegni bancari mai presentati all'incasso e prescritti in via cartolare che indicavano esattamente identità del traente/emittente e del prenditore e quantificavano l'ammontare della somma oggetto di obbligazione . In accoglimento del ricorso della omissis , il Tribunale di Vicenza con decreto numero 1379/2011 ingiungeva a M.D. e S.P. il pagamento in favore della società di complessivi euro 87.848,54. Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli ingiunti, che in via preliminare, eccepivano la improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda azionata dalla omissis per litispendenza delle cause di opposizione ai precetti basati sugli assegni bancari nel merito, contestavano la fondatezza della pretesa ex adverso azionata, in ragione del concreto svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti, che venivano ripercorsi, anche con richiamo alla denuncia querela presentata in relazione ai medesimi fatti. La società opposta resisteva. Il giudice di primo grado, con la sentenza numero 592/2017, rigettate diverse eccezioni preliminari sollevate dalle parti revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando la omissis a rifondere agli attori le spese di lite . In particolare, il Tribunale dopo aver premesso che spettava all'ingiungente provare il proprio credito e che questi riteneva di avere assolto al proprio onere con la documentazione dimessa, qualificando come ricognizione di debito titolata la scrittura del 8.6.2009 e fornendo gli assegni come prova del quantum escludeva che la prova del credito fosse stata raggiunta, in quanto a non era dato di sapere se e quanta provvista la fiduciaria avesse effettivamente anticipato per la costituzione della società b neppure gli assegni dimessi provavano l'ammontare del preteso credito della fiduciaria, assegni che avevano addirittura data antecedente alla costituzione della nuova società, mentre la dichiarazione del 8.6.2009 costituiva un impegno generico, indeterminato e rivolto al futuro c “né sussiste alcun oggettivo elemento, quanto meno a valenza ed efficacia integrativa, per collegare quella dichiarazione di impegno proprio a quegli assegni ed al relativo importo. A tacere del rilievo che l'ingiunzione in solido afferisce ad un importo diverso e di entità maggiore, non coincidente con i singoli titoli di credito e con i soggetti che ebbero a rilasciarli”. 3. Avverso tale pronuncia proponeva appello omissis spa, articolando un unico motivo, con il quale a lamentava gli ingiunti non avrebbero negato di avere ricevuto le somme da essa società erogate, per le quali avevano rilasciato corrispondenti titoli di credito non avrebbero contestato la validità e la genuinità della scrittura né disconosciuto le sottoscrizioni apposte alla dichiarazione dell'8.6.2009 non avrebbero disconosciuto le sottoscrizioni degli assegni, né li avrebbero riferiti a causali diverse da quella azionata non avrebbero contestato e neppure negato la causa, ossia l'esistenza del rapporto fondamentale rappresentato dall'incarico di costituire la nuova società avrebbero dato per pacifico che l'incarico era stato eseguito b rappresentava che la relazione 19.4.2012 del custode giudiziario non acquisita dal giudice di primo grado e di cui aveva chiesto nuovamente la acquisizione in appello perché documento successivo alla scadenza dei termini ex articolo 183 cpc avrebbe confermato l'avvenuto perfezionamento di tutte le operazioni finanziarie menzionate c lamentava che il giudice avrebbe deciso la causa alla luce delle deduzioni effettuate dagli opponenti per la prima volta nella conclusionale, ponendo a suo carico un onere probatorio che non le incombeva, alla luce della genericità della difesa proposta con la opposizione. Si costituivano gli originari ingiunti. La Corte d'appello di Venezia con sentenza numero 4303/2019, rigettando l'appello, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando la società alla rifusione delle spese processuali relative al grado. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la omissis srl. Hanno resistito con controricorso gli originari ingiunti, che hanno proposto ricorso incidentale, espressamente qualificato come condizionato. Per l'odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell'accoglimento del ricorso. Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. Ragioni della decisione 1. La società omissis articola in ricorso quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia < < Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti violazione dell' articolo 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all' articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. > > nella parte in cui il giudice di appello ha operato, in riferimento all'autore della erogazione, una arbitraria e non richiesta distinzione tra soggetto erogante omissis srl e la persona fisica del suo organo e legale rappresentante G.A., nonché ha accertato diversità di rapporti causali sulla base delle assolutamente generiche e non intellegibili difese svolte da M.D. e S.P., in violazione del principio dell'onere della prova rimasto inadempiuto e pronunciandosi su una domanda sull'esistenza di ulteriori e diversi rapporti ed obbligazioni mai formulata dagli opponenti. Chiede che questa Corte chiarisca come doveva essere ripartito l'onere della prova circa la esistenza e/o la permanente sussistenza dell'obbligazione di restituzione del denaro. 1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia < < Violazione di legge articolo 360 numero 3 c.p.c. per mancata e/o falsa applicazione dell' articolo 116 c.p.c. in relazione all' articolo 2697 cod. civ. sulla ripartizione dell'onere della prova> > nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sufficiente che i debitori opponenti abbiano chiesto la revoca dell'ingiunzione, affermando la mancanza di rapporto causale tra le parti, ed ha quindi liberamente imputato i titoli a causale autonoma e distinta da quella da essa allegata, riferendo le promesse di pagamento ad un rapporto diverso da quello dedotto ed allegato dal creditore, in assenza di rigorosa prova contraria da parte del debitore. Invocando il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza numero 13533/01, sostiene che, in difetto di una prova specifica data dai debitori opponenti, la corte territoriale ha erroneamente attribuito agli assegni bancari un titolo causale diverso da quello imputato dal creditore. Chiede che questa Corte chiarisca se è sufficiente, perché possa dirsi adempiuto da parte del debitore promittente l'onere della prova posta a suo carico dall' articolo 1988 c.c. che questi dimostri la sola astratta compatibilità di una obbligazione da lui asseritamente adempiuta rispetto a quella a cui fa riferimento la ricognizione di debito. 1.3. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia < < Violazione di legge articolo 360 numero 3 c.p.c. per mancata e/o falsa applicazione dell' articolo 1988 cod. civ. in relazione all' articolo 2697 cod. civ. e articolo 115 c.p.c. -la cd. “astrazione processuale”> > nella parte in cui il Giudice d'appello ha violato il principio dispositivo e della cd. “astrazione processuale” della causa debendi nelle promesse di pagamento, invertendo di fatto l'onere della prova. Sostiene che dagli atti di causa si desume che gli opponenti M.D. e S.P. hanno ricevuto denaro e che i predetti hanno dedotto di aver ricevuto il denaro da altri soggetti diversi da omissis e in forza di altri titoli diversi dalla dichiarazione di impegno senza tuttavia dare la prova positiva del loro assunto. Chiede a questa Corte di chiarire se è stato correttamente ripartito l'onere della prova in tema di promessa di pagamento e se è ancora predicabile il principio di diritto affermato da Cass. numero 11032/2018 secondo il quale < < il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi Cass. numero 22055 del 2017 > > . 1.4. Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia < < Violazione di legge articolo 360 numero 3 e numero 4 c.p.c. per mancata e/o falsa applicazione degli articolo 112 e 116 c.p.c. in relazione all' articolo 2704 e articolo 2697 cod. civ. > > nella parte in cui il giudice d'appello si è espresso in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'onere della prova, violando l' articolo 2704 cod. civ. ed argomentando in ordine alla cronologia delle date riportate in promesse unilaterali prive di data certa. Si duole che il giudice di appello si sia espresso argomentando in riferimento alle date vergate nei diversi titoli azionati, in assenza di eccezioni e in assenza di prove conformi. Sostiene che ai titoli, completi di indicazione del prenditore, si applica l'articolo 2704 comma primo e non comma secondo, che, con riferimento alle dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata, prevede che la data della scrittura privata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova , con la conseguenza che, in forza del principio enunciato da Cass. numero 2707/1995 , la data del titolo non può dirsi certa, né computabile tra le parti, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Chiede a questa Corte di chiarire se è ancora predicabile il principio enunciato da Cass. numero 2707/1995 e ribadito da Cass. numero 15515/2001 e cioè se è corretto attribuire valore di certezza alle date riportate nelle promesse di pagamento azionate tra le parti del rapporto causale, in assenza delle condizioni di cui all'artr. 2704 primo comma c.c. ed in assenza di eccezioni e di prova specifica da parte del soggetto obbligato. 2. Il ricorso non è fondato. 2.1. Non fondati sono i motivi terzo e quarto, che, per motivi di priorità logica, vengono trattati per primi e per di più, attesa la loro intima connessione, congiuntamente. Come è noto, la semplice promessa di pagamento o il semplice riconoscimento del debito sono di per sé dichiarazioni unilaterali < < astratte> > , dalle quali non emerge la < < causa> > in forza della quale si promette il pagamento o ci si riconosce debitori ad es. del pagamento del corrispettivo di una vendita ovvero della restituzione di una somma di denaro ricevuta in mutuo . Per tale ragione, la dichiarazione nella quale si risolve la promessa di pagamento o la ricognizione di debito ha il valore limitato, indicato nell' articolo 1988 c.c. < < dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale> > , cioè la < < causa> > in forza della quale si è promesso il pagamento o si è riconosciuto il debito. Si attua una inversione dell'onere della prova < < l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria> > . Si suole parlare al riguardo di “astrazione processuale dalla causa” in sintesi, mentre secondo i principi generali sull'onere della prova, è il creditore che deve provare il titolo costitutivo del suo credito, nel caso della promessa di pagamento o della ricognizione di debito, è colui che promette di pagare o che si riconosce debitore che, per sottrarsi al pagamento, deve provare l'inesistenza del titolo ad es., perché il suo debito non è mai sorto, ovvero è sorto da contratto nullo, ovvero è stato già soddisfatto da un soggetto terzo, ecc. . Occorre, tuttavia, osservare che poiché nel nostro ordinamento giuridico ogni atto negoziale deve essere fornito di causa e, pertanto, non sono ammissibili contratti e atti unilaterali < < astratti> > , cioè diretti a produrre effetti per sola volontà delle parti, indipendentemente dall'esistenza di una causa prevista dalla legge o comunque idonea a soddisfare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell' articolo 1322 secondo comma c.c. l'astrazione processuale dalla causa rappresenta una eccezione nel sistema pertanto, essa è ammissibile soltanto nei casi previsti dal legislatore e, quindi, per la promessa di pagamento, per la ricognizione di debito, e, in materia di diritti reali, per l'ipotesi espressamente prevista dall' articolo 969 c.c. e detti casi non possono che essere interpretati restrittivamente. Ne consegue che la dichiarazione di impegno 8 giugno 2009, contenendo un semplice impegno per il futuro a pagare non meglio precisate somme che sarebbero state eventualmente versate per la costituzione della società, non può essere inquadrata nell'ambito di operatività di cui all' articolo 1988 c.c. d'altra parte, gli assegni allegati al ricorso monitorio, in quanto rilasciati in epoca anteriore al conferimento dell'incarico ed alla costituzione della società e quindi all'insorgenza del credito per la restituzione dei conseguenti successivi esborsi, non valgono a rendere determinabile, di per sé soli, l'importo dell'asserito debito. Per tali ragioni, la suddetta dichiarazione non è idonea a costituire una valida inversione dell'onere della prova, quanto meno in ordine all'entità effettiva del credito significativamente carente, perché evidentemente reputata impossibile da indicarsi in quel momento, nel testo della dichiarazione unilaterale , con la conseguenza che questo è rimasto a carico dell'opposto ingiungente convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale , che non lo ha assolto. E tanto in applicazione del seguente principio di diritto < < In tema di “astrazione processuale” della causa debendi, la dichiarazione con la quale taluno si impegna a pagare un debito futuro, indeterminato nel quantum, se può dispensare dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non dispensa affatto dall'onere di provare l'ammontare della somma in concreto pretesa come determinata in tempo successivo, con la conseguenza che il relativo onere resta a carico del creditore, che fa valere in giudizio la dichiarazione di impegno> > . In relazione al quarto motivo, peraltro, occorre osservare che parte ricorrente non risulta aver contestato adeguatamente la statuizione contenuta nella sentenza del giudice di primo grado per cui gli assegni non erano stati azionati quali autonomi titoli e promesse di pagamento e le date fossero precedenti la costituzione della società menzionata nella dichiarazione. 2.2. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili, perché non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata. Detta ratio va ravvisata non nel fatto che la omissis abbia o no operato tramite il suo legale rappresentante, ma nel fatto che nel caso di specie è stato ritenuto impossibile determinare l'importo del credito futuro, oggetto di riconoscimento, in quanto gli assegni circolari sono precedenti alla dichiarazione. Invero, come risulta dalla sentenza impugnata p. 4 , il giudice di primo grado ha escluso che il credito sia risultato provato sia perché non era risultato provato se e quanta provvista la fiduciaria avesse effettivamente anticipato per la costituzione della società sia perché gli assegni, essendo di data anteriore alla costituzione della nuova società, non provavano l'ammontare del preteso credito della fiduciaria, evidentemente concretizzatosi in epoca successiva sia, infine, perché la stessa dichiarazione di impegno 8.6.2009 costituiva un impegno generico, indeterminato e rivolto al futuro. In definitiva, secondo il giudice di primo grado che peraltro ha rilevato che l'ingiunzione afferiva ad importo maggiore, non coincidente con i singoli titoli di credito e neppure con i soggetti che ebbero a rilasciarli , non sussisteva alcun elemento per collegare la dichiarazione di impegno agli assegni ed al relativo importo. D'altra parte, la corte territoriale – dopo aver dato atto p. 6 che gli originari opponenti non avevano ammesso di aver ricevuto denaro da parte di omissis in forza della dichiarazione in esame avevano, ma avevano riferito di versamenti in un non meglio precisato conto corrente da parte non della omissis , ma del commercialista A. G. che li avrebbe assistiti nella creazione di società fiduciarie per mettere al sicuro i beni del M.D. dalla aggressione del curatore del fallimento della società omissis srl di cui il M.D. era socio ed amministratore – ha ritenuto p. 7 che dalla documentazione, allegata a sostegno della ingiunzione, risultava evidente < < che il riconoscimento di debito attiene alle somme che due società, tra le quali omissis s.p.a., avrebbero sborsato in futuro per costituire la nuova società, senza ulteriori indicazioni sul quantum e che la quantificazione dovrebbe evincersi dagli assegni allegati, i quali, però, portato tutti data anteriore per alcuni anche di molto anteriore alla dichiarazione in esame> > . Pertanto, secondo la corte territoriale sentenza impugnata, p. 8 l'ingiungente avrebbe dovuto provare di aver effettuato i pagamenti di cui aveva chiesto la restituzione in forza della dichiarazione di impegno per cui è causa. Non correlandosi alla ratio decidendi, entrambi i motivi sono inammissibili, alla stregua del principio di diritto già affermato da Cass. numero 359 del 2005 , seguita da numerose conformi, e ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Unumero , numero 7074 del 2017 , secondo cui «Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che in quanto, per denunciare un errore, bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell' articolo 366 numero 4 cod. proc. civ. > > . Al rilievo che precede, si aggiunge, quale ulteriore causa di inammissibilità, quanto al primo motivo, il fatto che parte ricorrente denuncia il vizio di cui all' articolo 360 numero 5 c.p.c. , ma inammissibilmente, a prescindere dai dubbi sulla riconducibilità della censura alla fattispecie dell'omissione di esame di un fatto inteso in senso fenomenico, non precisa dove e con quali modalità il fatto stesso sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e, quanto al motivo secondo, il fatto che detto motivo non contiene alcuna denuncia del paradigma dell' articolo 2697 c.c. e di quello dell' articolo 116 c.p.c. , bensì lamenta soltanto erronea valutazione di risultanze probatorie. Occorre qui ribadire che la violazione dell' articolo 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni mentre cfr., in particolare, Sez. U. numero 34474/2019, con richiami pure a Cass. numero 13960/2014 e a Cass. numero 26965/2007 , la violazione dell' articolo 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria come, ad esempio, valore di prova legale , nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell' articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ. , nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nnumero 8053 e 8054 del 2014. 3. Tutto ciò posto quanto al ricorso principale, può ora osservarsi che gli originari ingiunti M.D. e S.P., in sede di controricorso, propongono ricorso incidentale, espressamente qualificandolo condizionato, nel quale – dopo aver segnalato la piena operatività nel caso di specie del disposto di cui all' articolo 334 c.p.c. , e, quindi, l'ammissibilità del loro ricorso incidentale avendo l' omissis con il ricorso principale messo in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza – denunciano, in relazione all' articolo 360 primo comma numero 4 c.p.c. , la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla questione della nullità per divieto di patto commissorio della scrittura 8 giugno 2009 da essi proposta in sede di conclusionale di appello o comunque ha omesso di rilevare d'ufficio detta questione, ritenendola assorbita. Sostengono che, qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, che non richiede nuovi accertamenti di fatto, perché rimasta assorbita, e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, questa Corte, in caso di accoglimento del ricorso principale e, quindi, di cassazione della sentenza impugnata può decidere la questione purché su di essa si sia svolto il contraddittorio. Il ricorso incidentale, siccome espressamente qualificato come condizionato, è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. D'altronde, parte resistente inammissibilmente neppure precisa che, se, quando e con quali termini, la questione della nullità per violazione del divieto di patto commissorio della scrittura 8 giugno 2009 sia stata proposta fin dal giudizio di primo grado. 4. All'inammissibilità del ricorso principale consegue, oltre all'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 numero 4315 , limitatamente al ricorso principale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 6000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, se dovuto.