Avvocato sospeso per 20 mesi per appropriazione indebita nei confronti del proprio cliente

Il CNF ha confermato la decisione con la quale il Consiglio di Disciplina Forense del Distretto della Corte d’Appello di Roma ha inflitto, ad un avvocato, la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione forense per 20 mesi, essendosi appropriato indebitamente di una somma di denaro ben 21.500 euro consegnatagli dal cliente per adempiere ad una transazione stipulata con un terzo.

Le SS.UU. Civili hanno rigettato il ricorso del legale, ricordando che « in tema di illecito disciplinare degli avvocati , il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall' articolo 56 della legge numero 247 del 2012 non si applica agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore» e pertanto «alle condotte istantanee commesse dall'avvocato ed esauritesi prima dell'entrata in vigore dall' articolo 56 , l. cit., costituenti illeciti disciplinari per fatti di reato, dovendosi applicare il regime della prescrizione quinquennale dettato dall'articolo 51, r.d.l. numero 1578/1993». Il Collegio ha condiviso la decisione del CNF anche sulla base dei riscontri documentali compiuti dal Consiglio distrettuale di disciplina forense, tra cui i bonifici effettuati dal cliente al professionista e dalla causale degli stessi. Per tutti questi motivi, il ricorso in oggetto deve essere dichiarato inammissibile.

Presidente Di Virgilio – Relatore Patti Rilevato che 1. Con sentenza 17 luglio 2023, numero 20650, queste Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso dell'avv. OMISSIS avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, di reiezione della sua impugnazione della decisione con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte d'appello di Roma gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per venti mesi. 2. In via preliminare, esse hanno ribadito che, in tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall' articolo 56 della legge numero 247 del 2012 che prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi non si applica agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore e pertanto alle condotte istantanee commesse dal l'avvocato ed esauritesi prima dell'entrata in vigore dall' articolo 56 della legge numero 247 del 2012 tra il 2007 e il 2008 l'abuso di fogli firmati in bianco e tra il 2008 e il 2009 la calunnia , costituenti illeciti disciplinari per fatti di reato, dovendosi applicare il regime della prescrizione quinquennale dettato dall'articolo 51 r.d.l. numero 1578 del 1933. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato, per quanto in particolare rileva, che la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha correttamente ritenuto la condotta permanente di indebita ritenzione, da parte dell'avvocato, di una somma di denaro consegnatagli dal cliente OMISSIS per adempiere ad una transazione stipulata con un terzo, a compensazione di propri asseriti crediti professionali non certi né liquidi e la protrazione della sua consumazione, in mancanza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado di inizio, pertanto, della decorrenza del termine prescrizionale massimo previsto dall' articolo 56, terzo comma della legge numero 247 del 2012 . 3. Nel merito, esse hanno condiviso la valutazione di fondatezza del Consiglio Nazionale Forense, in ordine all'appropriazione indebita della somma di € 21.500,00 consegnata dal cliente all'avvocato OMISSIS per la transazione con la banca OMISSIS nell'ambito del procedimento esecutivo pendente, alla luce della sentenza penale in giudicato benché dichiarativa della prescrizione del reato di appropriazione indebita, e tuttavia recante condanna per la connessa condotta di calunnia , in quanto fatto sussunto nell'illecito previsto dall'articolo 30 del codice deontologico forense articolo 41 codice previgente . E per essere tale fatto stato corroborato dai riscontri documentali compiuti dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense ovvero dai bonifici effettuati da OMISSIS nel 2006 e dalla causale degli stessi, incompatibili con la tesi difensive dell'avvocato OMISSIS , privando di valore scriminante il credito per prestazioni professionali vantato dal legale verso il cliente. Per la condotta di abusivo riempimento di documenti in bianco, le Sezioni Unite hanno parimenti condiviso la decisione impugnata, per avere ravvisato la rilevanza deontologica della condotta - così come ricostruita dalla sentenza penale, benché di assoluzione per non costituire il fatto più reato, in quanto depenalizzato - e confutato le difese inerenti al disconoscimento delle scritture, alla dichiarazione di riconoscimento di debito a firma di OMISSIS risultata falsamente compilata, al pagamento da parte dell'avvocato OMISSIS della provvisionale di € 20.000,00 stabilita in sede penale in favore di OMISSIS ed al rilievo della testimonianza resa dalla signora OMISSIS . 4. Ribadita, infine, l'impugnabilità delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, in materia disciplinare, per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per le ipotesi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del minimo costituzionale di motivazione senza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza, ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare, possano essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza , esse hanno ritenuto eccedere i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione come risultanti dall'interpretazione costante dell' articolo 360, primo comma, numero 5 e dell'articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c. le richieste di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto delle allegazioni difensive del ricorrente tutti, peraltro, considerati nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense e di procedere ad un accesso diretto agli atti a fondamento del ricorso, allo scopo di pervenire ad un'opposta delibazione inferenziale delle risultanze probatorie e ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti originanti la condanna disciplinare. 5. Con atto notificato il 26 luglio 2023, l'Avvocato ha proposto ricorso per revocazione con un unico motivo, illustrato da memoria finale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma intimato non ha svolto difese. 6. Il ricorrente ha altresì depositato istanza di sospensione degli effetti della decisione impugnata, inammissibile a norma dell' articolo 391 bis, ultimo comma c.p.c. ed in ogni caso evidentemente assorbita dall'odierna decisione. 7. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell' articolo 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Considerato che 1. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articolo 391, numero 4 e 391bis c.p.c. , per i seguenti errori revocatori, avendo le Sezioni Unite a ignorato l'invio da OMISSIS della fattura del 5 luglio 2006 di pari importo per acconto onorari , mai da lui contestata, in riferimento al supposto proprio indebito impossessamento della somma di € 21.500,00, in quanto non imputata al parziale pagamento degli onorari dovutigli dal predetto sull'assunto erroneo di un inesistente giudicato penale mai formalizzatosi per intervenuta prescrizione del reato di appropriazione indebita della somma, bonificatagli, quale legale di OMISSIS s.r.l., dall'amministratore OMISSIS per transazione della procedura immobiliare promossa da OMISSIS s.p.a. e pertanto mai accertato b ignorato, in riferimento al preteso abuso di fogli firmati in bianco non accertato dal giudice disciplinare appiattitosi sulle valutazioni del giudice penale nonostante la depenalizzazione del reato, la testimonianza resa, sia in sede penale che disciplinare, dalla propria segretaria OMISSIS da molto tempo cessata dall'attività alle sue dipendenze , relativa alla sottoscrizione, lei presente, da parte di OMISSIS del foglio datato 5 giugno 2008 già interamente redatto e dunque non in bianco. 2. Esso è inammissibile. 3. Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore attinente alla valutazione di atti sottoposti al suo controllo e che essa abbia, come tale, necessariamente dovuto percepire nel suo significato e nella sua consistenza, poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio Cass. 14 maggio 1998, numero 4859 Cass. 21 febbraio 2023, numero 5326 . Secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'errore di fatto previsto dall' articolo 395 numero 4, c.p.c. , idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali Cass. 22 ottobre 2019, numero 26890 Cass. 26 gennaio 2022, numero 2236 . Sicché, è noto come l'errore di fatto, che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, consista in un'erronea percezione dei fatti di causa, che - oltre a dover rivestire i caratteri di assoluta evidenza e di semplice rilevabilità, sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata egli atti e i documenti di causa, nonché quelli di essenzialità e di decisività ai fini della decisione - deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità ossia quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, dovendo incidere unicamente sulla sentenza di legittimità Cass. 18 febbraio 2014, numero 3820 Cass. 22 ottobre 2018, numero 26643 Cass. 18 febbraio 2019, numero 4686 Cass. 14 settembre 2021, numero 24700 Cass. 17 giugno 2022, numero 19713 . E questa Corte ha ribadito Cass. 7 giugno 2022, numero 18335 che esso non può invece consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione Cass. 11 aprile 2018, numero 8984 , dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato Cass. 29 ottobre 2010, numero 22171 Cass. 11 gennaio 2018, numero 442 . 4. Nel caso di specie, è del tutto evidente che le circostanze, illustrate sub a e b , del motivo di revocazione consistano nella denuncia, non tanto di una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto decisivo, quanto piuttosto di un apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio, in esito ad una valutazione giuridica argomentata, riguardante la rilevanza disciplinare delle condotte dell'avvocato incolpato dell'indebito impossessamento della somma di € 21.500,00 e dell'abuso di fogli firmati in bianco. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1quater del d.p.r. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.