Rimessa alle Sezioni Unite la questione in tema di appello incidentale in caso di cumulo soggettivo passivo

In caso di cumulo soggettivo passivo, per le domande non accolte in primo grado è sufficiente la reiterazione ex articolo 346 c.p.c. o l’appellato vittorioso deve proporre appello incidentale?

La Sezione Quarta della Suprema Corte ritiene opportuno rimettere all'attenzione delle Sezioni Unite la seguente questione, ritenuta di massima importanza «se, in caso di cumulo soggettivo passivo alternativo, l'appellato vincitore in primo grado sia tenuto, in presenza di appello principale del convenuto soccombente nello stesso grado, a presentare appello incidentale, eventualmente condizionato, o a riproporre ex articolo 346 c.p.c. le domande non accolte dal giudice precedente, per evitare che, qualora detto appello principale sia accolto, passi definitivamente in giudicato la parte della decisione del primo giudice relativa alla posizione degli altri convenuti risultati non soccombenti». I fatti di causa R. V., dipendente dal 1999 del Ministero dell'Interno - Ufficio Prefettura di Prato, il 14 luglio 2003, in seguito a un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, INPS e Comune di Latina, era stato assegnato alle dipendenze dell'INPS, con ordine di servizio del 28 gennaio 2005 gli erano state assegnate dall'INPS mansioni riconducibili all'area C. ha chiesto, pertanto, che fosse accertato che aveva svolto mansioni superiori dal 14 luglio 2003, con condanna, in via alternativa, della Regione Lazio o del Comune di Latina o dell'INPS a pagare la somma di € 22.133,00 a titolo di differenze retributive. Il Tribunale di Latina ha accolto il ricorso, condannando l'INPS a corrispondere l'importo di cui sopra. L'INPS ha proposto appello. R.V. si è costituito e ha proposto appello incidentale in ordine alle spese di lite. La Corte d'appello di Roma ha accolto l'appello principale, assorbiti quelli incidentali, rigettando l'originario ricorso di R.V. In particolare, la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto di non doversi pronunciare in ordine alla responsabilità del Comune di Latina e della Regione Lazio, in quanto R.V., nel costituirsi in secondo grado, non aveva né proposto appello incidentale, eventualmente condizionato, al fine di ottenere la condanna degli enti convenuti diversi dall'INPS, né ripresentato le domande originarie ex articolo 346 c.p.c. per l'esattezza, egli si era limitato a chiedere il rigetto dell'appello principale dell'INPS e aveva articolato, a sua volta, appello incidentale solo in ordine al profilo delle spese di lite . R.V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, il primo dei quali ha indotto la Suprema Corte a pronunciare l'ordinanza interlocutoria in rassegna. In particolare, con il primo motivo il ricorrente sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che, essendo stata respinta la domanda contro l'INPS, non potesse più essere esaminata la richiesta da lui avanzata in primo grado in via alternativa anche nei confronti del Comune di Latina e della Regione Lazio in ragione della circostanza che egli non aveva proposto appello incidentale contro il capo della sentenza del Tribunale di Latina che aveva escluso la responsabilità di questi due ultimi enti . L'oggetto del contendere Occorre chiedersi, qualora l'unico convenuto soccombente in primo grado abbia proposto appello contro la decisione a lui sfavorevole, negando di essere obbligato a corrispondere quanto preteso all'originario attore, quale condotta processuale debba tenere quest'ultimo al fine di ottenere , comunque, dal giudice di secondo grado, nell'eventualità che tale appello sia accolto, una pronuncia di condanna nei confronti degli altri convenuti ancora presenti in giudizio e non soccombenti in primo grado. Le possibilità sono tre Si può ritenere che l' originario attore sia risultato soccombente in primo grado nei confronti dei convenuti non condannati ne consegue che egli dovrà proporre appello incidentale contro detti convenuti , condizionato all'accoglimento dell'appello principale dell'unico convenuto che, in primo grado, era stato condannato. Si può affermare, invece, che, l' attore originario non sia , comunque, soccombente ne deriva che egli non dovrà proporre appello incidentale condizionato , ma solo riproporre le domande non accolte verso gli altri convenuti ai sensi dell' articolo 346 c.p.c. Infine, si può considerare l' attore originario totalmente vincitore in primo grado e ipotizzare che l'unico convenuto soccombente, proponendo appello, abbia rimesso in discussione la questione dell'individuazione del debitore della prestazione richiesta in questa eventualità, l' appello del convenuto condannato impedirebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado , con l'effetto che il creditore non dovrebbe né presentare appello incidentale condizionato né riproporre le domande verso gli altri convenuti ex articolo 346 c.p.c., dovendo il giudice di secondo grado, ove accolga l'appello principale, decidere quale degli altri convenuti sia il debitore. I precedenti giurisprudenziali In materia sono già intervenute in passato le Sezioni Unite che, con sentenza numero 11202 del 29 luglio 2002, hanno affermato il principio di diritto così massimato «nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate - pur nell'unità del “ petitum ” - dalla diversità dei soggetti convenuti “ personae ” e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno “ causae petendi ” in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l'attore - appellato ha l'onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell' articolo 346 cod. proc. civ. ». Questo orientamento è stato seguito, talora, negli anni successivi, dalle sezioni semplici Cass., Sez. 2, numero 32434 del 22 novembre 2023 , non massimata Cass., Sez. 1, numero 28792 del 9 novembre 2018 Cass., Sez. L, numero 28711 del 23 dicembre 2011 senza essere sottoposto a rivalutazioni critiche. Nell'ordinanza in commento si legge che potrebbe essere opportuno un riesame dell'attualità della decisione del 2002 delle Sezioni Unite , alla luce dell' evoluzione della giurisprudenza in materia di appello incidentale e riproposizione delle domande ex articolo 346 c.p.c. e della dottrina in tema di risoluzione in rito dei giudizi. Al riguardo, fondamentale è la sentenza numero 7700 del 19 aprile 2016 delle Sezioni Unite , secondo cui la peculiarità dell'appello incidentale consiste nella deduzione di una critica alla decisione impugnata al fine di ottenerne una di diverso contenuto tale deduzione deve riguardare necessariamente la motivazione espressa o implicita , la mancanza di motivazione o l'omesso esame di una domanda o di un'eccezione in quanto risultino avere inciso sul contenuto della pronuncia. La riproposizione, invece, è estranea ad ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata nei termini che caratterizzano l'appello incidentale vengono in questione domande ed eccezioni che dal giudice di primo grado sono state “non accolte” perché quest'ultimo non le ha considerate né espressamente né implicitamente nella sua motivazione, con la conseguenza che la loro valutazione non ha potuto determinare il contenuto della decisione e che l'omissione della statuizione su di esse non ha inciso sull'esito del giudizio. Questa conclusione della sentenza delle Sezioni Unite numero 7700 del 19 aprile 2016 sembrerebbe, allora, smentire la ricostruzione alla base della sentenza delle Sezioni Unite numero 11202 del 29 luglio 2002 , la quale, nel risolvere la problematica sottopostole, aveva accolto la tesi favorevole ad imporre all'originario attore, convenuto in appello dal soccombente in primo grado in ipotesi di cumulo soggettivo passivo alternativo, l'onere di riproporre, ai sensi dell' articolo 346 c.p.c. , le domande proposte contro gli altri convenuti non condannati dal giudice di prime cure. La sentenza delle Sezioni Unite del 2002, infatti, si fonda sull'assunto che l' articolo 346 c.p.c. concerna anche le domande respinte. Se, però, l' articolo 346 c.p.c. non si riferisce alle domande rigettate in maniera espressa od implicita, le conclusioni alle quali è giunta la sentenza delle Sezioni Unite numero 11202 del 29 luglio 2002 potrebbero dovere essere rimeditate, giungendo o ad esiti diversi o ad una decisione identica, pur se sulla base di una differente motivazione. Le possibili soluzioni prospettate dalla Corte La ricostruzione che impone all'appellato vincitore in primo grado di proporre appello incidentale, eventualmente condizionato. Nel caso di cumulo soggetto passivo alternativo potrebbe imporsi all'originario attore convenuto in appello dal soccombente in primo grado di proporre, innanzitutto, appello incidentale contro la parte della sentenza di prime cure che non ha accolto la sua domanda contro gli altri convenuti. Un simile esito sarebbe coerente con una ricostruzione della vicenda che veda nella pronuncia di primo grado, che condanni uno dei convenuti alternativi, una decisione implicita di rigetto della pretesa avanzata nei confronti degli altri. La domanda proposta verso più convenuti alternativi avrebbe fatto sorgere in capo sia all'attore sia agli stessi convenuti il diritto alla pronuncia di merito. Tutte le domande, quindi, sarebbero oggetto di pronunce il contenuto delle quali sarebbe reciprocamente condizionato dall'incompatibilità, sul piano sostanziale, di pretese che derivano da un comune complesso di fatti e dalla soluzione di identiche questioni. Se il creditore vincitore in primo grado fosse reputato soccombente, almeno in linea teorica, in ordine ai rigetti impliciti delle domande contro i convenuti non condannati, sarebbe possibile chiedere al detto creditore di proporre, in appello, un'impugnazione incidentale condizionata, in quanto l'inattualità del pregiudizio non escluderebbe l'attualità dell'interesse ad impugnare. La ricostruzione che impone all'appellato vincitore in primo grado di riproporre in appello ex articolo 346 c.p.c. le domande nei confronti dei convenuti non soccombenti. L'altra opzione che potrebbe essere seguita è quella di mantenere l'onere di riproposizione della domanda ex articolo 346 c.p.c. a carico del convenuto in appello vincitore in primo grado . Questa tesi potrebbe essere accolta se si negasse che la sentenza di prime cure abbia deciso nel merito le domande contro i convenuti non soccombenti e si affermasse che queste ultime domande sono state non rigettate, ma assorbite soluzione che sembra largamente recessiva in dottrina . In questa evenienza, il gravame del convenuto condannato avrebbe comunque effetto devolutivo nei confronti del capo di assorbimento che è dipendente dal primo , ma l'assenza di un rigetto renderebbe possibile il ricorso all' articolo 346 c.p.c. Altrimenti, sarebbe necessario sostenere o che le domande non accolte in primo grado siano state decise in rito, con una pronuncia di absolutio ab instantia , e che questo risultato non escluda il ricorso all' articolo 346 c.p.c. , non essendovi stato un esito negativo nel merito, o che l' articolo 346 c.p.c. si applichi in presenza pure di domande rigettate. Ulteriore ricostruzione, avanzata da autori minoritari, afferma, poi, che l'attore in primo grado avrebbe fin dal principio effettuato una revoca preventiva delle domande diverse da quella accolta, con l'effetto che si avrebbe, con riguardo ai convenuti non condannati, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La ricostruzione secondo cui l'appellato vincitore in primo grado non è tenuto né a presentare appello incidentale né a riproporre ex articolo 346 c.p.c. le domande nei confronti dei convenuti non soccombenti. L'ultima possibile ricostruzione porta ad affermare che l'attore vincitore in prime cure non debba né presentare appello incidentale né riproporre le domande contro i convenuti non condannati ai sensi dell' articolo 346 c.p.c. L'appello del convenuto soccombente ripresenterebbe la questione controversa nella sua integrità e nei confronti di tutti i soggetti dell'unico rapporto processuale. Invero, solo l'integrale rivalutazione della posizione di costoro permetterebbe di decidere sulla responsabilità di ogni convenuto in primo grado. Ciò sarebbe confermato dalle considerazioni sopra esposte quanto alla domanda di accertamento azionata davanti al Tribunale di Latina, la quale, per il suo accoglimento, postula una statuizione che riguardi ciascun convenuto, con la conseguenza che l'appello del convenuto soccombente non potrebbe non richiedere un riesame di detto accertamento verso tutte le parti in causa. Alla cognizione del giudice di appello sarebbe devoluta la virtuale potestà cognitiva dell'intero ed unitario rapporto, compresa quella delle decisioni logicamente legate con quella espressamente impugnata. Questo spiegherebbe perché sussista, dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, un litisconsorzio processuale sopravvenuto anche nei confronti dei convenuti assolti in prime cure, essendovi ormai una situazione di inscindibilità della lite. Queste conclusioni potrebbero trovare un ulteriore riscontro nella giurisprudenza di legittimità, quale la sentenza delle Sezioni Unite numero 21691 del 27 ottobre 2016 . Essa chiarisce che l'effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall' articolo 336, comma 1, c.p.c. , trova applicazione rispetto ai capi della pronunzia non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato analogamente, Cass., Sez. 2, numero 1910 del 23 gennaio 2023 Cass., Sez. L, numero 5550 del 1° marzo 2021 Cass., Sez. 3, numero 23985 del 26 settembre 2019 . Nella specie verrebbe in rilievo un rapporto sostanzialmente unitario, del quale andrebbe identificato il vero titolare, dal lato passivo. Poiché tale situazione realizza un'ipotesi di litisconsorzio non già originario, ma processuale, con conseguente applicabilità dell' articolo 331 c.p.c. , sarebbe incoerente individuare un litisconsorzio necessario e, allo stesso tempo, imporre alla parte vittoriosa in primo grado l'onere di riproporre in appello, in presenza di impugnazione del soggetto soccombente, le domande, strettamente dipendenti da quelle accolte, che non sono state oggetto di una pronuncia espressa del tribunale solo in quanto il loro accoglimento sarebbe stato incompatibile con l'esito del giudizio gravato Cass., Sez. 2, numero 1801 del 9 maggio 1977 Cass., Sez. 3, numero 2600 del 4 luglio 1975 . La questione di massima di particolare importanza Alla luce delle considerazioni che precedono, il Supremo Collegio ritiene opportuno rimettere all'attenzione delle Sezioni Unite il seguente quesito ‹‹se, in caso di cumulo soggettivo passivo alternativo, l'appellato vincitore in primo grado sia tenuto, in presenza di appello principale del convenuto soccombente nello stesso grado, a presentare appello incidentale, eventualmente condizionato, o a riproporre ex articolo 346 c.p.c. le domande non accolte dal giudice precedente, per evitare che, qualora detto appello principale sia accolto, passi definitivamente in giudicato la parte della decisione del primo giudice relativa alla posizione degli altri convenuti risultati non soccombenti››.

Presidente Di Paoloantonio – Relatore Cavallari Svolgimento del processo Va.Ro. ha esposto che era stato dipendente dal 1999 del Ministero dell'Interno - Ufficio Prefettura di Prato il 1° luglio 2001 era stato trasferito alle dipendenze del Comune di Latina con la qualifica di operatore ufficio, categoria A, posizione economica A3 il 14 luglio 2003, in seguito ad un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, INPS e Comune di Latina, era stato assegnato alle dipendenze dell'INPS con determina dirigenziale numero 182/2004 del Comune di Latina era stato inquadrato nei ruoli comunali nella categoria A4 a partire dal 1° marzo 2003 con ordine di servizio del 28 gennaio 2005 gli erano state assegnate dall'INPS mansioni riconducibili all'area C. Egli ha chiesto fosse accertato che aveva svolto mansioni superiori dal 14 luglio 2003, con condanna, in via alternativa, della Regione Lazio o del Comune di Latina o dell'INPS a pagare la somma di Euro 22.133,00 a titolo di differenze retributive. Il Tribunale di Latina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza numero 1429/2014, ha accolto il ricorso, condannando l'INPS a corrispondere l'importo di cui sopra. L'INPS ha proposto appello. Va.Ro. si è costituito e ha proposto appello incidentale in ordine alle spese di lite. Il Comune di Latina si è costituito e, in via incidentale, ha riproposto l'eccezione di prescrizione ritenuta assorbita dal primo giudice. La Regione Lazio si è costituita. La Corte d'appello di Roma, con sentenza numero 2466/2017, ha accolto l'appello principale, assorbiti quelli incidentali, rigettando l'originario ricorso di Va.Ro. Va.Ro. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L'INPS, il Comune di Latina e la Regione Lazio hanno resistito con singoli controricorsi. Il ricorrente ha depositato memorie. Ragioni della decisione 1 La controversia. Nel presente procedimento risulta che Va.Ro., dipendente dal 1999 del Ministero dell'Interno - Ufficio Prefettura di Prato, era stato trasferito il 1° luglio 2001, in virtù delle disposizioni legislative che hanno dato attuazione al trasferimento di funzioni e competenze tra amministrazioni pubbliche in tema di concessione dei trattamenti di invalidità civile al riguardo, rilevano l' articolo 130 D.Lgs. numero 112 del 1998 e l' articolo 80 L. numero 388 del 2000 alle dipendenze del Comune di Latina con la qualifica di operatore ufficio, categoria A, posizione economica A3, per poi essere assegnato il 14 luglio 2003, in seguito ad un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, INPS e Comune di Latina, alle dipendenze dell'INPS. Il medesimo Va.Ro. è transitato il 15 aprile 2005 nel ruolo organico della Regione Lazio. Il ricorrente ha esposto che, mentre con determina dirigenziale numero 182/2004 del Comune di Latina era stato inquadrato nei ruoli comunali nella categoria A4 a partire dal 1° marzo 2003, l'INPS gli aveva assegnato, con ordine di servizio del 28 gennaio 2005, mansioni riconducibili all'area C. Pertanto, egli ha agito chiedendo il pagamento delle differenze retributive a lui spettanti per avere esercitato mansioni superiori a partire dal 14 luglio 2003 e ha proposto la relativa domanda, in via alternativa, nei confronti della Regione Lazio, del Comune di Latina e dell'INPS, chiedendo all'autorità giudiziaria di individuare, fra quelli indicati, il soggetto tenuto ad adempiere l'obbligo di pagare il corrispettivo dovuto per la prestazione resa. Il Tribunale di Latina ha accolto la domanda nei confronti dell'INPS e non verso il Comune di Latina e la Regione Lazio. La Corte d'appello di Roma, adita dall'INPS e nel contraddittorio delle parti, ha deciso, invece, che l'INPS non fosse il soggetto debitore dell'obbligazione di pagamento in esame. Peraltro, ha ritenuto di non doversi pronunciare in ordine alla responsabilità del Comune di Latina e della Regione Lazio, in quanto Va.Ro., nel costituirsi in secondo grado, non aveva né proposto appello incidentale, eventualmente condizionato, al fine di ottenere la condanna degli enti convenuti diversi dall'INPS, né ripresentato le domande originarie ex articolo 346 c.p.c. per l'esattezza, egli si era limitato a chiedere il rigetto dell'appello principale dell'INPS e aveva articolato, a sua volta, appello incidentale solo in ordine al profilo delle spese di lite . Va.Ro. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, il primo dei quali ha indotto il Collegio a pronunciare la presente ordinanza interlocutoria. Con tale primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 343 e 346 c.p.c. , in relazione all' articolo 360, numero 3, c.p.c. , per avere la Corte d'appello di Roma stabilito che egli avrebbe dovuto, in sede di gravame, proporre appello incidentale condizionato al fine di ottenere il riesame e l'accoglimento delle pretese nei confronti del Comune di Latina e della Regione Lazio. Va.Ro. sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che, essendo stata respinta la domanda contro l'INPS, non potesse più essere esaminata la richiesta da lui avanzata in primo grado in via alternativa anche nei confronti del Comune di Latina e della Regione Lazio in ragione della circostanza che egli non aveva proposto appello incidentale contro il capo della sentenza del Tribunale di Latina che aveva escluso la responsabilità di questi due ultimi enti. 2 L'oggetto del contendere. Il punto focale oggetto di lite attiene alla figura del c.d. cumulo soggettivo passivo alternativo, ossia alla proposizione della domanda da parte dell'attore contro due o più convenuti, con la richiesta di accoglimento della stessa nei confronti di uno o dell'altro o di uno qualsiasi dei vari convenuti e con la prospettazione di ciascuna alternativa come ad excludendum dell'altra. Caratteristica del cumulo in questione è che l'attore agisce nei confronti di più convenuti senza indicare quali di essi debba essere condannato a fornire la prestazione richiesta al contrario, per lo stesso attore è fin dall'inizio del tutto irrilevante che il giudice individui un convenuto piuttosto che l'altro come il soggetto da condannare. La pretesa dell'attore è effettivamente e oggettivamente alternativa, ossia corrispondente ad una sua situazione di indifferenza verso l'uno o l'altro dei risultati della propria azione, in rapporto alla misura dei diritti fatti valere ed alle prospettive di assicurarne il soddisfacimento Cass., Sez. 3, numero 13397 del 29 ottobre 2001 Cass., Sez. 2, numero 3114 del 1° aprile 1999 . Egli definisce la sua domanda con riferimento ad uno specifico bene della vita che vuole ottenere, ma non precisa quale sia, fra le persone chiamate in giudizio, quella tenuta a soddisfare il suo interesse. La dottrina prevalente sostiene vi siano più domande, ciascuna rivolta contro uno dei soggetti convenuti, legate da un particolare nesso di dipendenza che impone al giudice di accoglierne una ad esclusione dell'altra. Si parla anche, in casi del genere, di litisconsorzio soggettivamente alternativo, in cui il rapporto giuridico che viene in rilievo è unico, con titolarità passiva da accertare alternativamente. Non rientrano nell'ipotesi in esame i casi nei quali le domande proposte contro i due soggetti convenuti siano non incompatibili. Peraltro, anche nell'ambito dei giudizi che hanno ad oggetto domande incompatibili, nel cumulo soggettivo passivo alternativo la domanda si caratterizza specificamente per essere indeterminata solo dal lato soggettivo passivo, mentre causa petendi e petitum non variano. Più esattamente, essa è proposta in maniera tale che, fin dall'inizio, il giudice già sa che, pur essendo formalmente avanzate più domande una per ciascun convenuto , il legame che l'attore crea fra di loro imporrà di accoglierne una ad esclusione delle altre. La questione che si è posta nella fattispecie attiene alla definizione delle modalità di impugnazione della sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda di condanna dell'attore abbia individuato, fra i vari convenuti, uno solo come il soggetto tenuto a rendere la prestazione fatta valere in giudizio dal detto attore. Occorre chiedersi, qualora l'unico convenuto soccombente in primo grado abbia proposto appello contro la decisione a lui sfavorevole, negando di essere obbligato a corrispondere quanto preteso all'originario attore, quale condotta processuale debba tenere quest'ultimo al fine di ottenere comunque dal giudice di secondo grado, nell'eventualità che tale appello sia accolto, una pronuncia di condanna nei confronti degli altri convenuti ancora presenti in giudizio e non soccombenti in primo grado. Le possibilità sono tre. Si può ritenere che l'originario attore sia risultato soccombente in primo grado nei confronti dei convenuti non condannati ne consegue che egli dovrà proporre appello incidentale contro detti convenuti, condizionato all'accoglimento dell'appello principale dell'unico convenuto che in primo grado era stato condannato. Si può affermare, invece, che, l'attore originario non sia, comunque, soccombente ne deriva che egli non dovrà proporre appello incidentale condizionato, ma solo riproporre le domande non accolte verso gli altri convenuti ai sensi dell' articolo 346 c.p.c Infine, si può considerare l'attore originario totalmente vincitore in primo grado e ipotizzare che l'unico convenuto soccombente, proponendo appello, abbia rimesso in discussione la questione dell'individuazione del debitore della prestazione richiesta in questa eventualità, l'appello del convenuto condannato impedirebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con l'effetto che il creditore non dovrebbe né presentare appello incidentale condizionato né riproporre le domande verso gli altri convenuti ex articolo 346 c.p.c. , dovendo il giudice di secondo grado, ove accolga l'appello principale, decidere quale degli altri convenuti sia il debitore. 3 Il precedente della sentenza delle Sezioni Unite numero 11202 del 29 luglio 2002. In materia sono già intervenute in passato le Sezioni Unite che, con sentenza numero 11202 del 29 luglio 2002, hanno affermato il principio di diritto così massimato Nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate - pur nell'unità del petitum - dalla diversità dei soggetti convenuti personae e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno causae petendi in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l'attore - appellato ha l'onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell' articolo 346 cod. proc. civ. . Questo orientamento è stato seguito, talora, negli anni successivi, dalle sezioni semplici Cass., Sez. 2, numero 32434 del 22 novembre 2023 , non massimata Cass., Sez. 1, numero 28792 del 9 novembre 2018 Cass., Sez. L, numero 28711 del 23 dicembre 2011 senza essere sottoposto a rivalutazioni critiche. Le conclusioni cui è giunta la sentenza numero 11202 del 2002 delle Sezioni Unite si fondano su un ragionamento complesso. Le Sezioni Unite, innanzitutto, sono partite dal presupposto dell'esistenza di una pluralità di orientamenti giurisprudenziali sul punto. Dopo averli elencati, hanno individuato due tesi prevalenti. Entrambe prenderebbero atto che l'appello del convenuto condannato riproporrebbe la questione controversa nella sua integrità nei confronti di tutti i soggetti dell'unico rapporto processuale, poiché dal riesame della posizione dei singoli convenuti discenderebbe necessariamente la decisione sulla responsabilità di ciascuno di loro. Pertanto, la proposizione del gravame da parte del convenuto soccombente impedirebbe la formazione di un giudicato preclusivo sull'unica e complessa questione e, per evitarlo, non servirebbe un'impugnazione incidentale da parte dell'attore. Infatti, in presenza di domanda proposta alternativamente contro due persone, la controversia non sussiste solo tra attore e convenuti, ma anche tra convenuti. In tal caso, l'appello proposto da uno solo dei convenuti ripropone la questione controversa nei confronti di tutte le parti Cass., Sez. 2, numero 1801 del 9 maggio 1977 . Le due tesi citate si riferirebbero specificamente alle situazioni nelle quali l'accoglimento di una domanda e il rigetto di quella alternativa si fondino sulla medesima ratio decidendi, essendo solo in questa eventualità la pretesa effettivamente ed oggettivamente alternativa. La tesi A affermerebbe che l'attore, in quanto non soccombente in primo grado neppure nei confronti dei convenuti assolti, sarebbe onerato, tuttavia, della riproposizione della domanda contro di loro anche in appello ai sensi dell' articolo 346 c.p.c. Questa teoria distinguerebbe fra soccombenza materiale e virtuale, intendendo la prima come mancato conseguimento del bene della vita preteso e la seconda come fallimento di una domanda o di un'eccezione, al quale, comunque, si accompagnerebbe il conseguimento, per altra via, di un risultato materiale eguale o maggiore. L'appello sarebbe necessario solo per ottenere un'utilità maggiore di quella attribuita dalla decisione di prime cure, mentre, ove tenda ad un'utilità equivalente, basterebbe riproporre la domanda non accolta ex articolo 346 c.p.c. Questa impostazione ricomprende nella dizione domanda non accolta , contenuta nell' articolo 346 c.p.c. , sia quella non accolta sia quella respinta. La tesi B sosterrebbe, al contrario, che l'impugnazione del convenuto condannato sarebbe sufficiente a devolvere l'intero unico rapporto, ossia le due domande con un nesso di interdipendenza sostanziale , al giudice d'appello, senza bisogno, da parte dell'attore, né di appello incidentale né di riproposizione della domanda. Sarebbe esclusa ogni soccombenza dell'attore originario, parlandosi di devoluzione allargata , secondo la quale, in deroga all' articolo 329 c.p.c. , ove si chieda il riesame di una decisione, sarebbe devoluta al giudice del gravame, a un tempo e necessariamente , la virtuale potestà cognitiva sulle contestuali decisioni logicamente legate con quella impugnata . Se la questione è unica, ancorché complessa, l'appello del convenuto soccombente impedirebbe che, su tale questione, si formi la regiudicata. Come è noto, le Sezioni Unite del 2002 hanno scelto la tesi A . In primo luogo, hanno escluso la necessità dell'appello incidentale dell'appellato vincitore in primo grado, proprio perché, con la sentenza impugnata, egli ha realizzato per intero il suo interesse e, altresì, in quanto, ove fosse accolta questa soluzione, l'attore originario sarebbe stato costretto a prospettare, in sede di gravame, la responsabilità di diversi convenuti con argomenti successivamente e totalmente incompatibili . La mera riproposizione sarebbe preferibile atteso che essa non si tradurrebbe necessariamente in una radicale contestazione della sentenza impugnata . Per escludere la validità della ricostruzione B , le Sezioni Unite del 2002 hanno affermato che L'unicità del rapporto sostanziale di credito, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate pur nell'unità del petitum dalla diversità dei soggetti convenuti personae e in parte dai fatti e dagli argomenti di sostegno causae petendi , con la conseguenza che detto attore sarebbe stato pur sempre soccombente, anche se solo in senso formale. Non si sarebbe potuto impedire che l'appellato in via principale concorra alla delimitazione del tema di decisione, ovvero a soddisfare esigenze di difesa della controparte e di economia processuale, e in definitiva ad evitare anche che l'appello si trasformi da revisio prioris instantiae in novum iudicium . 4 Il precedente della sentenza delle Sezioni Unite numero 7700 del 19 aprile 2016. Ritiene questo Collegio che potrebbe oggi essere opportuno un riesame dell'attualità della decisione del 2002 delle Sezioni Unite, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza in materia di appello incidentale e riproposizione delle domande ex articolo 346 c.p.c. e della dottrina in tema di risoluzione in rito dei giudizi. Al riguardo, fondamentale è la sentenza numero 7700 del 19 aprile 2016 delle Sezioni Unite. Questa decisione contiene nella sua motivazione una complessa ricostruzione dei rapporti fra appello incidentale e riproposizione della domanda ai sensi dell' articolo 346 c.p.c. Essa precisa, però, alle pagg. 17 e 18, che la fattispecie di cumulo soggettivo passivo alternativo, ossia di proposizione della domanda da parte dell'attore contro due distinti convenuti, con la richiesta di accoglimento o nei confronti di uno o nei confronti dell'altro e con la prospettazione di ciascuna alternativa come ad excludendum dell'altra, che era stata esaminata della sentenza numero 11202 del 25 luglio 2002, non concerneva l'ipotesi di cumulo sottoposta al suo giudizio, il quale riguardava il caso del convenuto, vittorioso in primo grado, che aveva proposto domanda di garanzia impropria contro un terzo, rimasta assorbita dal rigetto delle domande formulate dall'attore verso il medesimo convenuto. Per l'esattezza, nella sua ricostruzione, la sentenza numero 7700 del 19 aprile 2016 si concentra a sul cumulo di domande in nesso di indipendenza fra loro, perché relative a beni della vita distinti pag. 24 b sul cumulo di domande in nesso di alternatività riguardo al loro accoglimento pag. 25 in quest'ultima circostanza, distingue a seconda che l'alternatività sia oggettiva, per incompatibilità nello stesso diritto sostanziale, di modo che il giudice per ritenerne fondata una debba per forza reputare infondata l'altra, atteso che possono sussistere o i fatti costitutivi dell'una o quelli dell'altra, oppure sia solo apparente, poiché i fatti costitutivi di entrambe le domande possono coesistere, con l'effetto che detta alternatività va intesa come espressione dell'indifferenza dell'interesse della parte all'accoglimento di una di esse c sulla proposizione di domande in nesso di subordinazione fra loro pag. 26 . Pertanto, deve ritenersi che il cumulo soggettivo alternativo del quale si è occupata la sentenza numero 11202 del 25 luglio 2002 non rientri né nel cumulo di domande indipendenti né in quello di domande in nesso di alternatività - per incompatibilità nello stesso diritto sostanziale o per l'indifferenza della parte all'accoglimento dell'una o dell'altra domanda, i fatti costitutivi delle quali ben potendo coesistere - né nell'ipotesi di domande in nesso di subordinazione. Con riferimento alla prima eventualità, nel cumulo soggettivo passivo alternativo le varie domande non hanno ad oggetto beni della vita distinti. Con riguardo alla seconda, nella situazione affrontata dalla sentenza numero 11202 del 25 luglio 2002, l'alternatività discende, diversamente dalla vicenda menzionata dalla decisione numero 7700 del 19 aprile 2016, dal fatto che le domande riguardano un unico rapporto giuridico sostanziale, tanto che esse si differenziano in concreto solo per l'identità del debitore, mentre il petitum è identico e la causa petendi è pure identica o molto simile. Infine, nel cumulo soggettivo passivo alternativo non vi è una relazione di subordinazione fra le domande. La sentenza numero 7700 del 19 aprile 2016 si occupa, però, della sentenza numero 11202 del 29 luglio 2002 anche in un secondo passaggio della sua motivazione, a pag. 23. Infatti, afferma espressamente che dall' articolo 346 c.p.c. va espunta, a differenza di quanto si leggeva in Cass., sez. unumero numero 11202 del 2002 , ogni ipotesi di domanda o eccezione respinta, cioè su cui il giudice di primo grado abbia espresso una decisione o sia incorso in un error in procedendo . Ciò è coerente con la ricostruzione del rapporto fra appello incidentale e riproposizione ex articolo 346 c.p.c. contenuta nella sentenza numero 7700 del 19 aprile 2016. Quest'ultima individua la peculiarità dell'appello incidentale nel fatto di consistere nella deduzione di una critica alla decisione impugnata al fine di ottenerne una di diverso contenuto tale deduzione deve riguardare necessariamente la motivazione espressa o implicita , la mancanza di motivazione o l'omesso esame di una domanda o di un'eccezione in quanto risultino avere inciso sul contenuto della pronuncia. La riproposizione, invece, è estranea ad ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata nei termini che caratterizzano l'appello incidentale vengono in questione domande ed eccezioni che dal giudice di primo grado sono state non accolte perché quest'ultimo non le ha considerate né espressamente né implicitamente nella sua motivazione, con la conseguenza che la loro valutazione non ha potuto determinare il contenuto della decisione e che l'omissione della statuizione su di esse non ha inciso sull'esito del giudizio sul punto, conformi Cass., SU, numero 7940 del 21 marzo 2019 , che riconduce all' articolo 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con esclusione di quelle esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex articolo 343 c.p.c. Cass., SU, numero 11799 del 12 maggio 2017 . Questa conclusione della sentenza delle Sezioni Unite numero 7700 del 19 aprile 2016 sembrerebbe, allora, smentire la ricostruzione alla base della sentenza delle Sezioni numero 11202 del 29 luglio 2002, la quale, nel risolvere la problematica sottopostole, aveva accolto la tesi A , favorevole ad imporre all'originario attore, convenuto in appello dal soccombente in primo grado in ipotesi di cumulo soggettivo passivo alternativo, l'onere di riproporre, ai sensi dell' articolo 346 c.p.c. , le domande proposte contro gli altri convenuti non condannati dal giudice di prime cure. La sentenza delle Sezioni Unite del 2002, infatti, si fonda sull'assunto che l' articolo 346 c.p.c. concerna anche le domande respinte. Se, però, l' articolo 346 c.p.c. non si riferisce alle domande rigettate in maniera espressa od implicita, le conclusioni alle quali è giunta la sentenza delle Sezioni Unite numero 11202 del 29 luglio 2002 potrebbero dovere essere rimeditate, giungendo o ad esiti diversi o ad una decisione identica, pur se sulla base di una differente motivazione. 5 La ricostruzione che impone all'appellato vincitore in primo grado di proporre appello incidentale, eventualmente condizionato. Nel caso di cumulo soggetto passivo alternativo potrebbe imporsi, quindi, all'originario attore convenuto in appello dal soccombente in primo grado di proporre, innanzitutto, appello incidentale contro la parte della sentenza di prime cure che non ha accolto la sua domanda contro gli altri convenuti. Un simile esito sarebbe coerente con una ricostruzione della vicenda che veda nella pronuncia di primo grado, che condanni uno dei convenuti alternativi, una decisione implicita di rigetto della pretesa avanzata nei confronti degli altri. La domanda proposta verso più convenuti alternativi avrebbe fatto sorgere in capo sia all'attore sia agli stessi convenuti il diritto alla pronuncia di merito. Tutte le domande, quindi, sarebbero oggetto di pronunce il contenuto delle quali sarebbe reciprocamente condizionato dall'incompatibilità, sul piano sostanziale, di pretese che derivano da un comune complesso di fatti e dalla soluzione di identiche questioni. Se il creditore vincitore in primo grado fosse reputato soccombente, almeno in linea teorica, in ordine ai rigetti impliciti delle domande contro i convenuti non condannati, sarebbe possibile chiedere al detto creditore di proporre, in appello, un'impugnazione incidentale condizionata, in quanto l'inattualità del pregiudizio non escluderebbe l'attualità dell'interesse ad impugnare. Contro questa ricostruzione sarebbe la considerazione che, in fatto, l'attore originario sarebbe integralmente vincitore in primo grado siccome avrebbe ottenuto esattamente il bene della vita domandato. Non avrebbe potuto ricevere di più e non lo ha chiesto non avrebbe senso, quindi, imporgli di appellare la sentenza. Neppure potrebbe affermarsi che egli sia rimasto soccombente in ordine a domande ulteriori o subordinate. Si potrebbe anche sostenere che, per ogni convenuto, sia stata proposta una domanda differente, ma, in conclusione, questa differenza sarebbe dipesa dall'incertezza quanto alla persona del debitore e, una volta venuta meno tale incertezza, l'attore sarebbe stato vincitore su tutta la linea. In fin dei conti, l'attore stesso avrebbe prospettato l'alternatività delle domande, chiedendo da subito che fosse condannato solo uno dei convenuti soprattutto, avrebbe dichiaratamente agito per ottenere l'accertamento di tutte le domande e l'accoglimento di una sola e questo è ciò che sarebbe avvenuto. Egli avrebbe avuto ragione anche sull'alternatività delle posizioni delle controparti non a caso, il solo soggetto veramente soccombente, nei confronti di tutte le parti, sarebbe stato il convenuto condannato dal giudice di prime cure, che è colui che, difendendosi, ha imposto sia all'attore sia agli altri convenuti di, rispettivamente, agire e resistere in giudizio. 6 La ricostruzione che impone all'appellato vincitore in primo grado di riproporre in appello ex articolo 346 c.p.c. le domande nei confronti dei convenuti non soccombenti. L'altra opzione che potrebbe essere seguita è quella di mantenere l'onere di riproposizione della domanda ex articolo 346 c.p.c. a carico del convenuto in appello vincitore in primo grado. Questa tesi potrebbe essere accolta se si negasse che la sentenza di prime cure abbia deciso nel merito le domande contro i convenuti non soccombenti e si affermasse che queste ultime domande sono state non rigettate, ma assorbite soluzione che sembra largamente recessiva in dottrina . In questa evenienza, il gravame del convenuto condannato avrebbe comunque effetto devolutivo nei confronti del capo di assorbimento che è dipendente dal primo , ma l'assenza di un rigetto renderebbe possibile il ricorso all' articolo 346 c.p.c. Altrimenti, sarebbe necessario sostenere o che le domande non accolte in primo grado siano state decise in rito, con una pronuncia di absolutio ab instantia, e che questo risultato non escluda il ricorso all' articolo 346 c.p.c. , non essendovi stato un esito negativo nel merito, o che l' articolo 346 c.p.c. si applichi in presenza pure di domande rigettate. Ulteriore ricostruzione, avanzata da autori minoritari, afferma, poi, che l'attore in primo grado avrebbe fin dal principio effettuato una revoca preventiva delle domande diverse da quella accolta, con l'effetto che si avrebbe, con riguardo ai convenuti non condannati, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La tesi che conduce ad accettare la semplice riproposizione delle domande non accolte ex articolo 346 c.p.c. presenta, però, delle debolezze. Innanzitutto, la sentenza numero 7700 del 19 aprile 2016 nega decisamente che l' articolo 346 c.p.c. possa concernere le domande in qualche modo rigettate in primo grado. Inoltre, la dottrina maggioritaria sembrerebbe orientata nel senso di ritenere che le domande contro i convenuti non condannati in primo grado siano state rigettate nel merito. Questo parrebbe, poi, anche l'orientamento seguito dalle sentenze delle Sezioni Unite numero 11202 del 29 luglio 2002 e numero 7700 del 19 aprile 2016. D'altronde, è problematico ignorare che è lo stesso attore originario a chiedere da subito che sia accolta solo una delle sue domande. Se le cose stanno così, però, l'assorbimento peraltro, implicito non sarebbe più, come, invece, in teoria, dovrebbe essere, frutto di una valutazione del giudice, che ne accerti i presupposti, ma l'esito imposto di una scelta del creditore che ha agito. I dubbi sopra espressi sono rafforzati dalla considerazione che la decisione di condanna di uno dei debitori segue ad un accertamento anzi, l'attore originario chiede, in primis, che il giudice accerti quale sia il debitore. La sentenza di primo grado contiene, quindi, una pronuncia di accertamento del rapporto unico esistente fra le parti e, poi, una di condanna di uno solo dei convenuti. Ne deriva che, anche se la pronuncia di condanna espressa contenuta nel dispositivo del Tribunale di Latina è esclusivamente una, la sentenza in questione compie un accertamento sulla posizione di tutti e tre i convenuti. Ciò è logico, perché, per sostenere che fosse l'INPS responsabile del debito, inevitabilmente il giudice ha dovuto accertare che non lo fossero il Comune di Latina e la Regione Lazio. Il semplice esame della sentenza di appello, alle pagg. 2 e 3, ove riferisce le vicende processuali di primo grado, conferma questa lettura, chiarendo che il Tribunale di Latina, per condannare l'INPS, aveva accertato che l'attività di Va.Ro. era stata posta in essere nell'interesse della Regione Lazio, ma che l'INPS doveva rispondere dell'onere economico delle mansioni superiori dell'attore nella qualità di ente che l'aveva utilizzata e che aveva violato l'inquadramento giuridico-economico attribuito al lavoratore dall'amministrazione di appartenenza. Viene da chiedersi, allora, come possa parlarsi, sicuramente in ordine alla domanda di accertamento ma, di riflesso, pure quanto a quella di condanna di un suo assorbimento per quel che concerne la posizione dei convenuti non condannati in primo grado. 7 La ricostruzione secondo cui l'appellato vincitore in primo grado non è tenuto né a presentare appello incidentale né a riproporre ex articolo 346 c.p.c. le domande nei confronti dei convenuti non soccombenti. L'ultima possibile ricostruzione porta ad affermare che l'attore vincitore in prime cure non debba né presentare appello incidentale né riproporre le domande contro i convenuti non condannati ai sensi dell' articolo 346 c.p.c. L'appello del convenuto soccombente ripresenterebbe la questione controversa nella sua integrità e nei confronti di tutti i soggetti dell'unico rapporto processuale. Invero, solo l'integrale rivalutazione della posizione di costoro permetterebbe di decidere sulla responsabilità di ogni convenuto in primo grado. Ciò sarebbe confermato dalle considerazioni sopra esposte quanto alla domanda di accertamento azionata davanti al Tribunale di Latina, la quale, per il suo accoglimento, postula una statuizione che riguardi ciascun convenuto, con la conseguenza che l'appello del convenuto soccombente non potrebbe non richiedere un riesame di detto accertamento verso tutte le parti in causa. Alla cognizione del giudice di appello sarebbe devoluta la virtuale potestà cognitiva dell'intero ed unitario rapporto, compresa quella delle decisioni logicamente legate con quella espressamente impugnata. Questo spiegherebbe perché sussista, dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, un litisconsorzio processuale sopravvenuto anche nei confronti dei convenuti assolti in prime cure, essendovi ormai una situazione di inscindibilità della lite. A rendere non necessaria in appello, nella specie, qualunque iniziativa processuale dell'attore vincitore in primo grado sarebbe la circostanza che vengono in rilievo profili della medesima domanda strettamente connessi, nel senso che ve ne è uno, comune a tutte le posizioni, dal cui accoglimento deriva la sorte degli altri, che da esso sono dipendenti. Infatti, seguendo questa impostazione, alla luce della prospettazione della domanda dell'attore originario, l'accoglimento di essa contro uno dei convenuti non avrebbe potuto che tradursi nel rigetto di quella verso gli altri proprio per il motivo che aveva condotto a tale accoglimento. Per coerenza, però, per le stesse ragioni, non potrebbe non riconoscersi che l'esito negativo in appello, per il dipendente, della domanda relativa all'INPS, imponesse di discutere dell'esistenza di un'obbligazione di pagamento a carico del Comune di Latina e della Regione Lazio, atteso che l'esclusione della responsabilità dell'INPS sarebbe stata conseguenza logica e necessaria dell'accertamento della responsabilità di almeno uno degli altri enti convenuti. Questa prospettazione potrebbe rinvenire un riscontro nel codice di rito che, nella parte dedicata alle impugnazioni in generale, dopo avere affermato che si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad impugnazioni e, in particolare, a ricorso per cassazione, considera, in alcune disposizioni, l'ipotesi di sentenze articolate in più parti. Lo fa, ad esempio, nella norma sull'acquiescenza parziale, affermando che l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata articolo 329, comma 2, c.p.c. . Siffatta previsione, però, presuppone che le parti della sentenza non siano collegate da un nesso per il quale l'impugnazione della parte principale, se accolta, comporterebbe un effetto automatico e necessario su altre parti. In dottrina si sottolinea che il principio enunciato dall' articolo 329, comma 2, c.p.c. può valere solo per i capi che siano autonomi e indipendenti da quello impugnato, e la giurisprudenza della S.C. è orientata nello stesso senso, precisando che è capo autonomo della sentenza - suscettibile di formare oggetto di giudicato interno - solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da individualità e autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che siano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata Cass., Sez. 3, numero 2379 del 31 gennaio 2018 Cass., Sez. 3, numero 22863 del 30 ottobre 2007 . Altra norma in tema di sentenze articolate in più parti è l' articolo 336 c.p.c. , che si occupa degli effetti della riforma o cassazione della sentenza impugnata. Questa previsione regola specificamente l'eventualità in cui la sentenza consti di una parte principale e di una dipendente e dispone, al comma 1, che La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata . Quindi, il legislatore chiarirebbe, con le disposizioni di rito citate, che, qualora due o più parti di una sentenza siano collegate da un nesso di dipendenza, l'accoglimento dell'impugnazione mirata sulla parte principale comporterebbe la caducazione anche di quella dipendente. È una norma che dà riconoscimento giuridico ad un criterio logico se cade la parte principale di una decisione, cadono, altresì, le parti consequenziali, ossia quelle che, venendone meno il fondamento, non potrebbero reggersi da sole. Nel presente caso, l'impugnazione della parte della sentenza che ha affermato il debito dell'INPS, ad opera di quest'ultima, potrebbe avere comportato la necessità, una volta stabilita l'esistenza, in astratto, del diritto del lavoratore, di accertare l'identità del soggetto tenuto a pagare le differenze retributive. In seguito, l'accoglimento dell'appello contro il capo della sentenza di primo grado che aveva condannato l'INPS potrebbe avere prodotto l'automatico venire meno anche della decisione del Tribunale di Latina di rigetto o di non accoglimento, a seconda dei punti di vista della richiesta di accertamento del debito del Comune di Latina e/o della Regione Lazio. Nella prospettiva di chi propone l'impugnazione questo collegamento logico confermerebbe che l'appello contro la parte della sentenza sulla responsabilità dell'INPS ha espresso la volontà di chiedere al giudice altresì la caducazione delle parti della pronuncia strettamente dipendenti, perché il rigetto della domanda contro l'INPS non avrebbe potuto che conseguire all'affermazione di un debito del Comune di Latina o della Regione Lazio. L'effetto pratico dell'appello, allora, non avrebbe potuto non essere quello di una chiara manifestazione di volontà contraria ad ogni acquiescenza sia alla parte principale della sentenza sia a quelle da essa dipendenti. Ulteriore risultato sarebbe stato di mantenere fluida la questione dell'individuazione del debitore sino a che la decisione sull'impugnazione fosse rimasta sub iudice, impedendo la formazione di un giudicato sulla sentenza, con riferimento tanto alla parte principale quanto a quella dipendente. Infatti, il giudicato nasce ex articolo 324 c.p.c. quando una sentenza non è più impugnabile, ma, se il gravame di una sentenza mira a determinare l'annullamento della parte principale e, conseguentemente ed ineluttabilmente, delle parti dipendenti da essa, siffatto gravame impedisce il passaggio in giudicato pure di tali parti dipendenti della sentenza e anche qualora queste non siano state oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione. Ciò varrebbe a maggior ragione nel caso in esame, dopo che, in sede di appello, la corte territoriale aveva riformato il capo della decisione del Tribunale di Latina sulla responsabilità dell'INPS. La modifica in appello di una parte fondamentale della sentenza inciderebbe su quelle ad essa logicamente e necessariamente collegate, rendendo inidonee queste ultime parti a passare in giudicato finché non si consolidi la pronuncia sulla parte principale. Allo stesso modo, non potrebbe ritenersi che le parti dipendenti della sentenza, sebbene rimaste fluide e non cristallizzate nel giudicato, siano comunque divenute intangibili a causa della maturazione di preclusioni e decadenze processuali. Questo perché nel sistema non vi sarebbe una disposizione che imponga l'impugnazione autonoma altresì delle parti della sentenza esposte alla necessaria caducazione nell'eventualità di accoglimento della parte principale e, tanto meno, che la prescriva a pena di decadenza. Nella presente controversia, si sarebbe in presenza di domande dipendenti l'una dall'altra l'accertamento delle mansioni e del credito del lavoratore e la condanna al pagamento di uno degli enti indicati in seguito al loro accoglimento, l'appello dell'INPS contro la parte principale della decisione contenente l'affermazione della sua responsabilità , una volta accolto, non avrebbe potuto non comportare la caducazione pure delle parti dipendenti il rigetto della domanda contro il Comune di Latina e la Regione Lazio, che si fondava esclusivamente sulla statuizione che l'INPS fosse titolare del debito . Pertanto, potrebbe ritenersi che l'impugnazione della parte principale della sentenza, come sopra individuata, abbia impedito il passaggio in giudicato anche di quelle da essa dipendenti. Queste conclusioni potrebbero trovare un ulteriore riscontro nella giurisprudenza di legittimità, quale la sentenza delle Sezioni Unite numero 21691 del 27 ottobre 2016 non massimata sul punto . Essa chiarisce, ai punti da 32 a 42, che l'effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall' articolo 336, comma 1, c.p.c. , trova applicazione rispetto ai capi della pronunzia non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato analogamente, Cass., Sez. 2, numero 1910 del 23 gennaio 2023 Cass., Sez. L, numero 5550 del 1° marzo 2021 Cass., Sez. 3, numero 23985 del 26 settembre 2019 . Nella specie, oggetto dell'accertamento era il credito del lavoratore verso uno degli enti convenuti, mentre l'identità del debitore rappresentava un aspetto dipendente da detto accertamento, funzionale all'emissione della condanna. Verrebbe in rilievo, come detto, un rapporto sostanzialmente unitario, del quale andrebbe identificato il vero titolare, dal lato passivo. Poiché tale situazione realizza un'ipotesi di litisconsorzio non già originario, ma processuale, con conseguente applicabilità dell' articolo 331 c.p.c. , sarebbe incoerente individuare un litisconsorzio necessario e, allo stesso tempo, imporre alla parte vittoriosa in primo grado l'onere di riproporre in appello, in presenza di impugnazione del soggetto soccombente, le domande, strettamente dipendenti da quelle accolte, che non sono state oggetto di una pronuncia espressa del tribunale solo in quanto il loro accoglimento sarebbe stato incompatibile con l'esito del giudizio gravato Cass., Sez. 2, numero 1801 del 9 maggio 1977 Cass., Sez. 3, numero 2600 del 4 luglio 1975 . D'altronde, non deve sottovalutarsi l'esigenza di non imporre alle parti in causa attività inutili, ossia di natura puramente formale, anche in un'ottica di economia processuale e di tutela dell'interesse di chi agisce in giudizio ad ottenere, nei limiti del possibile, una decisione nel merito della controversia e non in rito, qualora il thema decidendum sia stato compiutamente formato e l'attività istruttoria sia stata pienamente svolta nel contraddittorio delle parti. Siffatta esigenza sarebbe stata adombrata, infatti, persino dalla sentenza delle Sezioni Unite numero 11202 del 29 luglio 2002, che pure ha affermato la necessità della riproposizione, in situazioni come quella oggetto del contendere, della domanda contro il debitore alternativo. Dalla lettura della motivazione di quest'ultima decisione emerge, anzi, che detta esigenza è da considerare come di grande civiltà e che, se non è stata posta a fondamento della decisione del 2002, è solo perché ritenuta, all'epoca, di recente definizione il decorso di oltre venti anni dalla pubblicazione di Cass., SU, numero 11202 del 29 luglio 2002 , con il consolidamento, in dottrina e giurisprudenza, del principio per il quale occorre giungere, nei limiti del possibile, ad un esito di merito e non ad una risoluzione in rito delle liti, potrebbero indurre a reputare ormai superato l'orientamento che impone, in ipotesi come quella in esame, alla parte vincitrice in primo grado di riproporre, in caso di appello del soccombente, le originarie domande nei confronti dei debitori elencati come alternativi e non condannati dal tribunale. Ovviamente, vi sono controindicazioni anche a questa soluzione. Innanzitutto, i convenuti non condannati hanno interesse a sapere quali questioni sono oggetto dell'appello. Detto interesse potrebbe essere soddisfatto imponendo di riproporre le domande o di presentare appello incidentale. Inoltre, vi è un orientamento di legittimità per il quale, ove la parte abbia proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative, ma tra loro compatibili o legate da rapporto di subordinazione, l'accoglimento della principale o della domanda alternativa compatibile non obbligherebbe l'attore, che voglia insistere su quella non accolta, a presentare appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ex articolo 346 c.p.c. diversamente, qualora si tratti di domande incompatibili o sia stata accolta la subordinata, l'attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta o nella domanda principale avrebbe l'onere di farlo con appello incidentale, eventualmente condizionato all'accoglimento del gravame principale, perché solo così potrebbe evitare la formazione del giudicato sull'accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa accolta ed incompatibili con quella disattesa Cass., Sez. 3, numero 8674 del 4 aprile 2017 . In particolare, vi è giurisprudenza per la quale, se la parte ha proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con cui il giudice di merito ha accolto la subordinata non implica esclusivamente la pronuncia favorevole sulla qualificazione giuridica esposta dall'attore a sostegno della stessa, ma anche un preciso accertamento dei fatti, alternativo a quello posto a fondamento della domanda principale. Ne deriva che l'attore parzialmente vittorioso, per evitare la formazione del giudicato, deve formulare impugnazione avverso l'accoglimento della domanda subordinata, condizionandola all'accoglimento del gravame sulla domanda principale, atteso che solo in questa maniera può ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice sull'esistenza dei fatti costituenti le ragioni della pretesa subordinata accolta, incompatibile con quella principale Cass., Sez. 1, numero 36572 del 14 dicembre 2022 Cass., Sez. 2, numero 13602 del 30 maggio 2013 Cass., Sez. 3, numero 9631 del 16 giugno 2003 . Questi orientamenti, però, sembrano riguardare situazioni diverse da quella de qua, in cui il creditore mira ad ottenere un unico bene della vita, proponendo delle domande identiche per petitum e se non in tutto, in gran parte per causa petendi, fra loro legate dichiaratamente fin dall'inizio da un nesso di alternatività che esclude che possano essere tutte accolte il legame fra dette domande va ricostruito in termini di assoluta ed inscindibile dipendenza. Differenti sembrerebbero, invece, le vicende oggetto delle decisioni sopra menzionate, considerato che Cass., Sez. 3, numero 8674 del 4 aprile 2017 si occupa di una domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore e di una di inopponibilità del canone ai sensi dell' articolo 2923, comma 3, c.c. Cass., Sez. 2, numero 13602 del 30 maggio 2013 riguarda una negatoria servitutis proposta in via principale e rigettata e una domanda subordinata, accolta, di riduzione in pristino per aggravamento della servitù Cass., Sez. 3, numero 9631 del 16 giugno 2003 concerne una domanda, principale e respinta, di condanna dell'assicuratore a pagare l'indennizzo per i danni dovuti all'incendio della cosa assicurata e una domanda, subordinata e accolta, di restituzione della quota del premio relativo al periodo non assicurato, in cui il sinistro era avvenuto, a seguito di recesso della compagnia convenuta dal contratto di assicurazione, in ragione della denunzia di un precedente sinistro Cass., Sez. 1, numero 36572 del 14 dicembre 2022 è relativa ad un caso nel quale il creditore aveva ottenuto l'insinuazione allo stato passivo sulla scorta della domanda subordinata incompatibile con quella principale ed aveva, poi, proposto opposizione allo stato passivo riproponendo la detta graduazione. 8 La questione di massima di particolare importanza. Alla luce delle considerazioni che precedono, in particolare - del fatto che viene in esame una problematica di natura processuale che potrebbe riguardare tutte le sezioni della S.C., investendo la portata dell' articolo 346 c.p.c. , i presupposti dell'assorbimento delle domande, l'effetto espansivo interno della riforma o cassazione parziale della sentenza previsto dall' articolo 336, comma 1, c.p.c. e la tipologia e natura della decisione delle domande proposte in ipotesi di cumulo soggettivo passivo alternativo contro i vari convenuti - della circostanza che la decisione delle questioni prospettate inciderebbe direttamente sull'interesse del ricorrente, che vincerebbe in cassazione ove fosse accolta la tesi che non gli imponeva di presentare appello incidentale o di riproporre le domande ex articolo 346 c.p.c. contro i convenuti non soccombenti - della possibilità che sia necessario chiarire i rapporti fra le sentenze delle Sezioni Unite numero 11202 del 29 luglio 2002, numero 7700 del 19 aprile 2016 e numero 21691 del 27 ottobre 2016 il Collegio ritiene opportuno rimettere all'attenzione delle Sezioni Unite il seguente quesito Se, in caso di cumulo soggettivo passivo alternativo, l'appellato vincitore in primo grado sia tenuto, in presenza di appello principale del convenuto soccombente nello stesso grado, a presentare appello incidentale, eventualmente condizionato, o a riproporre ex articolo 346 c.p.c. le domande non accolte dal giudice precedente, per evitare che, qualora detto appello principale sia accolto, passi definitivamente in giudicato la parte della decisione del primo giudice relativa alla posizione degli altri convenuti risultati non soccombenti . Trattandosi di questione di massima di particolare importanza , ai sensi del comma 2 dell' articolo 374 c.p.c. , sussistono, ad avviso del Collegio, le condizioni per la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte, dispone la trasmissione del procedimento al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite.