Rigetto della richiesta di licenza premio per il c.d. semilibero: quali rimedi?

Il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del semilibero di concessione della licenza premio ha natura giurisdizionale ed è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

A seguito del rigetto della richiesta di una licenzia premio da parte di un detenuto ammesso al regime della semilibertà , la difesa ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorso contesta, in primo luogo, l'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui avverso il provvedimento che decide in ordine alla richiesta di licenza premio non è previsto alcun mezzo di impugnazione . Tale soluzione sarebbe errata in quanto «alla licenza premio, istituto che avrebbe una finalità rieducativa analoga a quella attribuita al permesso premio dovrebbe essere applicata la medesima disciplina per questo prevista». La doglianza risulta infondata. Il Collegio ricorda infatti che il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del condannato ammesso al regime di semilibertà di concessione della licenza premio di cui all' articolo 52 ord. pen. non è appellabile. La legge sull' ordinamento penitenziario e il codice di procedura penale, infatti, non prevedono alcuno specifico mezzo di gravame e ciò, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni , impone di escludere che avverso lo stesso sia proponibile un reclamo ovvero un appello di merito. Risulta fondato invece il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa ha rilevato che l'impugnazione, seppure avverso il provvedimento non fosse stato consentito il reclamo, avrebbe dovuto essere convertita in ricorso per cassazione e che, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione. I provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza in tema di concessione della licenza premio hanno infatti natura giurisdizionale. «Le decisioni in materia di licenza ai semiliberi – precisa la pronuncia in oggetto - come, ad esempio, quelle in ordine ai permessi premio e alle licenze per gli internati, infatti, hanno natura sostanziale in quanto incidono, seppure temporaneamente e anche solo in modo parziale, sul grado di privazione della libertà personale imposto al condannato e, quindi, sull'esecuzione della pena». Conseguenza diretta è che avverso tali provvedimenti è, pertanto, sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi del principio generale previsto dall' articolo 111, comma 7, Cost. La Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui «il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del semilibero di concessione della licenza premio ha natura giurisdizionale ed è ricorribile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell' articolo 111 Cost. ». In conclusione la Cassazione, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, dopo aver riqualificato il reclamo come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile.

Presidente Boni – Relatore Monaco Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 28/3/2023, depositata il 5/7/2023, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma, in data 23/12/2022, ha respinto l'istanza di concessione di una licenza premio presentata da M.G., detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, ammesso al regime della semilibertà. 2. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza, evidenziato che avverso il provvedimento che decide in ordine alla richiesta di licenza premio non è previsto alcun mezzo di impugnazione, ha dichiarato inammissibile il reclamo. Nello specifico il giudice della sorveglianza ha anche evidenziato che alla licenza non è estensibile la diversa disciplina prevista per il permesso premio, istituto di carattere premiale che è preordinato all'avvio del percorso trattamentale che è, invece, nella semilibertà già avviato. Sotto altro profilo, poi, il provvedimento in merito alla licenza premio non inciderebbe sulla libertà personale del detenuto e avrebbe natura esclusivamente amministrativa. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articolo 680 cod. proc. penumero e 24 e 27 cost. Nel primo motivo la difesa rileva che la soluzione adottata dal Tribunale sarebbe errata in quanto alla licenza premio, istituto che avrebbe una finalità rieducativa analoga a quella attribuita al permesso premio dovrebbe essere applicata la medesima disciplina per questo prevista. Una diversa conclusione, infatti, sarebbe in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali che regolano materia. In generale, d'altro canto, sarebbe innegabile che il provvedimento in merito alla licenza premio abbia effetti diretti sulla libertà personale del condannato. 3.2. Violazione di legge in relazione all' articolo 586, comma 5, cod. proc. penumero Nel secondo motivo la difesa rileva che l'impugnazione, seppure avverso il provvedimento non fosse stato consentito il reclamo, avrebbe dovuto essere convertita in ricorso per cassazione e che, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione. 4. In data 5 luglio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Mariaelena Guerra chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 9 ottobre 2023 è pervenuta in cancelleria un'articolata memoria nella quale l'avv. Angela Porcelli, ribaditi e approfonditi gli argomenti esposti nell'atto di ricorso, anche facendo riferimento ad alcune pronunce della Corte costituzionale, insiste per l'accoglimento dell'impugnazione e, in via subordinata, chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articolo 50, 51 e 52 ord. penumero in relazione agli articolo 3, 24, 27 e 111 cost. Considerato in diritto 1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e il reclamo originariamente proposto, qualificato come ricorso per cassazione, è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. 2. M.G. è stato ammesso alla misura della semilibertà con ordinanza del 4 ottobre 2022. Lo stesso, in data immediatamente antecedente all'inizio dell'esecuzione della misura, ha chiesto che gli venisse concessa una licenza straordinaria per il periodo intercorrente tra il 24 e il 31 dicembre 2022. Il Magistrato di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta che, in termini solo parzialmente diversi, è stata successivamente riproposta e rigettata anche con i provvedimenti emessi da diversi Magistrati di sorveglianza in data 28 ottobre 2022 e 23 novembre 2022. In data 14 dicembre 2022 è stata da ultimo presentata un'analoga istanza che il Magistrato di sorveglianza, dato atto dei precedenti provvedimenti, considerato che il periodo di osservazione trascorso era allo stato ancora troppo breve e che la reiterazione della medesima istanza appariva significativa di una insofferenza ai precedenti rigetti, ha nuovamente respinto la richiesta, ciò anche rilevato che il desiderio di rivedere le figlie ben avrebbe potuto essere soddisfatto da uno spostamento delle stesse, soluzione peraltro maggiormente compatibile con la patologia cardiaca di cui è affetto il condannato. 3. Avverso tale ultima decisone ha proposto reclamo l'attuale ricorrente evidenziando che il provvedimento impugnato, non tenendo nella dovuta considerazione i principi costituzionali e convenzionali in tema di funzione rieducativa della pena, non avrebbe adeguatamente valutato la situazione complessiva del condannato, la sua storia personale, il rilievo che avrebbe assunto la concessione del beneficio in termini di umanizzazione della pena e, di conseguenza, l'importanza della licenza nello sviluppo della progressione trattamentale. 4. Il Tribunale di sorveglianza, ritenuto che il provvedimento di diniego della licenza ha natura amministrativa in quanto non incide direttamente sulla libertà personale e che pertanto non è impugnabile in via giurisdizionale, ha dichiarato inammissibile il reclamo. 5. Avverso tale ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa deducendo la violazione di legge sia in relazione agli articolo 680 cod. proc. penumero e 24 e 27 cost., nel senso, cioè, che al provvedimento di diniego di licenza premio ai semiliberi debba essere applicata la medesima disciplina prevista per i permessi premio, sia in relazione all' articolo 586, comma 5, cod. proc. penumero in quanto, in ogni caso, seppure avverso il provvedimento non fosse stato consentito il reclamo, l'impugnazione proposta avrebbe dovuto essere convertita in ricorso per cassazione. Con una successiva memoria, poi, la difesa ha ulteriormente argomentato le censure già esposte e, facendo riferimento alle diverse conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in ordine all'ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti di diniego della licenza premio agli internati, ha insisto per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articolo 50, 51 e 52 ord. penumero in relazione agli articolo 3, 24, 27 e 111 cost. 6. Il primo motivo è manifestamente infondato. 6.1. Il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del condannato ammesso al regime di semilibertà di concessione della licenza premio di cui all' articolo 52 ord. penumero non è appellabile. La legge sull' ordinamento penitenziario e il codice di procedura penale, infatti, non prevedono alcuno specifico mezzo di gravame e ciò, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, impone di escludere che avverso lo stesso sia proponibile un reclamo ovvero un appello di merito Sez. 1, numero 4606 del 1°/12/2009, dep. 2010, Alfano, numero m. Sez. 1, numero 2674 del 13/06/1986, Zabiroski, Rv. 174288 e 174287 Sez. 1, numero 473 del 12/02/1980, Tosoni, Rv. 145372 Sez. 1, numero 1950 del 10/10/1978, Lo Russo, Rv. 140500 Sez. 1, numero 863 del 13/04/1978, Di Giovanni, Rv. 139399 . 6.2. La diversa disciplina prevista in materia di permessi premio e per i provvedimenti in materia di licenze agli internati non pone problemi di tenuta costituzionale del sistema. Tali benefici, infatti, hanno finalità diverse e sono destinati a incidere in modo diverso sullo status liberatis del condannato rispetto a quanto avviene per il semilibero, soggetto per il quale la licenza premio è una modalità di esecuzione della misura alternativa alla detenzione già concessa. 6.2.1. Il permesso premio si inserisce nel percorso trattamentale dei detenuti e, presupponendo l'avvio della revisione critica, costituisce uno degli strumenti utili a verificare l'esistenza di progressi positivi. Ragione questa che, considerata la necessità di garantire un controllo di merito in ordine alla corretta applicazione dei criteri stabilita dalla legge, giustifica la previsione di una specifica impugnazione avanti al Tribunale di sorveglianza, così come espressamente prevista dal combinato disposto degli articolo 30 ter , comma 7, e 30 bis ord. penumero 6.2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riferimento alle licenze richieste dagli internati, cioè da persone sottoposte a misure di sicurezza detentive. Anche in questo caso, infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, il beneficio si inserisce in una condizione di restrizione di fatto assimilabile a quella carceraria che non conosce altre forme di espiazione alternativa o di misura extramurale, così che le licenze rappresentano di fatto, allo stato, l'unico margine di flessibilità del trattamento in visita di un tentativo di graduale recupero sociale o personale e familiare del sottoposto. Come i permessi premio concessi ai detenuti, e ancor più significativamente, d'altro canto, le licenze concesse agli internati incidono sul grado di libertà personale e possono costituire premio e incentivo alla collaborazione con l'istituzione contenitiva ovvero comunque strumento di rieducazione, favorendo in assenza di elevata pericolosità il soddisfacimento di esigenze personali o familiari ovvero un percorso di riadattamento sociale e così divenendo - attraverso l'osservazione degli effetti sul ristretto del temporaneo ritorno in libertà - strumento diretto ad agevolarne la progressione rieducativa. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento che nega ovvero revoca una licenza già concessa all'Internato, cui deve essere riconosciuta piena natura giurisdizionale e che incide sul percorso trattamentale, è uno dei provvedimenti concernenti le misure di sicurezza avverso il quale, ai sensi dell' articolo 680 cod. proc. penumero , l'interessato può proporre appello Sez. 1, numero 4087 del 07/01/2010, Attilio, Rv. 246051 - 01 Sez. 1, numero 1439 del 01/12/2009, dep. 2010, Cuccaro, Rv. 245950 - 01 Sez. 1, numero 4606 del 1°/12/2009, dep. 2010, Alfano, numero m. . 6.2.3. L'istanza proposta dalla difesa di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articolo 50, 51 e 52 ord. penumero in relazione agli articolo 3, 24, 27 e 111 cost. , per le ragioni sopra esposte, pertanto, escluso che il diverso regime di impugnazioni previsto sia irragionevole, è manifestamente infondata. 7. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 7.1. I provvedimenti resi dal Magistrato di sorveglianza in tema di concessione della licenza premio, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, hanno natura giurisdizionale. Le decisioni in materia di licenza ai semiliberi, così come, ad esempio, quelle in ordine ai permessi premio e alle licenze per gli internati, infatti, hanno natura sostanziale in quanto incidono, seppure temporaneamente e anche solo in modo parziale, sul grado di privazione della libertà personale imposto al condannato e, quindi, sull'esecuzione della pena. In ragione di ciò tali provvedimenti, come pure riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze numero 225 del 1995 e numero 349 del 1993, non possono essere adottati al di fuori dei principi della riserva di legge e della riserva giurisdizionale specificamente indicati dall' articolo 13, secondo comma, Cost. Provvedimenti questi avverso i quali, pertanto, è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi del principio generale previsto dall' articolo 111, comma settimo, cost. in senso analogo Sez. 1, numero 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01 Sez. 1, numero 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922 - 01 Sez. 1, numero 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 - 01 Sez. 1, numero 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01 Sez. 1, numero 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226135 - 01, così come si evince anche da Sez. U, numero 24 del 03/12/1996, dep. 1997, Lombardi, Rv. 206465 - 01, contra Sez. 1, numero 15684 del 13/12/2002, dep. 2003, Natoli, Rv. 224016 - 01 . 7.2. Sul punto, in conclusione, deve essere formulato il seguente principio di diritto il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del semilibero di concessione della licenza premio ha natura giurisdizionale ed è ricorribile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell' articolo 111 Cost. . 7.3. In conseguenza del citato principio l'ordinanza impugnata che ha dichiarato inammissibile il reclamo deve essere annullata senza rinvio e l'impugnazione proposta dalla difesa avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 23 dicembre 2022 deve essere qualificata come ricorso per cassazione. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 8.1. Nell'unico motivo di impugnazione la difesa censura il provvedimento emesso evidenziando che il Magistrato di sorveglianza, violando i principi costituzionali e convenzionali in tema di funzione rieducativa della pena, non avrebbe adeguatamente valutato la situazione complessiva del condannato, la sua storia personale e il rilievo che avrebbe assunto la concessione del beneficio in termini di umanizzazione della pena e di progressione trattamentale. Le doglianze esposte non sono consentite. 8.2. Il ricorso per cassazione proposto direttamente ai sensi dell'articolo 111 cost. avverso provvedimenti in materia di libertà personale è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice Sez. Unumero , numero 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710 Sez. Unumero , numero 25932 del 29/05/2008, Malgioglio, Rv 239692 Sez. 3, Sentenza numero 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01 Sez. 4, numero 43480 del 30/09/2014, Rv 260314 Sez. 1, numero 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430 in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto qualificabile nei termini della violazione di legge cfr. Sez. 3, numero 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, numero 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812 . 8.3. Le censure contenute nell'atto, che pure fa riferimento ai principi costituzionali e convenzionali in materia di rieducazione della pena, si sostanziano in una critica alla motivazione del decreto che non è consentita. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con il riferimento al breve periodo di tempo trascorso dall'applicazione della misura, neanche due mesi, e alla necessità di verificare l'andamento della semilibertà, risulta tutt'altro che inesistente o apparente ed è, piuttosto, adeguata e coerente, ciò anche con le ulteriori considerazioni evidenziate in ordine all'atteggiamento tenuto dal ricorrente con la presentazione di numerose istanze in un brevissimo arco di tempo. 9. La peculiarità della questione posta e della conclusione cui questa Corte è pervenuta consente di escludere profili di colpa nella presentazione dell'impugnazione e, pertanto, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende. 10. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta comunque la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificato il reclamo come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.