La sospensione della patente è una misura cautelare prefettizia a tutela dell’ordine pubblico e dei cittadini

L’aver effettuato la visita medica e l’aver ottenuto il certificato di idoneità alla guida non fanno cessare in automatico la sanzione accessoria prefettizia della sospensione della patente.

Il ricorrente veniva trovato alla guida di un'autovettura in stato di ebrezza e, dopo gli accertamenti espletati, veniva comminata la s anzione accessione della sospensione della patente per 6 mesi ex articolo 223 d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285 . Nella stessa ordinanza veniva anche ordinato al ricorrente di recarsi presso l'azienda sanitaria locale per effettuare una visita medica ai fini dell'accertamento dell'idoneità a guidare. Avverso l'ordinanza veniva proposto ricorso al Giudice di Pace che annullava l'ordinanza di sospensione della patente. Il Giudice motivava affermando che, sottopostosi a visita medica , la Commissione Provinciale, aveva riconosciuto al ricorrente una certificazione che attestava che il trasgressore era idoneo alla guida . Secondo il Giudice, quindi, sarebbero venute meno le ragioni e la funzione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente. La prefettura proponeva appello e la Corte d'Appello rigettava il ricorso affermando, tra l'altro, che l'ordinanza prefettizia era illegittima perché aveva disposto la sospensione della patente «per una durata determinata in modo del tutto indipendente rispetto all'accertamento della persistenza dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente. […] se la sospensione è disposta a prescindere da qualsiasi vaglio delle esigenze cautelari essa assume connotati puramente sanzionatori, in contrasto con la funzione propria della sospensione cautelare e preventiva di cui all' articolo 223 c.d.s. ». Il Prefetto proponeva, quindi, ricorso per cassazione. Il ricorso viene ritenuto dai Giudici di legittimità fondato. I Giudici argomentano affermando che la violazione commessa dal soggetto rientra in quelle previste dall' articolo 223, comma 1, c.d.s. e la sospensione della patente costituisce un'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale del reato . Spiega il Collegio che è una misura cautelare afferente solo al Prefetto , di natura preventiva , con lo scopo precipuo di tutelare con effetto immediato sia i cittadini che l' ordine pubblico , evitando che il conducente del veicolo perduri nell'esercizio di un'attività che potrebbe causare ulteriori pericoli. Invece, la misura cautelare della sospensione della patente prevista dall' articolo 186, comma 8, ultimo periodo mancata sottoposizione a visita medica c.d.s., ovvero nel caso del comma 9 superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l mira a ottenere un responso medico sulla situazione del conducente per poterne valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione di un'eventuale revoca della patente. Discende, quindi, il principio di diritto secondo cui «l'imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all' articolo 223, comma 1, c.d.s. , che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida». Il ricorso viene accolto, la sentenza cassata con rinvio degli atti al giudice che dovrà conformarsi al principio di diritto pocanzi riportato.

Presidente Carrato – Relatrice Amato Rilevato che 1. La Prefettura di Nuoro, con ordinanza numero 21795 del 22.05.2017, irrogava a P.S. la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi sei, ex articolo 223 d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285 Codice della Strada , ‘CdS' , per guida in stato di ebbrezza con tasso etilometrico superiore ad 1,10 gr/ nella prima prova, e 1,05 gr/l nella seconda prova. Con la stessa ordinanza veniva anche ingiunto al P.S. di presentarsi, nei termini di cui al comma 8 dell'articolo 186 CdS 60 giorni , presso la ASSL di residenza per sottoporsi a visita medica ai fini dell'accertamento dell'idoneità a guidare. 2. Il provvedimento veniva impugnato dal P.S. innanzi al Giudice di Pace di Nuoro, che - con la sentenza numero 407/2017 - riteneva fondata l'opposizione e annullava l'ordinanza di sospensione della patente. Il citato Giudice rilevava che, a séguito di visita medica alla quale il P.S. si era sottoposto, la Commissione Provinciale gli aveva riconosciuto una certificazione attestante che lo stesso trasgressore era idoneo alla guida, da ciò derivandone la completa assenza delle ragioni e della funzione del provvedimento prefettizio impugnato. 3. La pronuncia veniva appellata dalla Prefettura di Nuoro innanzi al Tribunale di Nuoro, che - con sentenza del 15 dicembre 2020 - rigettava il gravame così argomentando - il legislatore ha voluto demandare ad una valutazione tecnica medica la verifica della cessazione o della persistenza delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio cautelare ex articolo 223 CdS, contemperando le esigenze del soggetto colpito dal provvedimento con quelle della collettività - l'ordinanza in questione era, pertanto, da considerarsi illegittima nella misura in cui aveva disposto la sospensione della patente di guida del P.S. per una durata determinata in modo del tutto indipendente rispetto all'accertamento della persistenza dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente. Era chiaro, infatti, che se la sospensione è disposta a prescindere da qualsiasi vaglio delle esigenze cautelari essa assume connotati puramente sanzionatori, in contrasto con la funzione propria della sospensione cautelare e preventiva di cui all'articolo 223 CdS - di conseguenza, la sussistenza dei predetti requisiti psicofisici attestati dalla documentazione prodotta e riportati nel certificato medico del P.S. determinava senza dubbio alcuno la completa assenza delle ragioni e della funzione del provvedimento prefettizio impugnato. 4. La sentenza veniva impugnata in cassazione dalla Prefettura di Nuoro con ricorso affidato ad un unico motivo. Restava intimato P.S Considerato che 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 223, comma 1, CdS, in relazione all' articolo 360, comma 1, numero 3 , c.p.c. A giudizio della Prefettura non risulta che la sospensione ex articolo 223 CdS debba necessariamente terminare in caso di esito favorevole della visita medica, come invece ritenuto dai giudici del merito e/o che tale esito favorevole faccia contestualmente venir meno qualsivoglia esigenza cautelare. 1.1. Il motivo è fondato. Ai fini di una migliore comprensione della motivazione, è utile riportare le disposizioni normative applicabili ratione temporis - l'articolo 186 CdS, comma 2, dispone «Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato […] b con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro g/l . All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno» - il comma 8 della stessa norma così dispone «Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica» - il comma 9 del medesimo articolo dispone che «Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8». - l'articolo 223 CdS, al comma 1, così recita «Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida». 1.2. La violazione contestata al P.S., riconducibile all'articolo 186, comma 2, lett. b , CdS - essendo stato riscontrato il tasso alcolemico superiore a 1, g/l - rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'articolo 223, comma 1 la sospensione provvisoria della patente di guida ivi prevista costituisce l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale del reato è, cioè, misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, ed ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati Corte cost., ordinanza numero 266 del 2011 ordinanza numero 344 del 2004 Cass. numero 17999 del 23/06/2021 Cass. numero 21266 del 5/10/2020 Cass. numero 25870 del 15/12/2016 . 1.3. La ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall'articolo 186, comma 8, ultimo periodo mancata sottoposizione a visita medica , CdS, ovvero nel caso del comma 9 superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l risiede invece nell'esigenza di sollecitare l'acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell'eventuale revoca della patente ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a séguito dell'accertamento giudiziale del reato ex articolo 186, comma 2, CdS. 1.3.1. Deve, quindi, affermarsi il principio al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio in virtù del quale, contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, l'imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'articolo 223, comma 1, CdS, che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida. 2. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio della causa al medesimo Tribunale di Nuoro, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nuoro, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.