Intervento litisconsortile del terzo: alle parti già coinvolte nel processo va garantito il diritto al contraddittorio

In caso in intervento principale o litisconsortile, poiché il terzo interventore propone una autonoma domanda, sia pure connessa per l’oggetto o per il titolo con quella già proposta dalle parti originarie, facendo valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un autonomo diritto soggettivo, alle parti originarie che assumono la legittimazione passiva in ordine a tale domanda va riconosciuto il diritto di difendersi nel merito di essa non solo mediante la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dal terzo interveniente ma anche mediante l’allegazione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dello stesso posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio, nonché mediante la proposizione di domande riconvenzionali […].

[…] Diritto che può essere esercitato immediatamente, nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso, ovvero mediante richiesta di apposito termine o attraverso l'utilizzazione delle facoltà processuali esistenti in relazione alla fase processuale in corso, e che deve comunque essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi invece escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni possa produrre l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente a detrimento del diritto di difesa delle parti originarie. Con l'ordinanza numero 3238 del 5 febbraio 2024, il S.C. si pronuncia in tema di intervento del terzo e diritto di difesa nei confronti delle parti originarie del processo , confermando la possibilità, per queste ultime, di depositare appositi scritti difensivi in presenza di un intervento principale o litisconsortile di terzi. Il caso L'ordinanza in commento si inserisce, sul piano processuale, nella controversia che vede i medici iscrittisi in scuole di specializzazione negli anni compresi tra il 1983 ed il 1991 avanzare, nei confronti dello Stato, la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE , in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza dei corsi di specializzazione da loro frequentati. Nel caso di specie, da parte di alcuni medici era stato proposto intervento litisconsortile in una causa iniziata da altri medici davanti al Tribunale di Roma nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aderendo alla domanda di condanna proposta. La domanda è stata rigettata in primo grado, con conferma in grado di appello. I medici ricorrenti hanno quindi promosso ricorso per Cassazione, sostenendo l'illegittimità della comparsa depositata dallo Stato con riferimento agli atti di intervento, posto che – al contrario – lo Stato avrebbe ben potuto esercitare il proprio diritto di difesa nel corso dell'udienza immediatamente successiva al deposito degli atti stessi, non avendo introdotto - questi ultimi - domande o questioni nuove rispetto all'originario petitum . I “tipi” di intervento nel processo civile Secondo una distinzione pacificamente riconosciuta anche in giurisprudenza, la distinzione tra intervento adesivo autonomo ed intervento adesivo dipendente viene tradizionalmente motivata nel senso che l'intervento volontario si qualifica come principale quando si faccia valere un diritto -relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo già dedotto - nei confronti di tutte le parti, mentre si qualifica come adesivo autonomo quando il diritto, avente la relazione indicata, venga fatto valere nei confronti di una o di alcune soltanto delle parti in causa. Esso, infine, si qualifica come adesivo dipendente quando, in luogo di quella del diritto soggettivo perfetto, si faccia valere una posizione più attenuata costituita da un proprio interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti sotto il profilo del danno o del vantaggio riflesso che l'interveniente possa subire in dipendenza della soccombenza o della vittoria della parte adiuvata. Le limitazioni dell'intervento adesivo La distinzione poc'anzi espressa è di notevole rilievo in quanto l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare la pronuncia resa nel giudizio nel quale è intervenuto, salvo che nei limiti delle statuizioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna al pagamento delle spese processuali emesse nei suoi confronti. In particolare, nel caso in cui la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole, la sua impugnazione è inammissibile. La natura dell'intervento litisconsortile Particolare è la figura dell'intervento azionato dal terzo litisconsortile , che si realizza qualora il terzo spieghi volontariamente intervento assumendo essere lui o anche lui e non gli altri convenuti ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore. In tale ipotesi, la domanda iniziale, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni. Tale intervento concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel processo ed una volta spiegata domanda nei confronti delle altre parti o anche di una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti delle stesse. Il terzo intervenuto nel processo La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile e, al riguardo, l' articolo 268 c.p.c. precisa che l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione ed il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio. Tali limitazioni, peraltro, non si estendono all'attività assertiva del volontario interveniente, configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie. Intervento del terzo necessità di un proprio autonomo diritto In giurisprudenza si esclude l'ammissibilità dell'intervento adesivo “ ad adiuvandum ” con il quale il terzo si limiti a sostenere le ragioni di una delle parti senza fare valere un proprio diritto autonomo ed incompatibile con le statuizioni contenute nella sentenza impugnata analogamente è da escludersi anche l'intervento ex articolo 105, vale a dire l'intervento litisconsortile. Così descritto l'istituto non è però da escludere che l'intervento dichiarato inammissibile possa assumere la funzione di atto interruttivo della prescrizione. Intervento del terzo e parti originarie del processo Di particolare rilievo è la pronuncia in commento, con riferimento al diritto di difesa riconosciuto alle parti già coinvolte nel processo, in presenza di un intervento di terzo. In tale ipotesi, alla parte originaria, in funzione del compiuto esercizio del diritto di difesa , non solo deve riconoscersi, ovviamente, la facoltà di sollevare eccezioni o proporre domande riconvenzionali nel primo atto successivo alla comunicazione dell'intervento ex articolo 267, secondo comma, c.p.c., ma deve attribuirsi anche il diritto di invocare, al riguardo, la concessione di apposito termine a difesa o, alternativamente, di avvalersi delle facoltà processuali ancora esistenti in relazione alla fase in cui si trova il giudizio ad es., con riguardo alla possibilità di utilizzare le memorie successive alla fase introduttiva, precedenti o meno la prima udienza di trattazione Intervento del terzo, diritto di difesa e contraddittorio Applicazione ulteriore del principio espresso nella massima in epigrafe si realizza qualora il chiamato in causa, per ragioni di litisconsorzio necessario od anche facoltativo , eccepisca un pregiudizio del diritto di difesa , non avendo partecipato alle operazioni svolte nel corso di consulenza tecnica d'ufficio disposta ed espletata prima della sua chiamata. In tale ipotesi, il giudice deve provvedere alla rinnovazione della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del chiamato sulla base di quella compiuta in sua assenza.

Presidente Frasca – Relatore Spaziani Fatti di causa I ricorrenti indicati in epigrafe, medici iscrittisi in scuole di specializzazione negli anni compresi tra il 1983 ed il 1991 o loro eredi , proposero intervento litisconsortile in una causa iniziata da altri medici davanti al Tribunale di Roma nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza dei corsi di specializzazione da loro frequentati. il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, rigettò la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per intervenuta prescrizione. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 28 gennaio 2021, numero 716, ha rigettato l'impugnazione. Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Hanno risposto con controricorso le amministrazioni intimate. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ II pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. I ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 numero 3 c.p.c. , degli articolo 163-bis , 166, 183, 268, 269 c.p.c. nonché dell' articolo 111, secondo comma, Cost. - error in iudicando de iure procedendi . 2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza, ex articolo 360 numero 4 c.p.c. , per violazione dell' articolo 112 c.p.c. in combinato disposto con l' articolo 2938 c.c. - Error in procedendo . I due motivi vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione. I ricorrenti espongono che nel giudizio di primo grado la prima udienza di trattazione era stata fissata alla data del 14 gennaio 2014 che essi - o i loro danti causa - avevano depositato gli atti di intervento cinque giorni prima di detta udienza, in data 9 gennaio 2014 che, all'udienza, le amministrazioni convenute, già costituite in relazione alla citazione proposta dagli originari attori alla cui domanda avevano resistito sollevando, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione del diritto azionato , non avevano esteso l'eccezione stessa in confronto degli intervenienti, limitandosi ad invocare la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all' articolo 183, sesto comma, cod. proc. civ. che questi termini erano stati concessi, con rinvio della causa all'udienza del 14 ottobre 2014 per i provvedimenti istruttori che, in data 24 marzo 2014, la difesa erariale aveva depositato una comparsa di costituzione e risposta rispetto agli atti di intervento, prendendo posizione rispetto alle domande degli intervenienti ed eccependo, oltre al difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e all'inammissibilità dell'intervento, la prescrizione del diritto da loro azionato. Ciò esposto, i ricorrenti deducono, nella sostanza, che, vertendosi in ipotesi di eccezione preliminare di merito in senso proprio, l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata dalle amministrazioni convenute nell'atto immediatamente successivo all'intervento, ovverosia nel corso della prima udienza di trattazione, celebrata il 14 gennaio 2014, con conseguente inammissibilità della sua formulazione nella comparsa di costituzione del 24 marzo 2014. Sostengono, sotto il profilo processuale, che il rispetto del termine a comparire di cui all' articolo 163-bis cod. proc. civ. si imporrebbe solo allorquando una parte ne citi in giudizio un'altra e sia necessaria a tal fine una notifica dell'atto introduttivo, affinché quest'ultima possa costituirsi, mentre, per converso, nell'ipotesi in cui un terzo intervenga in giudizio spiegando una nuova domanda nei confronti di parti già costituite, il diritto di difesa delle parti originarie sarebbe garantito dalle tempistiche e dagli strumenti processuali predisposti in relazione allo stato di avanzamento della causa, potendo, al limite, richiedersi la rimessione in termini ove si paventi la violazione del diritto di difesa. Osservano, sotto il profilo sostanziale, che, essendo la loro domanda connessa per il titolo a quella spiegata dagli attori originari giacché fondata sull'identica causa petendi, costituita dall'inadempimento dello Stato alle Direttive europee in tema di medici specializzandi , le amministrazioni convenute avevano la piena conoscenza della questione e non si erano trovate nella necessità di predisporre una nuova linea difensiva esse dunque avrebbero dovuto compulsare l'atto di intervento al fine di esercitare i relativi poteri in udienza. Concludono che, pertanto, da un lato, la comparsa del 24 marzo 2014, il cui deposito era stato del tutto irrituale, avrebbe dovuto ritenersi inammissibile dall'altro lato, il giudice del merito, nel dichiarare la prescrizione del diritto azionato dagli intervenienti, avrebbe pronunciato d'ufficio su un'eccezione proponibile solo dalle parti, con violazione dell' articolo 112 cod. proc. civ. . 2.1. Gli illustrati primi due motivi del ricorso sono infondati. 2.1.a. Va premesso, sul piano sostanziale, che l'interventore adesivo autonomo o litisconsortile , al pari dell'interventore principale, fa valere nel processo tra altre persone un autonomo diritto soggettivo, sia pure inerente all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto dalle parti originarie. Pertanto, con tale forma di intervento volontario viene proposta una autonoma domanda, quantunque oggettivamente connessa per l'oggetto o per il titolo con la domanda originaria. La formulazione della domanda, in altre parole, costituisce l'essenza stessa tanto dell'intervento principale quanto dell'intervento litisconsortile, sebbene nel primo caso essa riguardi un diritto incompatibile con quello già azionato nel processo, essendo l'intervento rivolto in confronto di tutte le parti originarie intervento ad excludendum o ad infringendum iura utriusque competitoris mentre, nel secondo caso, la domanda concerna un diritto sovrapponibile a quello già vantato da una o da taluna delle parti originarie in confronto delle altre, che sono le uniche legittimate passive rispetto alla domanda formulata dall'interveniente. 2.1.b. Da tali rilievi, che attengono ai presupposti sostanziali dell'intervento volontario, discende necessariamente, sul piano processuale, che il sistema delle preclusioni non si estende all'attività assertiva dell'interveniente volontario, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni ora sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione articolo 268 cod. proc. civ. , configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie Cass. 02/12/2015, numero 25798 Cass. 25/01/2018, numero 1859 . Questa conclusione è in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale numero 215 del 2005 , la quale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 268, secondo comma, cod. proc. civ. , nella parte in cui non consente alle parti tutte , in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo allo scadere dei termini di cui all' articolo 184, cod. proc. civ. , di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova rispetto alla domanda formulata con l'atto di intervento , sollevata in riferimento agli articolo 3, 24 e 111 della Costituzione , implicitamente ha circoscritto l'applicazione del sistema delle preclusioni, al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente , all'attività istruttoria. 2.1.c. La facoltà riconosciuta al terzo titolare di un diritto inerente all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, di svolgere -in alternativa alla proposizione di un autonomo giudizio o all'avvalimento dei rimedi di cui articolo 274, 344 e 404 cod. proc. civ. - l'intervento volontario nel processo e di proporre in esso un'autonoma domanda in confronto di tutte le parti o di talune di esse, pone il problema della tutela del diritto di difesa delle parti originarie e, in particolare, di quelle tutte o alcune, secondo che l'intervento sia principale o litisconsortile che sono legittimate passive rispetto alla domanda proposta dall'interveniente. Con particolare riguardo alla facoltà delle parti convenute di difendersi non limitandosi alla semplice negazione dei fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore interveniente ma allargando l'oggetto del processo a fatti ulteriori e diversi, impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo facoltà di sollevare eccezioni di merito in senso proprio , non sembra analogicamente estensibile la preclusione specificamente fissata in tema di nullità relative che impone alla parte interessata l'onere di sollevare l'eccezione nella prima istanza o difesa successiva all'atto nullo o alla notizia di esso articolo 157, secondo comma, cod. proc. civ. , poiché non si tratta di evitare la sanatoria per convalidazione soggettiva di un atto processuale viziato sanatoria che potrebbe operare in alternativa a quella per convalidazione oggettiva in caso di raggiungimento dello scopo articolo 156, terzo comma, cod. proc. civ. , ma si tratta di consentire alla parte già costituita, che abbia assunto la legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dal terzo interveniente, di esercitare il proprio diritto di difesa nel merito di questa domanda difesa che, appunto, può limitarsi a mere allegazioni difensive senza allargamento dell'oggetto del processo, ma può anche estendersi all'allegazione di fatti ulteriori, oggetto di eccezione e persino al superamento dei limiti della domanda, mediante la proposizione di domande riconvenzionali. 2.1.d. Il problema della tutela del diritto di difesa della parte originaria legittimata passiva rispetto alla domanda proposta dall'interveniente non è stato risolto dalla citata pronuncia del giudice delle leggi che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 268, secondo comma, cod. proc. civ. - sollevata sul presupposto che le parti originarie non potrebbero proporre domande ed eccezioni conseguenti all'intervento, né precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte, con conseguente alterazione del principio della parità delle parti nel processo, a tutto vantaggio del terzo medesimo - nella parte in cui, in caso di intervento volontario principale o litisconsortile, non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all' articolo 163-bis, cod. proc. civ. , una nuova udienza, non meno di venti giorni prima della quale le parti originarie potranno depositare memoria e di disporre che sia notificato a queste ultime il provvedimento di fissazione Corte cost. numero 205 del 2015 , cit. . Nondimeno, l'interprete deve prendere atto, per un verso, della circostanza che la preclusione di cui all' articolo 268 cod. proc. civ. - quale che ne sia il limite - risponde proprio al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente, sicché da essa non possono trarsi implicazioni atte, invece, a deprimere le esigenze difensive delle parti originarie che, rispetto alla domanda da lui proposta, assumono la qualità di parti convenute per altro verso, che, secondo la regola generale, l'onere, previsto per il convenuto a pena di decadenza, di sollevare eccezioni di merito in senso proprio e di proporre eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, postula che egli sia stato messo tempestivamente nella condizione di prendere cognizione della domanda dell'attore, al quale è attribuito il diverso onere di assegnare alla controparte un termine di comparizione non inferiore a quello previsto dalla legge articolo 163-òis cod. proc. civ. , la violazione del quale determina la nullità della citazione per uno specifico vizio inerente alla vocatio in jus articolo 164, primo comma, cod. proc. civ. . Pertanto, alla parte originaria - convenuta dal terzo interventore principale o litisconsortile con una comparsa di intervento successiva agli atti introduttivi, depositata nella fase di trattazione o in quella istruttoria del giudizio, sino alla fissazione dell'udienza di rimessione in decisione -, in funzione del compiuto esercizio del diritto difesa, non solo deve riconoscersi, ovviamente, la facoltà di sollevare eccezioni o proporre domande riconvenzionali nel primo atto successivo alla comunicazione dell'intervento ex articolo 267, secondo comma, cod. proc. civ. , o, se questa non vi è stata, alla conoscenza di esso, eventualmente - come presumibilmente avvenuto nella fattispecie in esame - appresa in udienza ma deve attribuirsi anche il diritto di invocare, al riguardo, la concessione di apposito termine a difesa o, alternativamente, di avvalersi delle facoltà processuali ancora esistenti in relazione alla fase in cui si trova il giudizio ad es., con riguardo alla possibilità di utilizzare le memorie successive alla fase introduttiva, precedenti o meno la prima udienza di trattazione, secondo la formulazione applicabile ratione temporis dell' articolo 183 cod. proc. civ. , in relazione al nuovo articolo 171-ter cod. proc. civ. , introdotto con il D. Lgs. numero 149 del 2022 e, comunque, di beneficiare, in via residuale, del termine ordinariamente spettante al convenuto per comparire e preparare la propria difesa articolo 163-bis , 166 e 167 cod. proc. civ. . Va, dunque, affermato il seguente principio In caso in intervento principale o litisconsortile, poiché il terzo interventore propone una autonoma domanda, sia pure connessa per l'oggetto o per il titolo con quella già proposta dalle parti originarie, facendo valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un autonomo diritto soggettivo, alle parti originarie che assumono la legittimazione passiva in ordine a tale domanda va riconosciuto il diritto di difendersi nel merito di essa non solo mediante la negazione dei fatti costitutivi del diritto affermato dal terzo interveniente ma anche mediante l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dello stesso posti a fondamento di eccezioni di merito in senso proprio, nonché mediante la proposizione di domande riconvenzionali diritto che può essere esercitato immediatamente, nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso, ovvero mediante richiesta di apposito termine o attraverso l'utilizzazione delle facoltà processuali esistenti in relazione alla fase processuale in corso, e che deve comunque essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di regola fissato per la costituzione del convenuto, dovendosi invece escludere che la generale applicazione del sistema delle preclusioni possa produrre l'effetto di consentire al terzo di trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente a detrimento del diritto di difesa delle parti originarie . 2.1.e. Ove da tali rilievi di carattere generale vengano tratte le necessitate implicazioni con riguardo alla fattispecie in esame, deve allora escludersi che sia viziata da error in procedendo la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la comparsa di costituzione depositata dalla difesa erariale in data 24 marzo 2014 e per avere reputato tempestiva l'eccezione di prescrizione con essa sollevata ciò, peraltro - ed in tal senso va corretta la motivazione della sentenza medesima, il cui dispositivo è conforme a diritto -, non già in ragione della circostanza che la predetta comparsa sia stata depositata nel termine di almeno venti giorni antecedenti l'udienza del 14 ottobre 2014, fissata per i provvedimenti istruttori, bensì in ragione della diversa circostanza che essa è stata depositata prima che fosse decorso il termine di settanta giorni arg. ex articolo 163-bis e 167 cod. proc. civ. , nella formulazione applicabile ratione temporis dall'udienza di comparizione del 14 gennaio 2014, giorno in cui la difesa erariale, in difetto di precedente notifica, aveva presumibilmente preso atto della comparsa di intervento depositata il 9 gennaio precedente, chiedendo la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all' articolo 183, sesto comma, cod. proc. civ. . I primi due motivi del ricorso vanno dunque rigettati. 3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 numero 3 c.p.c. , di norme di diritto - articolo 13 della Direttiva numero 82/76/CEE articolo 5 e 189 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea articolo 10 della versione consolidata del Trattato articolo 117, comma 1, Costituzione . La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione decennale del diritto vantato dagli appellanti odierni ricorrenti alla data 27 ottobre 1999 di entrata in vigore della legge numero 370 del 19 ottobre 1999 data in cui non sarebbe stato ancora possibile azionare il predetto diritto, non essendo ancora stato rimosso l'ostacolo all'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, ciò che sarebbe avvenuto soltanto con i DPCM del novembre 2007 e, precisamente, a far tempo dal 20 ottobre 2007, data in cui sarebbe cessato l'obbligo dello Stato di attuare la normativa comunitaria 3.1. Il terzo motivo è inammissibile a norma dell' articolo 360-bis, numero 1, cod. proc. civ. . È ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva numero 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive numero 75/362/CEE e numero 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell' articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, numero 370 ex multis, tra le più recenti, Cass. numero 8096 del 2022 , Cass. numero 39421 del 2021 , Cass. numero 1589 del 2020, Cass. numero 18961 del 2020 , Cass. numero 14112 del 2020 , Cass. numero 16452 del 2019 , Cass. S.U. numero 30649 del 2018 da ultimo, Cass., Sez. U. numero 18640 del 09/06/2022 Cass. numero 32959 del 09/11/2022 . Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive numero 75/362/CEE e numero 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D. Lgs. 8 agosto 1991, numero 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, numero 370, articolo 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato articolo 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato articolo 11 . 3.2. Né assume rilevanza, in senso contrario, l'argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana il termine di prescrizione l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare da ultimo, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, numero 32959 -sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata. Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Del pari, non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva - premesso che, come si è già evidenziato, è dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell' articolo 4 della legge numero 260 del 1958 Cass., Sez. Unumero , 27/11/2018, numero 30649 , sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea Cass.25/07/2019, numero 20099 - va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. 3.3. Con riferimento alla remunerazione, giova tornare ad evidenziare che, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l' articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, numero 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617- 16 cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. numero 32959 del 2022 , nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, numero 1641 . Quanto sopra è in linea con ciò che si deve rilevare per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all' articolo 39 del D. Lgs. numero 368 del 1999 , applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. numero 257 del 1991 , sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva numero 93/16, rispetto alla quale quella numero 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio. In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, numero 32959 , cit. . 3.4. Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, atteso che questa Corte ha già rilevato - in particolare, con la già citata Cass., Sez. Unumero , numero 18640 del 2022 - come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione ragionevoli , mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma - deve aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno lo Stato , e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. numero 32959 del 2022 . 3.5. Quanto alla compatibilità della soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani - in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'articolo 6, par. 1 della Convenzione - giova osservare che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere concreto ed effettivo Bellet c. Francia, 4.12.1995 Zubac c. Croazia, 5.4.2018 , nonché offrire alla persona una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti Bellet c. Francia, cit. Nunes Dias c. Portogallo, 10.4.2003 Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013 , dall'altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003 pertanto la Corte di Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge Hasan Tunc ad altri c. Turchia, 30.4.2017 . In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU Miragall Escolano e altri c. Spagna, 30.4.2000 si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell'articolo 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite Cass., Sez. Unumero , numero 9147 del 17/04/2009 e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano in termini, in motivazione, Cass., Sez. Unumero , numero 18640 del 2022 , cit. . 4. In definitiva, il ricorso va rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.