Inaugurazione dell’anno giudiziario della giustizia amministrativa con la relazione sull’attività 2023

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto luogo ieri a Palazzo Spada la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 e di presentazione della Relazione sull’attività della giustizia amministrativa, svolta dal Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti.

Il Presidente Maruotti ha voluto sottolineare, nella relazione per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, gli importanti risultati ottenuti in riferimento all'obiettivo di riduzione dei tempi della giustizia amministrativa presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato la diminuzione nell'ultimo anno è stata pari al 20% 17.057 cause pendenti alla fine del 2022, a fronte delle 13.634 al 31 dicembre 2023 . La riduzione dell'arretrato ha caratterizzato anche i TAR, presso i quali le pendenze sono diminuite dell' 8,3% . Gli organi della giustizia amministrativa «hanno così raggiunto anche l' obiettivo intermedio previsto dal P.N.R.R. , basato sul cd ‘arretrato storico', e cioè sull'abbattimento del numero dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2019. Infatti, nel 2023 il Consiglio di Stato ha ridotto le giacenze di tali risalenti ricorsi da 5.212 a 1.230 ed i Tribunali amministrativi regionali da 39.143 a 17.016. Nei processi in materia di appalti pubblici, dove sensibile è la contrazione dei tempi processuali, la durata media di un giudizio è stata di 107 giorni in primo grado e 148 giorni in appello, con una riduzione ulteriore rispetto all'anno precedente». La cerimonia è stata inoltre l'occasione per ricordare alcune delle più importanti pronunce pubblicate lo scorso anno Consiglio di Stato, Seconda Sezione numero 10150/2023 , sulle competenze dell'ARERA sulla gestione integrata dei rifiuti, e numero 7196/2023 , sulla regolamentazione tariffaria della gestione dei rifiuti Consiglio di Stato, Terza Sezione numero 3773/2023 , sulla gestione delle spese in materia sanitaria, e numero 10570/2023 , sui diritti dei soggetti diversamente abili Consiglio di Stato, Quarta Sezione numero 9188/2023 , sull'obbligo dei portali di prenotazione di riscuotere e di versare allo Stato la cedolare secca sugli affitti brevi Consiglio di Stato, Quinta Sezione numero 9186/2023 , sul soccorso istruttorio nel corso delle gare d'appalto Consiglio di Stato, Sesta Sezione numero 3406/2023 , sulla compatibilità degli impianti fotovoltaici con le esigenze di tutela dei beni culturali, e numero 8270/2023 , sulla legittimità della sanzione inflitta agli operatori di telefonia mobile, dopo gli aumenti delle tariffe conseguenti all'obbligo di fatturazione su dodici mesi Consiglio di Stato, Settima Sezione numero 3486/2023 , sulla concessione di beni comunali destinati ad attività commerciali Consiglio di Stato, Sezione di Palermo numero 756/2023, sulla possibilità per il giudice amministrativo di segnalare al legislatore un settore dell'ordinamento disciplinato in modo oscuro ed incompleto. sentenze dell' Adunanza Plenaria numero 5 , sui presupposti per imporre su un bene culturale un vincolo di destinazione ad attività commerciale, nnumero 6, 7 e 8 sulle interdittive antimafia e Adunanza Plenaria numero 16/2023 , sulle conseguenze della inottemperanza all'ordine di demolizione di abusi edili. Il Presidente del CNF Greco ha invece voluto sottolineare il tema dei limiti alla lunghezza degli atti difensivi e dell'incidenza delle norme conferenti sulla difesa. Richiamando l' articolo 13-ter, comma 2, dell'allegato II al codice del processo amministrativo , secondo cui le parti devono redigere il ricorso e gli atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato e il limite fissato a 70.000 caratteri, Greco ricorda che «è possibile superare i limiti chiedendo un'espressa autorizzazione al Giudice. [Ma] tale forma di difesa “concessa”, non posso esimermi dal rilevare, suscita già non poche perplessità, proprio in relazione al contenuto del richiamato articolo 24Cost., che non prevede compressioni o autorizzazioni da parte del Giudice nell'esercizio del diritto di difesa. Non è da Stato di diritto prevedere che il difensore debba chiedere autorizzazione su come e su quanto difendere il proprio assistito». Non solo però. Greco ha posto l'attenzione anche sull'equo compenso «non posso non segnalare, con allarme, un certo indirizzo formatosi in materia di tutela dell'equo compenso dei professionisti , laddove è stato ritenuto legittimo da parte di una P.A. l'affidamento di incarichi professionali a titolo gratuito in quanto – si legge nella motivazione - “la normativa sull'equo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l'ulteriore e assai diverso corollario che lo stesso debba essere sempre previsto” v. Consiglio di Stato, sez. V, numero 2084/2023 ». «L'intervenuta revisione organica della materia dell'equo compenso, ad opera della legge numero 49/2023 – prosegue Greco - non prevede eccezioni o regimi speciali per la pubblica amministrazione e rende pienamente operativo il diritto all'equo compenso, non solo di fronte ai “clienti forti” privati banche, assicurazioni, e grandi imprese ma anche di fronte alla pubblica amministrazione. Siamo convinti che la giurisdizione amministrativa potrà contribuire anche in questo campo, come in tutte le materie nelle quali conosce della validità dell'azione amministrativa, a rendere giustizia ai singoli e alle imprese, limitando il perpetuarsi di regimi speciali di favore che ancora vedono l'Amministrazione in una posizione di ingiustificata supremazia. Noi avvocati ci adopereremo in tal senso, essendo convinti che il confronto ed il costante dialogo costruttivo e collaborativo con la magistratura amministrativa contribuirà all'attuazione dei principi fondanti la nostra Carta costituzionale e la nostra democrazia».

Relazione sull’attività della giustizia amministrativa