Filo diretto sul reclamo avverso l’ordinanza di condanna del testimone non comparso: è dovuto il contributo unificato?

Con mail acquisita al prot. DAG numero 241356.E del 30 novembre 2023, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania ha chiesto al Ministero della Giustizia di chiarire «se debba essere versato un autonomo contributo unificato nel caso in cui sia proposto reclamo avverso l’ordinanza che condanna il testimone, non comparso all’udienza, al pagamento di una pena pecuniaria, ex articolo 255 c.p.c.».

Il Dirigente ritiene che sia «dovuto il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia anticipazione forfettaria dei privati ex articolo 30 T.U. spese di giustizia e, eventuali, diritti di copia , trattandosi di reclamo avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione relativa a violazioni processuali civili ». Per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue l' articolo 255, comma 1, c.p.c. prevede che «se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro». Pertanto, «il reclamo avverso l'ordinanza di condanna del testimone al pagamento della pena pecuniaria , per mancata comparizione all'udienza , non è assoggettato ad autonomo contributo unificato né al pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all' articolo 30 d.P.R. 115/2002 . Diversamente, i diritti di copia restano dovuti in base alla normativa generale del citato Testo Unico, in mancanza di specifica esenzione».