Deposito telematico: è inammissibile l’impugnazione presentata a un indirizzo PEC non abilitato

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza depositata venerdì 2 febbraio scorso.

La Corte d'appello di Reggio Calabria riteneva il ricorso inammissibile perché presentato mediante PEC a un indirizzo non compreso tra quelli che il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati aveva certificato. Veniva proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento che, però, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile. Nella disamina effettuata dai Giudici di legittimità viene affermato che il «portale del processo telematico» è ancora in via di sperimentazione. Sin tanto che il portale non è pienamente funzionante, trova applicazione l'articolo 87- bis della c.d. Riforma Cartabia e a tenore di tale disposizione, il deposito telematico mediante PEC è consentito presso gli uffici giudiziari destinatari individuati «in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia». Nella disposizione transitoria sono previste anche delle specifiche ipotesi di inammissibilità «quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1 quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, […] all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, […] all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello». Secondo il Collegio, quindi, l'articolo 87- bis d. lgs. numero 150 del 2022 individua una specifica ipotesi di inammissibilità del deposito telematico non derogabile. A riprova di ciò i Giudici prendono le mosse dall'articolo 12 delle preleggi secondo cui «non si può ad essa [legge] attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Sebbene derogare alla previsione del deposito telematico a indirizzi elettronici non abilitati si insinuerebbe nel c.d. favor impugnationis , cioè del diritto fondamentale dell'imputato a impugnare, le Sezioni Unite hanno affermato che «non può, tuttavia, tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis , né quindi consentire l'individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore» cfr. Sez. Unite, numero 1626 del 24/09/2020 . Sebbene le c.d. Sezioni Unite Bottari abbiano ammesso l'ammissibilità del ricorso presentato a un ufficio diverso da quello designato dalla legge, richiamata dal ricorrente, non può trovare applicazione al caso di specie poiché si riferisce al deposito in luoghi “fisici” e non al deposito telematico. Quanto al percorso del deposito telematico, questo risulta disciplinato in maniera puntuale dal legislatore e poiché il legislatore ha previsto come sanzione l'inammissibilità del ricorso presentato non in ossequio alle regole imposte quanto alla presentazione delle impugnazioni, non è possibile ammettere alcuna interpretazione adeguatrice o estensiva che valorizzi il perseguimento del fine dell'impugnazione perché anziché rendere più celere l'operato della giustizia e, quindi, inserirsi nel quadro dell'agevolazione e semplificazione operato dal processo telematico, allungano e complicano ulteriormente i tempi del procedimento. In tal modo «si contravviene alla ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell'iter processuale che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal d.lgs. numero 150 del 2022 ».

Presidente Beltrani – Relatrice Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione presentato il 24 giugno 2023 nell'interesse di R.G., in quanto depositato presso un indirizzo pec non compreso tra quelli certificati dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e pubblicati sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. L'inammissibilità veniva dichiarata ai sensi dell' articolo 87-bis, comma 7, d.lgs. numero 150 del 2022 . 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 2.1. violazione di legge si deduceva che quando è stato depositato il ricorso era vigente la possibilità di deposito cartaceo, oltre che telematico, come previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 4 luglio 2023, sicché l'invio, tramite pec , all'indirizzo della cancelleria avrebbe dovuto essere equiparato al deposito cartaceo e, dunque, essere ritenuto ammissibile. Si deduceva, altresì, che il ricorso spedito a mezzo pec , con firma certa, al giudice a quo, assicurerebbe la certezza sia del compimento dell'atto che della sua provenienza, sicché solo l'inosservanza del termine di presentazione dell'impugnazione ne determinerebbe l'inammissibilità, non anche il diverso luogo di presentazione , ove comunque l'atto pervenga tempestivamente nella cancelleria del giudice individuato ex lege, in tal modo raggiungendo il proprio scopo. Si tratterebbe di interpretazione conforme anche alla più recente giurisprudenza della Corte EDU, espressa dalla sentenza Succi e altri c. Italia, e sarebbe stata accolta dalla Corte di cassazione si richiamava la sentenza di Sez. 5, numero 26465 del 26 aprile 2022, Astra S.r.l. relativa al regime normativo relativo al periodo di emergenza Covid, sostanzialmente replicato dall' articolo 87-bis d.lgs. numero 150 del 2022 . Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio osserva che i decreti ministeriali del 4 e del 18 luglio 2023 si riferiscono all'attivazione del «portale del processo telematico», ancora in via di sperimentazione. In attesa del pieno funzionamento del portale le comunicazioni tra parti private ed uffici giudiziari sono state regolate, in via transitoria, dall' articolo 87-bis d.lgs. numero 150 del 2022 , inserito in sede di conversione con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, numero 199 . Tale disposizione, al comma 1, stabilisce che, sino all'entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia». Ai commi 3, 4 e 6, si prevede che l'atto di impugnazione - che non sia una richiesta di riesame o l'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali - debba essere trasmesso secondo le modalità indicate dal citato provvedimento del DGSIA di cui comma 1, all'indirizzo pec dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, del pari «individuato ai sensi del comma 1». La norma transitoria prevede anche delle specifiche ipotesi di inammissibilità. Segnatamente, stabilisce che l'impugnazione è inammissibile «b quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1 c quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello». 1.2. L'articolo 87-bis d.lgs. numero 150 del 2022 prevede, dunque, uno specifico caso di inammissibilità, che, ad avviso del collegio, non può essere oggetto di interpretazioni dirette a valorizzare la capacità del deposito illegittimo di raggiungere, in ipotesi sostanzialmente , lo scopo a cui l'atto di ricorso è diretto. 1.2.1. Le ragioni di tale scelta ermeneutica si dipartono dall'articolo 12 preleggi, che nel dettare le principali regole di interpretazione, dispone che nell'applicare la legge «non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Ritenere che sia ammissibile il ricorso depositato presso un indirizzo di posta elettronica non abilitato a riceverle potrebbe - come dedotto - derivare da una valorizzazione del favor impugnationis, ovvero del diritto fondamentale dell'imputato ad impugnare hanno valorizzato il principio Sez. 5, numero 41082 del 19/09/2014, Sforzato, Rv. 260766 Sez. 6, numero 9093 del 14/01/2013, Lattanzi, Rv. 255718 la valorizzazione di tale regola secondo le Sezioni Unite «non può, tuttavia, tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis, né quindi consentire l'individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore» Sez. U, numero 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01 . Nella stessa pronuncia si è altresì affermato che in presenza di un univoco tenore letterale della norma deve ritenersi precluso il ricorso ad un'interpretazione adeguatrice . Mentre nel caso di dubbio circa la sua conformità ai principi costituzionali o convenzionali internazionali, si dovrebbe necessariamente lasciare spazio unicamente al sindacato di legittimità costituzionale ex plurimis, Corte cost. numero 82 del 2017 . Si è già rilevato, infatti, che la stessa Corte Edu riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento, tale da consentire anche la imposizione di requisiti formali rigorosi per l'ammissibilità dell'impugnazione, ma a condizione che le restrizioni applicate non limitino l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto a un tribunale risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza in tal senso, Corte Edu, Garda Manibardo c. Spagna, numero 38695/97, § 36 Mortier c. Francia, numero 42195/98, § 33 e Trevisanato c. Italia numero 32610/07, § 36. . E' vero che le Sezioni unite Bottari hanno affermato che solo l'inosservanza del termine di presentazione determina l'inammissibilità del ricorso, mentre se l'impugnazione è presentata presso un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, il ricorrente si assume il rischio che la stessa sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Tale interpretazione, che il ricorrente intende importare nel caso di specie, valorizza il sostanziale raggiungimento dello scopo di una impugnazione cautelare irritualmente presentata nella cancelleria del giudice non competente a riceverla, ma tempestivamente trasmessa a quella del giudice competente essa è, tuttavia - ed il dato è decisivo - riferita al deposito in luoghi fisici , e non a quello in luoghi telematici . 1.2.2. Il percorso telematico del ricorso risulta, ad oggi, disciplinato analiticamente dal legislatore, che ha individuato sia le caratteristiche dell'indirizzo di posta emittente quella certificata del difensore , che dell'indirizzo di posta ricevente individuati dal DGSIA . Pur nella consapevolezza dell'esistenza di un contrario orientamento, a parere del collegio, la previsione di un nuovo sistema di comunicazione tra parti ed uffici giudiziari è sorretta da una ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione degli incombenti di cancelleria che osta ad ogni intervento interpretativo che attenui il rigore delle cause di inammissibilità individuate tassativamente dal legislatore Sez. 5 numero 26465 del 2022, non mass. . Proprio in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto la massima sanzione processuale per il mancato adempimento delle regole imposte in materia di presentazione dell'impugnazione, non risultano percorribili interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzando l'idoneità della notifica al raggiungimento dello scopo , invece che orientare verso la semplificazione si risolvono nella complicazione dell'accertamento processuale e nella dilatazione dei relativi tempi di definizione. Legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, l' effettività dell'inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, l'affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili - in quanto non imposti dal legislatore - controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni. Ed, in tal modo, si contravviene alla ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell'iter processuale che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal d.lgs. numero 150 del 2022 . 1.2 Nel caso in esame, il ricorso veniva trasmesso l'ultimo giorno utile, ovvero il 24 giugno 2023 presso l'indirizzo non abilitato sez2.penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it invece che a quello abilitato depositoattipenali2.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it. Lo stesso è pertanto, come ritenuto dalla Corte di appello, inammissibile. 2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell' articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.