Congedi di paternità e maternità anche per coppie omosessuali: portale INPS “condannato” per discriminazione

Fatali le impostazioni del portale web dell’istituto previdenziale, impostazioni che impediscono, relativamente al possibile riconoscimento di misure a sostegno della maternità e della paternità – come il congedo parentale, ad esempio – di inserire nella domanda i nominativi di genitori aventi lo stesso sesso. Ora l’INPS dovrà correre ai ripari e aggiornare il proprio sistema informatico.

Condanna dell'INPS per discriminazione informatica compiuta ai danni delle coppie omosessuali con figli. Questo il pronunciamento emesso dal Tribunale di Bergamo che, a fronte del ricorso proposto dall'associazione Rete Lenford, ha certificato che il portale web dell'istituto previdenziale impedisce, relativamente al possibile riconoscimento di misure a sostegno della maternità e della paternità - come il congedo parentale, ad esempio - di inserire nella domanda i nominativi di genitori aventi lo stesso sesso . Il giudice ha anche messo nero su bianco l' obbligo per l'istituto previdenziale di aggiornare entro 2 mesi il portale informatico e dare così anche ai genitori omosessuali la possibilità di presentare l'istanza relativa all'ottenimento di misure a sostegno della famiglia nella possibilità di cura dei figli. Il ricorso A portare avanti la battaglia legale è stata, come detto, l'associazione Rete Lenford, che con ricorso, risalente al maggio del 2023, ha chiesto, da un lato, di « accertare il diritto delle coppie di genitori dello stesso sesso a godere, alle medesime condizioni previste per le coppie di genitori eterosessuali, di alcuni istituti volti a sostenere le responsabilità di cura nei confronti dei figli», istituti quali il congedo di paternità obbligatorio, il congedo di paternità alternativo e il congedo parentale», e, dall'altro lato, di riconoscere che «i riposi giornalieri e le indennità di maternità spettano anche al padre quando è genitore in una coppia di genitori composta da due uomini». Centrale, però, nell'azione proposta dall'associazione, è stata la richiesta di «accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS , condotta consistente nell'aver adottato un sistema informatico che non consente alle coppie di genitori dello stesso sesso di presentare domanda» per le misure a sostegno di maternità e paternità e di «ordinare all'INPS di modificare il sistema informatico e il sito web, così da rimuovere ogni ostacolo» che rende impossibili, in sostanza, le istanze presentate da genitori in coppie dello stesso sesso, istanze facilmente possibili, invece, per «le coppie di genitori di sesso diverso». Accertata la discriminazione Per il giudice del Tribunale di Bergamo è evidente la fondatezza della tesi proposta dall'associazione. Difatti, «vi sono, come riconosciuto dall'INPS, casi in cui coppie di genitori dello stesso sesso sono stati riconosciuti tali da pronunce giudiziali e sono stati, di conseguenza, indicati entrambi come genitori nei registri di stato civile», eppure «il sistema informatico dell'istituto previdenziale impedisce , come ammesso dall'INPS stesso, almeno per alcune prestazioni previste a sostegno di maternità e paternità, di inserire nella domanda genitori dello stesso sesso, e non esiste una modalità alternativa ed equivalente per proporre la domanda amministrativa da parte di genitori dello stesso sesso». A fronte di tale quadro, «è evidente l'esistenza di una ingiustificata discriminazione a danno dei genitori dello stesso sesso, indicati come tali nei registri di stato civile, rispetto ai genitori di diverso sesso». In sostanza, «sia i soggetti omosessuali che i soggetti eterosessuali sono riconosciuti dall'ordinamento come genitori e possono ottenere il riconoscimento dei diritti» previsti dalla normativa a sostegno della maternità e della paternità, previa «necessaria proposizione di domanda amministrativa». Tuttavia, alla luce del portale online messo a disposizione dall'istituto previdenziale, «i genitori di diverso sesso possono sempre proporre la domanda amministrativa in via informatica, mentre i genitori dello stesso sesso non possono invece proporla », e «tale diverso trattamento pone i secondi in una condizione di evidente e significativo svantaggi o, non avendo le medesime condizioni di accesso alla domanda di prestazione e dovendo attivarsi secondo modalità alternative e di incerta efficacia per far pervenire all'INPS la propria istanza amministrativa – a prescindere alla fondatezza della richiesta –, con potenziale effetto dissuasivo» per le coppie omosessuali con figli. Necessario, pertanto, porre prontamente rimedio a tale situazione discriminatoria . Perciò, il giudice ha ordinato all'INPS di modificare, entro due mesi, il proprio sistema informatico di ricezione delle domande amministrative, rendendo così possibile per le coppie omosessuali che risultino genitori dai registri dello stato civile di «inserire i loro codici fiscali e ogni altro dato rilevante e di completare così l'iter informatico della domanda, a prescindere dal loro sesso». E di tale modifica dovrà essere datata «adeguata segnalazione nella schermata iniziale del portale web per l'accesso alla compilazione delle domande». Principio di uguaglianza In sostanza, «l'applicativo web dell'INPS per le domande di congedi e riposi rispecchia la normativa nazionale, pensata a suo tempo per due genitori di sesso diverso. Ma, trattandosi di istituti a cui si applica il divieto di discriminazione per orientamento sessuale, divieto imposto dal diritto dell'Unione Europea , tutti i congedi devono essere accessibili anche alle coppie di genitori dello stesso sesso, che devono potersi suddividere i compiti di cura e assistenza dei figli, come avviene per tutti i genitori eterosessuali», chiarisce l'avvocato Francesco Rizzi, che si è occupato del caso, insieme all'avvocato Alberto Guariso. Soddisfazione esprime anche l'avvocato Vincenzo Miri, presidente dell'associazione Rete Lenford. A suo parere «viene confermata l'impossibilità di discriminare le famiglie omogenitoriali anche in merito ai congedi» viene posta fine ad una odiosa discriminazione, «restituendo vigore al principio di uguaglianza tra famiglie e famiglie e tra figlie e figli, a prescindere dal nucleo familiare in cui nascono».

Giudice Cassia Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 12 maggio 2023, R. innanzi, “R.” proponeva ricorso ex articolo 702 bis c.p.comma avanti a questo Tribunale per 1 accertare “il diritto delle coppie di genitori dello stesso sesso a godere, alle medesime condizioni previste per le coppie di genitori eterosessuali” di alcuni istituti “volti a sostenere le responsabilità di cura nei confronti dei figli” e pertanto dichiarare che “il congedo di paternità obbligatorio ex articolo 27 bis d.lgs. 151/2001 spetta anche a una lavoratrice quando è genitore in una coppia di genitori composta da due donne”, che “il congedo di paternità alternativo ex articolo 28 ss. D.lgs. 151/2001 … spetta al padre anche quando è genitore in una coppia di genitori composta da due uomini”, che “il congedo parentale ex articolo 32 d.lgs. 151/2001 spetta a ciascuno dei due genitori indipendentemente dal genere dell'altro genitore”, che “i periodi di riposo ex articolo 39 e 40 d.lgs. 151/2001 spettano anche al padre quando è genitore in una coppia di genitori composta da due uomini” e che “le indennità di maternità ex articolo 64 e ss. e 66 e ss. d.lgs. 151/2001 spettano al padre anche quando è genitore in una coppia di genitori composta da due uomini” 2 accertare “il carattere discriminatorio della condotta tenuta da INPS consistente nell'aver adottato un sistema informatico … che non consente alle coppie di genitori dello stesso sesso di presentare domanda” per gli istituti sopra menzionati 3 ordinare all'INPS di “modificare … il predetto sistema informatico e il sito web così da rimuovere ogni ostacolo che impedisce ai genitori in coppie dello stesso sesso di presentare le istanze per gli istituti” sopra richiamati, “come invece è possibile per le coppie di genitori di sesso diverso” 4 ordinare all'INPS di “emanare … una circolale o altra idonea comunicazione, da pubblicare sul portale web dell'Istituto e da diffondere alle sedi dello stesso con le modalità di diffusione che l'Istituto adotta per tali comunicazioni, nella quale indicare che gli istituti oggetto del presente giudizio debbano essere riconosciuti anche a coppie di genitori dello stesso sesso” 5 condannare l'INPS al pagamento di una somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato per l'adozione delle misure indicate 6 condannare l'INPS al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di € 10.000,00 o di altra ritenuta di giustizia 7 adottare ogni altro provvedimento utile alla rimozione della discriminazione accertata. Si costituiva in giudizio l'INPS, eccependo il difetto di legittimazione ad agire di R., alternativamente, l'inammissibilità della domanda e, nel merito, contestandone la fondatezza. Interveniva ex articolo 105 c.p.comma la CGIL, aderendo alle domande già svolte da R. Il Giudice si riservava la decisione. Motivi della decisione Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva si osserva che a la domanda va interpretata in base a quanto chiaramente prospettato dall'Associazione ricorrente al punto B.6 del ricorso “il presente giudizio si riferisce a[i] casi” in cui “nei registri dello Stato civile in Italia risultano atti di “nascita che indicano come coppia di genitori due persone dello stesso sesso” b l'Associazione ricorrente lamenta che il sistema informatico dell'INPS impedisce ai suddetti soggetti di completare la domanda per la presentazione delle domande relative ai diritti a tutela della genitorialità riconosciuti d.lgs. 151/2001 , sopra richiamati c l'INPS non ha contestato la sussistenza di tali impedimenti informatici ancorché, in base a quanto da ultimo allegato, in parte rimossi dopo la proposizione del giudizio , né ha allegato l'esistenza di una modalità alternativa e equivalente per proporre la domanda per il riconoscimento dei diritti ex d.lgs. 151/2001 d in questi termini, appare sicuramente sussistente la legittimazione ad agire ex articolo 5 comma 2 d.lgs. 216/2003 di R. per contrastare una discriminazione collettiva rispetto ai soggetti di cui sopra, dei cui interessi è pacificamente rappresentativa cfr. docomma B R. circostanza non specificamente contestata dall'INPS e tali soggetti, infatti, non sono “individuabili in modo diretto e immediato”, identificandosi in tutti i genitori dello stesso sesso che, ritenendosi nelle condizioni di poter domandare all'INPS il riconoscimento di un diritto, non possono tuttavia procedere alla domanda amministrativa e pertanto neppure identificarsi come soggetti lesi da un eventuale diniego dell'Istituto f interpretata così la domanda, la conclusione sopra riportata sub 1 non risulta pertinente non attenendo ai soggetti dello stesso sesso che risultano quali genitori nei registri dello Stato civile in Italia, bensì a generiche “coppie di genitori dello stesso sesso” e sulla stessa non è pertanto necessario pronunciare così come sulla domanda sub 4 , che la presuppone d'altra parte, se così non fosse, difetterebbe la legittimazione ad agire dell'Associazione ricorrente, che potrebbe invece agire per la tutela dei diritti di soggetti determinati in caso di diniego della prestazione per illegittima discriminazione in ragione del sesso. Quanto al merito si osserva che a come anche riconosciuto dall'INPS, vi sono casi in cui “coppie di genitori dello stesso sesso … sono stati riconosciuti tali da pronunce giudiziali e sono stati, di conseguenza, indicati entrambi come genitori nei registri di stato civile” b è pacifico, perché ammesso dall'INPS, che il sistema informatico impedisce, almeno per alcune delle prestazioni ex d.lgs. 151/2001 , di inserire nella domanda genitori dello stesso sesso c è pacifico, perché non contestato dall'INPS, che non esiste di una modalità alternativa e equivalente per proporre la domanda amministrativa da parte di genitori dello stesso sesso. Se così è, risulta evidente l'esistenza di una ingiustificata discriminazione a danno dei genitori dello stesso sesso, indicati come tali nei registri di stato civile, rispetto ai genitori di diverso sesso a sia gli uni che gli altri sono riconosciuti dall'ordinamento come genitori e possono ottenere il riconoscimento dei loro diritti ex d.lgs. 151/2001 , a seconda che sussistano o meno gli elementi della fattispecie costitutiva, vagliati dall'INPS in seguito alla necessaria proposizione della domanda amministrativa b i genitori di diverso sesso, abbiano diritto o meno, possono sempre proporre la domanda amministrativa in via informatica i genitori di stesso sesso, abbiano diritto o meno, non possono invece proporla c tale diverso trattamento pone i secondi in una condizione di evidente e significativo svantaggio, non avendo le medesime condizioni di accesso alla domanda di prestazione e dovendo attivarsi secondo modalità alternative e di incerta efficacia per far pervenire all'INPS la propria domanda amministrativa, a prescindere dalla fondatezza o meno della stessa, con potenziale effetto dissuasivo. Va pertanto ordinato all'INPS di modificare, nel termine di due mesi dalla pronuncia, il proprio sistema informatico di ricezione delle domande amministrative, rendendo possibile alle coppie che risultino genitori dai registri dello stato civile di inserire i loro codici fiscali e ogni altro dato rilevante e di completare così l'iter informatico della domanda, a prescindere dal loro sesso. Di tale modifica deve essere data adeguata segnalazione nella schermata iniziale del portale web per l'accesso alla compilazione delle richiamate domande. Appare altresì idoneo a garantire il corretto adempimento da parte dell'INPS fissare ex articolo 614 bis c.p.comma la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va invece rigettata l'Associazione ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico sulla concreta effettività di tale misura alla tutela dell'interesse in questa sede fatto valere. Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55/2014 in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra l'interveniente adesivo e l'INPS, in ragione dell'assenza di qualsiasi contestazione all'intervento stesso. P.Q.M. Il Giudice del Lavoro 1 ordina all'INPS di modificare, nel termine di due mesi e con la fissazione della somma di 100,00 per ogni giorno di ritardo , il sistema informatico di ricezione delle domande amministrative, rendendo possibile alle coppie che risultino genitori dai registri dello stato civile di inserire i loro codici fiscali e ogni altro dato rilevante, a prescindere dal loro sesso, dando adeguata comunicazione di tale modifica nel portale web 2 condanna l'INPS a pagare a R. la somma di € 2.400,00, oltre a contributo forfetario ex articolo 2 comma 2 d.m. 55/2014 , IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari 3 compensa le spese di lite tra CGIL e l'INPS