I dirigenti fisici medici non rientrano tra “ i dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata” a cui non può essere affidato l’incarico di esperto di radioprotezione
La struttura sanitaria pubblica in qualità di datore di lavoro, esercente l' attività radiologica soggetta alla disciplina radioprotezionistica , può identificare tra i propri dipendenti l'“ Esperto di Radioprotezione ”, in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, e requisiti di cui all' articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 . In particolare da un esame sommario emerge che il dirigente fisico-medico , pur direttore di struttura complessa di Fisica Sanitaria, non rientra tra i dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata ai sensi dell' articolo 128, comma 4, del d. lgs. 101/2020 . La norma, infatti, ha inteso escludere il ruolo di Esperto di Radioprotezione soltanto per i dirigenti che dirigono l'attività attinente all'emissione di radiazioni ionizzanti, o meglio, l'attività oggetto della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 101 del 2020 rubricata “norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti”. Ne deriva, inoltre, l'insussistenza del periculum che produca, nelle more della decisione nel merito del ricorso, un danno grave e irreparabile alle parti ricorrenti o una minor tutela per i lavoratori professionalmente esposti.
Presidente Correale – Estensore Tallaro Ritenuto che, lasciando impregiudicate le questioni relative alla giurisdizione e alle condizioni dell'azione sollevate dagli intimati, il ricorso sia, allo stato, privo del fumus boni iuris; Ritenuto, infatti, che, salvi i necessari approfondimenti da espletarsi nella cognizione piena, il dirigente fisico-medico, pur direttore della S.O.C. di Fisica Sanitaria, non rientri tra i «dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata», a cui non può essere affidato l'incarico di esperto di radioprotezione; Ritenuto, d'altro canto, che non sussiste il periculum che si produca nelle more della decisione nel merito del ricorso un danno grave e irreparabile alle parti ricorrenti; Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare vada rigettata, dovendosi regolare le spese della presente fase secondo il principio della soccombenza; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) rigetta l'istanza di tutela cautelare. Condanna F.B., in proprio e quale rappresentante dell'Associazione Sindacale ATECA-ER, alla rifusione, in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria R.D. di Catanzaro e di (omissis), delle spese e competenze della presente fase di lite, che liquida nella misura di € 950,00, per ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.