Protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti: il TAR Calabria sul ruolo dell’esperto di radioprotezione

I dirigenti fisici medici non rientrano tra “ i dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata” a cui non può essere affidato l’incarico di esperto di radioprotezione

La struttura sanitaria pubblica in qualità di datore di lavoro, esercente l' attività radiologica soggetta alla disciplina radioprotezionistica , può identificare tra i propri dipendenti l'“ Esperto di Radioprotezione ”, in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, e requisiti di cui all' articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, numero 101 . In particolare da un esame sommario emerge che il dirigente fisico-medico , pur direttore di struttura complessa di Fisica Sanitaria, non rientra tra i dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata ai sensi dell' articolo 128, comma 4, del d. lgs. 101/2020 . La norma, infatti, ha inteso escludere il ruolo di Esperto di Radioprotezione soltanto per i dirigenti che dirigono l'attività attinente all'emissione di radiazioni ionizzanti, o meglio, l'attività oggetto della disciplina contenuta nel d.lgs. numero 101 del 2020 rubricata “norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti”. Ne deriva, inoltre, l'insussistenza del periculum che produca, nelle more della decisione nel merito del ricorso, un danno grave e irreparabile alle parti ricorrenti o una minor tutela per i lavoratori professionalmente esposti.

Presidente Correale – Estensore Tallaro Ritenuto che, lasciando impregiudicate le questioni relative alla giurisdizione e alle condizioni dell'azione sollevate dagli intimati, il ricorso sia, allo stato, privo del fumus boni iuris Ritenuto, infatti, che, salvi i necessari approfondimenti da espletarsi nella cognizione piena, il dirigente fisico-medico, pur direttore della S.O.C. di Fisica Sanitaria, non rientri tra i «dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata», a cui non può essere affidato l'incarico di esperto di radioprotezione Ritenuto, d'altro canto, che non sussiste il periculum che si produca nelle more della decisione nel merito del ricorso un danno grave e irreparabile alle parti ricorrenti Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare vada rigettata, dovendosi regolare le spese della presente fase secondo il principio della soccombenza P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda rigetta l'istanza di tutela cautelare. Condanna F.B., in proprio e quale rappresentante dell'Associazione Sindacale ATECA-ER, alla rifusione, in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria R.D. di Catanzaro e di omissis , delle spese e competenze della presente fase di lite, che liquida nella misura di € 950,00, per ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.