SEZ. UNITE SENTENZA numero 33954 DEL 05/12/2023 OBBLIGAZIONI IN GENERE NASCENTI DALLA LEGGE INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA CARATTERE SUSSIDIARIO. Sussidiarietà ex articolo 2042 c.c. Presupposti – Fattispecie. Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'articolo 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale è proponibile ove la diversa azione sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto . Si vedano i Sez. III, ordinanza numero 30614 del 2018 l'azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si è prescritta. ii Sez. III, sentenza numero 843 del 2020 presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 c.c. iii Sez. VI-III, ordinanza numero 14120 del 2020 in caso di nullità del rapporto tra cliente ed avvocato, quest'ultimo non può avvalersi contro il primo dell'azione di indebito arricchimento ex articolo 2041 c.c., perché la funzione sussidiaria ed integrativa di detta azione osta all' esperibilità della medesima per la tutela di un interesse derivante dalla violazione di norma cogente. iv Sez. III, sentenza numero 13203 del 2023 in tema di azione di indebito arricchimento, la sentenza che dichiara l'inesistenza del contratto esclude in negativo che l'avente diritto possa nuovamente esercitare l'azione contrattuale e accerta in positivo la sussistenza dell'indefettibile presupposto della sussidiarietà e, cioè, l'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale , atteso che a differenza di quanto accade in caso di rigetto della domanda per nullità del titolo contrattuale, preclusivo dell'azione ex articolo 2041 c.c. la domanda di indebito arricchimento non si configura come uno strumento volto ad aggirare l'operatività di norme imperative, bensì come l'unico mezzo idoneo a far valere il diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito . SEZ. UNITE ORDINANZA numero 33959 DEL 05/12/2023 IMPUGNAZIONI CIVILI CASSAZIONE RICORSO PER DEPOSITO DI ATTI DEL CONTRORICORSO. Processo telematico in cassazione Mancato deposito del controricorso nel fascicolo informatico Inammissibilità Eccezione. In tema di giudizio di cassazione, il mancato deposito del controricorso in forma telematica, imposto dall'articolo 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., comporta l'inammissibilità del deposito cartaceo salvo che, nel rispetto del termine decadenziale previsto dall'articolo 370 c.p.c., l'intimato non lo reiteri nella prevista forma telematica. Si richiamano a Sez. I, ordinanza numero 10689 del 2023 in base all'articolo 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del d.lgs. numero 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall'1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'articolo 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche. b Sez. Unite, ordinanza numero 22074 del 2023 in tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico ex articolo 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. , l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità . SEZ. UNITE SENTENZA numero 35385 DEL 18/12/2023 FAMIGLIA MATRIMONIO SCIOGLIMENTO DIVORZIO OBBLIGHI VERSO L'ALTRO CONIUGE ASSEGNO IN GENERE. Componente perequativo-compensativa Accertamento dei presupposti per l'attribuzione e quantificazione Convivenza prematrimoniale Rilevanza Condizioni Fattispecie. In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'articolo 5, comma 6, l. numero 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di fatto di quella medesima unione e la fase giuridica del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella rivalutazione delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile debba essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico assai rilevante . Con riferimento ai precedenti delle Sezioni unite, si vedano a Sez. Unite, sentenza numero 18287 del 2018 il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della l. numero 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. b Sez. Unite, sentenza numero 18287 del 2018 la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale , ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. c Sez. Unite, sentenza numero 18287 del 2018 all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. d Sez. Unite, sentenza numero 32198 del 2021 in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo. e Sez. Unite, sentenza numero 32198 del 2021 l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa. E con riferimento alla Prima sezione civile f Sez. I, sentenza numero 11975 del 2003 il sesto comma dell'articolo 5 della legge numero 898 del 1970 non definisce ulteriormente il concetto di adeguatezza dei mezzi, in difetto della quale e nel concorso dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, scattano i presupposti della spettanza dell'assegno divorzile, ma anzi lascia volutamente suscettibili di differenziazione i parametri concreti di valutazione di tale adeguatezza , in ragione della variegata possibile evoluzione delle scelte esistenziali degli ex coniugi nella fase successiva alla separazione. Fra i fattori capaci di incidere su tale nozione di adeguatezza è suscettibile di acquisire rilievo anche la eventuale convivenza more uxorio , la quale, quando si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità tanto da venire ad assumere i connotati della c.d. famiglia di fatto caratterizzata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e dei modelli di vita, in essi compresi anche quello economico fa sì che la valutazione di una tale adeguatezza non possa non registrare una tale evoluzione esistenziale, recidendo finché duri tale convivenza e ferma rimanendo in questo caso la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé ove non compensato all'interno della convivenza ogni plausibile connessione con il tenore e con il modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza coniugale, ed escludendo con ciò stesso ogni presupposto per il riconoscimento, in concreto, dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione degli stessi. g Sez. I, sentenza numero 1179 del 2006 il rito camerale, previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, come, da un lato, non preclude la proponibilità dell'appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale, così, dall'altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dal primo comma dell'articolo 343 c.p.c., dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell'inchiesta. h Sez. I, sentenza numero 1179 del 2006 in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno, senza che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere l'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria. i Sez. I, sentenza numero 17195 del 2011 in tema di diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto la conseguente cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, non è però definitiva, potendo la nuova convivenza nella specie, uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di due figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente anche interrompersi, con reviviscenza del diritto all'assegno divorzile, nel frattempo rimasto in uno stato di quiescenza. l Sez. I, Sentenza numero 6855 del 2015 l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto costituzionalmente tutelata ai sensi dell'articolo 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.