No al rimpatrio della minore sottratta dalla madre, anche se sussiste un legame affettivo con il padre

La verifica dell'intollerabilità della situazione in cui il minore si verrebbe a trovare a seguito del rimpatrio deve riguardare l'ambiente di vita in cui lo stesso è ricondotto, da valutare alla luce della situazione esistente nell'attualità, comprensiva non solo del rapporto con il genitore a cui è stato sottratto, ma altresì dell'ambiente familiare e, in genere, relazionale scuola, tempo libero, sport, ecc. , tenendo conto anche dell'età e delle caratteristiche personologiche del minore […]

[…] dovendo emergere che lo spostamento non comporti soltanto un comprensibile e temporaneo disagio adattativo, suscettibile di essere superato in tempi ragionevoli, ma una condizione di grave frustrazione e sofferenza per lui pregiudizievole e suscettibile di recare danno al suo diritto di crescere sano e felice. Un cittadino belga, padre di una bambina, proponeva ricorso dinanzi alle autorità del Belgio. Ad esso faceva seguito il ricorso del P.M presso il Tribunale per i minorenni di Milano, volto ad ottenere l'ordine di rientro in Belgio della figlia minore dell'uomo, nata in Italia dalla sua unione con una donna italiana, stante la denunciata sottrazione internazionale della minore ad opera della madre, che l'aveva portata in Italia per trascorrere le vacanze di carnevale e non aveva più fatto ritorno in Belgio. Il Tribunale per i Minorenni respingeva il ricorso. Avverso la decisione l'uomo proponeva ricorso per Cassazione. Le censure riguardavano tutte l'individuazione della residenza abituale della minore. I Giudici della legittimità, con ordinanza numero 18602/2021 affermavano il principio secondo il quale integra l'illecito della sottrazione internazionale di minori la violazione dell'accordo raggiunto tra i genitori in ordine all'esercizio del diritto di custodia, non potendosi procedere allo spostamento della residenza della stessa minore dal Belgio, così come ivi espressamente previsto, senza il consenso dell'altro genitore, titolare ed esercente la responsabilità genitoriale. La Suprema Corte cassava, dunque, il provvedimento impugnato, rinviando al Tribunale per i Minorenni di Milano in diversa composizione. Riassunta la causa dall'uomo, il Tribunale, accogliendo la domanda, disponeva il rientro immediato della minore in Belgio. Avverso tale pronuncia la donna ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi. Nessuno degli intimati si è difeso con controricorso. Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aja del 1980 e lamenta il fatto che il Tribunale per i Minorenni non ha considerato una serie di elementi ostativi al rimpatrio nello Stato estero, tra i quali il disinteresse manifestato dal padre per la figlia negli ultimi due anni, il carattere violento ed aggressivo dell'uomo e la relazione emessa dai servizi sociali. La donna censura anche la modalità con la quale è stato espletato l'ascolto della minore, non avendo il giudice del merito verificato l'eventuale opposizione della stessa al ritorno in Belgio, né valutato il livello di integrazione della minore, che, comunque, non aveva avuto alcun radicamento in Belgio e viveva, invece, serenamente in Italia dove si era integrata anche in ambito extra-scolastico, manifestando forti opposizioni a trasferirsi all'estero. I Giudici della Prima sezione osservano che la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 persegue la finalità di proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità. Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è considerato illecito quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro, e se tali diritti erano «effettivamente esercitati», individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze articolo 3 Conv. . Secondo quanto previsto dall'articolo 13, lett. b della stessa Convenzione, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri la sussistenza di un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile. L'autorità può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora accerti che lo stesso si oppone al ritorno e che ha raggiunto un'età e un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere. Per la Corte, in sostanza, il giudice deve attenersi ad un criterio di rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro, non potendo dare peso al mero trauma psicologico o alla semplice sofferenza morale per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado - richiesto dalla norma convenzionale - del pericolo psichico o dell'effettiva intollerabilità della situazione da parte del minore. Tenuto conto del fatto che ciò che rileva è il preminente interesse del minore, la Corte EDU ha affermato che il rimpatrio di questi non può essere disposto automaticamente o meccanicamente, quando è applicabile la Convenzione, ma è necessario che le valutazioni riguardino in concreto l'effettiva persona del minore e il suo ambiente. Conseguentemente, il compito di giudicare tale interesse superiore, in ogni singolo caso, spetta principalmente alle autorità nazionali, dovendo poi la Corte EDU verificare se i tribunali nazionali abbiano svolto un'analisi approfondita dell'intera situazione familiare e di tutta una serie di fattori in particolare di natura fattuale, emotiva, psicologica, materiale e medica , e abbiano effettuato una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ogni persona, con la preoccupazione di determinare quale dovrebbe essere la soluzione migliore per il minore sottratto, nel quadro di una richiesta di rimpatrio dello stesso nel paese d'origine Corte EDU, Sezione seconda, Sent. 12/07/2011 . Per i Giudici della prima Sezione l'accertamento in merito all'esistenza delle condizioni ritenute rilevanti e ostative al rientro del minore dall'articolo 13, lett. b , della Convenzione dell'Aja del 1980 - ossia il grado del pericolo fisico o psichico o dell'effettiva intollerabilità della situazione – costituisce un'indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità, se la ponderazione del giudice di merito sia sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici Cass., nnumero 22022/2023  2417/2016 14792/2014 . Concludendo, per i Supremi Giudici, il Tribunale per i Minorenni non avrebbe dovuto limitarsi a valutare l'esistenza di un legame affettivo della minore con il padre e la presenza di ricordi positivi relativi al suo breve periodo di residenza in Belgio. La tollerabilità, per il minore, del cambiamento di vita non può essere valutata in termini meramente ipotetici e astratti, dovendo essere esaminate le reali e concrete condizioni di vita, l'ambiente e le relazioni personali, familiari, scolastiche e sociali del minore, sia nel contesto dal quale è stato allontanato, sia in quello successivamente instaurato, il tutto in rapporto all'età e alla personalità dello stesso. La Suprema Corte ritiene che nel caso in esame tali accertamenti siano assenti e che la ritenuta tollerabilità del rientro della minore in Belgio sia frutto di una valutazione ipotetica e astratta. Pertanto, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, gli Ermellini, decidendo la causa nel merito, hanno evidenziato che la minore risulta affidata in via esclusiva alla madre, che vive in Italia ed è autorizzata a scegliere da sola anche la residenza abituale della stessa. Dunque, il rientro e la permanenza abituale in Belgio della bambina, senza il consenso della madre, sono esclusi dal provvedimento che disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale, sopravvenuto in corso di causa e sostitutivo di ogni precedente regolamentazione , reso esecutivo anche nello Stato in cui la minore dovrebbe essere ricondotta. Con l'ordinanza numero 2873/2024, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione accoglie il sesto motivo del ricorso nei termini esposti, respinge il primo, dichiara inammissibile il secondo e assorbiti gli altri motivi. Cassa la decisione impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda volta ad ottenere l'ordine di ritorno della minore.

Presidente Genovese – Relatore Reggiani Svolgimento del processo Il Tribunale per i minorenni di Milano, con decreto numero cronol. 7171/2019, depositato l'08/10/2019 e rettificato, per errore materiale, il 07/11/2019, ha respinto il ricorso proposto da La.Fi., cittadino belga, dinanzi alle Autorità Centrali Convenzionali Dipartimento giustizia Minorile del Belgio, in data 03/04/2019, cui aveva fatto seguito il ricorso del PM presso il Tribunale per i minorenni di Milano, in data 02/08/2019, al fine di ottenere ordine di rientro, in Belgio, della figlia minore La.Li. , nata a M il Omissis , dall'unione con Di.Si., stante la denunciata sottrazione internazionale della minore ad opera della madre, che l'aveva portata in Italia il 03/03/2019, per passare ivi le vacanze di carnevale, senza più fare ritorno in Belgio. All'esito dell'audizione dei genitori, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto non chiaramente individuata la residenza abituale della minore. Avverso il suddetto decreto, il padre della minore ha proposto ricorso per cassazione. Nel contraddittorio con la madre della bambina, questa Corte ha accolto l'impugnazione con riferimento a plurime censure, tutte riguardanti l'individuazione della residenza abituale della minore Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 18602 del 30/06/2021 , ma la statuizione è stata impugnata per revocazione. Nel frattempo, è stata riassunta la causa da La.Fi., si è costituita Di.Si. la quale, dopo la celebrazione dell'udienza di comparizione, ha depositato alcuni documenti, dichiarando di esserne venuta in possesso successivamente, che però non sono stati ammessi dal giudice, in quanto ritenuti tardivi. Il Tribunale per i minorenni ha, quindi, accolto la domanda del La.Fi., disponendo che la minore La.Li. rientrasse immediatamente in Belgio, con la precisazione che il presente procedimento prescinde dall'individuazione del miglior collocamento per la minore ed è finalizzato unicamente ad accertare se vi sia stata una illegittima sottrazione o un illegittimo trasferimento, al fine di ripristinare lo status quo ante. Avverso tale pronuncia Di.Si. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Nessuno degli intimati si è difeso con controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con allegati tre documenti sopravvenuti al deposito del ricorso, in vista dell'adunanza del 19/10/2022, che è stata rinviata a nuovo ruolo, nell'attesa della statuizione sulla impugnazione per revocazione sopra menzionata, poi dichiarata inammissibile Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 14347 del 24/03/2023 . Fissata nuova udienza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato una ulteriore memoria difensiva di contenuto identico a quella precedentemente depositata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'articolo 392 c.p.comma e dell'articolo 92 r.d. numero 12 del 1942, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 4, c.p.c., per non avere il Tribunale per i minorenni rilevato che il ricorso per riassunzione era stato depositato tardivamente, come pure eccepito in sede di costituzione nel giudizio di rinvio dalla Di.Si., poiché, assumendo il procedimento in questione carattere cautelare, non poteva ritenersi soggetto alla sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che il giudizio doveva essere dichiarato estinto. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'articolo 345, comma 3, c.p.comma ed anche l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 5, c.p.comma per non avere il Tribunale per i minorenni ammesso la documentazione offerta dalla Di.Si. il 10/11/2021, nonostante fosse sopravvenuta all'udienza del 05/11/2021, entro la quale la ricorrente era stata autorizzata a costituirsi. Si trattava, infatti, del parere del Procuratore generale presso la Corte di cassazione belga, depositato l'09/11/2021 nel procedimento di impugnazione della statuizione adottata dalla Corte d'appello belga sull'esercizio della responsabilità genitoriale della minore, e della certificazione ex articolo 335 c.p.p., relativa al La.Fi., trasmessa alla ricorrente solo l'08/11/2021. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento CE numero 2201/2003 cd. Regolamento Bruxelles II bis ed anche l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 1, 2, 3, 4 e 5, c.p.comma per avere il Tribunale per i minorenni dato rilevanza all'accordo intervenuto tra i genitori nel corso del giudizio per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, instaurato dal padre in Belgio, senza considerare che era stato prima avviato dalla madre analogo giudizio in Italia, ora definito con il decreto del Tribunale di Monza numero cronumero 2021/2020, assunto il 19/12/2019 e pubblicato il 06/02/2020, passato in giudicato e munito di certificazione europea ex articolo 39 Regolamento cit., che - confermando quanto già statuito in via provvisoria, dapprima il 18/10/2018 e poi anche il 16/05/2019 - aveva affidato la figlia minore in via esclusiva alla madre, autorizzata a scegliere da sola anche la residenza abituale della minore, con divieto di espatrio della minore insieme al padre, nei cui confronti era stato iscritto procedimento penale per il delitto previsto e punito dall'articolo 574 bis c.p.c. Secondo la ricorrente, in sintesi, il Tribunale per i minorenni, limitandosi ad assumere che tutte le numerose vicende giudiziarie che interessavano le parti, derivanti dalla instaurazione parallela, in Italia e in Belgio, di analoghi procedimenti per l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore, non avevano attinenza con il presente procedimento, aveva violato i dettati dell'articolo 19 Regolamento CE numero 2201/2003, perché non aveva preso in minima considerazione il decreto definitivo del Tribunale di Monza numero cronumero 2021/2020, assunto il 19/12/2019 e pubblicato il 06/02/2020. Nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c., la ricorrente ha precisato che, a seguito di ricorso in cassazione da lei promosso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bruxelles del 25/02/2020, in conformità al parere espresso dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Belga, quest'ultima Corte, con sentenza comma 20.0341 del 16/12/2021, dopo aver ricostruito i fatti, ha annullato l'impugnata sentenza interlocutoria del 25 febbraio 2020, salvo per la parte relativa all'ammissibilità dell'appello, e la sentenza del 30/07/2020, ritenendo essere stato il giudice italiano quello preventivamente adito. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'articolo 324 c.p.comma e 2909 c.comma ed anche l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 5, c.p.comma per non avere il Tribunale per i minorenni tenuto conto del decreto definitivo del Tribunale di Monza numero cronumero 2120/2020, emesso il 19/12/2019 e pubblicato il 06/02/2020, oramai passato in giudicato e munito di certificazione europea ex articolo 39 Regolamento CE numero 2201/2003, che ha disposto il divieto di espatrio della minore unitamente al padre. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'articolo 3, lett. a, e dell'articolo 13, lett. a , della Convenzione de L'Aja del 1980 ed anche l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 5, c.p.c., per non avere il Tribunale per i minorenni considerato che la residenza abituale della minore si trovava a Lissone, in Italia, all'epoca dei fatti. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'articolo 13 della Convenzione de L'Aja del 1980 ed anche l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 5, c.p.c., per non avere il Tribunale per i minorenni considerato gli elementi ostativi al rimpatrio nello Stato estero emergenti dalle motivazioni del provvedimento del Tribunale di Monza, emesso il 19/12/2019 e depositato il 06/02/2020 che aveva disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre , dal disinteresse manifestato dal padre per la figlia negli ultimi due anni, dal carattere violento ed aggressivo del padre e dal tenore della relazione dei servizi sociali del 02/11/2021 in atti. È anche censurato il modo in cui è stato espletato l'ascolto, per non avere il giudice di merito verificato l'eventuale opposizione della minore al ritorno in Belgio comunque emergente dalle relazioni dei servizi sociali , né valutato il livello di integrazione della stessa, che comunque non aveva avuto alcun radicamento in Belgio, e viveva serenamente in Italia dove si era integrata anche in ambito extra-scolastico, manifestando forti opposizioni a trasferirsi all'estero. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Com'è noto, l'articolo 3 della l. numero 742 del 1969 prevede che, in materia civile, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle cause e ai procedimenti indicati nell'articolo 92 del r.d. numero 12 del 1941 ordinamento giudiziario , oltre che alle controversie previste dagli articolo 429 e 459 c.p.c. L'articolo 92 r.d. cit. stabilisce che 1. Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. 2. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile . Questa Corte ha precisato che la l. numero 742 del 1969, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, è applicabile anche ai procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni ed alle cause relative allo stato ed alla capacità delle persone , che non rientrano fra quelli indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, richiamato dallo articolo 3 della legge citata Cass., Sez. 1, Sentenza numero 964 del 01/02/1991 . È, poi, consolidato l'orientamento secondo il quale il carattere di eccezionalità della norma che deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta - non solo che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate dalla disposizione di legge, ma anche - che le categorie sottratte all'operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza numero 1800 del 07/03/1990 Cass., Sez. 1, Sentenza numero 4456 del 20/04/1995 Cass., Sez. 1, Sentenza numero 2731 del 27/03/1997 Cass., Sez. 1, Sentenza numero 8417 del 21/06/2000 Cass., Sez. 6-1, Ordinanza numero 26968 del 24/10/2018 Cass., Sez. 6-1, Ordinanza numero 30647 del 18/10/2022 . Il procedimento in questione non risulta compreso tra quelli per i quali è espressamente esclusa la sospensione feriale dei termini. Neppure può ritenersi che lo stesso assuma le caratteristiche proprie di un procedimento cautelare che, come sopra evidenziato, è sottratto alla sospensione feriale cfr. sul punto già Cass., Sez. 1, Sentenza numero 2044 del 26/01/2018 . La relativa disciplina si rinviene, infatti, nell'articolo 7 l. numero 64 del 1994, ove si legge quanto segue 1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980. 2. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita. 3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita. 4. Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. 5. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale. 6. È fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della convenzione di cui al comma 1. Vi sono poi specifiche disposizioni, dettate dal Regolamento CE numero 2201/2003, applicabile ratione temporis, per l'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il rientro interessi Stati facenti parte dell'UE v. in particolare l'articolo 11 Regolamento cit. Il riferimento all'urgenza, contenuto nel menzionato articolo 7 l. 64 del 1994, attiene alla presentazione del ricorso da parte del Procuratore generale della Repubblica, una volta che ha ricevuto gli atti dall'Autorità centrale, e riguarda i rapporti tra detti soggetti. Inoltre, la previsione di un termine entro il quale il provvedimento deve essere adottato dal Tribunale per i minorenni che è comunque un termine ordinatorio non ha altra finalità che quella di connotare in termini di specialità il procedimento. A differenza dei provvedimenti cautelari, infatti, il provvedimento di rientro del minore, non può essere adottato sulla base di una valutazione del solo fumus boni iuris della domanda, né contempla l'introduzione anche solo facoltativa di un giudizio di merito per la sua conferma. Si tratta, piuttosto, di un provvedimento definitivo, nei confronti del quale, peraltro, è possibile proporre il ricorso per cassazione, che, invece, non è ammesso contro i provvedimenti cautelari. In conclusione, mancando i presupposti per ricondurre il giudizio disciplinato all'articolo 7 l. numero 64 del 1994 alla categoria dei procedimenti cautelari, e in assenza della possibilità di operare un'interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'articolo 3 l. numero 742 del 1969 - che rinvia all'articolo 92 r.d. numero 12 del 1941, per individuare i procedimenti sottratti alla sospensione feriale dei termini - deve ritenersi che al procedimento volto ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto si applica la menzionata sospensione feriale. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto entrambi i profili di censura. 4.1. In primo luogo, si deve rilevare l'estraneità al procedimento che ha portato all'adozione del decreto in questa sede impugnato della disciplina contenuta nell'articolo 345 c.p.c., e riferita al processo di appello, tenuto conto che il giudizio di rinvio è regolato dalle norme stabilite per il procedimento davanti al quale la Corte ha rinviato la causa, unitamente a quelle proprie contenute nell'articolo 392 e ss. c.p.c. Non è dunque configurabile alcuna violazione della disciplina riguardate i nuovi mezzi di prova in appello, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., non essendo la disciplina nella specie applicabile, trattandosi di procedimento trattato nell'unico grado di merito dal Tribunale per i minorenni ex articolo 7 l. numero 64 del 1994. 4.2. Il motivo non è ammissibile neppure se qualificato come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. Com'è noto, la nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.comma consente l'impugnazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.comma per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e non più per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio . La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio evento, un preciso accadimento, una determinata circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante Cass., Sez. 2, numero 26274/2018 . Non integrano, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive Cass., Sez. 2, numero 14802/2017 Cass., Sez. 5, numero 21152/2014 , gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, né i motivi di appello. Nel caso di specie parte ricorrente non ha specificato i fatti, intesi nel senso sopra indicato, asseritamente non valutati, né ha dedotto l'avvenuta discussione sugli stessi davanti al Tribunale per i minorenni e neppure ha illustrato la decisività dei medesimi. 5. Occorre a questo punto esaminare il sesto motivo di ricorso, il cui accoglimento è assorbente e rende superfluo l'esame degli altri motivi di censura. 5.1. La disciplina sulla sottrazione internazionale, di cui alla Convenzione dell'Aja del 1980, cui hanno aderito sia l'Italia che il Belgio, mira a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità Corte Cost. numero 231 del 2001 . L'articolo 3 della Convenzione prescrive che il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale, immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro, e se tali diritti erano effettivamente esercitati , individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di custodia di cui sopra può derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore , in base alla legislazione dello Stato di residenza. Le nozioni di diritto di affidamento e di diritto di visita al minore sono definite dall'articolo 5 della Convenzione. In particolare, il primo comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, compreso quello di decidere riguardo al luogo di sua residenza, mentre il secondo include il diritto di condurre il minore stesso in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo. L'articolo 12 della Convenzione recita Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L'Autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente… . L'articolo 13 della medesima Convenzione stabilisce, poi, che l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non sia tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri a che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno o b che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile . L'articolo 11, paragrafo 4, Regolamento CE numero 2201/2003 del Consiglio del 27/11/2003, applicabile alla presente fattispecie ratione temporis, precisa, inoltre, che Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all'articolo 13, lettera b , della convenzione dell'Aia del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno . L'Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì, sempre secondo il menzionato articolo 13, rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere . Infine, ai sensi dell'articolo 20 della Convezione, Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 5.2. In questa sede, tenuto conto della censura formulata, occorre soffermarsi sul fatto che, una volta accertato l'effettivo esercizio del diritto di affidamento da parte del genitore richiedente il rimpatrio al momento del trasferimento o del trattenimento, nonché il luogo costituente residenza abituale del minore, costituiscono condizioni ostative al rientro il fondato rischio che il minore sia sottoposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, si trovi in una situazione intollerabile. Questa Corte ha chiarito che l'articolo 13, lett. b , della Convenzione dell'Aja non consente al giudice cui sia richiesto di emettere provvedimento di rientro di valutare inconvenienti ad esso connessi che non raggiungano il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore, essendo questi, e solo questi, gli elementi considerati dalla predetta Convenzione rilevanti ed ostativi al rientro v. già Cass., Sez. 1, Sentenza numero 9501 del 23/09/1998 da ultimo, cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 4222 del 17/02/2021 e Cass., Sez. 1, numero 22022 del 24/07/2023 . Il giudizio sulla domanda di rimpatrio non tende ad individuare la migliore sistemazione possibile del minore, potendo la stessa essere respinta, nel superiore interesse del minore, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli articolo 12, 13 e 20 della Convenzione, fra le quali non è compresa alcuna controindicazione di carattere comparativo che non assurga - nella valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito - al rango di vero e proprio rischio, derivante dal rientro, di esposizione a pericoli fisici e psichici o ad una situazione intollerabile. Il giudice, nella sostanza, deve attenersi ad un criterio di rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro, sicché egli non può dar peso al mero trauma psicologico o alla semplice sofferenza morale per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado - richiesto dalla citata norma convenzionale -del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore Cass., Sez. 1, Sentenza numero 6081 del 18/03/2006 e Cass., Sez. 1, Sentenza numero 22022 del 24/07/2023 . Il giudizio in discorso non può dirsi integralmente retto dal principio dell'onere della prova, dovendosi al contrario riconoscere al Tribunale il potere di disporre indagini officiose ai sensi dell'articolo 738, comma 3, c.p.c., senza essere vincolato alle decisioni del giudice dello Stato di residenza del minore Cass., Sez. 1, Ordinanza numero 15714 del 11/06/2019 e Cass., Sez. 1, Sentenza numero 22022 del 24/07/2023 . A tali conclusioni è pervenuta questa Corte in considerazione del preminente interesse del minore, proprio in relazione alla protezione ad esso fornita dall'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali UE e dall'articolo 8 CEDU. Sul punto la Corte EDU non ha mancato di chiarire che il rimpatrio di un minore non può essere disposto automaticamente o meccanicamente, quando è applicabile la Convenzione de L'Aja, tenuto conto degli articolo 12, 13 e 20, occorrendo che le valutazioni riguardino in concreto l'effettiva persona del minore e il suo ambiente. Ne consegue che il compito di giudicare tale interesse superiore in ogni singolo caso spetta principalmente alle autorità nazionali che spesso hanno il vantaggio del rapporto diretto con le persone interessate, dovendo poi la Corte EDU verificare …se i tribunali nazionali abbiano svolto un'analisi approfondita dell'intera situazione familiare e di tutta una serie di fattori, in particolare di natura fattuale, emotiva, psicologica, materiale e medica, e abbiano effettuato una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ogni persona, con la costante preoccupazione di determinare quale dovrebbe essere la soluzione migliore per il minore sottratto, nel quadro di una richiesta di rimpatrio dello stesso nel paese d'origine Corte EDU, Sezione seconda, Sentenza 12/07/2011, ricomma numero 14737/09, Sneersone e Kampanella comma Italia, ove, nonostante una decisione di rimpatrio legittimamente emessa dalle autorità competente in seguito ad una illecita sottrazione, la Corte EDU ha considerato contrario al best interest del minore il suo rientro, perché nelle more egli si era positivamente ambientato nel paese di rifugio . Ovviamente, l'accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni ritenute rilevanti ed ostative al rientro dall'articolo 13, lett. b , della Convenzione dell'Aja del 1980 vale a dire il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità costituisce un'indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità - in quanto correlata alla valutazione di elementi probatori - sempre che la ponderazione del giudice di merito sia sorretta da una motivazione immune da vizi logici o giuridici suscettibili di essere censurati ai sensi dell'articolo 360 c.p.comma cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza numero 22022 del 24/07/2023 Cass., Sez. 1, Sentenza numero 2417 del 08/02/2016 Cass., Sez. 1, Sentenza numero 14792 del 30/06/2014 . 5.3. In sintesi, sulla scorta di quanto appena evidenziato, la verifica della intollerabilità della situazione in cui il minore si verrebbe a trovare a seguito del rimpatrio deve riguardare l'ambiente di vita in cui il minore è ricondotto, da valutare alla luce della situazione esistente nell'attualità, comprensivo non solo del rapporto con il genitore a cui è stato sottratto, ma anche dell'ambiente familiare e, in genere, relazionale scuola, tempo libero, sport, ecc. , tenendo conto anche dell'età e delle caratteristiche personologiche del minore, dovendo emergere, per ritenere intollerabile la situazione in cui egli si viene a trovare, che lo spostamento non comporti soltanto un comprensibile e temporaneo disagio adattativo, suscettibile di essere superato in tempi ragionevoli, ma una condizione di grave frustrazione e sofferenza per lui pregiudizievole e suscettibile di recare danno al suo diritto di crescere sano e felice. 5.4. Nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni ha ritenuto quanto segue La.Li. - bambina matura per la sua età e intelligente, che è riuscita a interloquire con i due Giudici onorari che l'hanno ascoltata con serenità e naturalezza, di cui sono state attestate dai Servizi Sociali le buone risorse intrapsichiche e l'assenza di elementi sintomatologici di disagio psichico - è affettivamente legata a entrambi i genitori e vorrebbe poter mantenere ampi rapporti con ciascuno di loro, pur essendo consapevole delle difficoltà derivanti dalla distanza geografica che li divide e dalla qualità dei loro rapporti è risultato evidente che pur essendo legata alla madre , ha positivamente introiettato anche la figura paterna, che vuole bene anche al papà, che il padre le manca e che vorrebbe vederlo e stare un po' anche con lui che non ha alcuna paura del padre come emerge dal suo ascolto ma anche dai suoi comportamenti osservati in occasione dell'udienza , quando - incrociando padre fuori dall'aula - si è avvicinata a lui con naturalezza e si è lasciata abbracciare senza alcuna remora come inoltre risulta anche dall'andamento delle videochiamate descritte nella recente relazione dei Servizi risultando quindi evidente che eventuali comportamenti maltrattanti del padre nei confronti della madre asseritamente avvenuti in sua presenza in ogni caso ancora accertati in via giudiziale , anche se avvenuti, o non sono stati così gravi o non hanno avuto nei suoi confronti alcuna conseguenza traumatica risulta inoltre che La.Li., quando parla della sua vita in Belgio, riporta solo ricordi positivi del periodo trascorso in Belgio con il padre. p. 9-10 del decreto impugnato . In particolare, secondo il Tribunale per i minorenni, dall'ascolto della minore è emerso che gli elementi di sofferenza di La.Li. sono ascrivibili unicamente alla sua impossibilità di poter vivere con entrambi i genitori, alla loro litigiosità e incapacità di trovare una soluzione che tenga conto prioritariamente dei suoi bisogni e desideri, ma non al suo rapporto con il padre né alla sua vita pregressa in Belgio. Se quindi è parimenti evidente che, dopo due anni di permanenza in Italia con la sola madre, La.Li. rientrando in Belgio dovrà affrontare i disagi di una nuova modifica del suo ambiente di vita, non può in alcun modo ipotizzarsi, viste le risorse della bambina e i sentimenti che nutre nei confronti del padre e delle esperienze vissute in Belgio, che tale disagio sia tale da integrare -come richiesto dall'articolo 13 cit. - un pericolo fisico o psichico o possa essere intollerabile per la minore, tanto più se si considera non si tratta di un ambiente del tutto sconosciuto avendovi vissuto fino a due anni fa e che in Belgio recupererebbe il rapporto con l'altro genitore al quale è parimenti legata p. 10 del decreto impugnato . 5.5. La ricorrente, nel proporre ricorso, ha affermato che il Tribunale per i minorenni non ha affatto considerato gli elementi ostativi al rimpatrio nello Stato estero, emergenti dalle motivazioni del provvedimento del Tribunale di Monza, emesso il 19/12/2019 e depositato il 06/02/2020 che aveva disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre , dal disinteresse manifestato dal padre per la figlia negli ultimi due anni, dal carattere violento ed aggressivo di quel genitore e dal tenore della relazione dei servizi sociali del 02/11/2021, in atti. Ha anche censurato il modo in cui è stato espletato l'ascolto, per non avere il giudice di merito verificato l'eventuale opposizione della minore al ritorno in Belgio comunque emergente dalle relazioni dei servizi sociali , né valutato il livello di integrazione della stessa, che comunque non aveva avuto alcun radicamento in Belgio, e viveva serenamente in Italia dove si era integrata anche in ambito extra-scolastico, manifestando forti opposizioni a trasferirsi all'estero. 5.6. In effetti, la valutazione del Tribunale per i minorenni si è indirizzata su aspetti che non indirizzano correttamente l'accertamento richiesto dall'articolo 13, lett. b della Convenzione, poiché il giudice non avrebbe dovuto limitarsi a valutare l'esistenza di un legame affettivo con il padre e la presenza di ricordi positivi relativi al suo breve periodo di residenza in Belgio. La tollerabilità, per il minore, del cambiamento di vita non può essere valutata in termini meramente ipotetici e astratti, prescindendo oltre che dalla valutazione in concreto della fattibilità della convivenza esclusivamente con quel genitore, anche dalla considerazione del contesto in cui il minore dovrebbe essere ricondotto, rapportato a quello attuale. Solo in questo modo può operarsi un giudizio di tollerabilità del cambiamento, il quale non deve costituire causa di profonda sofferenza per il bambino. Devono, invece, essere esaminate le reali e concrete condizioni di vita, l'ambiente ed anche le relazioni personali, familiari, scolastiche e sociali del minore la casa, i parenti, gli amici, la scuola, il tempo libero, i giochi , sia nel contesto dal quale il bambino è stato allontanato sia nel contesto successivamente instaurato, il tutto in rapporto all'età e alla personalità dello stesso. Tali accertamenti, nella specie, risultano del tutto assenti e la ritenuta tollerabilità del rientro della minore è frutto di una valutazione ipotetica e astratta, incentrata sulla sola considerazione dell'esistenza di un rapporto affettivo con il padre, senza alcuna valutazione in concreto della vita quotidiana che la bambina avrebbe solo con lui in Belgio, oltre che del contesto ambientale e relazionale, come sopra descritto, esistente in Belgio e in Italia. Il giudizio sulla tollerabilità del rientro si rivela, dunque, compiuto senza la ponderazione di elementi concreti e decisivi di valutazione, in contrasto con i principi sopra evidenziati anche dalla Corte EDU. 6. In conclusione, va accolto nei termini di cui in motivazione il sesto motivo di ricorso e, respinto il primo, inammissibile il secondo e assorbiti gli altri, la decisione impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto. 7. La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, tenuto conto che, come dedotto da parte ricorrente, il Tribunale di Monza, la cui giurisdizione - quale giudice preventivamente adito - è stata da ultimo accertata anche dalla Corte di cassazione belga docomma 9 allegato alla memoria difensiva datata 06/10/2022 , risulta avere definito il procedimento sull'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore con il decreto numero cronumero 2021/2020, assunto il 19/12/2019 e pubblicato il 06/02/2020, che è stato munito di certificazione europea ex articolo 39 Regolamento CE numero 2201/2003 e dichiarato esecutivo in Belgio v. docomma 10 allegato alla memoria difensiva datata 06/10/2022 . Il Tribunale - confermando quanto già statuito in via provvisoria, dapprima il 18/10/2018 e poi anche il 16/05/2019 - ha affidato la figlia minore in via esclusiva alla madre, che vive in Italia ed è autorizzata a scegliere da sola anche la residenza abituale della minore, con l'espresso divieto di espatrio della bambina insieme al padre v. docomma 10 allegato alla memoria difensiva datata 06/10/2022 . Il rientro e la permanenza abituale in Belgio della minore, senza il consenso della madre è, dunque, escluso dal provvedimento che disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale, sopravvenuto in corso di causa e sostitutivo di ogni precedente regolamentazione , reso esecutivo anche nello Stato in cui la minore dovrebbe essere ricondotta. Come sopra evidenziato, l'articolo 13 della Convenzione dell'Aja stabilisce che l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non sia tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri a che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno o b che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile . Nel caso di specie risulta evidente che - sia pure successivamente al trasferimento, per effetto del menzionato provvedimento, che ha finalmente regolato l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore - la madre è divenuta l'affidataria esclusiva della bambina, con essa convivente, ed è stata investita della responsabilità della fissazione della residenza abituale della minore, la quale, risiede in Italia e ha manifestato inequivocamente la sua contrarietà al ritorno, con la figlia, in Belgio, così rendendo operante, in termini legalmente nuovi, l'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 1, lett. a della menzionata Convenzione. In altre parole, l'unico genitore affidatario ha manifestato la chiara volontà di restare in Italia con la bambina. Il rientro della minore in Belgio, dunque, in ossequio a un formalistico ripristino di residenza, ormai travolto dal nuovo regime di regolazione della responsabilità genitoriale, che vuole in Italia madre e figlia, si rivelerebbe per ciò stesso causa ed effetto di un intollerabile pregiudizio della minore, anche secondo il disposto dell'articolo 13, comma 1, lett. b della menzionata Convenzione. Infatti, la bambina non potrebbe risiedere abitualmente in Belgio, ove non la vuole la madre, che ora esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, sicché il suo eventuale ingresso in tale Stato, in ragione di un astratto e formalistico ripristino di residenza, sarebbe destinato ad essere seguito immediatamente dalla necessità del ritorno in Italia, luogo in cui è abitualmente dimorante con la madre, così determinando un doppio spostamento della minore, senza dubbio causa di ulteriore disagio e sofferenza, che non farebbe altro che acuire il già evidente dolore per le incomprensioni e i dissidi dei genitori, registrato anche dal giudice di merito. 8. Le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità, definito con l'ordinanza numero 18603/2021 di questa Corte devono essere interamente compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie e delle ragioni della decisione, trattandosi comunque di procedimento in cui la soccombenza o meno delle parti è funzionale non ad un interesse egoistico ma alla tutela dell'interesse superiore del minore. Nessuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità deve essere adottata, essendo il destinatario del ricorso rimasto intimato. 9. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'articolo 52 D. Lgs. numero 196 del 2003. P.Q.M. La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e, respinto il primo, dichiarato inammissibile il secondo e assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda di volta ad ottenere l'ordine di ritorno della minore. Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità definito con ordinanza numero 18602/2021 di questa Corte. Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'articolo 52 D. Lgs. numero 196 del 2003.