Riforma Cartabia e arresti domiciliari: vi è obbligo di elezione di domicilio per la notificazione della citazione a giudizio?

La Corte territoriale dichiarava inammissibile, ai sensi dell'articolo 581, comma 1- ter , c.p.p., l'appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale per il reato di cui agli articolo 73 d.P.R. numero 309/1990 e 61 numero 11- quater c.p.

L’appello proposto dall’imputato agli arresti domiciliari era stato dichiarato inammissibile per mancato contestuale deposito, insieme all’atto di impugnazione, dell’ elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio . La tesi sostenuta in ricorso, secondo cui tale disposizione non si applica nel caso in cui il ricorrente si trovi in stato di detenzione, trova sostegno nella giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione che nello specifico ha richiamato come «in tema di impugnazioni, l' articolo 581, comma 1 -ter , c.p.p. introdotto dall'articolo 33, comma 1, lett. d , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto , che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto». Inoltre, richiama la pronuncia delle Sezioni Unite per cui «le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio» Sez. U, numero 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, la quale, in motivazione, ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto ‘per altra causa’ ». Nessun dubbio, quindi sulla impossibilità di discernere tra la detenzione in carcere e gli arresti domiciliari «anche al fine di evitare possibili violazioni dell’articolo 6 CEDU , come paventato dalla sentenza Toure Ismaila […]». Per la Suprema Corte il ricorso proposto dall’imputato contro l’ordinanza della Corte di Appello è fondato, dunque annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Presidente Sarno – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 04/07/2023, la Corte d'Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 581, comma 1-ter, cod. prop. penumero , l'appello proposto da E.D. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano, in data 27/01/2023, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli articolo 73 d.P.R. numero 309 del 1990 e 61 numero 11-quater cod. penumero 2. Ricorre per cassazione l'E.D., a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione delle disposizioni in tema di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello. Si censura l'ordinanza per aver la Corte ritenuto applicabile, anche alla fattispecie in esame in cui l'E.D. si trova ristretto agli arresti domiciliari , la disposizione introdotta al comma 1-ter dell' articolo 581 cod. proc. penumero , che prevede - a pena di inammissibilità dell'appello - l'obbligo di contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Al riguardo, si richiama il recente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui tale obbligo non opera nelle fattispecie in cui l'appellante risulta detenuto indirizzo ritenuto dal ricorrente applicabile anche nella fattispecie in esame, alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite in ordine all'obbligo di notifica a mani proprie del detenuto, anche qualora questi sia ristretto in un luogo diverso da un istituto penitenziario. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per ragioni sistematiche, l'obbligo di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio deve ritenersi operante anche nell'ipotesi in cui il ricorrente sia ristretto agli arresti domiciliari. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., richiamando una ulteriore pronuncia favorevole alla tesi sostenuta in ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. L'appello proposto dall'E.D., ristretto agli arresti domiciliari, è stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 04/07/2023, per il mancato contestuale deposito, unitamente all'atto di impugnazione, dell'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La tesi sostenuta in ricorso, secondo cui tale disposizione non si applica qualora il ricorrente si trovi in stato di detenzione, trova un chiarissimo avallo nella giurisprudenza nettamente maggioritaria di questa Suprema Corte. 2.1. Si è in particolare affermato, per un verso, che «in tema di impugnazioni, l' articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero introdotto dall'articolo 33, comma 1, lett. d , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto , che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto» Sez. 2, numero 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 - 01 . In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 2, numero 38442 del 13/09/2023 , Toure Ismaila, Rv. 285029 - 01, secondo la quale «in tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell' articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero , novellato dall'articolo 33, comma 1, lett. d , del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'articolo 6 CEDU ». Tra le sentenze non massimate, cfr. tra le altre, nello stesso senso, Sez. 2, numero 51273 del 10/11/2023 , Savoia Sez. 6, numero 47172 del 31/10/2023 , Alletto Sez. 2, numero 51718 del 30/11/2023 , Radulovic . Il Procuratore Generale, a sostegno della propria richiesta di rigetto del ricorso, ha richiamato una ulteriore decisione di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall' articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero , introdotto dall'articolo 33, comma 1, lett. d , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell' articolo 157 cod. proc. penumero » Sez. 4, numero 41858 del 08/06/2023, Andrioli, Rv. 285146 - 01, la quale, in motivazione, ha precisato che la nuova disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputato al momento della proposizione del gravame . Appaiono peraltro convincenti i rilievi che, proprio sul piano sistematico, sono stati sviluppati nella prima sentenza dell'opposto indirizzo precedentemente richiamato. Si è in particolare osservato § 2.1 della motivazione che «l' articolo 157-ter, comma 3, cod. proc. penumero , riguardante come precisato inequivocabilmente dalla rubrica le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti, si preoccupa di stabilire espressamente, come premesso, che “In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater”. Se la disposizione di cui all'articolo 581-comma 1-ter, avesse, rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli articolo 156 e seguenti cod. proc. penumero , natura di lex specialis universalmente applicabile, la disposizione di cui all'articolo 157-ter, comma 3, sarebbe inutile, ovvero priva di portata precettiva, il che all'interprete non è consentito ritenere. Per altro verso, l'interprete deve necessariamente prendere atto del fatto che la disposizione di cui all'articolo 157-ter, comma 3, non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all'imputato detenuto l' articolo 156 cod. proc. penumero non è stato, infatti, oggetto di analoga novellazione , e ciò già di per sé induce a ritenere che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater». Anche sulla scorta di tali considerazioni sistematiche, del tutto condivisibili, ritiene il Collegio di ribadire l'indirizzo maggioritario elaborato da questa Suprema Corte. 2.2. Per altro verso, la necessità di applicare il principio espresso dall'orientamento qui appena illustrato anche alle ipotesi - come quella in esame - in cui l'impugnante sia detenuto agli arresti domiciliari, trae fondamento dall'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui «le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio» Sez. U, numero 12778 del 27/02/2020, S. , Rv. 278869, la quale, in motivazione, ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto 'per altra causa' . Nessun dubbio può invero prospettarsi, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Consesso, sulla impossibilità di distinguere - ai fini che qui specificamente rilevano - tra un imputato detenuto in carcere ed uno ristretto agli arresti domiciliari, anche al fine di evitare possibili violazioni dell'articolo 6 CEDU , come paventato dalla sentenza Toure Ismaila precedentemente ricordata. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Atti alla Corte di Appello di L'Aquila.