Ragazzine tentavano di rapinare una loro coetanea, inutile invocare il vizio di mente

Un certo grado di freddezza e la premeditazione nella commissione del reato di tentata rapina escludono il vizio di mente anche solo parziale.

Il caso prende le mosse da una sentenza, emanata in primo grado e confermata in appello, con la quale le odierne ricorrenti, minorenni, venivano condannate per il reato di tentata rapina aggravata in concorso e di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola aggravati dal c.d. nesso teleologico. La pena era commisurata in anni 2 di reclusione ed euro 800, di multa ciascuna. Il ricorso, articolato in un solo motivo, muove dal vizio parziale di mente . Secondo il legale delle ricorrenti, la Corte di appello avrebbe travisato il risultato delle CTU disponendo che da nessuna delle CTU depositate si può ricavare l'esistenza di una capacità di intendere e volere gravemente scemata al momento del fatto . Secondo le ricorrenti, invece, dalle CTU emerge che [le imputate] presentavano una grave compromissione del funzionamento adattativo, difficoltà nel percepire ed interpretare gli stimoli sociali, associata a una limitata comprensione del rischio delle situazioni sociali esclusione della capacità per le imputate di partecipare al processo in maniera cosciente anche perché in relazione all'età, le imputate non avevano raggiunto un adeguato livello di sviluppo emotivo, affettivo, cognitivo non essendo in grado di comprendere il disvalore sociale delle proprie azioni, le imputate dovevano essere ritenute parzialmente incapaci di intendere e di volere dovevano essere ritenute socialmente pericolose e, quindi, sottoposte a adeguate cure psichiatriche. Su queste basi il legale delle imputate chiede che venga riconosciuta la mancanza di imputabilità o, quantomeno, la riduzione della pena per il vizio parziale di mente . Il Collegio ritiene il motivo di ricorso in parte non consentito e in parte non fondato. Non consentito con riguardo all' esclusione di capacità di intendere e volere delle imputate in quanto nell'atto d'appello le stesse non avevano invocato il vizio totale di mente, ma solo quello parziale. Quindi sotto questo profilo il motivo di ricorso appare come nuovo e poiché presentato per la prima volta con il ricorso in cassazione, non consentito Il motivo di ricorso è, invece, infondato per quanto riguarda il vizio parziale di mente . La Corte di appello di Salerno, nel riprendere quanto già affermato dal Tribunale, aveva affermato che dalle consulenze in atti emerge solo un grave disadattamento sociale delle due minori atteso il contesto culturale di riferimento che, all'evidenza, non integra una patologia mentale tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere . Dalle CTU in atti emerge sì un comportamento disadattativo delle imputate che comportava una comprensione degli eventi parziale soprattutto con riguardo al significato e al rischio legati alle loro azioni, ma comunque non aveva evidenziato elementi tali da far ritenere la capacità di intendere e volere grandemente scemata. Inoltre, nella consulenza effettuata in via definitiva emergevano disturbi della condotta e del comportamento […] ma non l'incapacità delle due imputate di rendersi conto dell'antigiuridicità del proprio comportamento e di autodeterminarsi . Vieppiù, il Tribunale aveva condannato le minori anche alla luce del comportamento tenuto dalle stesse durante la commissione di reati, comportamento che evidenziava un certo grado di freddezza e premeditazione, incompatibili con il vizio di mente anche solo parziale.

Presidente Rosi – Relatore Nicastro Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28/06/2023, la Corte d'appello di Salerno, Sezione per i minorenni, confermava la sentenza del 20/10/2022 del Tribunale per i minorenni di Salerno di condanna di D. B. e di N. B. alla pena di due anni di reclusione ed € 800,00 di multa ciascuna per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di tentata rapina aggravata dall'essere stata la minaccia commessa con arma in concorso ai danni di C. C. e di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola aggravati dal cosiddetto nesso teleologico in concorso. 2. Avverso l'indicata sentenza del 28/06/2023 della Corte d'appello di Salerno, Sezione per i minorenni, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore, D. B. e N. B., affidati a un unico motivo, con il quale deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla valutazione sull'imputabilità e/o del vizio parziale di mente . Le ricorrenti contestano l'affermazione della Corte d'appello di Salerno, Sezione per i minorenni, secondo cui dalle consulenze in atti emerge solo un grave disadattamento sociale delle due minori atteso il contesto culturale di riferimento pag. 1 della sentenza impugnata . Secondo le ricorrenti, così ritenendo, la Corte d'appello di Salerno, Sezione per i minorenni, avrebbe mutuato il travisamento delle stesse consulenze - che erano state svolte, su incarico del Tribunale per i minorenni di Salerno, dal medico esperto in neuropsichiatria infantile dott.ssa L. S. - nel quale era già incorso lo stesso Tribunale per i minorenni di Salerno, il quale aveva asserito che [d]a nessuna delle CTU depositate si può ricavare l'esistenza di una capacità di intendere e volere gravemente scemata al momento del fatto pag. 11 della sentenza di primo grado . A tale proposito, le ricorrenti rappresentano che a già la prima delle due perizie aveva evidenziato che le imputate presentano una grave compromissione del funzionamento adattivo, difficoltà nel percepire ed interpretare gli stimoli sociali, associata a una limitata comprensione del rischio delle situazioni sociali e risultano immature circa ed in ambito sociale e comunitario evidenziano reiterati comportamenti disadattativi, tali da mettere frequentemente a rischio l'incolumità propri e altrui b nel successivo approfondimento della consulenza tecnica, la dott.ssa S. aveva b.1 escluso la capacità delle imputate di partecipare coscientemente al processo b.2 affermato che le stesse imputate, in relazione alla loro età, non avevano raggiunto un adeguato livello di sviluppo emotivo, affettivo e cognitivo b.3 atteso il grave discontrollo degli impulsi, la mancata introiezione delle principali regole sociali e del vivere civile e la difficoltà di comprendere il significato e il rischio delle proprie azioni, le due sorelle B. si dovevano ritenere parzialmente incapaci di intendere e di volere b.4 le imputate si dovevano ritenere socialmente pericolose, con la conseguente necessità di una presa in carico costante e continuativa, di tipo neuropsichiatrico, mediante farmaci stabilizzatori dell'umore e antipsicotici. Le ricorrenti affermano ancora che l'accertamento tecnico che era stato successivamente svolto era finalizzato esclusivamente a rivalutare la pericolosità sociale delle imputate. Le ricorrenti deducono quindi che, alla luce di quanto rappresentato, sarebbe evidente la mancanza di imputabilità e che quantomeno doveva essere concessa la riduzione di pena per la presenza del vizio parziale di mente , sulla quale sarebbe mancata qualsiasi motivazione. Considerato in diritto 1. Preliminarmente, non può essere accolta l'istanza di rinvio per il proprio legittimo impedimento che è stata trasmessa dall'avv. Elio De Feo, difensore delle ricorrenti. Ciò in quanto, posto che il presente processo segue il cosiddetto rito emergenziale disciplinato dall' art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 , conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , e considerato che, nella specie, non è stata formulata richiesta di discussione orale - con la conseguenza che la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti - ne consegue che il suddetto impedimento del difensore è del tutto privo di effetti, atteso che non è prevista la trattazione del processo in un'udienza alla quale lo stesso difensore abbia il diritto di partecipare Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415-01 . 2. L'unico motivo non è consentito nella parte in cui ha riguardo al riconoscimento dell'esclusione della capacità di intendere e di volere delle due imputate, mentre non è fondato nella parte in cui ha riguardo al riconoscimento del vizio parziale di mente delle stesse. 2.1. Il motivo non è consentito nella parte in cui ha riguardo al riconoscimento dell'esclusione della capacità di intendere e di volere delle due imputate perché, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso pagg. 9-11 , le stesse imputate non avevano invocato il proprio vizio totale di mente ma esclusivamente il proprio vizio parziale di mente, con la conseguenza che, nella parte in cui ha riguardo al riconoscimento dell'esclusione della capacità di intendere e di volere, il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentito. 2.2. Il motivo è, invece, infondato, come si è anticipato, nella parte in cui ha riguardo al riconoscimento del vizio parziale di mente delle due imputate. La Corte d'appello di Salerno, Sezione per i minorenni, ha affermato in proposito che dalle consulenze in atti emerge solo un grave disadattamento sociale delle due minori atteso il contesto culturale di riferimento che, all'evidenza, non integra una patologia mentale tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere pag. 1 della sentenza impugnata e che le doglianze che erano state avanzate dalle imputate nel proprio atto di appello non consentivano di superare il giudizio che era stato dato al riguardo dal Tribunale per i minorenni di Salerno con un'argomentazione ampia e diffusa. Con la citata affermazione, la Corte d'appello di Salerno, Sezione per i minorenni, ha in effetti ripreso la conclusione alla quale era già pervenuto il Tribunale per i minorenni di Salerno, il quale aveva asserito che [d]a nessuna delle CTU depositate si può ricavare l'esistenza di una capacità di intendere e volere gravemente scemata al momento del fatto pag. 11 della sentenza di primo grado . A tale proposito, si deve osservare che lo stesso Tribunale per i minorenni di Salerno aveva in effetti dato atto di come il perito - che era stato da esso nominato - dott.ssa L. S., medico esperto in neuropsichiatria infantile, avesse concluso, il 14/12/2021, nel senso che entrambe le imputate presentavano una grave compromissione del funzionamento adattivo, cioè disturbo della condotta sopra descritto associato a Disturbo di Disregolazione dell'Umore dirompente in soggetti co-disabilità intellettiva lieve moderata , comportante [ ] - comprensione degli eventi in modo parziale in particolare rispetto al significato ed il rischio delle proprie azioni e, pertanto in via di prima analisi, parzialmente incapaci di intendere e di volere pag. 9 della sentenza di primo grado si vedano anche le pagg. 2-3 della stessa sentenza . Il Tribunale per i minorenni di Salerno ha tuttavia legittimamente reputato, nell'esercizio del proprio potere di valutare le conclusioni del perito, che la suddetta conclusione, da un lato, non avesse concretamente evidenziato elementi tali da fare ritenere che la capacità di intendere e di volere delle due imputate fosse gravemente scemata al momento del fatto, dall'altro lato, che la stessa conclusione, formulata in via di prima analisi , fosse stata approfondita e sostanzialmente superata dalla consulenza finale, la quale aveva evidenziato dei disturbi della condotta e del comportamento i quali sono testualmente riportati alla pag. 12 della sentenza di primo grado ma non l'incapacità delle due imputate di rendersi conto dell'antigiuridicità del proprio comportamento e di autodeterminarsi. Il Tribunale per i minorenni di Salerno ha legittimamente tratto tale valutazione anche dal comportamento delle imputate in occasione dei reati da esse commessi, ritenendo che lo stesso, avendo evidenziato premeditazione e freddezza tali da essere incompatibili con un impulso non lucido o non controllabile, costituisse una manifestazione della comprensione degli illeciti compiuti e della capacità di autodeterminazione.