‘Cimice’ nella vettura dell’avvocata ex moglie: impossibile parlare di interferenze illecite nella vita privata della donna

Confermata in Cassazione la pronuncia assolutoria emessa in Appello in favore di un uomo finito sotto processo per avere installato nella vettura della ex consorte un dispositivo ‘GPS’ dotato di microfono. Impossibile parlare di violazione della privacy se l’ex marito piazza una ‘cimice’ nell’automobile dell’ex moglie e riesce così ad ascoltare le conversazioni della donna.

A originare la vicenda giudiziaria è il ritrovamento, da parte di una donna – che svolge, peraltro, la professione di avvocato –, nella propria automobile di un dispositivo ‘GPS' dotato di microfono. Rapide verifiche consentono di appurare che la ‘cimice' è stata installata di nascosto dall'ex marito della donna. Inevitabile il processo per l'uomo, che si ritrova condannato in Tribunale per interferenze illecite nella privata dell'ex moglie e punito con sei mesi di reclusione e con l'obbligo di risarcire la donna per il danno da ella subito. Accolta in primo grado la tesi accusatoria secondo cui l'uomo si è procurato indebitamente notizie attinenti alla vita privata della ex moglie, mediante l'utilizzo di un dispositivo ‘GPS' dotato di microfono, che egli aveva istallato all'interno dell'autovettura della donna e che gli aveva consentito di ascoltare le conversazioni compiute all'interno del veicolo . In Appello, però, l'uomo viene assolto. Per i giudici di secondo grado, difatti, la vettura , in cui era stato occultato il dispositivo ‘GPS', non può costituire un luogo di privata dimora . In Cassazione, però, il legale della donna sostiene sia stato compiuto un errore in Appello, poiché si è ignorata una nozione più ampia del concetto di privata dimora , spiega, e si è trascurata la rilevanza, nell'ottica della privacy, della installazione di una microspia all'interno di un'automobile . Peraltro, secondo il legale, l'autovettura della persona offesa va sicuramente catalogata quale luogo di privata dimora, poiché all'interno di essa la donna intratteneva colloqui non solo personali, ma anche di carattere professionale, legati all'attività di avvocato da lei svolta . Queste obiezioni non convincono i magistrati di Cassazione, i quali confermano la pronuncia assolutoria emessa in Appello. Per fare chiarezza, i Giudici di terzo grado sottolineano che l'abitacolo di un'autovettura , in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora , salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame, esso sia, sin dall'origine, strutturato e venga di fatto utilizzato come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione . Restringendo poi l'orizzonte, i magistrati chiariscono che non si può parlare di interferenze illecite nella vita privata a fronte della condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto un dispositivo tale da consentire la ripresa sonora di quanto accada in quell'auto . Decisiva la constatazione che oggetto della tutela , alla luce del reato di interferenze illecite nella vita privata, è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nel reato di violazione di domicilio, ossia abitazione od altro luogo di privata dimora o relative appartenenze mentre nell'elenco non è compresa l'autovettura che si trovi sulla pubblica via .

Presidente Sabeone – Relatore Cirillo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 18 maggio 2022, il Tribunale di Taranto, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato S.G. per il reato di cui all' art. 615-bis cod. pen. , alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno subito dalla parte civile. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l'imputato si sarebbe procurato indebitamente notizie attinenti alla vita privata della ex moglie, mediante l'utilizzo di un dispositivo GPS dotato di microfono, che aveva istallato all'interno dell'autovettura di quest'ultima e che gli consentiva di ascoltare le conversazioni intervenute all'interno del veicolo. Con sentenza emessa il 24 aprile 2023, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all' art. 615-bis cod. pen. Il ricorrente rappresenta che la Corte di appello ha assolto l'imputato poiché ha escluso che l'autoveicolo, all'interno del quale era stato occultato il dispositivo GPS, potesse costituire un luogo di privata dimora. Tanto premesso, il ricorrente contesta tale decisione, sostenendo che la giurisprudenza più recente avrebbe recepito una nozione più ampia del concetto di privata dimora e, con specifico riferimento al reato di cui all' art. 615-bis cod. pen. , avrebbe espressamente ritenuto rilevante, al fine della configurazione del reato, l'installazione di una microspia all'interno di un'automobile. Nel caso in esame, l'autovettura della persona offesa andrebbe sicuramente ritenuta quale luogo di privata dimora, atteso che all'interno di essa la vittima intratteneva colloqui non solo personali, ma anche di carattere professionale, legati all'attività di avvocato, svolta dalla medesima. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. Daniele Lombardi, per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile. 5. L'avv. Maurizio Bisio, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di confermare la sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. L'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame e desumibile dal contenuto del provvedimento impugnato, esso, sin dall'origine, sia strutturato e venga di fatto utilizzato come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione cfr. Sez. 1, n. 3363 del 18/10/2000, Galli, Rv. 218042 Sez. 6, n. 5934 del 19/02/1981, Semitaio, Rv. 149373 . Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all' art. 615-bis cod. pen. , questa Corte, in relazione a un fatto analogo a quello contestato, ha già affermato un principio pienamente condiviso da questo collegio, secondo il quale non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata art. 615-bis cod. pen. la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto nella specie ex fidanzata un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell' art. 614 cod. pen. - richiamato dall'art. 615-bis - tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via Sez. 5, n. 28251 del 06/03/2009, Pagano, Rv. 244196 . 2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. , la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.