La S.C. torna sull’articolata disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale

Oggetto della controversia in esame è l'accertamento della falsità di un contratto d'importo estremamente rilevante, stipulato da un'impresa italiana con le autorità di uno Stato estero, e riguardanti, in particolare, l'ammissibilità del riconoscimento dell'efficacia di giudicato alla sentenza penale recante il predetto accertamento nell'ambito del giudizio civile promosso nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al giudizio penale, per essere rimasti estranei allo stesso o per aver revocato la costituzione di parte civile.

Il Collegio ricorda l'ampia ed articolata disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale , radicalmente rinnovata dalla riforma del codice di procedura penale del 1988 entrata in vigore l'anno successivo , sottolineando come «ai fini della ammissibilità dell'istanza di revocazione è necessario, altresì, che il giudicato civile o penale sul falso si sia formato in un giudizio al quale abbiano partecipato tutte le parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza assoggettata a revocazione, restando esclusa, inoltre, la possibilità che detto giudicato possa desumersi se non per via diretta e principale» Cass. numero 11404/2016 , Cass. numero 3947/2006 e Cass. numero 8650/1998 . Inoltre, l' articolo 654 c.p.p. , rubricato “Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi”, dispone che « nei confronti dell'imputato , della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo , quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa». Ne consegue che, per dirimere la controversia in oggetto, la S.C. esprime in seguente principio di diritto « in tema di rapporti tra giudizi penale e civile , e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento danni , l' articolo 654 c.p.p. , laddove attribuisce la suddetta efficacia , nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile , di condanna o di assoluzione , pronunciata a seguito di dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di tale costituzione nel corso di quest'ultimo preclude l'operatività dell'efficacia del menzionato giudicato nel successivo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata».

Presidente Di Marzio – Relatore Campese Fatti di causa 1. La Repubblica dell'Iraq, il Ministero della pianificazione dell'Iraq e l'Ambasciata dell'Iraq presso la Repubblica Italiana citarono @1Da.Pa., in proprio ed in qualità di titolare dell'Impresa @1Da.Pi. fu Enrico, Server Plus Ltd., Eurocrediti s.r.l. ed Unicredit s.p.a., in qualità di avente causa di Unicredit Corporate Banking s.p.a. già Banca di Roma s.p.a. , innanzi al Tribunale di Massa proponendo querela di falso avverso a l'originale del contratto stipulato il 26 marzo 1990 tra l'Impresa @1Da.Pi. fu Enrico ed il Ministero della pianificazione dell'Iraq b due copie conformi del medesimo contratto c le attestazioni di sua conformità all'originale apposte dal funzionario del Comune di Carrara. 1.1. Con sentenza dell'8 aprile 2015, numero 363, l'adito tribunale dichiarò improponibile la querela di falso e rigettò le domande di risarcimento dei danni per lite temeraria proposte dai costituitisi convenuti. Condannò, inoltre, gli attori al pagamento delle spese processuali in favore del @1Da.Pa., di Server Plus Ltd. e di Eurocrediti s.r.l., dichiarando interamente compensate, invece, quelle tra i primi ed Unicredit s.p.a 2. Il gravame promosso dagli attori contro questa decisione fu parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Genova, che, con sentenza dell'11 aprile 2018, numero 621, pronunciata nel contraddittorio i convenuti suddetti a dichiarò compensate per un terzo le spese del giudizio di primo grado tra gli attori, il @1Da.Pa., Server Plus Ltd. ed Eurocrediti s.r.l. b condannò gli appellanti al pagamento dei residui due terzi, liquidati, in favore di ciascun appellato, nella misura di euro 20.000,00, oltre alle spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a . c confermò, per il resto, la sentenza di primo grado d dichiarò compensate per un terzo anche le spese del giudizio di appello tra le medesime parti e condannò gli appellanti al pagamento dei residui due terzi in favore del @1Da.Pa., di Server Plus Ltd. e di Eurocrediti s.r.l., liquidati, in favore di ciascun appellato, nella misura di euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a . f dichiarò interamente compensate le spese del giudizio di appello tra gli attori ed Unicredit s.p.a 2.1. Per quanto qui di ancora di interesse, quella corte, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della locale Procura Generale della Repubblica, la quale aveva dichiarato di non intervenire e non rassegnare conclusioni i ritenne che La prima sostanziale doglianza dell'appellante Repubblica dell'Iraq censura l'affermazione del Tribunale per cui la revoca della costituzione di parte civile attuata da quest'ultima non sia stata sufficiente a renderla immune dagli effetti della sentenza, nel caso di specie, di assoluzione pronunciata a seguito del giudizio penale dibattimentale. Come si è visto, in data 26/4/2010, la Repubblica dell'Iraq si costituì parte civile nel processo penale a carico del @1Da.Pa. davanti al GUP anche in relazione al capo B dell'imputazione che riguardava l'accertamento della falsità del contratto 26/3/1990 e, in data 14/2/2011, davanti al collegio dibattimentale, alla prima udienza, la Repubblica dell'Iraq revocò la costituzione di parte civile per il capo B , mantenendo, invece, la stessa per il capo C relativo all'abuso di ufficio. Per l'appellante la revoca avrebbe dovuto produrre l'effetto di consentire alla Repubblica dell'Iraq di agire autonomamente in sede civile senza risentire degli effetti del giudicato penale. Il motivo è infondato. La Corte condivide la statuizione del Tribunale, che efficacemente ha affermato che l'esodo volontario dal processo penale non può restare privo di conseguenze. Correttamente, il Tribunale ha affermato che, in tal modo, si darebbe la possibilità a quel soggetto di agire in sede penale e poi, anche in considerazione del probabile esito della lite, di decidere eventualmente di azionare analoga pretesa in sede civile per l'accertamento degli stessi fatti, confidando in un risultato più favorevole delle proprie ragioni. In sostanza, consentire tale possibilità significherebbe aprire la strada a possibili strumentalizzazioni dei meccanismi processuali, consentendo alla parte di valutare l'opportunità di allontanarsi e di agire nella diversa sede reputata più conveniente. In tal caso, però, come correttamente affermato dal Tribunale, non vi è necessità di tutelare la parte che non solo è stata in condizione di esercitare il proprio diritto, ma lo ha effettivamente esercitato, attuando in tal modo quella partecipazione effettiva al processo, richiesta dalla norma e dall'interpretazione giurisprudenziale. La parte che ha scelto di esercitare i propri diritti e poi ha scelto volontariamente di rinunciare a coltivarli nella sede processuale prescelta ossia in quella penale non può affermare di non aver partecipato al processo, ad esempio, al pari del soggetto civilmente responsabile che sia stato citato ex articolo 83 c.p.p. , ma non si sia costituito nel processo penale come prevede l' articolo 84 c.p.p. , né sia intervenuto volontariamente, o che sia stato estromesso, proprio in ragione dell'impedimento al concreto esercizio dei poteri difensivi, non rinvenibile nel caso in esame. Quanto alla circostanza, lamentata dall'appellante, per cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare la possibilità prevista dall' articolo 82 c.p.p. , ai sensi del quale la revoca della costituzione di parte civile non preclude il successivo esercizio dell'azione civile, tale norma, come affermato in dottrina ed anche in giurisprudenza cfr. Cass. numero 4775/2004 sia pure in fattispecie relativa all'applicazione dell' articolo 652 c.p.c. , opera su un piano diverso rispetto alle norme sull'efficacia di giudicato del giudicato penale nel giudizio civile, che non sono derogate. Nell'ipotesi in cui, quindi, vi sia stata costituzione di parte civile, il giudicato può essere fatto valere nei confronti della parte civile per il solo fatto della sua costituzione, essendo irrilevante una sua eventuale revoca. Il riferimento all'efficacia di giudicato della sentenza penale nei confronti della costituita parte civile non può che estendersi anche a chi dopo la costituzione abbia cambiato idea ed abbia revocato la costituzione, essendo appunto la costituzione già avvenuta - ed indipendentemente dal momento in cui essa è avvenuta - e nessuna limitazione può derivare per chi successivamente abbia cambiato idea, scegliendo volontariamente di non esercitare fino in fondo i diritti che gli competevano in sede penale ii osservò che, Seppure sia vero che la norma articolo 654 cod. proc. penumero Ndr preveda l'efficacia vincolante del giudicato nei confronti del solo imputato, parte civile e responsabile civile che si sia costituito e che sia intervenuto nel processo penale, e che la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in più occasioni nel senso della non opponibilità del giudicato a chi non abbia partecipato al processo penale , occorre tenere in considerazione la particolare posizione di Server Plus ed Eurocrediti, non titolari di un'autonoma posizione soggettiva, ma titolari di una posizione strettamente legata a quella di @1Da.Pa., uscito indenne e assolto dall'imputazione di falsità nel processo penale, nella qualità sostanziale di aventi causa della ditta @1Da.Pi. iii giudicò Infondato anche l'assunto dell'appellante in ordine alla diversità del presente giudizio di falso rispetto a quello svoltosi davanti al Tribunale di Torino . Le argomentazioni e i temi di indagine sviluppati nella sentenza penale sono i medesimi oggetto del presente giudizio come dedotti dall'appellante . È pertanto ravvisabile in conformità alla previsione dell' articolo 654 c.p.p. , un rapporto di dipendenza giuridica tra l'accertamento penale e quello civile, riconducibile all'accertamento dei fatti materiali come ricostruiti e interpretati nella loro oggettività iv opinò che, una volta esclusa la falsità del contratto originale numero 25/1990, di cui vi è una copia in atti prodotta da parte appellante, e verificato che le due copie conformi nei cui confronti la Repubblica dell'Iraq ha proposto querela di falso, parimenti prodotte dall'appellante, non contengono elementi di difformità rispetto all'originale, viene meno l'interesse della parte a sentire accertare la rivendicata falsità delle suddette copie conformi, e quindi l'interesse dell'attore/appellante, derivando comunque gli effetti sostanziali del contratto dalla esistenza del contratto suddetto originale. A diversa conclusione si dovrebbe pervenire qualora il querelante lamentasse l'avvenuta falsificazione della copia autentica di una scrittura e/o di un atto contenente asserite difformità rispetto all'originale, falsificazione rispetto alla quale certamente si paleserebbe l'interesse della parte ad accertarne l'autenticità. Tale situazione con si riscontra nella fattispecie in esame, in cui le copie si presentano nel loro contenuto del tutto confronti all'originale . 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto un unico ricorso la Repubblica dell'Iraq, il Ministero della Pianificazione della Repubblica dell'Iraq e l'Ambasciata dell'Iraq presso la Repubblica Italiana, affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ Hanno resistito, con distinti controricorsi, illustrati da analoghe memorie, @1Da.Pa. e la Eurocrediti s.r.l., mentre l'Unicredit s.p.a. ha depositato un controricorso, pure illustrato da memoria, sostanzialmente adesivo al ricorso suddetto. La Server Plus Ltd. e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, invece, non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria dell'11 gennaio/9 giugno 2023, numero 16474, ritenuto che la complessità delle questioni sollevate dai ricorrenti, aventi ad oggetto l'accertamento della falsità di un contratto d'importo estremamente rilevante, stipulato da un'impresa italiana con le autorità di uno Stato estero, e riguardanti, in particolare, l'ammissibilità del riconoscimento dell'efficacia di giudicato alla sentenza penale recante il predetto accertamento nell'ambito del giudizio civile promosso nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al giudizio penale, per essere rimasti estranei allo stesso o per aver revocato la costituzione di parte civile, induce a ritenere opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale consentire alle parti di discutere le predette questioni in contraddittorio tra loro e con la partecipazione del Pubblico Ministero , ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone, appunto, la trattazione in pubblica udienza, in occasione della quale tutte le parti costituite hanno depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ. . Ragioni della decisione 1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che il controricorso depositato da Unicredit s.p.a. risulta essere sostanzialmente adesivo all'unico ricorso promosso dalla Repubblica dell'Iraq, dal Ministero della pianificazione della Repubblica dell'Iraq e dall'Ambasciata dell'Iraq presso la Repubblica Italiana. 1.1. Questa Corte ha avuto modo più volte di ripetere che qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell' articolo 334 cod. proc. civ. in tema di impugnazione incidentale tardiva ciò non esclude che, nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all' articolo 327, comma 1, cod. proc. civ. cfr. Cass. numero 26505 del 2009 Cass. numero 24155 del 2017 . 1.2. Il ricorso incidentale, sostanzialmente adesivo al ricorso principale, proposto a tutela di un interesse della parte che sia da ritenere sorto non già per effetto dell'impugnazione altrui, non diretta contro di essa, ma in conseguenza della emanazione della sentenza, non si sottrae cioè all'onere dell'osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di ricorso, non trovano applicazione i termini previsti dall' articolo 334 cod. proc. civ. per l'impugnazione incidentale tardiva cfr. Cass. numero 6807 del 2007 . 1.3. In altri termini, le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell' articolo 334 cod. proc. civ. ed in base al combinato disposto degli articoli 370 e 371 cod. proc. civ. , operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale tardivo , dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall' articolo 325-327 cod. proc. civ. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. numero 1120 del 2014 Cass. numero 20040 del 2015 Cass. numero 24155 del 2017 Cass. numero 41254 del 2021 . 1.4. Nel caso di specie, la controricorrente Unicredit s.p.a. ha chiaramente condiviso i motivi di impugnazione del ricorso principale ed ha concluso chiedendo a questa Corte di annullare la sentenza numero 621/2018 resa inter partes dalla Corte di Appello di Genova in data 12 marzo 2018 e depositata in data 11 aprile 2018 con cogni conseguenza di legge . 1.4.1. Si tratta, pertanto, di controricorso contenente, sostanzialmente, un ricorso incidentale adesivo a quello principale, l'interesse alla proposizione del quale è sorto non già, neppure indirettamente, dalla proposizione del ricorso principale, bensì, con tutta evidenza, dalla pronunzia della sentenza. 1.4.2. A ciò resta soltanto da aggiungere che la sentenza impugnata è stata pubblicata il giorno 11 aprile 2018 e notificata alle parti, in pari data, da Eurocrediti s.p.a. cfr. pag. 2 dell'epigrafe del ricorso della Repubblica dell'Iraq, del Ministero per la pianificazione della Repubblica dell'Iraq e dell'Ambasciata dell'Iraq presso la Repubblica Italiana , mentre il controricorso di Unicredit s.p.a. è stato notificato alle controparti, tramite posta elettronica certificata, solo il 17 luglio 2018 una notifica del medesimo atto risulta essere avvenuta anche tramite ufficiale giudiziario e per mezzo del servizio postale, con consegna dello stesso all'ufficio UNEP della Corte di appello di Roma avvenuta il 18 luglio 2018 , quando il termine di cui all' articolo 325, comma 2, cod. proc. civ. era ormai spirato il precedente 11 luglio 2018 . Si tratta, in definitiva, di ricorso incidentale adesivo, cui non è applicabile l' articolo 334 cod. proc. civ. , e che è stato proposto dopo il decorso del termine breve per l'impugnazione. 2. Fermo quanto precede, i formulati motivi del ricorso della Repubblica dell'Iraq, del Ministero della pianificazione della Repubblica dell'Iraq e dell'Ambasciata dell'Iraq presso la Repubblica Italiana denunciano, rispettivamente, in sintesi I Violazione - falsa applicazione dei principi che regolano i rapporti tra processo civile e processo penale ed errata applicazione alla fattispecie dell' articolo 654 c.p.p. , in relazione all' articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. . Viene censurata la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante, ai fini dell'efficacia del giudicato penale nei confronti degli odierni ricorrenti, la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, senza tenere conto della portata derogatoria della predetta disposizione rispetto ai principi che regolano i rapporti tra processo civile e processo penale e della conseguente necessità, ai fini della predetta efficacia, di una partecipazione effettiva al processo penale II Violazione - falsa applicazione sia dell' articolo 654 c.p.p. che dell' articolo 112 c.p.c. , con riferimento all' articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 4, c.p.c. . Si ascrive alla corte distrettuale di aver ritenuto che il giudicato penale producesse effetti nei confronti della Server Plus Ltd., cessionaria del credito vantato dall'Impresa @1Da.Pi., e dell'Eurocrediti s.r.l., cessionaria del credito della Server Plus Ltd., nonché degli altri enti iracheni rimasti estranei al procedimento penale, senza considerare che tali soggetti non avevano avuto la possibilità di far valere le loro ragioni in quella sede III Violazione - falsa applicazione dell' articolo 654 c.p.p. , dell'articolo 12 delle Preleggi, degli articolo 112,113 e 277 c.p.c. e 1362 c.c. relativamente ad una ritenuta identità dei due giudizi e del loro oggetto. Violazione dell' articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 4, c.p.c. . Si contesta alla corte territoriale di aver riconosciuto l'efficacia del giudicato penale, senza considerare che il giudizio penale non aveva ad oggetto l'accertamento della falsità del contratto, ma la domanda di risarcimento dei danni cagionati dal reato proposta dalla parte civile IV Violazione - falsa applicazione dell'articolo 12 delle Preleggi e degli articolo 112 e 277 c.p.c. per ritenuta carenza di interesse delle Parti Irachene e per non essersi conseguentemente pronunciata sulla domanda di condanna per falso delle due copie autentiche, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 4, c.p.c. . Si censura la sentenza impugnata per aver escluso l'interesse degli appellanti all'accertamento della difformità dall'originale delle copie del contratto prodotte in giudizio, senza considerare che, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Massa conclusosi con la sentenza numero 800 del 2003, alla cui impugnazione per revocazione era strumentale la querela di falso, non era stato prodotto l'originale del contratto, ma una copia autentica dello stesso, a sua volta falsa V Violazione - falsa applicazione dell' articolo 112 c.p.c. , per mancata decisione sulle domande di merito ritenute assorbite, in relazione all' articolo 360, comma 1, numero 4, c.p.c. , riproponendosi, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, le domande formulate in primo grado, ritenute assorbite dalla sentenza impugnata. 3. Va rapidamente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal @1Da.Pa. ai sensi dell' articolo 366, comma 1, nnumero 4 e 6, cod. proc. civ. . Nello stesso ricorso, infatti i è presente l'esposizione sommaria dei fatti della causa, mediante gli essenziali riferimenti ai precedenti gradi di giudizio pagine 3-8 ii è indicata la decisione impugnata articolo 366, comma 1, numero 2, cod. proc. civ. , non essendo affatto prescritta dal medesimo articolo 366 cod. proc. civ. la trascrizione integrale della stessa iii sono indicati i documenti su cui esso si fonda. 3.1. Neppure può dirsi sussistente, poi, ad avviso del Collegio e per quanto si dirà appresso, la condizione di inammissibilità di cui all' articolo 360-bis. numero 1, cod. proc. civ. , configurabile solo quando il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in conformità alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente offra elementi idonei a provocare un superamento dell'orientamento contestato , peraltro invocata affatto genericamente dalla controricorrente Eurocrediti s.r.l 4. Tanto premesso, i primi due descritti motivi possono esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi, entrambi investendo il tema dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato penale in un giudizio civile ai sensi dell' articolo 654 cod. proc. penumero . In particolare, essi pongono la questione relativa all'ammissibilità, o non, del riconoscimento dell'efficacia di giudicato alla sentenza resa dal Tribunale di Torino nel processo penale numero r.g. 6175/2010 r.g.numero r. 14316/2008 , che, all'esito del dibattimento, ha assolto, tra gli altri, l'imputato @1Da.Pa. per il fatto contestatogli sub B del capo di imputazione relativamente alla formazione di un falso contratto si tratta del contratto numero 25/90, oggetto pure di querela di falso con la formula perché il fatto non sussiste così si legge alla pag. 7 del ricorso. Il @1Da.Pa., invece, riferisce si essere stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto . Cfr. pag. 19 del suo controricorso , nell'ambito del giudizio civile promosso nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al giudizio penale per essere rimasti estranei allo stesso o per aver revocato la costituzione di parte civile. Le corrispondenti doglianze si rivelano fondate, nei sensi di cui appresso, con conseguente assorbimento degli altri motivi. 4.1. Giova premettere che, in relazione al processo penale suddetto, la Repubblica dell'Iraq aveva revocato, alla prima udienza dibattimentale del 14 febbraio 2011, la sua costituzione di parte civile, già avvenuta innanzi al G.U.P., in data 26 aprile 2010, proprio con riferimento al fatto contestato ad @1Da.Pa., in concorso con altri, sub B del capo di imputazione, assumendo che cfr. pag. 10 del suo ricorso il trasferimento in sede civile si è reso necessario, come spiegato da parti ricorrenti nei precedenti gradi del giudizio, per effetto della decisione, adottata dopo l'avvenuta costituzione di slancio in sede penale, che la pronuncia sul falso doveva essere la premessa di un'azione di revocazione della sentenza numero 800/2003 del Tribunale di Massa in quanto basata su un documento falso, costituito da una copia autentica del per le ricorrenti inesistente contratto @1Da.Pa. - Ministero della Pianificazione. . Non potevano ovviamente far parte del procedimento penale né la società inglese Server Plus, cessionaria del contratto, né la Eurocrediti, società italiana alla quale Server Plus in seguito ha ceduto una parte del proprio credito. Per questo motivo è stato effettuato il trasferimento della costituzione di parte civile ad un procedimento civile, in cui potessero essere convenute - come lo furono - anche tali parti . 4.1.1. La effettuata revoca della propria costituzione di parte civile, dunque, era stata motivata dal rilievo, evidentemente di carattere processuale sistematico, che, ove la decisione sulla querela di falso fosse stata di accertamento della non veridicità del contratto @1Da.Pa. - Ministero della Pianificazione suddetto, essa avrebbe avuto lo scopo di costituire il sostrato di una successiva azione per la revocazione, ex articolo 395, numero 2, cod. proc. civ. , della precedente sentenza numero 800/2003 del Tribunale di Massa, pacificamente passata in giudicato, che su di esso rectius su di una sua copia conforme si era basata. 4.1.2. Destituito di qualsivoglia fondamento, quindi, risulta l'assunto del @1Da.Pa. secondo cui In ogni caso, a prescindere dal certo maturato ed opponibile giudicato penale, si rileva ed eccepisce, anche in questa sede, l'ulteriore maturato giudicato civile ed il conseguente difetto di interesse ad agire dei ricorrenti tramite querela di falso, in quanto il valore probatorio del contratto @1Da.Pa./Iraq e/o della sua copia conforme è ormai incontestabile anche per effetto della sentenza numero 800/2003 del Tribunale di Massa, passata in giudicato a seguito della sentenza di Cassazione numero 1285/2010 , la quale, in contraddittorio, pronunciando sul diritto di credito fatto valere dall'Impresa @1Da.Pi. fu Enrico nei confronti del Ministero della Pianificazione irachena, ha implicitamente statuito anche sulla veridicità e validità del contratto, che costituisce un antecedente logico necessario della pretesa creditoria riconosciuta dai Giudici in seguito della sentenza di cui sopra. Risulta evidente come la querela di falso proposta in via principale non possa portare alla revoca di un giudicato che si è formato sul suo antecedente logico giuridico cfr. pag. 22-23 del suo controricorso . 4.1.2.1. Una simile affermazione, infatti, mostra di non tenere in alcun conto che i la fattispecie di revocazione ex articolo 395, numero 2, cod. proc. civ. secondo cui Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione 2 se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza è notoriamente una impugnazione cd. straordinaria, come tale caratterizzata al pari delle altre ipotesi di impugnazioni straordinarie dal fatto che con essa si consente di far valere elementi turbativi del giudizio dei quali è possibile che si venga a conoscenza anche a distanza di molto tempo e che, perciò, debbono poter essere fatti valere anche al di fuori delle limitazioni temporali proprie dell'iter per la determinazione del giudicato, e cioè senza termine oppure in un termine che decorra soltanto dalla scoperta di quegli eccezionali elementi turbativi. Naturalmente, una così grave eccezione alle conseguenze del passaggio in giudicato deve essere possibile solo in casi ben delineati e per eventi particolarmente gravi. Perciò la legge configura la revocazione straordinaria come proponibile soltanto per vizi che elenca tassativamente quelli di cui ai nnumero 1, 2, 3 e 6, dell' articolo 395 cod. proc. civ. ed alla cui gravità si accompagna quella di non poter essere rilevati sulla base della sola sentenza ii l' articolo 396 cod. proc. civ. , rubricato Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello , sancisce che 1. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nnumero 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. 2. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso . 4.1.3. Resta solo da dire, quindi, che il già riportato numero 2 dell' articolo 395 cod. proc. civ. richiede che la falsità della prova posta a fondamento della decisione passata in giudicato sia stata riconosciuta dalla parte vittoriosa e non da un terzo o dichiarata con sentenza penale o civile passata in giudicato dopo la sentenza o, quanto meno, che la parte soccombente ignorasse il riconoscimento o la dichiarazione della falsità avvenuta prima della sentenza che si intenda impugnare, appunto, per revocazione, altrimenti la falsità stessa ben avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere nel corso del giudizio o con l'impugnazione ordinaria. 4.1.4. Merita di essere ricordato, inoltre, che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, Ai fini della ammissibilità dell'istanza di revocazione è necessario, altresì, che il giudicato civile o penale sul falso si sia formato in un giudizio al quale abbiano partecipato tutte le parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza assoggettata a revocazione, restando esclusa, inoltre, la possibilità che detto giudicato possa desumersi se non per via diretta e principale cfr. in termini, Cass. numero 11404 del 2016 . In senso stanzialmente conforme si vedano anche Cass. numero 3947 del 2006 e Cass. numero 8650 del 1998 . 4.2. È opportuno ricordare, poi, che l' articolo 654 cod. proc. penumero , rubricato Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi , dispone che Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa . 4.2.1. Questa disposizione è un frammento dell'ampia ed articolata disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, radicalmente rinnovata dalla riforma del codice di procedura penale del 1988 entrata in vigore l'anno successivo e, dunque, va interpretata alla luce del microsistema prefigurato dal legislatore per il raccordo tra i due giudizi. 4.2.2. È noto, infatti, che il codice del 1988 ha abolito la cd. pregiudiziale penale automatica prevista del previgente articolo 3, commi 2 e 4, del cod. proc. penumero nel testo anteriore alla riforma del 1988-89 ed ha limitato i casi di pregiudizialità penale alle sole ipotesi disciplinate dall' articolo 75, comma 3, cod. proc. penumero e dall'articolo 211 disp. att. cod. proc. penumero , introducendo la sindacabilità, mediante regolamento di competenza di cui all' articolo 42 cod. proc. civ. come sostituito dall' articolo 6 della legge numero 353 del 1990 , dei provvedimenti di sospensione emessi ex articolo 295 cod. proc. civ. . 4.2.3. Quanto appena riferito si rivela essere il frutto di una negativa considerazione del fenomeno del temporaneo arresto del processo civile, ulteriormente confermata dal principio della ragionevole durata del processo introdotto in seguito alla modifica dell' articolo 111 Cost. attuata con legge 23 novembre 1999, numero 2 . In forza delle dette premesse, la Suprema Corte ribadisce, ormai da tempo, il principio per il quale, nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall' articolo 75 cod. proc. penumero , il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come norma di eccezione al principio generale di autonomia al quale si ispirano i rapporti tra i due processi. Ciò comporta il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di interferenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti, senza incontrare limiti nell'attività istruttoria condotta dal giudice penale. La sospensione necessaria del giudizio civile, pertanto, è limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la sentenza penale di primo grado dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso dell'antecedente esercizio in sede propria, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile ex articolo 71, comma 1, cod. proc. penumero , oppure la prosecuzione separata dei due giudizi. La menzionata norma processuale penale, tuttavia, intende coniugare il principio di indipendenza dei giudizi penali e civili con l'esigenza di coordinamento degli stessi che nasce dalla regolamentazione dell'efficacia vincolante spiegata dalla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, nei giudizi civili o amministrativi per le restituzioni ed il risarcimento del danno e negli altri giudizi civili. Trattasi, in particolare, della disciplina sancita dal vigente codice di procedura penale agli articolo 651, circa l'efficacia della sentenza penale di condanna, 651-bis aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lett. b , del d.lgs. 16 marzo 2015, numero 28 , in merito all'efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, 652, in ordine all'efficacia della sentenza di assoluzione, oltre che dell'articolo 654, relativo all'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione negli altri giudizi civili o amministrativi. 4.2.4. In definitiva, può dirsi ormai ripudiato il principio di unità della giurisdizione e di prevalenza del giudizio penale, in favore di quello della parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e dell'autonomia dei giudizi cfr. ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, numero 1445 del 1998 Cass., SU, numero 1768 numero 2011 Cass., SU, numero 13661 del 2019 . Quel che prevale, oggi, è l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire ivi la propria azione cfr. Corte cost. 21 aprile 2006, numero 168 e 28 gennaio 2015 , numero 23 . Sicché si è scoraggiata la proposizione dell'azione civile nel processo penale vedasi, in termini, Corte cost. 29 gennaio 2016, numero 12 e si è favorita la separazione dei giudizi. 4.3. Orbene, tornando al citato articolo 654 cod. proc. penumero , esso si rivela essere norma di chiusura delle disposizioni che si pongono come eccezioni al principio che esclude la validità erga omnes dell'accertamento dei fatti intervenuto in sede penale, in ragione dell'autonomia e della separatezza tra i giudizi. 4.3.1. Lo stesso attribuisce rilevanza di giudicato, nei giudizi civili o amministrativi diversi da quelli risarcitori e disciplinari, alle sentenze penali di assoluzione o di condanna, pronunciate in seguito a dibattimento, quando i fatti materiali accertati sono gli stessi sui quali verte il giudizio civile o amministrativo e sono ritenuti rilevanti ai fini della decisione. 4.3.2. Per dare unità alla funzione giurisdizionale ed efficacia agli accertamenti del giudice penale, la disposizione ha una portata più ampia di quelle articolo 651-653 cod. proc. penumero che la precedono. Invero, dal punto di vista soggettivo, si applica nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o sia intervenuto nel processo penale dal punto di vista oggettivo, si riferisce all'azione civile, diversa dalle restituzioni e dal risarcimento del danno derivante dal reato, ed ai giudizi amministrativi nei quali si controverte intorno ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo. 4.3.3. I suoi limiti si riscontrano nell'efficacia riservata ai soli fatti materiali, intesi come modifica prodotta nella realtà fisica, in conseguenza di un'azione od omissione sussistenza del fatto, conseguenze dannose concorso di colpa , anziché ai fatti giuridici, che sono stati oggetto del giudizio penale e sono comprensivi della condotta, dell'evento, del rapporto di causalità e di ogni altro accertamento contenuto nella motivazione della decisione. 4.3.4. In ragione della circostanza che ne fa un'eccezione ai principi generali, trattasi di norma che deve sottostare alla regola di una stretta interpretazione. 4.3.5. In presenza di una coincidenza soggettiva tra i due giudizi, l'efficacia, dal punto di vista oggettivo, deve ritenersi limitata agli accertamenti relativi a circostanze specifiche costituenti oggetto dell'imputazione, senza estendersi ad aspetti valutativi, ancorché riguardanti elementi costitutivi del reato contestato. 4.4. La disposizione - come si è già anticipato - attribuisce efficacia di giudicato sia alla sentenza di assoluzione che a quella di condanna il legislatore ha mancato di estendere la previsione alla sentenza di proscioglimento, per particolare tenuità del danno articolo 651-bis cod. proc. penumero pronunciata in seguito a dibattimento, quando la controversia civile o amministrativa ha ad oggetto un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale. L'autorità del giudicato copre tanto il dedotto quanto il deducibile, cioè, non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione il giudicato esplicito ma anche le questioni che si pongono, comunque, quale presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa cd. giudicato implicito , restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di nuovi fatti e situazioni che si sono verificati dopo la formazione del giudicato o, quanto meno, non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato. 4.4.1. L'assoluzione per insufficienza di prove è al di fuori della previsione, né poteva essere diversamente, atteso che tale formula è stata espunta dal vigente codice di procedura si veda, però, l' articolo 530, comma 2, cod. proc. penumero secondo cui Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile , anche se non sono rari i tentativi di farla rivivere, con poco rispetto per la volontà del legislatore. 4.4.2. Il vincolo del giudicato si giustifica come conseguenza di un accertamento, positivo o negativo, di fatti materiali che esclude la possibilità di collegarlo ad una assoluzione motivata dalla mancanza, contraddittorietà o insufficienza della prova. Pertanto, il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi nel giudizio civile nell'ipotesi in cui contenga un positivo accertamento della insussistenza del fatto o che l'imputato non l'abbia commesso, non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato. 4.4.3. Rilevante è solo la sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento, mentre è indifferente il momento in cui la irrevocabilità interviene, purché, ovviamente, in data antecedente alla decisione civile o amministrativa nella quale è richiamata. 4.5. L'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria, nel giudizio civile nei confronti di coloro che hanno partecipato al processo penale, postula, come si è appena detto, che essa sia stata resa a seguito di dibattimento del tutto irrilevante, sotto tale profilo, è la pronuncia intervenuta in sede di udienza preliminare ai sensi dell' articolo 425 cod. proc. penumero . 4.5.1. La limitazione del riconoscimento alle sole decisioni dibattimentali è dettata, evidentemente, dall'intento di ricorrere ad accertamenti che, per essere intervenuti a seguito di contraddittorio, offrono ampie garanzie di affidabilità. Le sentenze carenti di questo requisito o di quello della irrevocabilità, dunque, non hanno rilevanza. 4.5.2. Alle decisioni adottate con formule diverse da quelle fin qui richiamate ed alla sentenza non definitiva, ancorché non facciano stato, è possibile riconoscere comunque un effetto limitato, secondo una loro valutazione in via autonoma, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, soprattutto quando non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza nell'istruttoria espletata. 4.6. L'articolo in esame, diversamente da quanto dispone l' articolo 652 cod. proc. penumero relativamente ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che la sentenza penale di condanna o assoluzione pronunciata all'esito del dibattimento possa avere efficacia in un successivo giudizio civile con riferimento ai soggetti che non vi hanno partecipato, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata loro partecipazione. L'efficacia extragiudiziale del giudicato penale, in armonia con l'indirizzo della Corte Costituzionale cfr. Corte Cost. sent. numero 55/1971 , che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28 dell'abrogato codice di rito penale nella parte in cui disponeva che l'accertamento dei fatti materiali oggetto del giudizio penale fosse vincolante anche nei confronti di coloro che erano rimasti estranei, perché non posti in grado di intervenire, è riconosciuta, giova ribadirlo, nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile, se costituito articolo 83 cod. proc. penumero o intervenuto volontariamente nel processo articolo 84 , sempre che non siano stati estromessi. Tale disposizione opera, giusta l'articolo 207 disp. att. e coord. cod. proc. penumero , anche rispetto ai reati previsti da leggi speciali e, quindi, dalle leggi penali tributarie. 4.6.1. Il vincolo, valido nei confronti delle parti intervenute nel processo penale, non può essere opposto, invece, a vantaggio dell'imputato, contro le altre parti del processo civile che non si sono costituite parte civile. Esso non è limitato ai rapporti tra imputato, parte offesa e danneggiato, ma può essere fatto valere, anche da terzi estranei, nei confronti dell'imputato, del danneggiato e del responsabile civile intervenuti nel giudizio penale. 4.7. Alla stregua della norma in commento, la sentenza dispiega effetto di vincolo, quanto all'accertamento della materialità dei fatti, ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale oggetto dell'imputazione, quando dagli stessi dipende, in sede civile o amministrativa, la definizione del diritto o dell'interesse legittimo oggetto della controversia, con esclusione, quindi, di quelle concernenti gli elementi soggettivi, le qualificazioni giuridiche e le valutazioni di legittimità ed illegittimità. 4.7.1. Nei fatti vincolanti devono comprendersi, con quelli enunciati nel capo di imputazione, quali elementi costitutivi del reato contestato sussistenza del fatto conseguenze dannose, concorso di colpa , anche quelli che, ponendosi come elementi logici della decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influenti dal giudice penale affinché possa essere pronunciata la condanna o l'assoluzione dell'imputato. Pertanto, non tutti i fatti materiali esaminati sono vincolanti, ma solo quelli ritenuti rilevanti ai fini della decisione 4.7.2. Esigenze di completezza, infine, impongono di ricordare che la pregiudizialità non ha efficacia in relazione a fatti rispetto ai quali la legge civile pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. Il riferimento è alle limitazioni di carattere sostanziale prove testimoniali o presuntive richiamate negli articolo 272 l-2726, 2729, comma 2, cod. civ. e non a quelle di carattere processuale ad esempio, l'incapacità di testimoniare ex articolo 246 cod. proc. civ. 4.8. Altra disposizione di sicura rilevanza, al fine della decisione dell'odierno ricorso, è quella di cui all' articolo 82 cod. proc. penumero , rubricato Revoca della costituzione di parte civile , a tenore del quale 1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento, con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. 2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile. 4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile . 4.8.1. Per effetto di questa norma, dunque, ed in conformità al principio della disponibilità dei diritti civili, il danneggiato può, indipendentemente dalle ragioni sottostanti a tale sua scelta, revocare la costituzione di parte civile in ogni stato e grado del processo penale, rinunziandovi definitivamente, senza pregiudizio del diritto di esercitare la medesima pretesa nella sua sede naturale quella civile , e ciò al fine di favorirne l'esodo in tale direzione. Si è al cospetto, dunque, di una facoltà attribuita al danneggiato parte civile, strutturata come un negozio processuale unilaterale, non necessitante di accettazione ed esercitabile in ogni stato e grado del giudizio penale, trovando l'unico limite nel formarsi del giudicato civile. 4.8.2. È inutile dilungarsi, qui, sulle peculiarità e differenze tra la revoca espressa e tacita di una tale costituzione, posto che è assolutamente pacifico, nella odierna controversia, che la Repubblica dell'Iraq aveva espressamente revocato, alla prima udienza dibattimentale del 14 febbraio 2011, la sua costituzione di parte civile, già avvenuta innanzi al G.U.P. il 26 aprile 2010, proprio con riferimento al fatto contestato ad @1Da.Pa., in concorso con altri, sub B del capo di imputazione, per le ragioni già esposte nel precedente § 4.1. di questa motivazione, da intendersi qui richiamato. 4.8.3. Quanto, invece, alle conseguenze derivanti dalla revoca della costituzione di parte civile, ritiene il Collegio che, in coerenza con la maggioritaria dottrina processualpenalistica, la stessa, una volta divenuta efficace, determina l'estinzione della lis minor senza necessità di apposita dichiarazione di esclusione da parte del giudice penale, il quale, in ogni caso, perde qualsiasi potere decisorio in ordine al rapporto cessato, compreso quello di liquidarne le spese, la cui competenza spetta, eventualmente, al giudice civile. In altri termini, la revoca suddetta produce effetti de iure travolgendo l'azione civile nel processo penale, interamente o limitatamente ai capi di imputazione in relazione alla quale tale revoca viene effettuata, comportando definitiva ed irrevocabile rinuncia ad essa nel processo penale. La parte civile conserva, tuttavia, - a differenza del precedente sistema nel quale la revoca comportava, salvo espressa riserva, la rinuncia all'azione - la possibilità di agire in sede propria articolo 82, comma 4, cod. proc. penumero . 4.9. Alla stregua delle considerazioni tutte fin qui esposte, ritiene il Collegio che, come si è già anticipato, le doglianze in esame siano fondate. 4.9.1. Invero, muovendo dal rilievo che lo scopo della disposizione di cui all' articolo 654 cod. proc. penumero deve individuarsi nella esigenza di evitare conflitti tra statuizioni diverse, sul merito di alcune situazioni di fatto, passate in giudicato e che lo stesso viene conseguito mediante la previsione di una pregiudiziale penale nei giudizi civili ed amministrativi, diversi da quelli per le restituzioni o il risarcimento del danno o quelli disciplinari, l'autorità di giudicato della decisione penale ivi specificamente richiamata quella irrevocabile di assoluzione o di condanna emessa all'esito del dibattimento può essere opposta soltanto a quei soggetti, ivi indicati, che hanno concretamente preso parte al giudizio rectius dibattimento penale, atteso che, a differenza di quanto previsto dagli articolo 651 e 652 cod. proc. penumero , ciò che assume rilievo nella fattispecie in oggetto è proprio l'effettiva partecipazione delle parti al giudizio predetto, dovendosi peraltro prescindere dalla ragione della eventuale mancata partecipazione. 4.9.2. Infatti, secondo la qui condivisa giurisprudenza di legittimità, l' articolo 654 cod. proc. penumero , diversamente dall'articolo 652 del medesimo codice relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione, pronunciata all'esito del dibattimento, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato a quest'ultimo, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione cfr. Cass. numero 4961 del 2010 Cass. numero 17652 del 2007 . Del resto, osserva il Collegio, la prima di tali norme non fa riferimento, al fine dell'opponibilità del giudicato penale ivi previsto al responsabile civile soggetto potenzialmente diverso dal danneggiato e dall'imputato , oltre che all'essere questi intervenuto nel processo penale, anche alla mera possibilità che lo stesso sia stato citato nel processo penale come prevedono, invece, gli articolo 651 e 651-bis cod. proc. penumero né ritiene sufficiente, per rendere opponibile il medesimo giudicato al danneggiato, che questi sia stato posto in condizioni di costituirsi parte civile come sancito, invece, dall' articolo 652 cod. proc. penumero . 4.9.3. La medesima giurisprudenza, peraltro, ha affermato pure che le disposizioni del nuovo codice di procedura penale in materia di rapporto fra giudicato penale ed il seguente giudizio civile sono improntate al principio anche a seguito di numerosi interventi della Corte Costituzionale sotto la vigenza del vecchio codice che il giudicato penale non possa sortire effetti nei confronti dei soggetti che non siano stati parti del giudizio penale e non abbiano, quindi, potuto esprimere le proprie ragioni in quel giudizio, esercitandovi appieno il proprio diritto di difesa cfr. Cass. numero 13890 del 1999 . La ratio di tale previsione è chiara limitare gli effetti della decisione a chi nel processo abbia effettivamente espletato le proprie facoltà difensive oppure sia ivi stato almeno citato articolo 651 e 651-bis cod. proc. penumero oppure sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile articolo 652 cod. proc. penumero , attribuendo, nel contempo, la massima libertà al danneggiato di scegliere la sede processuale quella penale o quella civile più idonea al fine di meglio tutelare i propri interessi. Lo stesso legislatore, d'altronde, ha chiarito che i principi del processo accusatorio impongono di ravvisare nell'efficacia vincolante del giudicato penale in altri giudizi un fenomeno assolutamente marginale, da giustificare solo in vista di una sua ineluttabile necessità cfr. Relazione al progetto preliminare ed al testo definitivo del codice di procedura penale, in G.U. Serie Generale 24.10.1988 numero 250, con riferimento alle norme del Titolo V . 4.9.4. In altri termini, come si evince da quanto si è già detto circa l'ampia disponibilità riconosciuta dal legislatore all'esercizio della revoca della costituzione di parte civile e la irrilevanza delle concrete ragioni per cui una siffatta facoltà viene esercitata, deve essere sempre privilegiata la sede civile più idonea, sotto molteplici profili, a liberare il processo penale da questioni allo stesso estranee in luogo di quella penale. Del resto, come significativamente si legge nella motivazione di Cass. numero 16323 del 2012 , dalla disciplina complessivamente evincibile dall' articolo 82 cod. proc. penumero emerge chiaramente che la revoca della costituzione di parte civile comporta il venir meno della qualità di parte nel processo penale, tanto che al giudice penale è precluso di prendere alcuna decisione in ordine alle domande della parte civile e alle spese relative alla sua costituzione. Risulta dunque evidente che ove la parte civile revochi la propria costituzione, la stessa viene a trovarsi in posizione di estraneità al processo penale . Affatto condivisibile, allora, si rivela l'osservazione della difesa dei ricorrenti cfr. pag. 6 della memoria ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. del 28 dicembre 2022 secondo cui Sostenere, come fa la Corte d'appello, che nell'ipotesi in cui vi sia stata costituzione della parte civile, il giudicato può essere fatto valere nei confronti della parte civile per il solo fatto della sua costituzione, essendo irrilevante una sua eventuale revoca costituisce, quindi, non solo aperta violazione dell' articolo 654 c.p.p. - il quale subordina l'efficacia del giudicato penale nei confronti della parte civile alla partecipazione allo stesso, intesa quale partecipazione effettiva al processo - ma anche un evidente travisamento dell' articolo 82 c.p.p. . Né, in contrario, persuade l'assunto di Cass. numero 4775 del 2004 , secondo cui l'eventuale revoca della costituzione di parte civile nella specie non seguita da tempestiva proposizione dell'azione in sede civile non incide sull'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile . Ciò non soltanto in ragione dell'assoluta genericità della motivazione che, sul punto, sorregge tale statuizione la precisazione dell' articolo 82, comma 4, c.p.p. , secondo cui la revoca della costituzione di parte civile non preclude il successivo esercizio dell'azione civile, opera su un piano diverso rispetto alle norme sull'efficacia di giudicato del giudicato penale nel giudizio civile, che non sono derogate , priva di qualsivoglia concreta spiegazione della conclusione ivi raggiunta, ma anche per la diversità della fattispecie oggi all'esame di questa Corte rispetto a quella ivi esaminata. 4.9.5. Ad avviso del Collegio, pertanto, l' articolo 654 cod. proc. penumero subordina l'efficacia del giudicato penale nei confronti della parte civile non già ad una sua presenza anche solo istantanea nel processo ossia anche solo mediante una costituzione di parte civile, un momento dopo revocata oppure anche solo potenziale l'essere stato il danneggiato posto in condizione di costituirsi parte civile , ma ad una sua costante presenza nel senso della persistenza della costituzione predetta per tutto il dibattimento durante il suo intero svolgimento con conseguente possibilità di esercitare in ogni sua fase le sue difese. Ciò in quanto i momenti più importanti del processo penale sono proprio quelli dell'assunzione delle prove e della decisione finale che si svolgono in pieno contraddittorio tra le parti. In questo si sostanzia, del resto, il vero e proprio dibattimento e ad esso viene fatto costante riferimento nella giurisprudenza penale. Tanto consente pure di escludere, allora, che, sebbene, nella specie, la Repubblica dell'Iraq abbia presumibilmente partecipato all'istruttoria di testi per altri capi di imputazione a carico del @1Da.Pa., la stessa debba subire gli effetti del giudicato di assoluzione per il capo di imputazione per il quale aveva revocato la propria costituzione, sul quale, evidentemente, non risulta avere esperito alcuna specifica attività difensiva esame dei propri testi su quel capo controesame di altri testi sul medesimo capo deposito di conclusioni . 4.9.6. Inoltre, come ancora una volta condivisibilmente rimarcato dalla difesa della parte ricorrente nella già menzionata memoria cfr. pag. 7 e ss. , la disciplina processuale della revoca della costituzione della parte civile e dei suoi effetti ha una triplice finalità a di evitare che una sentenza penale abbia efficacia nei confronti di una parte che non ha partecipato effettivamente al processo penale b di evitare - in linea con la regola del ne bis in idem - che una parte civile possa partecipare a due processi, quello penale e quello civile c di evitare possibili decisioni contrastanti. Se il legislatore avesse voluto che la parte civile, malgrado la revoca, restasse vincolata dalla decisione penale resa in tale giudizio l'avrebbe potuto e dovuto statuire. Tuttavia, così facendo, avrebbe legittimato, contro un proprio principio fondamentale, proprio un bis in idem, finendo la parte civile ad essere vincolata sia dalla decisione penale che da quella civile, con possibile contrasto di giudicati . 4.10. A tanto deve soltanto aggiungersi che, come pure si è già riferito, poiché la norma di cui all' articolo 654 cod. proc. penumero si pone come eccezione al concetto di separazione delle giurisdizioni , va da sé che le disposizioni di legge ex articolo 651-654 debbano essere oggetto di un'interpretazione rigorosa ai fini della loro applicabilità, sicché deve escludersi l'operatività della norma in esame laddove non vi sia coincidenza soggettiva tra il giudizio penale ed il giudizio civile cfr. Cass., SU, numero 13661 del 2019 Cass. numero 13016 del 2005 Cass. numero 11988 del 2005 . 4.11. Calando i principi tutti fin qui esposti nella concreta fattispecie, allora, ne consegue che, incontroversa essendo rimasta la circostanza che, in relazione al processo penale numero r.g. 6175/2010 r.g.numero r. 14316/2008 , culminato nella sentenza ivi resa dal Tribunale di Torino, - che, all'esito del dibattimento, ha assolto, tra gli altri, l'imputato @1Da.Pa. per il fatto contestatogli sub B del capo di imputazione relativamente alla formazione di un falso contratto si tratta del contratto numero 25/90, oggetto pure del successivo giudizio civile, per querela di falso, intrapreso dagli odierni ricorrenti e di cui alla sentenza oggi impugnata in questa sede con una formula piena - la Repubblica dell'Iraq aveva revocato, alla prima udienza dibattimentale del 14 febbraio 2011, la sua costituzione di parte civile, già avvenuta innanzi al G.U.P., il 20 aprile 2010, proprio con riferimento al fatto contestato ad @1Da.Pa., in concorso con altri, sub B del capo di imputazione, erroneamente la corte distrettuale ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'efficacia da essa poi attribuita al giudicato formatosi sulla sentenza penale suddetta nei confronti degli odierni ricorrenti, la revoca, da parte di questi ultimi, della loro costituzione di parte civile nel processo penale. Così opinando, invero, essa ha mostrato, da un lato, di non tenere conto della portata derogatoria della disposizione di cui all' articolo 654 cod. proc. penumero rispetto ai principi che regolano i rapporti tra processo civile e processo penale, e della conseguente necessità, ai fini della predetta efficacia, di una partecipazione effettiva al processo penale, caratterizzata, cioè, non già da una costituzione di parte civile, un momento dopo revocata, bensì da una persistenza della costituzione predetta per tutto il dibattimento, con conseguente possibilità, per il danneggiato, di esercitare in ogni sua fase le opportune difese dall'altro, di essere incorsa in una errata interpretazione della disciplina complessivamente evincibile dall' articolo 82 cod. proc. penumero . 5. In definitiva, quindi, l'odierno ricorso della Repubblica dell'Iraq, del Ministero della Pianificazione della Repubblica dell'Iraq e dell'Ambasciata dell'Iraq presso la Repubblica Italiana deve essere accolto limitatamente ai suoi primi due motivi, dichiarandosene assorbiti gli altri ed enunciandosi il seguente principio di diritto In tema di rapporti tra giudizi penale e civile, e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento danni, l' articolo 654 cod. proc. penumero , laddove attribuisce la suddetta efficacia, nei confronti della parte civile, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza della costituzione della parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l'avvenuta revoca di tale costituzione nel corso di quest'ultimo preclude l'operatività dell'efficacia del menzionato giudicato nel successivo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell'imputato, dal soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata . 5.1. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso della Repubblica dell'Iraq, del Ministero della Pianificazione della Repubblica dell'Iraq e dell'Ambasciata dell'Iraq presso la Repubblica Italiana limitatamente ai suoi primi due motivi, dichiarandone assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.