Il confine dei soggetti che esercitano un controllo sulla società ai fini della responsabilità d.lgs. 231/01

Il riferimento dell’articolo 5 d.lgs. numero 231/2001 ai soggetti che esercitano di fatto il controllo degli enti non si riferisce solo ai soggetti che, pur non avendo la maggioranza dei voti nell’assemblea societaria, possano esercitarvi un’influenza dominante, ma anche ai soggetti che pur non rivestendo una carica formale nella società, esercitano un’attività di controllo intesa nel senso di vigilanza o, comunque, di verifica ed incidenza nella realtà economico-patrimoniale della società, sovrapponibile a quella dei sindaci o degli altri soggetti formalmente deputati a tale attività.

Il caso Il caso trattato dalla Suprema Corte con la sentenza in commento riguarda la responsabilità penale di alcuni imputati per i reati di cui all' articolo 615- ter , 622 e 623 c.p. , nonché la correlata responsabilità ex d.lgs. 231/2001 dell'ente. In particolare, gli imputati avrebbero carpito segreti industriali dalla banca dati della società di cui erano inizialmente dipendenti, costituitasi parte civile, utilizzandoli per la creazione di un macchinario molto simile da parte di un'altra società, imputata ex d.lgs. 231/2001 , di cui erano entrati a fare parte. La Corte d'appello, dichiarato prescritto il reato di cui all'articolo 615- ter c.p., confermava nel resto la sentenza di primo grado che condannava gli imputati e la società, anche al risarcimento del danno. Avverso la sentenza d'appello ricorreva oltre agli imputati l'ente incolpato, facendo valere da una parte che l'atto di costituzione di parte civile non presentava una richiesta di risarcimento dei danni formulata nei confronti dell'ente medesimo in qualità di responsabile civile dall'altra parte, si evidenziava l'inosservanza o erronea applicazione dell' articolo 5 d.lgs. 231/01 e il vizio di motivazione in relazione al fatto che i reati sarebbero stati commessi quando gli imputati erano ancora alle dipendenze della parte civile e quindi non si potessero considerare « persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente accusato ai sensi della 231. Preliminarmente, il Collegio esaminava i motivi di ricorso degli imputati, ritenendoli non fondati ma dichiarando comunque la prescrizione di tutti i capi di imputazione loro ascritti. Con riferimento alla responsabilità civile, inoltre, la Suprema Corte rilevava come, dopo la pronuncia di appello, la parte civile avesse proposto azione in sede civile, con medesimo petitum e causa petendi e nei confronti dei medesimi soggetti. Pertanto, il Collegio disponeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili, dovendosi ritenere revocata la costituzione di parte civile. Il contesto normativo La Suprema Corte affrontava il primo motivo di ricorso dell'ente, dichiarandolo fondato sulla base della giurisprudenza, ormai pacifica, secondo cui nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità dell'ente non è ammissibile la costituzione di parte civile . Il Collegio, poi, esaminava quindi il secondo motivo di ricorso, prendendo le mosse dal significato che deve essere attribuito alla locuzione «persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente. Invero, mentre è pacifico che con riferimento ai soggetti che esercitano la gestione di fatto della società si intendano gli amministratori di fatto, individuati sulla base degli indici presuntivi di cui all' articolo 2639 c.c. , non è invece chiaro il criterio di individuazione dei soggetti che esercitano il controllo di fatto della società, pur non rivestendo in essa una carica formale. La Suprema Corte, sul punto, dà atto dell'esistenza di un' interpretazione restrittiva secondo cui tali soggetti sarebbero coloro che, pur non avendo la maggioranza dei voti nell'assemblea sociale, possano in qualsiasi modo esercitare all'interno dell'assemblea stessa un'influenza dominante, anche in ragione di rapporti contrattuali. Sarebbe invece esclusa la rilevanza di soggetti che esercitano un'attività di vigilanza, come ad esempio i membri del Collegio Sindacale. La soluzione offerta dalla Corte Tuttavia, il Collegio ha ritenuto di non aderire a tale interpretazione, rilevando come essa non spieghi le ragioni per cui non possa ritenersi attività di controllo quella svolta da soggetti che hanno funzioni di vigilanza o comunque di verifica ed incidenza nella realtà economico-patrimoniale della società. Invero, a parere del Collegio, un'interpretazione del concetto di controllo estesa anche ai predetti soggetti sarebbe non solo maggiormente coerente con la lettera della norma, ma anche con le finalità alla base della responsabilità amministrativa degli enti, vale a dire la volontà di sanzionare gli enti medesimi che compiono attività criminose per mezzo di soggetti che, a vario titolo, operano per il raggiungimento delle finalità illecite. Inoltre, la Suprema Corte puntualizzava che, qualora si ravvisi la commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti che esercitano funzioni di gestione e controllo in via di fatto, la società non potrà far valere la propria assenza di responsabilità per l'adozione di un assetto organizzativo adeguato a prevenire la commissione del reato. Infatti, l'inadeguatezza di tale assetto sarebbe dimostrata dal fatto che la società sia gestita ed organizzata in modo occulto. Pertanto, veniva disposto il rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame sulla responsabilità amministrativa dell'ente, che dovrà essere valutata alla luce del ruolo ricoperto dagli imputati al suo interno, secondo l'interpretazione fornita dal Collegio.

Presidente Pezzullo – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Trieste ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati Ca.Ma. e Co.Lu. per il delitto di cui al capo A per intervenuta prescrizione, rimodulando di conseguenza il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nella restante parte la pronuncia di condanna di primo grado. 2. Avverso la richiamata sentenza hanno proposto, innanzi tutto, ricorsi per cassazione di analogo tenore, mediante il comune difensore di fiducia avv. Antonio Malattia, gli imputati Ca.Ma., Co.Lu. e Ba.Ma., affidandosi ad otto motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall' articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b , cod.proc.penumero , inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articolo 191, 405, 406, 407 cod. proc. penumero Censurano, inoltre, sempre attraverso tale motivo, ex articolo 606, comma 1, lett. c , cod.proc.penumero , la sentenza impugnata per inosservanza degli articolo 405, 406 e 407 cod. proc. penumero La doglianza, reiterata sin dal giudizio di primo grado e sempre disattesa dai giudici di merito, si fonda sulla circostanza che la consulenza tecnica del perito nominato dal Pubblico Ministero, Ing. Pa., sarebbe stata depositata dopo la scadenza del termine, già prorogato, di conclusione delle indagini, senza che, peraltro, la conseguente decadenza potesse essere elusa introducendo il Pa. come teste nel dibattimento. Si assume dunque la nullità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto, per un verso, che tale termine non era decorso alla data di consegna dell'elaborato peritale poiché le indagini preliminari relative alle notizie di reato avrebbero dovuto essere ricondotte alla fattispecie di cui all'articolo 407, comma 2, lett. b , cod. proc. penumero , in ragione della particolare complessità delle investigazioni, e, per un altro, che, ad ogni modo, sulla consulenza tecnica si era incardinato il contraddittorio nel corso del dibattimento mediante l'esame del Pa. nella veste di teste. Sotto il primo profilo, l'errore nel quale sarebbe incorsa la pronuncia impugnata si sostanzierebbe nell'aver rimodulato il termine per la conclusione delle indagini senza che né il Pubblico Ministero né il G.I.P. avessero mai fatto riferimento alla particolare complessità delle stesse. In secondo luogo, il tardivo deposito della consulenza, per questo inutilizzabile, non avrebbe potuto essere superato, anche in conformità ai principi espressi nella giurisprudenza di legittimità, attraverso un surrettizio esame dibattimentale del consulente. Evidenziano infine i ricorrenti la decisività della consulenza dell'Ing. Pa. per la loro condanna rispetto al capo C , avendo sia il Tribunale che la Corte d'appello fatto più volte riferimento a tale elaborato per assumere la violazione del segreto industriale avvenuta con la realizzazione della macchina lavatappi CPE 150W di LAST TECHNOLOGY rispetto a quella modello LTP 120 di ICOS. 2.2. Mediante il secondo motivo i ricorrenti Ca.Ma. e Co.Lu. deducono, in relazione al capo A dell'imputazione, inosservanza o erronea applicazione dell' articolo 615-ter cod. penumero , nonché correlato vizio di motivazione e travisamento della prova risultante dalla sentenza e dalla consulenza del perito De.St. del 12 giugno 2014. Lamentano, in particolare, che la pronuncia impugnata ha erroneamente ritenuto la loro condotta - che si era in realtà concretizzata nell'utilizzo di pc e di supporti di hardware contenenti back-up personali atteso che erano autorizzati a lavorare anche al di fuori dell'ufficio - riconducibile al delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico sanzionato dall'indicata norma incriminatrice. 2.3. Con il terzo motivo gli stessi ricorrenti Ca.Ma. e Co.Lu. denunciano, sempre con riferimento al capo A dell'imputazione, inosservanza o erronea applicazione dell' articolo 615-ter cod. penumero e degli articolo 192 e 533 cod. proc. penumero , nonché correlato vizio di motivazione e travisamento della prova evincibile dalla sentenza e dalla consulenza del perito De.St. del 12 giugno 2014. Secondo la prospettazione difensiva la Corte territoriale avrebbe travisato, così violando il principio che governa l'accertamento della responsabilità in sede penale secondo il canone dell'ai di là di ogni ragionevole dubbio, le risultanze della consulenza tecnica del De.St., il quale si era limitato ad ipotizzare, e non già ad affermare con certezza, la copiatura da parte del Ca.Ma. di numero 500 file nei giorni tra il 27 e il 28 febbraio 2014, evidenziando che erano stati solo aperti perché non vi sarebbe stata alcuna possibilità di leggerli considerato il limitato lasso temporale. 2.4. I ricorrenti Co.Lu. e Ca.Ma., con il quarto motivo lamentano, ulteriormente, con riguardo al medesimo capo A dell'imputazione, inosservanza o erronea applicazione dell' articolo 615-ter cod. penumero , nonché vizio di motivazione e travisamento probatorio risultante dalla sentenza impugnata e dalla consulenza del perito De.St. del 12 giugno 2014 e da altri atti del procedimento elencati a p. 62 del ricorso, ossia gli allegati da numero 16 a numero 25. Segnatamente deducono, a riguardo, un travisamento da parte della Corte d'Appello delle affermazioni del consulente tecnico, realizzato omettendo di considerare una serie di elementi, ovvero i file creati sul pc assegnato in uso esclusivo al Co.Lu. non erano riconducibili a progetti di macchinari ICOS bensì al timbro aziendale da realizzare, al contratto di locazione del capannone di Prata di Pordenone e alla registrazione del dominio di LAST Technology per creare tali file era stato utilizzato un programma come Autocad non in dotazione a ICOS ma scaricabile da Internet alla ICOS erano usati programmi di progettazione diversi da Autocad i nomi dei file cancellati dal PC in dotazione al Ca.Ma. quando lavorava in ICOS riguardavano la realizzazione della futura sede della LAST Technology non era stato dimostrato che l'elaborazione dei file in questione fosse avvenuta direttamente sul PC dei ricorrenti senza recuperare, come del resto non era necessario, alcun elemento dalla banca dati di ICOS non era emerso che agli imputati fosse vietato abbozzare, al di fuori dell'orario di lavoro, idee e progetti in previsione della fuoriuscita da ICOS. Assumono in particolare i ricorrenti che gli evidenziati elementi sarebbero incompatibili con la ricostruzione operata in fatto a p. 27 della sentenza impugnata e, ove fossero stati considerati, avrebbero condotto ad un risultato diverso, talché l'accertamento della loro responsabilità penale sarebbe il risultato di un travisamento probatorio. Analogamente, non sarebbe stata dimostrata la copia dei 500 file di ICOS aperti dal Ca.Ma. tra il 27 e il 28 febbraio 2014, atteso che nessuno di essi era stato rinvenuto sui pc di LAST Technology, e si trattava peraltro di file non recenti e rimasti completamente inutilizzati, come confermato dal perito We. nel corso del dibattimento. Ulteriore travisamento probatorio sarebbe costituito dal fatto che l'offerta commerciale in data 7 febbraio 2014 di un'autoclave ad una cliente corredata del marchio LAST, rinvenuta sul pc del Ca.Ma., era stata fatta su un file ICOS risalente ad otto anni prima e dunque da tempo in possesso dello stesso imputato, talché non era necessario porre a tal fine in essere un accesso abusivo al sistema informatico di ICOS. Più in generale i ricorrenti lamentano che, considerati i ruoli che avevano rivestito per lungo tempo in ICOS il Ca.Ma. di direttore commerciale e il Co.Lu. di responsabile tecnico era normale che sui loro PC si trovassero numerosi file relativi alla predetta società e che la prova di un accesso abusivo sarebbe stata raggiunta solo se fossero stati rinvenuti nei dispostivi hardware della LAST file esattamente coincidenti nel contenuto a quelli presenti nei server di ICOS rispetto ai più recenti progetti di materiali tecnicamente evoluti, compreso l'intero progetto della lavatappi LT-120 P. 2.5. Gli imputati denunciano, con il quinto motivo, inosservanza o erronea applicazione degli articolo 622 e 623 cod. penumero nonché vizio di motivazione e travisamento probatorio risultante dalla sentenza e dagli atti del procedimento elencati a pag. 63 del ricorso e allegati da numero 26 e 35. Ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto, per il solo fatto che alcuni file di ICOS si trovavano sui dispostivi dei ricorrenti, ritenuto integrata la loro responsabilità per i fatti di reato di cui ai capi B e C , senza considerare che a tal fine e necessario che si tratti di documentazione strategica impiegata e rivelata ai danni dell'azienda tutelata dal segreto commerciale e industriale rispetto al know-how acquisito. Il che non avrebbe potuto essere affermato nel caso concreto rispetto a file cancellati, desueti e riguardanti dati marginali, la cui rilevanza sul piano istruttorio sarebbe stata dunque travisata. Lo stesso vizio di travisamento probatorio si sarebbe realizzato, secondo le deduzioni degli imputati, anche rispetto alle numero 189 offerte commerciali redatte da LAST partendo da file della ICOS, atteso che non era stato considerato che le stesse traevano tutte le mosse da un unico file creato sin dalla data del 5 settembre 2006 e quindi evidentemente obsoleto ed afferivano a macchinari diversi dalla lavatappi, sicché del tutto ragionevole era la lettura alternativa, non vagliata dai giudici di merito, nel senso del semplice utilizzo di un file excel creato molti anni prima e riempito di nuovi contenuti personalizzati rispetto a ciascuna delle offerte formulate. Del resto, questa era la versione rinveniente dalle dichiarazioni rese dall'imputato Ba.Ma. e non certo quella di un'ammissione di responsabilità di aver ricopiato alcune offerte di ICOS, come ipotizzato dalla sentenza impugnata. Il travisamento probatorio sarebbe reso evidente, altresì, dalla circostanza che la sentenza impugnata non aveva ritenuto obsoleti numero 1362 file rinvenuti nell'hard-disk esterno del PC sequestrato al Ca.Ma., sebbene gli ultimi risalissero all'anno 2011 e anche i testi del Pubblico Ministero avessero confermato che alcuni erano vecchi. Inoltre, la maggior parte dei file risultava cancellata ed erano stati movimentati dal novembre 2013 solo numero 267 file, gli unici dunque suscettibili di essere considerati per la configurabilità del delitto di rivelazione di segreti industriali. Tali file, costituenti solo l'0,01% della banca dati complessiva di ICOS, non avrebbero potuto corrispondere all'intero know-how di tale impresa né erano comunque stati analizzati per vagliarne il valore strategico, avendo lo stesso Ing. Wa. dichiarato in sede dibattimentale che tale analisi dei contenuti degli stessi non era stata effettuata. 2.6. I ricorrenti lamentano altresì, con il sesto motivo, vizio di motivazione e travisamento della prova risultante dalla sentenza e dagli atti del procedimento elencati alle pp. 63-64 del ricorso rispetto ai documenti da numero 36 a 47, con riguardo all'affermazione della Corte territoriale per la quale la macchina lavatappi della ICOS era stata replicata dall'analoga macchina della LAST, fatta eccezione per alcune differenze marginali, facendo concludere nel senso che, per ottenere il progetto della propria macchina, la LAST era sicuramente partita, come evidenziato dalle conclusioni dell'Ing. Pa., dal progetto della LAST. Questa conclusione si sarebbe posta in contrasto con una serie di elementi istruttori, ossia l'omesso rinvenimento nei dispositivi della LAST di files perfettamente sovrapponibili ai numero 1.500,00 costituenti il progetto della lava tappi prodotta da ICOS la considerazione, tra le migliaia di quote misurabili nella lavatappi, secondo quanto riferito dallo stesso Ing. Pa., da parte di quest'ultimo, solo di 132 componenti ritenute idonee a caratterizzare sul piano tecnologico la macchina che dal confronto tra tali componenti erano comunque emerse una serie di differenze di rilievo il gruppo recipiente della macchina era stato progettato, come la piastra di chiusura, da Apinox che lo aveva venduto a LAST e quindi non rientrava nel know-how di ICOS le due macchine avevano evidenti differenze funzionali, come riferito dallo stesso teste Ing. Pa La Corte territoriale avrebbe infine omesso di considerare la facilita, per un soggetto esperto del settore, come evidenziato dal CTU Ing. Ma. nella causa civile e dal CT della difesa nel giudizio penale Ing. Pi., di ricostruire le componenti della macchina lavatappi attraverso una legittima operazione di reverse engineering . 2.7. I ricorrenti denunciano, inoltre, con il settimo motivo di ricorso, inosservanza o erronea applicazione degli articolo 622 e 623 cod. penumero , nonché dell' articolo 6, par. 2 della Convenzione EDU , 14 numero 2 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, 25 Cost., 192 e 533 cod. proc. penumero , lamentando che sarebbe stato posto a loro carico l'onere di dimostrare la propria innocenza, laddove la decisione impugnata aveva ritenuto non dimostrata la procedura di reverse engineering in ragione della rinuncia della difesa all'esame del legale rappresentante di ACTION TECHNOLOGY, il quale avrebbe dovuto confermare che la macchina già in possesso dalla predetta società era stata posta a disposizione della LAST per effettuare detta procedura ai fini della costruzione della nuova macchina ad essa commissionata. 2.8. Con l'ultimo motivo dei ricorsi gli imputati deducono, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b , cod.proc.penumero , inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 125, 546 e 597 cod. proc. pen, nonché vizio di motivazione avendo la Corte d'Appello eluso l'obbligo di argomentare rispetto ad una pluralità di censure formulate con l'atto di appello, con peculiare riguardo alla possibilità di ricostruire la macchina attraverso i dati rinvenibili nel brevetto scaduto, la documentazione viaggiante e la procedura di reverse engineering. 3. Ha proposto separato ricorso, mediante il difensore di fiducia avv. Bruno Malattia, la società 1_AST TECHNLOGY s.r.l., affidandosi a due motivi, di seguito riportati ai sensi dell' articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero 3.1. Con il primo motivo la società deduce inosservanza o erronea applicazione degli articolo 538, 74 e 185 cod.proc.penumero , 112 cod. proc. civ. e 34 del D.Lgs. numero 231 del 2001 nonché vizio di motivazione e travisamento della prova risultante dal testo dell'atto di costituzione di parte civile di ICOS PHARMA s.p.a. dal quale non avrebbe potuto trarsi che una richiesta di risarcimento dei danni formulata nei confronti degli imputati e non anche della società, in qualità di responsabile civile. 3.2. Mediante il secondo motivo la stessa società assume inosservanza o erronea applicazione dell' articolo 5 del D.Lgs. numero 231 del 2001 nonché vizio di motivazione in relazione a tale norma in quanto i fatti di reato sarebbero stati commessi da Co.Lu. e Ca.Ma. quando erano ancora alle dipendenze della ICOS, né essi avrebbero, in quel periodo, potuto essere considerati soggetti addetti contemporaneamente alla gestione e al controllo della LAST TECHNOLOGY onde giustificarne la responsabilità amministrativa da reato. 4. Ha successivamente depositato memoria, a firma dell'avv. Maurizio Miculan, la società ICOS PHARMA s.p.a. deducendo l'inammissibilità dei ricorsi. 5. In data 13 ottobre 2023 ha depositato inoltre memoria, l'avv. Malattia producendo anche atti relativi ad altro procedimento in sede civile promosso dalla ICOS nei propri confronti per la medesima vicenda. Considerato in diritto 1.Partendo dall'esame dei motivi sottesi ai ricorsi degli imputati, il primo non è fondato. Se è vero, infatti, che al fine di stabilire la tempestività di una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero rispetto ai termini di indagine e la sua utilizzabilità ex articolo 407 cod. proc. penumero , trattandosi di un atto a formazione progressiva, non rileva la data di conferimento dell'incarico bensì quella di deposito dell'elaborato Sez. 5, numero 50970 del 12/11/2019, Barletta, Rv. 278298 -01 , al contempo nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che l'espletamento dell'attività di esame e di studio svolto dall'ausiliario oltre il termine di durata delle indagini preliminari sul materiale informatico tempestivamente posto in sequestro ed acquisito, pur impedendo l'acquisizione in via diretta al fascicolo del dibattimento dei risultati in tal modo ottenuti, non osta alla loro utilizzazione a seguito dell'esame dello stesso ausiliario effettuato nel contraddittorio delle parti ex aliis, Sez. 3, numero 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164 - 02 . Pertanto, la Corte territoriale - pur avendo posto ad abundantiam a fondamento della motivazione anche l'ulteriore argomentazione, non corretta, per la quale il termine sarebbe stato prorogato dalla particolare complessità delle indagini che pure non era stata dedotta all'epoca dal Pubblico Ministero e dal GIP - ha poi legittimamente ritenuto superato, in applicazione del superiore principio, qualsivoglia problema derivante dall'inutilizzabilità della consulenza depositata dopo il decorso del termine di durata delle indagini preliminari per l'assorbente ragione dell'avvenuta conferma delle relative risultanze da parte del consulente nel corso del dibattimento nel contraddittorio tra le parti. 2. L'esame del secondo, del terzo e del quarto motivo dei ricorsi degli imputati, afferenti in modo specifico le posizioni di Ca.Ma. e Co.Lu. con riferimento al capo A , deve essere preceduto da due premesse. In primo luogo, poiché in relazione al predetto capo la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, al fine di superare tale statuizione per pervenire ad una pronuncia assolutoria nel merito, è necessario che la commissione del fatto da parte degli imputati e la sua rilevanza penale emergessero dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione , ossia di percezione ictu oculi , che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita di accertamento o di approfondimento Sez. U, numero 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01 . Sotto altro e concorrente profilo, occorre rilevare che i tre motivi, pur formalmente deducendo anche la violazione dell' articolo 615-ter cod. penumero e, quanto al terzo, altresì degli articolo 192 e 533 cod. proc. penumero , in realtà veicolano censure che si sostanziano nella denuncia di un travisamento probatorio nell'accertamento del fatto di reato sanzionato dalla predetta norma incriminatrice. Orbene, a riguardo va considerato che il vizio di contraddittorietà processuale o travisamento della prova vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di fotografia , neutra e a-valutativa, del significante , ma non del significato , atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova ex ceteris, Sez. 5, numero 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370 - 01 , che si tradurrebbe, altrimenti, in un travisamento del fatto, ossia in un'inammissibile rivisitazione delle risultanze processuali in sede di legittimità Sez. 6, numero 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01 . 2.1. Quanto, più in particolare, al secondo motivo, la doglianza di Ca.Ma. e Co.Lu. per la quale la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la loro condotta riconducibile ad un accesso abusivo al sistema informatico della ICOS, sebbene la stessa si era concretizzata nell'utilizzo di pc e di supporti di USB contenenti back-up personali per lavorare fuori dall'ufficio, e inammissibile poiché neppure si confronta con la motivazione sottesa alla decisione della Corte territoriale che ha fatto riferimento, a riguardo, alle sole risultanze della perizia del De.St. dalle quali e emerso che, in un periodo di pochi mesi, dal novembre 2013 al febbraio 2014, erano stati compiuti una serie di accessi non già allo scopo di svolgere attività in favore della ICOS bensì per operare sul server ICOS su progetti riferibili alla LAST, al punto da pervenire a redigere un'offerta poi veicolata dal Ba.Ma. da parte di tale società concorrente ad un cliente della ICOS, nonché al fatto che erano stati scaricati negli ultimi giorni di servizio del Ca.Ma. presso questa società una serie di file compatibili solo con una copiatura massiva. Almeno il secondo motivo di ricorso, con questo apparato argomentativo, che non appare peraltro viziato da irragionevolezza manifesta, neppure si confronta, con conseguente inammissibilità dello stesso per carenza di specificità Sez. U, numero 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelii, Rv. 268822 - 01 . 2.2. Il terzo motivo - con il quale si assume un travisamento probatorio poiché il consulente De.St. si era limitato ad ipotizzare, e non già ad affermare con certezza, la copiatura da parte del Ca.Ma. di numero 500 file nei giorni tra il 27 e il 28 febbraio 2014, evidenziando che erano stati solo aperti perché non vi sarebbe stata alcuna possibilità di leggerli considerato il limitato lasso temporale - e parimenti inammissibile. Mediante tale motivo si mira, infatti, ad ottenere, a fronte peraltro di una c.d. doppia conforme, una rivalutazione delle risultanze processuali su profili valutativi rimessi, come si è già ricordato, all'apprezzamento dei giudici di merito e dai quali gli stessi hanno desunto conseguenze non manifestamente illogiche. In sostanza, a fronte del rilievo del perito De.St., la pronuncia impugnata è giunta alla plausibile conclusione, anche tenendo conto del complessivo contesto e della imminente fuoriuscita del Ca.Ma. da ICOS, nonché della circostanza che la sua difesa nel senso che l'apertura dei file era servita per il passaggio di consegne era stata smentita dai testi esaminati nell'istruttoria dibattimentale, che i numerosi file in questione erano stati copiati per poi essere utilizzati nella nuova società. Su questo è stata dunque operata una non incongrua valutazione che non costituisce certo travisamento probatorio nel senso che si è indicato. Né, del resto, dalla doglianza emerge una evidenza della non colpevolezza dell'imputato che potrebbe, essa sola, come si è già osservato nel par. 2, superare la pronuncia che ha rilevato la causa estintiva dell'intervenuta prescrizione per pervenire a un proscioglimento nel merito. 2.3. Il quarto motivo e, parimenti, inammissibile poiché, oltre a reiterare censure già vagliate nei precedenti motivi di ricorso, fa valere un travisamento per omissione da parte della Corte territoriale di una serie di dati dai quali si sarebbe dovuta desumere la non colpevolezza di Ca.Ma. e Co.Lu. per il delitto di cui all' articolo 615-ter cod. penumero che non sono decisivi per ribaltare - specie con la necessaria evidenza rinveniente dal principio espresso dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza c.d. Tettamanti - il giudizio di colpevolezza. Giova ricordare, invero, che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di travisamento della prova , che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica ex aliis, Sez. 6, numero 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01 Sez. 2, numero 19848 del 24/05/2006, PM in proc. Todisco, Rv. 234162 - 01 . Non si comprende, infatti, a fronte di un accertamento della responsabilità penale degli imputati fondata sull'utilizzo del PC della ICOS per svolgere attività relative a LAST TECHNOLOGY come lo stesso possa essere rivisitato dalla tipologia di attività svolta dagli imputati. 3. All'esame degli altri motivi che investono i capi B e C dell'imputazione, occorre premettere che, poiché gli stessi, come si dirà v. par. 4 e 5 , non sono manifestamente infondati deve essere dichiarata la prescrizione dei relativi fatti di reato, maturata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata nella data del 21 ottobre 2022. 4. Il quinto motivo di ricorso, in particolare, non è fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto configurabile, in primis, il reato di cui all' articolo 623 cod.penumero con riguardo alla rivelazione di segreti commerciali poiché nei gradi di merito e emerso, anche dalle dichiarazioni degli imputati, che gli stessi utilizzavano informazioni commerciali di ICOS per predisporre le proprie offerte. Emblematica, a riguardo, e la vicenda dell'offerta alla società ACTION TECNOLOGY di una nuova macchina lavatappi rispetto a quella già in possesso di tale cliente della ICOS ad un prezzo più vantaggioso. A fronte di tali dati la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, in tema di rivelazione di segreti scientifici o commerciali, la nozione di segreti commerciali , oggetto del reato di cui all' articolo 623 cod. penumero , come modificato dall' articolo 9, comma 2, D.Lgs. 11 maggio 2018, numero 63 , non è assimilabile a quella, pur avente medesima denominazione, di cui all' art 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005 numero 30 codice della proprietà industriale , che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, ma comprende, estendendo l'ambito di tutela penale, anche tutte quelle ulteriori informazioni su produzioni industriali e programmi commerciali, pur non rispondenti ai suddetti requisiti normativi, per le quali sia individuabile un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto Sez. 5, numero 16975 del 11/02/2020, Tinti, Rv. 279342 -01 . Pertanto dinanzi ad elementi decisivi come quelli evidenziati nella pronuncia impugnata le deduzioni difensive non colgono nel segno laddove reiterano l'esistenza di un travisamento probatorio poiché, seppure i file rinvenuti sui PC di LAST non erano una parte numericamente rilevante rispetto a quelli totali di ICOS e in alcuni casi si trattava di documenti risalenti, l'utilizzo che ne e stato fatto dai ricorrenti dimostra che essi erano quelli aventi uno specifico valore strategico per veicolare in favore della nuova società il know-how commerciale della ICOS. Vi è, del resto, che, stante lo svolgimento da parte del Ca.Ma. del ruolo di direttore commerciale della ICOS, egli era ben consapevole, tra i molteplici file dell'azienda, di quelli aventi un valore commerciale più significativo, che, peraltro, non sono necessariamente i più recenti. 5. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo dei ricorsi degli imputati, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati, anch'essi, per le ragioni di seguito indicate. La sentenza impugnata ha ritenuto gli stessi responsabili del delitto di cui all' articolo 623 cod. penumero anche per l'impiego di segreti industriali, per aver utilizzato le informazioni progettuali necessarie alla realizzazione de! modello di macchina lavatappi offerto dalla LAST alla ACTION TECNOLOGY da analoga macchina della ICOS. A riguardo, nella giurisprudenza di legittimità è stato da tempo chiarito che, in tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, il concetto di notizia destinata al segreto va elaborato, sotto l'aspetto soggettivo, con riferimento all'avente diritto al mantenimento del segreto stesso il titolare dell'azienda e, sotto l'aspetto oggettivo, all'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il così detto know-how, vale a dire quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale. Vi è dunque che oggetto della tutela penale del reato in questione deve ritenersi il segreto industriale in senso lato, intendendosi per tale quell'insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione ex ceteris, Sez. 5, numero 25008 del 18/05/2001, PG e PC in proc. Pipino M. ed altri, Rv. 219471 - 01 . Il collegio ritiene che questi concetti debbano essere ulteriormente puntualizzati nel senso che, considerati i rilevanti e crescenti costi che si rendono necessari per la ricerca scientifica orientata allo sviluppo di tecnologie competitive su mercati ormai globali, il delitto di cui all' articolo 623 cod. penumero debba ritenersi configurato tutte le volte che venga rivelato indebitamente un segreto che riguardi anche una sola parte del relativo processo produttivo, senza che sia dunque necessario che detta rivelazione attenga a tutte le componenti del prodotto medesimo. Ciò che assume rilievo nella delimitazione del concetto di notizia destinata al segreto e che vi siano comprese le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che costituiscano il cuore degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione della impresa Sez. 5, numero 25174 del 07/06/2005, Monge, Rv. 231913 - 01 . Di questi principi interpretativi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione ritenendo gli imputati responsabili del delitto di rivelazione di segreti industriali a fronte di un'analogia rilevante tra le due macchine lavatappi, pure non risultate identiche in tutte le componenti, ferma la derivazione certa di quella della LAST da quella della ICOS, come accertato dalla consulenza dell'Ing. Pa Con riferimento alle doglienze relative alla possibilità di produrre la macchina lavatappi facendo ricorso alla tecnica del reverse engineering , sulla quale pure insistono i motivi in esame, occorre poi osservare quanto segue. Con l'espressione corrente reverse engineering , niente altro che ingegneria inversa, si intende un processo che trasforma oggetti reali in modelli informatici per mezzo di sistemi di acquisizione di forme che sono in grado di riprodurre la geometria di un oggetto complesso con grande precisione. Questo comporta, con riferimento alle applicazioni nella materia industriale, che partendo dai rilievi e dalla digitalizzazione del prototipo fisico di un prodotto si possa risalire alle singole componenti per la realizzazione dello stesso. Ebbene, a differenza di quanto reiteratamente dedotto dalla difesa del ricorrente, la tecnica del reverse engineering che, mediante l'esame di un macchinario o di un prototipo di esso lo ricostituisce, e un'attività rientrante nel novero dell'impiego di segreti industriali penalmente sanzionato dall' articolo 623 cod. penumero , in quanto sarebbe altrimenti facilmente elusa la tutela del segreto industriale riproducendo, anche ripetutamente, il prodotto di un'impresa che ha sviluppato per l'ideazione dello stesso complessi progetti di ricerca. Invero, la tecnica in questione non è che una sofisticata modalità di copia di un prodotto. Dal principio ora affermato deriva l'infondatezza del settimo e dell'ottavo motivo di ricorso poiché, anche se fosse stato dimostrato in giudizio che la macchina lavatappi era stata costruita dalla LAST attraverso l'ingegneria inversa, non sarebbe venuto meno il disvalore penale della condotta. 6. Occorre affrontare, a questo punto, la questione, sollevata nella memoria della difesa degli imputati, afferente la revoca della costituzione di parte civile poiché, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, la ICOS ha proposto azione in sede civile. A riguardo giova ricordare che, ai fini della revoca implicita della costituzione di parte civile nel processo penale, e necessaria un'identità almeno sostanziale tra il petitum e la causa petendi sottesi alla domanda risarcitoria ex multis, Sez. 5, numero 21672 del 16/02/2018, Di Ciano, Rv. 273027 - 01 , nonché tra i soggetti nei confronti dei quali detta domanda e proposta Sez. 4, numero 21588 del 23/03/2007, P.G. in proc. Margani e altri, Rv. 236722 - 01 , ossia una coincidenza tra gli elementi oggettivi e soggettivi della domanda giudiziale che, in tema di diritti eterodeterminati come quelli volti ad ottenere il risarcimento del danno, si identifica anche avendo riguardo ai fatti costitutivi della pretesa. Infatti, il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, sancito dall' articolo 75 cod. proc. penumero , comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro cfr. Sez. 2, numero 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti e altro, Rv. 258201 - 01 . Ciò posto, nella fattispecie in esame, detta sostanziale identità tra le domande sussiste poiché nell'atto di citazione della ICOS si afferma espressamente che l'azione è proposta in relazione a fatti di reato integranti anche illeciti concorrenziali sul piano civile e che la proposizione dell'azione civile si è resa necessaria per non attendere l'ulteriore tempo necessario per l'irrevocabilità della pronuncia penale di condanna. Talché non solo con la domanda risarcitoria proposta nel giudizio civile e stato invocato nuovamente l'accertamento della responsabilità per i fatti già oggetto del processo penale cfr. Sez. 4, numero 3454 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 261950-01 nei confronti dei medesimi soggetti già coinvolti nello stesso come imputati, ma è stato espressamente evidenziato il disinteresse della ICOS a proseguire l'azione civile incardinata all'interno del processo penale. L'avvenuto trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata in ordine alle statuizioni civili Sez. 6, numero 12447 del 15/05/1990, Scalo, Rv. 185345 - 01 . 7. Il primo motivo proposto dalla LAST TECHNOLOGY è fondato - al di la delle deduzioni svolte quanto alla possibilità di ritenere formalizzata la costituzione di parte civile anche nei confronti di tale ricorrente - perché, come si è già affermato nella giurisprudenza di legittimità, con un principio che il collegio intende ribadire, nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal D.Lgs. numero 231 del 2001 che in ogni sua parte non fa mai riferimento alla parte civile o alla persona offesa, ciò che induce a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica. Questa conclusione si accompagna all'ulteriore considerazione, sul piano sistematico, che l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, sicché deve escludersi che possa farsi un'applicazione degli articolo 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al reato in senso tecnico Sez. 6, numero 2251 del 05/10/2010, dep. 2011, Fenu, Rv. 248791 - 01 . 8. La società LAST TECHNLOGY con il secondo motivo lamenta, inoltre, inosservanza o erronea applicazione dell' articolo 5 del D.Lgs. numero 231 del 2001 nonché vizio di motivazione in relazione a tale norma in quanto i fatti di reato sarebbero stati commessi dagli imputati Co.Lu. e Ca.Ma. quando erano ancora alle dipendenze della ICOS, né essi avrebbero, in quel periodo, potuto essere considerati soggetti addetti contemporaneamente alla gestione e al controllo della LAST TECHNOLOGY onde giustificarne la responsabilità amministrativa da reato. Il motivo è fondato atteso che, effettivamente, nelle decisioni di merito, considerato che la responsabilità della società ricorrente e correlata a condotte poste in essere dai predetti imputati prima che entrassero a far parte della compagine sociale avrebbe dovuto essere compiuto un accertamento, con esiti compiutamente motivati, sulla possibilità di considerare gli stessi, in virtù dell'articolo 5, lett. a , ultima parte, del D.Lgs. numero 231 del 2001, persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso . Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di seguito esposti. A tal proposito, ai fini delle valutazioni che dovranno a riguardo essere compiute dal giudice del rinvio, viene innanzitutto in rilievo, nella fattispecie in esame, il significato da attribuire, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, alla suddetta espressione, essendo evidente che l'ambito di tale responsabilità può essere più o meno esteso a seconda dell'interpretazione che venga data alla relativa locuzione. Il collegio e consapevole dell'ampio dibattito che su di essa si è sviluppato. Se invero non può dubitarsi della circostanza che il legislatore abbia voluto limitare la possibilità di attribuire all'ente la responsabilità anche per le attività commesse da soggetti che non rivestono incarichi formali apicali all'interno di esso alle ipotesi nelle quali detti soggetti esercitino tanto la gestione quanto il controllo della società, nei sensi che saranno di seguito precisati, come e evidente dall'utilizzo della locuzione congiuntiva e , resta di contro aperto il problema dell'individuazione dei presupposti in presenza dei quali specie un controllo di fatto possa ritenersi esercitato. In effetti, rispetto alla gestione di fatto della società soccorrono gli indici presuntivi enucleati dall' articolo 2639 cod. civ. ai fini della perimetrazione della categoria dell'amministratore di fatto, indici sui quali si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di legittimità, tanto delle Sezioni civili che di quelle penali. E' stato in particolare affermato a più riprese che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi ex multis, Sez. 2, numero 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 01 Sez. 5, numero 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01 . Più complessa e l'individuazione delle situazioni nelle quali si può affermare che un soggetto il quale pure non riveste una carica formale nell'ente societario eserciti sullo stesso un controllo in via di fatto. Secondo una prima interpretazione, di tenore restrittivo, il controllo cui fa riferimento l'articolo 5, primo comma, lett. a , ultimo periodo, del D.Lgs. numero 231 del 2001, non potrebbe essere quello del collegio sindacale, dovendo invece lo stesso essere inteso esclusivamente come dominio sulla società secondo il paradigma dell' articolo 2359 cod. civ. Nell'indicata prospettiva, poiché deve trattarsi di un controllo esercitato di fatto a venire in rilievo sarebbero i reati commessi da soggetti che non abbiano la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società ma che possano, nondimeno, esercitarvi un'influenza dominante anche in virtù di rapporti contrattuali. Talché, valorizzando la connessione richiesta dalla norma tra controllo e gestione, si ritiene che il riferimento e alla figura del c.d. socio tiranno il quale non solo condiziona in modo decisivo la volontà assembleare, ma gestisce anche di fatto in prima persona la società medesima. Di qui si assume, in sostanza, che il riferimento letterale, contenuto nell' articolo 5 D.Lgs. numero 231 del 2001 , ai soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo degli enti, deve essere interpretato come riferito non alla funzione di vigilanza ma ad un ruolo di governo e di penetrante dominio sulla società. Questa impostazione interpretativa non è tuttavia condivisibile dal collegio in quanto non chiarisce perché il termine controllo di cui al richiamato articolo 5 debba essere riferito in via esclusiva alla nozione di controllo della società delineata dall' articolo 2359 cod. civ. e non ricomprendere anche un'attività di controllo e di vigilanza o, comunque, di verifica ed incidenza nella realtà economico patrimoniale della società, sovrapponibile a quella dei sindaci o degli altri soggetti formalmente deputati a tali attività. Tale interpretazione più ampia appare preferibile, non solo nella misura in cui e maggiormente fedele alla formulazione letterale dell' articolo 5 del D.Lgs. numero 231 del 2001 , ma in quanto è coerente con le finalità sottese all'introduzione nel nostro ordinamento della responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi nell'interesse e a vantaggio di esse. L'obiettivo del legislatore, infatti, è stato quello di colpire con sanzioni amministrative di carattere economico ed interdittivo l'attività sempre più insidiosa anche dal punto di vista criminale posta in essere dalla società mediante soggetti che a vario titolo operano per raggiungere le finalità, talora illecite, che essa si propone. Sotto altro e concorrente profilo, occorre puntualizzare che il legislatore richiede, rispetto alla connessione tra gestione e controllo, evidenziata come già rilevato dall'utilizzo della congiunzione e , che almeno una di queste funzioni e dunque non necessariamente entrambe sia esercitata in via di mero fatto da parte del soggetto che ha commesso il reato all'interno della compagine sociale. Ne deriva che, ad esempio, la società può essere chiamata a rispondere - ove, beninteso, il reato sia stato commesso nel suo interesse o vantaggio cfr. sull'alternatività di detti criteri Sez. 5, numero 10265 del 28/11/2013, dep. 2014, Banca Italease s.p.a., Rv. 258575 - 01 Sez. 6, numero 15543 del 19/01/2021, 2L Ecologia Servizi s.r.l., Rv. 281052 - 01 - anche per i reati commessi dai componenti formali del collegio sindacale i quali in concreto svolgano, come attestato dalla ricorrenza degli indici disvelatori della qualifica ex articolo 2639 cod. civ. , anche il ruolo di amministratori di fatto dell'ente. Deve essere inoltre ulteriormente precisato che, a fronte della commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti che nei termini sinora delineati rivestano all'interno di esso in via di fatto ruoli di gestione e controllo, non può operare, per elidere la responsabilità dell'ente medesimo, la previsione dettata dall' articolo 6 del D.Lgs. numero 231 del 2001 , poiché, se la società è gestita e controllata in modo occulto, ciò significa che la stessa non si è dotata, se non sul piano meramente formale, di assetti organizzativi per la prevenzione dei reati, che dunque non possono considerarsi adeguati, anche ove gli stessi siano conformi ai codici di comportamento approvati dal Ministero della giustizia ex articolo 6, comma 3, del detto decreto. 9. In conclusione, essendo i ricorsi degli imputati complessivamente infondati agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dei predetti per i reati di cui ai capi B e C , in quanto ormai estinti per prescrizione, maturata alla data del 21 ottobre 2022, laddove tali ricorsi vanno respinti nel resto. Sempre con riferimento al ricorso degli imputati Ba.Ma., Ca.Ma. e Co.Lu. la pronuncia impugnata deve inoltre essere annullata senza rinvio agli effetti civili, per le ragioni indicate nel par. 5. 10. L'accoglimento di entrambi i motivi del ricorso proposto dalla società LAST TECHNOLOGY s.r.l. comporta, per un verso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna di detta società al risarcimento del danno e al pagamento delle spese e, per un altro, in relazione all'illecito amministrativo di cui al capo D , rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di Ca.Ma., Ba.Ma. e Co.Lu. perché i reati di cui ai capi B e C sono estinti per prescrizione nonché agli effetti civili nei confronti dei predetti Rigetta nel resto i ricorsi degli stessi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di Last Technology s.r.l. al risarcimento del danno e al pagamento delle spese nei confronti di Icos Pharma s.p.a. che elimina Annulla la sentenza impugnata in relazione all'illecito amministrativo di cui al capo D e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste.