La Cassazione torna sull’istituto del patrocinio a spese dello Stato

Il Tribunale di Ferrara respingeva l’opposizione proposta, ex art. 170 d.P.R. n. 115/2022, da parte di un avvocato avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta in un procedimento penale in favore di un imputato, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Il professionista ricorre in Cassazione sostenendo l'errore del Tribunale che avrebbe rigettato l'istanza di liquidazione del compenso sol perché il difensore , dopo l'escussione dei testi, aveva chiesto il rinvio dell'udienza di discussione, presentando, nelle more della celebrazione dell'udienza, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio la decisione si porrebbe in violazione del diritto di difesa , tutelato dalle norme costituzionali e sovranazionali, tipizzando un'ipotesi di abuso del processo che non sarebbe ricavabile dall'intero impianto normativo in materia di gratuito patrocinio in favore dei non abbienti . Nel caso di specie, la richiesta di rinvio dell'udienza per la discussione della causa costituirebbe legittimo esercizio dell'attività difensiva tanto più che il rinvio era stato concesso dal giudice penale nell'ambito della sua discrezionalità . Infatti, alla base dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato vi è la necessità di assicurare la difesa ai non abbienti , con l'unico limite dell'abuso del diritto nell'ipotesi in cui siano state coltivate impugnazioni inammissibili o sostenute spese superflue negli altri casi, il giudice è tenuto a liquidare il compenso al difensore per l'attività difensiva svolta in favore della parte ammessa al patrocinio, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, né sono sindacabili le ragioni per le quali la richiesta di ammissione al patrocinio avvenga in una fase processuale piuttosto che in un'altra, purché sussistano le condizioni per l'ammissione al beneficio . Pertanto, ne consegue l'accoglimento del ricorso in oggetto.

Presidente Manna – Relatore Giannaccari Rilevato che - con ordinanza del 31.10.2018, il Tribunale di Ferrara ha respinto l'opposizione proposta, ex articolo 170 del DPR numero 115 del 2002 , dall'Avv. B. A. avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività svolta in un procedimento penale in favore dell'imputato F. C , ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato - Il Tribunale ha osservato che il difensore, dopo l'istruttoria dibattimentale, aveva chiesto il rinvio dell'udienza di discussione e, nelle more della celebrazione dell'udienza, aveva presentato la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio - secondo il Tribunale, il rinvio sarebbe stato chiesto al solo fine di ottenere il beneficio e tale comportamento avrebbe costituito una forma di abuso del diritto, tanto più che dal verbale non emergevano le ragioni per le quali era stato chiesto il rinvio, né il difensore aveva spiegato per quali motivi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non fosse stata richiesta in precedenza - infine, dal verbale del 6.3.2017, non si evinceva l'attività prestata dal difensore - per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso l'Avv. B. A., sulla base di tre motivi - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. - in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato documentazione e memoria illustrativa. Ritenuto che - è ammissibile la produzione dell'attestazione di conformità dell'ordinanza impugnata avvenuta ai sensi dell' articolo 372 c.p.c. perché attiene all'ammissibilità del ricorso per cassazione - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articolo 82 e 106 del DPR numero 115 del 2002 , degli articolo 24 , comma 2 e 3 Cost e dell'articolo 111 Cost, per avere il Presidente del Tribunale rigettato l'istanza di liquidazione del compenso sol perché il difensore, dopo l'escussione dei testi, aveva chiesto il rinvio dell'udienza di discussione, presentando, nelle more della celebrazione dell'udienza, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio la decisione si porrebbe in violazione del diritto di difesa, tutelato dalle norme costituzionali e sovranazionali, tipizzando un'ipotesi di abuso del processo che non sarebbe ricavabile dall'intero impianto normativo in materia di gratuito patrocinio in favore dei non abbienti. L' articolo 82 del DPR 115 del 2002 prevederebbe, infatti, l'obbligo del giudice di liquidare il compenso in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, con l'esclusione delle impugnazioni dichiarate inammissibili e delle spese superflue. Nel caso in esame, invece, la richiesta di rinvio dell'udienza per la discussione della causa costituirebbe legittimo esercizio dell'attività difensiva tanto più che il rinvio era stato concesso dal giudice penale nell'ambito della sua discrezionalità - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articolo 2727 c.c. , 2729 c.c. e 115 c.p.c., in relazione agli articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c. , per avere il Tribunale ravvisato la sussistenza di una condotta abusiva da parte del difensore, desumendola da un procedimento indiziario fondato su elementi privi dei requisiti di gravità e precisione, consistiti nel deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nelle more della celebrazione dell'udienza di discussione del 6.3.2017 - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articolo 132 c.p.c. e 134 c.p.c., oltre alla violazione dell' articolo 111 Cost. per motivazione apparente, in relazione all'affermazione, contenuta nell'ordinanza, secondo cui dalla lettura del verbale di udienza del 6.3.2017 non si evincerebbe l'attività svolta dal difensore, mentre risulterebbe che si trattava di udienza di discussione, in cui il difensore avrebbe rassegnato le sue conclusioni - i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati - alla base dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato vi è la necessità di assicurare la difesa ai non abbienti, con l'unico limite dell'abuso del diritto nell'ipotesi in cui siano state coltivate impugnazioni inammissibili o sostenute spese superflue - negli altri casi, il giudice è tenuto a liquidare il compenso al difensore per l'attività difensiva svolta in favore della parte ammessa al patrocinio, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, né sono sindacabili le ragioni per le quali la richiesta di ammissione al patrocinio avvenga in una fase processuale piuttosto che in un'altra, purché sussistano le condizioni per l'ammissione al beneficio - nel caso di specie, l'imputato ha presentato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel corso del processo penale, dopo lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, sicché il giudice era tenuto a liquidare il compenso per la fase della discussione - l'affermazione secondo cui la richiesta di rinvio per la discussione fosse strumentale, al fine di consentire al difensore il deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è fondata su illazioni e si pone in contrasto con la facoltà, riconosciuta al non abbiente, di richiedere il beneficio senza limiti di tempo, purché ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio - del resto, rientra nelle prerogative del difensore, al fine di assicurare il pieno diritto di difesa, richiedere, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il rinvio per la discussione, tanto più che – nella fattispecie – il giudice, nell'ambito della sua discrezionalità, ha concesso il differimento dell'udienza - è apparente, poi, perché avulsa da qualsiasi principio di diritto, l'affermazione secondo cui la richiesta di rinvio per la discussione costituiva una forma di abuso del diritto, né è rilevante che dal verbale non emergano le ragioni per le quali era stato disposto il rinvio il ricorrente sostiene, peraltro, che dai verbali di trascrizione emerge che il rinvio era stato chiesto per l'esame delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale - è, infine, errata l'affermazione secondo cui non vi fosse la prova dell'attività svolta dal difensore all'udienza di discussione, in quanto è sufficiente che questi rassegni le sue conclusioni, considerando che nel processo penale l'arringa difensiva non viene trascritta - l'ordinanza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ferrara in persona di altro magistrato P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Ferrara in persona di altro magistrato.