Controversia sull’indennità per l’esproprio, tra stima provvisoria e definitiva

In caso di impugnazione della stima provvisoria dell’indennità per l’esproprio di un terreno, è irrilevante che la stima definitiva intervenga in corso di causa poiché è già pendente una controversia, che ha per oggetto il diritto e non l’atto in sé.

La pronuncia in commento nasce dall' impugnazione di un decreto di esproprio di alcuni terreni, emesso quando la competente Commissione provinciale non ne aveva ancora stimato l'indennità definitiva, ma aveva solo reso una stima provvisoria . Il proprietario chiedeva dunque alla Corte d'appello la determinazione del valore del bene, come area edificabile anziché agricola. Nel corso della consulenza disposta in giudizio emergeva che la Commissione provinciale aveva redatto la propria stima definitiva fin dal 15 ottobre 2007, prima cioè della citazione in giudizio, e che la convenuta ne era a conoscenza sin dal 6 giugno 2008. Veniva dunque eccepita la decadenza dal diritto di contestazione per non aver opposto la stima nel termine di 30 giorni. La Corte d'appello escludeva la configurabilità di un esproprio parziale e affermava che la condizione urbanistica al momento dell'esproprio non dava ai terreni altra edificabilità che quella relativa all'opera pubblica, né conferivano edificabilità le norme urbanistiche anteriori. La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel giudizio introdotto dall'espropriato per la determinazione della indennità di espropriazione, il giudice deve procedere alla determinazione del quantum dell'indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili , indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima da parte della Commissione provinciale ne consegue che la stima ad opera di tale Commissione, ove intervenuta nel corso del giudizio, è inidonea ad influenzare l'azione giudiziaria già intrapresa e non può acquistare carattere definitivo per cui non abbisogna della proposizione di alcuna opposizione né incidere sulle autonome determinazioni da operarsi in sede giudiziaria, e che lo stesso giudice può liquidare l'indennità in misura inferiore a quella pretesa o con criteri meno favorevoli senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. Cass. n. 1701 del 27/01/2005 in senso conforme Cass. n. 4369 del 10/02/2022 . Ciò posto, la peculiarità del caso di specie è che la stima definitiva non è intervenuta in corso di causa ma era stata determinata in data anteriore alla proposizione del giudizio. In altre parole, il fatto sopravvenuto è la conoscenza, acquisita in corso di causa dall'odierna ricorrente, della determinazione della stima definitiva. Tuttavia, questa circostanza non rende inapplicabile al caso di specie i principi sopra richiamati . Difatti, è irrilevante che la stima definitiva intervenga in corso di causa , poiché è già pendente controversia, che, pur se denominata opposizione alla stima provvisoria, ha per oggetto il diritto e non l'atto , e conduce ad una decisione che supera anche la determinazione della stima definitiva. Di conseguenza, è irrilevante anche che la stima definitiva sia stata determinata prima nella instaurazione del giudizio di opposizione alla stima provvisoria, perché comunque un giudizio diretto a determinare il quantum è già stato radicato davanti al giudice ordinario, la cui decisione prevarrà in ogni caso sulla quantificazione resa dalla Commissione . In definitiva, la pendenza del giudizio di opposizione alla stima provvisoria assorbe dunque la questione della stima definitiva – sia che essa intervenga in corso di causa, sia che sia intervenuta anteriormente con la conseguenza che l'atto di stima definitiva non esige specifica ed ulteriore opposizione da parte dell'ente espropriante, se esso, costituendosi nel già pendete giudizio di opposizione alla stima provvisoria, ha già manifestato le sue ragioni di opposizione alle pretese avanzate dal soggetto espropriato . Viene in conclusione accolto l'ultimo motivo di ricorso attinente alla violazione dell'articolo 32 d.P.R. n. 327/2001 TUE con cui il ricorrente deduce che il vincolo apposto ai terreni era conformativo e non espropriativo e che le costruzioni del polo logistico potevano essere fatte anche da privati. Infatti, rimangono inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale quelli in cui l'edificazione, sia pure a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata, in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all'area . La Cassazione annulla dunque la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d'appello.

Presidente Scotti – Relatore Russo Rilevato che Con una prima citazione dell'anno 2008, l'Immobiliare omissis sulla premessa che il decreto di esproprio dei suoi terreni, in data 10 dicembre 2007, era stato emesso quando la competente Commissione provinciale non ne aveva ancora stimata l'indennità definitiva, ma solo reso una stima provvisoria, ha chiesto alla Corte d'appello la determinazione del valore del bene, come area edificabile anziché agricola. La causa è stata poi riunita con altra, promossa con citazione del 2009, con la quale la Immobiliare omissis , premesso di avere saputo solo nel corso della consulenza disposta nel primo giudizio che la Commissione provinciale aveva redatto la propria stima definitiva fin dal 15 ottobre 2007 vale a dire prima della citazione e che la convenuta ne era a conoscenza sin dal 6 giugno 2008, aveva eccepito la decadenza della azienda consortile dal diritto di contestarla per non averla opposta nel termine di 30 giorni. La Corte d'appello, in via preliminare, esamina la questione se la convenuta avesse o meno accettato la stima definitiva della Commissione provinciale seconda citazione sulla quale la convenuta aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per effetto del conferimento, in data 29 dicembre 2008, del proprio ramo aziendale ferroviario ad altra società. La Corte d'appello, pur ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva perché a quella data la omissis non era più titolare dei rapporti compresi nel ramo aziendale ferroviario, la qualifica vana”, perché la questione dell'accettazione o meno della stima appartiene essenzialmente alla lite sulla determinazione della indennità di esproprio prima citazione . La Corte esamina quindi il merito, considerando la lite unica e il contraddittorio correttamente instaurato e osserva che non può dirsi che la omissis abbia accettato la stima definitiva 50 € al metro quadro perché la conoscenza della valutazione della Commissione è avvenuta quando ormai pendeva il giudizio per la determinazione dell'indennità e in questo giudizio la convenuta si era già costituita, resistendo. La Corte esclude quindi che vi sia stato esproprio parziale e afferma che la condizione urbanistica al momento dell'esproprio non dava ai terreni altra edificabilità che quella relativa all'opera pubblica, né conferivano edificabilità le norme urbanistiche anteriori rileva che l'edificabilità prevista dalla variante per le zone dove erano inclusi i terreni di cui si discute è solo pubblica, per la natura infrastrutturale e di servizio delle opere edificabili FB1.b e FB1.c infrastrutture ferroviarie , sottratta all'iniziativa privata e limitata alle opere per le quali è stato disposto l'esproprio. Di conseguenza, il giudice d'appello ritiene non condivisibile la stima del consulente né quella della Commissione provinciale, poiché ragionata sull'edificabilità, e quindi provvede con sentenza parziale dichiarando la carenza di legittimazione passiva dell'Azienda, limitatamente alla citazione del 21 maggio 2009, accertando e dichiarando l'inedificabilità dei terreni in questione e dispone una nuova consulenza. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Immobiliare omissis affidandosi a tre motivi. Si è costituita con controricorso l'Azienda Consorziale omissis . Entrambe le parti hanno depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 14 dicembre 2023. Ritenuto che 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli articolo 111 c.p.c. e 2560 c.c La ricorrente deduce che la omissis non poteva essere considerata non legittimata passivamente nella seconda controversia perché l'alienante dell'azienda non è liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento. Nel caso di specie si tratta di un debito per indennità di espropriazione antecedente alla intervenuta cessione. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art 54 del DPR 816 del 2001 e dell' articolo 29 del D.lgs. n. 150 del 2011 . La parte ricorrente premette che in questo caso non si applica la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la stima definitiva intervenuta in corso di causa è irrilevante, perché la Commissione ha effettuato la stima prima che la causa di opposizione alla indennità provvisoria fosse instaurata e che almeno dal 30 maggio 2008 la omissis conosceva la stima definitività, non opponendola, sicché l'indennità così stimata non era più contestabile. 3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. Per quanto sia corretto il rilievo che ai sensi dell' articolo 2560 c.c. in caso di trasferimento di azienda l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito, e pertanto deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della omissis anche nel secondo giudizio, l'effettiva ragione decisoria esposta dalla Corte d'appello è un'altra, e cioè che la questione sia irrilevante in quanto tale, è indifferente che sia fondata o meno. La Corte di merito basa la propria decisione sul rilievo che, proposta l'opposizione alla stima, anche se provvisoria, si è instaurato un giudizio diretto alla determinazione della indennità e del quantum definitivamente dovuto all'espropriato. Questo rilievo è conforme al principio espresso nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il giudizio di opposizione alla stima davanti alla corte d'appello, qualora si tratti di stima provvisoria, serve a far dichiarare giudizialmente l'indennità dovuta, senza necessità di dovere attendere la determinazione definitiva della stima Cass. n. 13405 del 28/04/2022 Cass. n. 5518 del 06/03/2017 . La giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che nel giudizio introdotto dall'espropriato per la determinazione della indennità di espropriazione, il giudice deve procedere alla determinazione del quantum dell'indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima da parte della Commissione provinciale ne consegue che la stima ad opera di tale Commissione, ove intervenuta nel corso del giudizio, è inidonea ad influenzare l'azione giudiziaria già intrapresa e non può acquistare carattere definitivo - per cui non abbisogna della proposizione di alcuna opposizione - né incidere sulle autonome determinazioni da operarsi in sede giudiziaria, e che lo stesso giudice può liquidare l'indennità in misura inferiore a quella pretesa o con criteri meno favorevoli senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. Cass. n. 1701 del 27/01/2005 in senso conforme Cass. n. 4369 del 10/02/2022 . Vero è che in questo caso la stima definitiva non è intervenuta in corso di causa ma era stata determinata in data anteriore alla proposizione dell'odierno giudizio il fatto sopravvenuto è la conoscenza, acquisita in corso di causa dall'odierna ricorrente, della determinazione della stima definitiva. Tuttavia, diversamente da quanto deduce la parte ricorrente, questa circostanza non rende inapplicabile al caso di specie i principi sopra richiamati. Deve infatti considerarsi che questi principi sono stati espressi in ragione di quella che è la natura del giudizio di opposizione alla stima, sia essa provvisoria che definitiva. Con detto giudizio, infatti, si instaura una controversia diretta non già all'annullamento dell'atto con il quale la stima provvisoria o definitiva è stata determinata, ma all'accertamento e quantificazione dell'indennità dovuta al soggetto espropriato. Per questa ragione è irrilevante che la stima definitiva intervenga in corso di causa, poiché è già pendente controversia, che, pur se denominata opposizione alla stima provvisoria, ha per oggetto il diritto e non l'atto, e conduce ad una decisione che supera anche la determinazione della stima definitiva. Di conseguenza, è irrilevante anche che la stima definitiva sia stata determinata prima nella instaurazione del giudizio di opposizione alla stima provvisoria, perché comunque un giudizio diretto a determinare il quantum è già stato radicato davanti al giudice ordinario, la cui decisione prevarrà in ogni caso sulla quantificazione resa dalla Commissione ed è con riferimento alle difese spiegate in questo giudizio dall'ente espropriante che deve valutarsi se esso si è opposto e in che termini alla quantificazione della indennità pretesa dal soggetto espropriato. 3.1.- La pendenza del giudizio di opposizione alla stima provvisoria assorbe dunque la questione della stima definitiva - sia che essa intervenga in corso di causa, sia che sia intervenuta anteriormente - con la conseguenza che l'atto di stima definitiva non esige specifica ed ulteriore opposizione da parte dell'ente espropriante, se esso, costituendosi nel già pendete giudizio di opposizione alla stima provvisoria, ha già manifestato le sue ragioni di opposizione alle pretese avanzate dal soggetto espropriato. La decisione della Corte d'appello resiste dunque alle prime due censure. 4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell' articolo 32 del DPR 327/2001 TUE . Il ricorrente deduce che il vincolo apposto ai terreni era conformativo e non espropriativo e che le costruzioni del polo logistico potevano essere fatte anche da privati. Il motivo è fondato. Sul punto la Corte d'appello si è limitata apoditticamente ad affermare che l'edificabilità prevista dalla variante per le zone dove erano inclusi i terreni di cui si discute è solo pubblica, per la natura infrastrutturale e di servizio delle opere edificabili FB1.b e FB1.c e per la collocazione nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria. Tuttavia la circostanza che il terreno sia destinato alla realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico nella fattispecie, come esposto in atti, ad opere a potenziamento dello scalo merci Dinazzano, tra cui anche edifici e servizi non è idonea ad escludere, di per sé, che le opere possano essere realizzate dall'iniziativa privata, ma occorre verificare in concreto se effettivamente quel tipo di infrastruttura poteva anche essere realizzata dai privati. Deve qui ricordarsi che, ove la previsione urbanistica introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, non può parlarsi di vincolo e, dunque, non può escludersi la vocazione edificatoria del suolo Cass. n. 11729/2003 rimangono perciò inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale quelli in cui l'edificazione, sia pure a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata, in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all'area Cass. n. 404/2010 , si veda anche in tema di piastre logistiche Cass. n. 7328 del 14/03/2023 . Ne consegue, in accoglimento del terzo motivo del ricorso, respinti il primo e il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.