Istanza di liquidazione del compenso in pendenza della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Nel caso in cui l’istanza di liquidazione del compenso dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stata rigettata per la mancata produzione della delibera di ammissione al patrocinio, il giudice adito con opposizione non può ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l’allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione da parte dell’interessato.

Un avvocato ha proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso in opposizione presentato ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso due decreti di liquidazione del compenso per la difesa di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato . Il giudice dell'opposizione aveva infatti affermato che, quanto al primo decreto opposto, l'istanza di liquidazione dei compensi presuppone l'avvenuta ammissione e non può essere proposta in via condizionata” all'ottenimento ed alla produzione della delibera di ammissione da parte del competente COA. Quanto al secondo invece l'istanza di liquidazione doveva intendersi come inammissibile richiesta di revoca del precedente provvedimento. Il ricorso risulta fondato. La Cassazione richiama gli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002 e la giurisprudenza di legittimità che ha già chiarito come l'art. 83, comma 3- bis d.P.R. n. 115/2002 non preveda alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio Cass. n. 22448/2019 n. 19733/2020 n. 7557/2023 n. 7550/2023 n. 34241/2022 . Risulta infatti consolidato anche l'orientamento secondo cui gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato , o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i 20 giorni successivi. In conclusione, se la richiesta di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore deve di regola contenere l'istanza di ammissione al patrocinio, il provvedimento di ammissione, l'attestazione dell'iscrizione del richiedente nell'elenco degli avvocati patrocinatori e copia del provvedimento che chiude la fase o il grado del processo, ove, come nel caso in esame, la richiesta sia presentata prima ancora che il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia provveduto sulla istanza di ammissione, con riserva di produrre il provvedimento ammissivo, il giudice competente ad effettuare la liquidazione prima di pronunciare il proprio decreto deve richiedere al difensore gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione . L'accoglimento del ricorso porta alla cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Presidente D'Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1. L'avvocata C.M.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Patti in data 27 gennaio 2021. È stato intimato il Ministero della Giustizia, il quale non ha svolto attività difensive. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis. 1, c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. numero 149 del 2022 . 3. Il Tribunale di Patti ha rigettato il ricorso in opposizione ex art. 170 d.P.R. numero 115 del 2002, proposto dall'avvocata C.M.A. avverso due decreti dello stesso Tribunale il primo del 13 marzo 2018, che aveva rigettato l'istanza datata 1° febbraio 2018 di liquidazione del compenso per la difesa di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione coniugale, mancando il provvedimento ammissivo il secondo del 6 aprile 2018, che ha dichiarato inammissibile la successiva istanza di liquidazione. Il giudice dell'opposizione ha affermato che, quanto al primo decreto opposto, l'istanza di liquidazione dei compensi presuppone l'avvenuta ammissione e non può essere proposta in via condizionata” all'ottenimento ed alla produzione della delibera di ammissione da parte del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati quanto al secondo, che la seconda istanza di liquidazione doveva intendersi come inammissibile richiesta di revoca del precedente provvedimento”, avendo l'autorità che abbia emesso un decreto di rigetto consumato il proprio potere decisionale” sul punto. 4. Il primo motivo del ricorso dell'avvocata C.M.A. denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 82, 83 e 131 del d.P.R. numero 115 del 2002 in tema di liquidazione dei compensi al difensore di parte ammessa al patrocinio gratuito, e segnatamente dell'art. 83, comma 3-bis del citato d.P.R., anche in combinato disposto con l' art. 15 d.lgs. numero 150 del 2011 per violazione del principio di legalità in ordine alla possibilità di subordinare la richiesta di liquidazione compensi del difensore a futura produzione documentale, per illegittima delibazione anticipata dell'istanza liquidazione compensi stante l'espressa riserva di produzione documentale fatta dal difensore e per omesso invito da parte del giudice a produrre i documenti a comprova della richiesta di liquidazione formulata in via condizionata . Il secondo motivo del ricorso dell'avvocata C.M.A. denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 82, 83 e 131 del d.P.R. numero 115 del 2002, per aver il provvedimento impugnato ritenuto consumato il potere decisionale del giudice in ordine all'istanza di liquidazione definitiva presentata dal difensore all'avveramento della condizione sospensiva di ammissione al gratuito patrocinio della parte rappresentata ammissibilità per il difensore di presentare una nuova richiesta di liquidazione compensi all'avveramento dei presupposti di legge per ottenere la liquidazione dei compensi per gratuito patrocinio. Denegata giustizia. 5. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue. 5.1. In tema di patrocinio a spese dello Stato, gli artt. 82 e 83 del d.P.R. numero 115 del 2002 dispongono che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto in ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione al riguardo, si veda anche la sentenza della Corte costituzionale numero 10 del 2022 il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta così il comma 3-bis dell'art. 83, aggiunto dalla legge numero 208 del 2015 . 5.2. La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro già chiarito che l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. numero 115 del 2002 appena illustrato non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio Cass. numero 22448 del 2019 numero 19733 del 2020 numero 7557 del 2023 numero 7550 del 2023 numero 34241 del 2022 . 5.3. Altrettanto consolidato è l'orientamento secondo cui gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. numero 115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato , o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi, in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'ordine degli avvocati che, alla stregua dell'art. 126 del d.P.R. numero 115 del 2002, deve provvedere nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione si garantisce in tal modo, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea o tardiva deliberazione del Consiglio dell'ordine Cass. numero 3050 del 2021 numero 20710 del 2017 . 5.4. Pertanto, se la richiesta di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore deve di regola contenere l'istanza di ammissione al patrocinio, il provvedimento di ammissione, l'attestazione dell'iscrizione del richiedente nell'elenco degli avvocati patrocinatori e copia del provvedimento che chiude la fase o il grado del processo, ove, come nel caso in esame, la richiesta sia presentata prima ancora che il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia provveduto sulla istanza di ammissione nella specie istanza di ammissione al patrocinio del 1° febbraio 2018 richiesta di liquidazione del 5 febbraio 2018 delibera di ammissione del 13 febbraio 2018 , con riserva di produrre il provvedimento ammissivo, il giudice competente ad effettuare la liquidazione prima di pronunciare il proprio decreto deve richiedere al difensore gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. Tale soluzione si impone considerando che, come visto, se è vero che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo, in ogni caso è riconosciuto al giudice competente di provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione, non determinandosi alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per effetto della pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce. Peraltro, allorché, come nella specie, l'istanza di liquidazione sia stata rigettata per la mancata produzione della delibera di ammissione al patrocinio, il giudice, adito con opposizione ex art. 170 del d.P.R. numero 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. numero 150 del 2011 , deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del quantum , ma anche dell' an , e non può perciò ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l'allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione da parte dell'interessato, in particolare considerando che gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono comunque dalla data in cui l'istanza è stata presentata e non dalla data di adozione della relativa delibera di ammissione. Il ricorso deve dunque essere accolto e l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Patti in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi agli enunciati principii e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Patti in persona di diverso magistrato.