Quando è improcedibile l’appello nelle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione?

La Corte d’Appello di Genova ha dichiarato improcedibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale genovese in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, inerente a verbale di accertamento di violazione amministrativa relativa all’impianto di trattamento ed allo scarico in mare dei reflui urbani di un Comune ligure.

Il Collegio, per dirimere la controversia in oggetto, ricorda che nelle controversie, quali quelle di opposizione ad ordinanza-ingiunzione , regolate dal rito del lavoro artt. 6 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011 , l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, non essendo neppure consentito al giudice - alla stregua dell' art. 111, comma 2, Cost. - di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica Cass. Sez. Un. n. 20604 del 2008 più di recente, indicativamente, Cass. n. 27079 del 2020 . Si è infatti evidenziato come, a fronte di una notificazione del tutto omessa, e quindi inesistente giuridicamente e di fatto per totale mancanza materiale dell'atto Cass. Sez. Un. n. 14916 del 2016 , non può applicarsi un sistema sanante, quale quello apprestato dall' art. 291 c.p.c. , sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell' art. 435 c.p.c. con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem . Pertanto, ne consegue che nelle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro artt. 6 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011 , l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta , e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto, né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto della eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado .

Presidente Carrato – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1. G.G., in proprio nonché quale amministratore delegato cessato della OMISSIS S.p.a., la OMISSIS S.p.a. e M.E. hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 1178/2020 della Corte d'appello di Genova, depositata il 18 dicembre 2020. Resiste con controricorso la Città Metropolitana di OMISSIS . 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis. 1 c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria per l'adunanza del 27 settembre 2023. 3. La Corte d'appello di Genova ha dichiarato improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 364/2019 del Tribunale di Genova in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, inerente a verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 29/S del 24 ottobre 2014 relativa all'impianto di trattamento ed allo scarico in mare dei reflui urbani del Comune di Sestri Levante. La Corte ligure ha rilevato che come eccepito dall'appellato, non risulta che il ricorso in appello con il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza sia mai stato notificato a parte appellata”. 4. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 comma 2 Cost. , 101 e 435 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado dichiarato l'improcedibilità dell'appello ritenendo di non poter assegnare un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso, assumendo che la controparte avesse subito una lesione del suo diritto di difesa, pur essendosi l'appellata Città Metropolitana di OMISSIS costituita tempestivamente in giudizio, svolgendo difese di merito. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU , per non aver la Corte di appello ritenuto l'effetto sanante della costituzione di controparte. 4.1. La controricorrente replica che costituisce circostanza pacifica che gli appellanti non avessero provveduto ad alcuna notifica del ricorso e del decreto nel termine non inferiore a venticinque giorni rispetto all'udienza di discussione ex art. 435, comma 3, c.p.c. La medesima controricorrente smentisce altresì ogni effetto sanante della propria costituzione nel giudizio di appello, essendo venuta a conoscenza dell'impugnazione della sentenza n. 364/2019 soltanto in data 29/06/2020, oltre un anno dal deposito della stessa, avvenuto in data 05/02/2019”. 5. I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e si rivelano infondati alla stregua del seguente principio. 5.1. Nelle controversie, quali quelle di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro artt. 6 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011 , l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, non essendo neppure consentito al giudice - alla stregua dell' art. 111, comma 2, Cost. - di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica Cass. Sez. Un. n. 20604 del 2008 più di recente, indicativamente, Cass. n. 27079 del 2020 . Si è infatti evidenziato come, a fronte di una notificazione del tutto omessa, e quindi inesistente giuridicamente e di fatto per totale mancanza materiale dell'atto Cass. Sez. Un. n. 14916 del 2016 , non può applicarsi un sistema sanante, quale quello apprestato dall' art. 291 c.p.c. , sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell' art. 435 c.p.c. con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem. 5.2. Tanto meno rispetto ad una notificazione dell'appello del tutto mancata può dirsi che tale inesistenza venga sanata ex tunc al momento della eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, secondo il principio generale dettato dall' art. 156, commi 2 e 3, c.p.c. La difformità dell'atto processuale dal modello legale non deve essere rilevata dal giudice ove risulti comunque adempiuta la funzione astratta ed obiettiva che quello stesso atto persegue nella sequenza procedimentale Cass. Sez. Un. n. 11550 del 2022 . Si è precisato al riguardo che nelle controversie di lavoro, la mancata notificazione del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza lede non soltanto la corretta instaurazione del contraddittorio a cui presidio è posto il termine stabilito nel terzo comma dell' art. 435 c.p.c. , il quale garantisce la astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell'appellato” Corte cost. ord. n. 60 del 2010 anche ord. n. 253 del 2012 , ma soprattutto la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso Cass. n. 9597 del 2011 Cass. n. 6159 del 2018 . Dalla omessa notificazione del ricorso e del decreto dell'appello, nel sistema dell' art. 435 c.p.c. vengono, quindi, pregiudicate le condizioni di parità tra le parti, ovvero il diritto dell'appellato di essere posto tempestivamente a conoscenza della litispendenza concernente il gravame. L'acquisizione tardiva della conoscenza della pendenza dell'impugnazione desumibile dalla spontanea costituzione in giudizio dell'appellato che avesse appreso aliunde dell'appello giammai notificatogli e intenda così far valere le sue difese non può dare per realizzato nel processo il risultato pratico cui la preventiva notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a ottenere la declaratoria di improcedibilità. 5.3. Può quindi enunciarsi il seguente principio nelle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro artt. 6 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011 , l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto, né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto della eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado. 6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, regolandosi secondo soccombenza le spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente, oltre oneri riflessi, trattandosi di compensi da liquidare ad avvocati interni di un ente locale. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a oneri riflessi, spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.