Filodiretto risponde ad alcuni quesiti in materia di contributo unificato

Di seguito i quesiti posti al Ministero della Giustizia da parte del Dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania e della Dirigente amministrativa del Tribunale di Lecce, in tema di contributo unificato.

Filo diretto sul regime fiscale dei procedimenti attivati dalle vittime del dovere a causa di azioni criminose e dalle vittime della criminalità organizzata Con mail acquisita al prot. DAG numero 236956.E del 27 novembre 2023, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania ha chiesto di chiarire se alle procedure civili instaurate dalle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e dalle vittime del dovere possano essere applicati i medesimi benefici fiscali previsti dalla legge 3 agosto 2004, numero 206 in favore delle vittime del terrorismo . Il medesimo quesito è stato proposto anche da codesta Corte di appello con nota prot. 177.U del 9.01.2024 su richiesta del Presidente del tribunale di Salerno. Entrambi gli uffici ritengono che tra i benefici riconosciuti in favore delle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e delle vittime del dovere non possa essere ricompresa l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, dell'importo forfettario di cui all' articolo 30 del d.P.R. numero 115 del 2002 e in genere l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia . Il Ministero della Giustizia, per rispondere al suddetto quesito, ha sottolineato che i procedimenti instaurati dalle vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso e dalle vittime del dovere sono soggetti al pagamento del contributo unificato , dell'importo forfettario di cui all' articolo 30 del d.P.R. numero 115 del 2002 e in generale alle spese di giustizia, non potendo ad essi estendersi, in mancanza di espressa previsione di legge, il regime di cui all' articolo 10, comma 1, della legge numero 206 del 2004 , previsto soltanto in favore delle vittime di atti di terrorismo, delle vittime di stragi di matrice terroristica e dei loro superstiti . Filodiretto sul regime fiscale dei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore inferiore ad euro 1.033 Anche la Dirigente amministrativa del Tribunale di Lecce , con quesito posto sul canale Filo Diretto, acquisito al prot. DAG numero numero 196357.E del 2 ottobre 2023, ha formulato due quesiti in materia di contributo unificato e anticipazione forfettaria da riscuotere nelle controversie aventi ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa nei giudizi di valore inferiore ad euro 1.033,00. In particolare, ha chiesto di sapere se nei giudizi di appello instaurati dinanzi al Tribunale avverso le sentenze del Giudice di pace debba farsi applicazione dell'articolo 10 comma 6-bis del d.P.R. numero 115/2002, che prevede sia il pagamento del contributo unificato che dell'anticipazione forfettaria, o piuttosto del trattamento più favorevole previsto dall' articolo 46 legge 21 novembre 1991, numero 374 , che prevede solo il pagamento del contributo unificato nei giudizi di primo grado instaurati direttamente dinanzi al Tribunale, ai sensi dell' articolo 6, comma 4, d.lgs. numero 150/2011 , debba o meno richiedersi, oltre al contributo unificato, anche il pagamento dell'anticipazione forfettaria ex 10, comma 6- bis , d.P.R. cit. oppure possa estendersi – anche in questi casi – il trattamento di favore riservato dall' articolo 46, l. 374/91 . Questa la risposta del Ministero ai procedimenti di opposizione all'ordinanza-ingiunzione , siano essi proposti in grado di appello, ovvero proposti direttamente al Tribunale, il cui valore non ecceda la somma di euro 1033.00, va applicato il regime fiscale indicato dall' articolo 46 della legge 374/1991 in forza del quale dovrà essere versato solo il contributo unificato . Inoltre, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione l'operatività dell'articolo 46 cit. non deve essere ancorata solo agli atti emessi dal giudice di pace, ma deve trovare applicazione per tutte le controversie, in considerazione del solo valore della causa non eccedente euro 1.033 , indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito . Di conseguenza, il regime fiscale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del d.P.R. 115/2002 troverà applicazione per i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore superiore ad euro 1.033 .