Avvocati stabiliti: attenzione all’uso corretto del titolo

La Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare inflitta per l’uso indebito del titolo di avvocato ad un legale che aveva partecipato ad un’udienza omettendo di esplicitare la propria qualità di avvocato stabilito e l’iscrizione presso l’organizzazione professionale o la giurisdizione presso la quale era stato ammesso a patrocinare in Spagna.

Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare per violazione dell'art. 9 cod. deont. e dell'art. 36, comma 1, cod. deont. anche in relazione all' art. 7, commi 1 e 2, d.lgs. n. 96/2001 , per aver partecipato ad un'udienza omettendo di esplicitare la propria qualità di avvocato stabilito e l'iscrizione presso l'organizzazione professionale o la giurisdizione presso la quale era stato ammesso a patrocinare in Spagna. Inoltre, alla predetta udienza, l'avvocato aveva partecipato in sostituzione di altro avvocato, in assenza di scrittura privata autenticata o dichiarazione resa da entrambi gli avvocati, dalle quali risultasse l'intesa prevista dal citato art. 8 d.lgs. n. 96/2001 . Il procedimento disciplinare si concludeva con la sanzione disciplinare della sospensione di 2 mesi dalla professione, sanzione confermata anche dal CNF. L'avvocato ha dunque proposto ricorso in Cassazione. Secondo il ricorrente la violazione dell'art. 36 del C.D.F. si sarebbe dovuta considerare frutto di un equivoco relativo all'uso dell'abbreviazione del titolo commessa in assoluta buona fede ed in via saltuaria. Il ricorso risulta privo di fondamento. Partendo dal presupposto per cui non è contestata dal ricorrente la circostanza dell'utilizzo del termine avvocato, senza alcuna altra specificazione, nel corso della suddetta udienza e che non può dunque mettersi in discussione la consumazione della violazione circa l' uso indebito del titolo di avvocato , la Corte rileva che il testo combinato dei primi due commi dell' art. 7 del d.lgs. n. 96/2001 recante Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale” è inequivoco nel prevedere, in via principale, che nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine , in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato, specificandosi, in via rafforzativa, che all'indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine . Inoltre, il successivo art. 8 del citato d. lgs. n. 96/2001 , altrettanto univocamente, stabilisce che nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili … nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato , il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori . Infine, aggiunge la sentenza, tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito obbligo, questo, rimasto anch'esso pacificamente non assolto nel caso di specie , anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito . Ad escludere la buona fede dell'errore invocata dal ricorrente è infine dalla mancata presentazione della richiesta di correzione dell'errore materiale conseguente ad altre contestazioni già elevate precedentemente. Deve in conclusione essere escluso ogni dubbio sull'accertamento condotto dal CNF circa l'avvenuta consumazione delle condotte contestate in sede disciplinare.

Presidente D’Ascola – Relatore Carrato Il testo integrale sarà disponibile a breve