Ricorso per cassazione: la data della procura alle liti deve coincidere con quella del ricorso?

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli articolo 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

Le Sezioni Unite sentenza numero 2075/24 del 19.01.2024 affrontano il tema della data della procura speciale alle liti relativa al ricorso per cassazione, risolvendo verrebbe da dire, anche in termini di buon senso un contrasto interpretativo insidioso. Il caso In un ricorso per cassazione veniva sollevata d'ufficio una questione di inammissibilità, con trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle SS.UU assegnazione in effetti poi avvenuta . Era stato rilevato appunto, d'ufficio , che la procura speciale del ricorrente risultava rilasciata in data precedente rispetto alla data di redazione del ricorso. Si trattava quindi di una procura speciale validità, oppure no? La procura alle liti per il ricorso per cassazione può essere rilasciata prima o dopo la redazione del ricorso? Le SS.UU., con la decisione qui segnalata, hanno risolto il dubbio interpretativo che attiene al conferimento della procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e, segnatamente, se questa possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto stesso. Un primo e più restrittivo orientamento interpretativo l'autentica del difensore deve essere contestuale alla redazione del ricorso Un primo orientamento ritiene invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione nel caso in cui l'autografia della sottoscrizione della parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell'atto di impugnazione. Infatti, l'articolo 83, comma terzo, c.p.c. autorizza il legale – cui l'ordinamento non riconosce, come al notaio, un potere certificativo generale - a certificare l'autografia del soggetto che sottoscrive la procura speciale alle liti, alle sole condizioni e ai soli limiti indicati dalla stessa norma. Sicché, la procura speciale non può essere un atto a sé stante, ma – ai fini dell'autentica – dev'essere necessariamente apposta in calce o a margine di uno degli atti elencati dal citato comma terzo dell'articolo 83, ossia in intimo e necessario collegamento con uno di essi. La normativa COVID confermerebbe una simile rigorosa interpretazione l'eccezione che conferma la regola Tale interpretazione sarebbe confermata dalla normativa emergenziale per il Covid. Infatti, avendo il legislatore, in tale specifico contesto, espressamente derogato alla regola della contestualità temporale e spaziale della autenticazione della sottoscrizione della procura speciale alle liti posta dall'articolo 83, terzo comma, c.p.c. , se ne ricaverebbe – ragionando a contrario – che la regola generale è, appunto, quella della contestualità. Il diverso orientamento interpretativo la contestualità non è richiesta Invece, secondo altro orientamento interpretativo, il requisito della specialità della procura, di cui all'articolo 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità da un lato, dalla sua congiunzione materiale o telematica al ricorso dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo. A tale proposito viene osservato che il requisito della “contestualità” spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura speciale e dell'autenticazione della relativa sottoscrizione , non sia contemplato dall'articolo 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte. Quindi, sarebbe valida la procura speciale che – purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso – dia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l'appunto il ricorso per cassazione. La decisione delle SS.UU. prevale la linea meno restrittiva, dando centralità al diritto di difesa e meno spazio al formalismo ingiustificato Le SS.UU. scelgono di dare continuità all'orientamento meno rigoroso, in tal modo assicurando al diritto di difesa una “centralità” fondamentale, volta a far sì che possa trovare reale attuazione lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato l'effettività della tutela giurisdizionale nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito. Gli Ermellini valorizzano anche il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali. Il potere di autentica del difensore Quanto alla certificazione dell'autografia da parte dell'avvocato, le SS.UU. precisano che - affinché il legale possa spendere il potere di certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce -, assume particolare rilevanza la “collocazione topografica” della procura rispetto all'atto cui la stessa accede. E tanto si rinviene dalla stessa lettera della legge articolo 83 c.p.c. , la quale, per altro verso, non fa menzione della data né tantomeno del luogo di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti. Dunque, il potere-dovere che la disciplina generale dell'articolo 83, terzo comma, c.p.c. attribuisce al difensore investe e si esaurisce nel la certificazione della sottoscrizione autografa della procura da parte dal suo assistito, in ciò risolvendosi l'oggetto e il perimetro del potere certificatorio che al difensore è dato di esercitare potere certificatorio che, pertanto, non sussiste su un oggetto diverso e ulteriore. Non rileva la volontà della parte di far proprio il contenuto dell'atto Un altro passaggio merita di essere segnalato. Le SS.UU. avvertono che, ai fini del valido conferimento della procura alle liti anche per il giudizio di legittimità, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell'atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero ex post. Del resto, la corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Di qui, l'irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso. La finestra temporale che deve essere rispettata per il rilascio della procura Secondo gli Ermellini, ciò che dunque rileva ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è che il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento iniziale di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello finale della notificazione del ricorso la procura non deve essere rilasciata, rispettivamente, né prima, né dopo. Tanto vale anche in ambito di processo civile telematico PCT , nelle ipotesi – anch'esse contemplate dal terzo comma dell'articolo 83 c.p.c., a seguito della novella recata dalla legge numero 69 del 2009 - di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale, ossia di documenti informatici che possono essere congiunti ossia, associati , virtualmente con l'inserimento nel messaggio PEC ovvero nella busta telematica , soltanto in un momento successivo alla loro formazione. Il principio di diritto affermato dalle SS.UU. In conclusione, nella fattispecie gli Ermellini hanno considerato ammissibile il ricorso per cassazione, sulla scorta del seguente principio di diritto espressamente formulato «in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli articolo 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso».

Presidente D'Ascola – Relatore Vincenti Fatti di causa 1. Con ricorso affidato a quattro motivi, la Riscossione Sicilia S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento, resa pubblica in data 2 luglio 2021, che accoglieva l'opposizione proposta da Bo.Fr. alla cartella di pagamento notificatagli da essa Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento per un importo di euro 12.533,62, dichiarando detta cartella priva di efficacia giuridica . La ricorrente, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 c.p.c., ha denunciato, anzitutto, la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex articolo 617, primo comma, c.p.c., in quanto tardiva in via subordinata al primo motivo, ha poi lamentato a l'omesso esame, ex articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., del fatto decisivo costituito dalla proposizione di detta l'eccezione b la violazione dell'articolo 617, comma primo, c.p.c., per aver la sentenza impugnata dichiarato illegittima la cartella esattoriale in quanto priva di motivazione, pur essendo l'opposizione proposta dal Bo.Fr. tardiva c la violazione degli articolo 3 della legge numero 241/1990 e 13, comma terzo, del d.P.R. numero 602/1973, per aver il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi erroneamente ritenuto la cartella di pagamento priva di motivazione. 2. L'intimato Bo.Fr. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3. A seguito dello scioglimento e dell'estinzione di Riscossione Sicilia S.p.A., si è costituita, depositando memoria e documenti, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che, in forza dell'articolo 76, comma 4, del d.l. numero 73 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge numero 106 del 2021, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'originaria ricorrente. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha, quindi, depositato memoria ex articolo 380-bis 1 c.p.c. 4. Con ordinanza interlocutoria numero 19039 del 5 luglio 2023, la Terza Sezione - preliminarmente rilevando d'ufficio che la procura conferita da Riscossione Sicilia all'avv. Salvatore Cucchiara risulta rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risulta redatto in Agrigento in data 29/9/2021 - ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa a queste Sezioni Unite in ragione della questione di massima di particolare importanza e, comunque, oggetto di contrasto giurisprudenziale relativa alla validità della procura speciale conferita dalla ricorrente. 5. In prossimità dell'udienza pubblica il pubblico ministero ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c., con la quale chiede che sia dichiarata l'ammissibilità del ricorso, per essere valida la procura alle liti, e che venga rimessa la decisione sullo stesso alla sezione semplice. Ragioni della decisione 1. Queste Sezioni Unite, su sollecitazione della Terza Sezione, sono investite della decisione sulla questione che attiene al conferimento della procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e, segnatamente, se questa possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto stesso. 2. La Sezione rimettente, nel dare conto dell'orientamento ascritto a Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, numero 11240 Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, numero 11244 Cass., Sez. III, 21 aprile 2022, numero 12707 Cass., Sez. III, 4 novembre 2022, numero 32569 Cass., Sez. III, 4 aprile 2023, numero 9271 che ritiene invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l'autografia della sottoscrizione della parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell'atto di impugnazione, pone in rilievo che esso si fonda sul fatto che l'articolo 83, comma terzo, c.p.c. autorizza il legale - cui l'ordinamento non riconosce, come al notaio, un potere certificativo generale - a certificare l'autografia del soggetto che sottoscrive la procura speciale alle liti alle sole condizioni ai soli limiti indicati dalla stessa norma. Sicché, la procura speciale non può essere un atto a sé stante, ma - ai fini dell'autentica - dev'essere necessariamente apposta in calce o a margine di uno degli atti elencati dal citato comma terzo dell'articolo 83, ossia in intimo e necessario collegamento con uno di essi. Si opporrebbe, poi, ad una autenticazione della sottoscrizione della procura speciale a distanza spaziale, oltre che temporale la previsione, dettata dall'articolo 2703, comma secondo, primo periodo, c.c., per cui, in generale, l'autenticazione della sottoscrizione deve avvenire in presenza del pubblico ufficiale a ciò abilitato. L'ordinanza interlocutoria da, poi, conto che ulteriore argomento a sostegno dell'indirizzo incline a ravvisare, nella specie, l'invalidità della procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità si rinviene nella normativa emanata in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, avendo il legislatore, in tale specifico contesto, espressamente derogato alla regola della contestualità temporale e spaziale della autenticazione della sottoscrizione della procura speciale alle liti, posta dall'articolo 83, terzo comma, c.p.c. Si è, infatti, consentito all'avvocato - ma soltanto nella vigenza dell'articolo 83, comma 20-ter, del d.l. 17 marzo 2020, numero 18, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, numero 127, disposizione, poi, abrogata dall'articolo 66-bis, comma 12, del d.l. 31 maggio 2021, numero 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, numero 108 - di certificare l'autografia della sottoscrizione apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica . E con la stessa norma emergenziale si è ulteriormente precisato in modo significativo con previsione che altrimenti sarebbe stata in parte superflua ove l'articolo 83 c.p.c. avesse già riconosciuto all'avvocato il potere di raccogliere la sottoscrizione del mandato separatamente dall'atto al quale si riferisce che la procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia . La Sezione rimettente rammenta, poi, che l'orientamento contrario - seguito da Cass., Sez. III, 15 dicembre 2022, numero 36827 - assume che il requisito della specialità della procura, di cui all'articolo 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione materiale o telematica al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo . A tal riguardo, si ritiene che il requisito della contestualità , spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura speciale e dell'autenticazione della relativa sottoscrizione non sia contemplato dal citato articolo 83, la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte , per cui è valida la procura speciale che - purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso - dia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l'appunto il ricorso per Cassazione . L'ordinanza interlocutoria ritiene, infine, che il riscontrato contrasto non trova composizione nelle statuizioni della sentenza di queste Sezioni Unite numero 36057 del 9 dicembre 2022, perché prescinde dall'oggetto di quelle e cioè dalla mera collocazione topografica della procura speciale, investendo, invece, altri aspetti dell'articolo 83 cod. proc. civ. e, più in generale, le disposizioni che disciplinano il potere di autenticazione delle sottoscrizioni e il suo concreto esercizio . 3. Il contrasto di giurisprudenza va risolto nel senso di dare continuità all'orientamento che la stessa ordinanza interlocutoria numero 19039/2023 richiama come contrario ai precedenti Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, numero 11240 Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, numero 11244 Cass., Sez. III, 21 aprile 2022, numero 12707 Cass., Sez. III, 4 novembre 2022, numero 32569 Cass., Sez. III, 4 aprile 2023, numero 9271 che intendono il requisito della contestualità tra certificazione della procura alle liti e redazione del ricorso per cassazione imposto ai fini della validità della procura stessa ex articolo 83, terzo comma, c.p.c. e, quindi, dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 365 c.p.c. La stessa ordinanza interlocutoria individua in Cass. numero 36827/2022 l'espressione dell'indirizzo incline a reputare valida la procura alle liti rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione pur non contestualmente alla sua redazione. Si tratta, invero, di orientamento ben radicato nella giurisprudenza, anche risalente, di questa Corte - come danno atto, con le rispettive memorie ex articolo 378 c.p.c., sia la parte ricorrente, che il pubblico ministero, rappresentante la Procura generale della Corte di cassazione, nell'esercizio della sua funzione istituzionale di compartecipe alla costruzione della nomofilachia - e che, come tale, ha già trovato conferma in ulteriori e più recenti pronunce di varie Sezioni semplici, pure successive alla stessa ordinanza di rimessione numero 19039 del 5 luglio 2023 tra queste Cass., Sez. III, 2 febbraio 2023, numero 3267 Cass., Sez. Lav., 28 settembre 2023, numero 27525 Cass., Sez. Lav., 17 ottobre 2023, numero 28823 Cass., Sez. III, 6 novembre 2023, numero 30817 Cass., Sez. Lav., 21 novembre 2023, numero 32248 Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2023, numero 32453 Cass., Sez. I, 22 novembre 2023, numero 32466 Cass., Sez. II, 23 novembre 2023, numero 32574 Cass., Sez. III, 4 dicembre 2023, numero 33708 . 4. Giova, quindi, muovere da talune più generali affermazioni di principio che, in tema di procura alle liti per ricorrere in cassazione, queste Sezioni Unite hanno, di recente, avuto modo di ribadire con nettezza nello svolgimento del proprio compito di giudice della nomofilachia, ispirandosi senza riserve a quel patrimonio valoriale che si rinviene nei principi della nostra Costituzione articolo 24 e 111 Cost. . Questi ultimi, in una comunanza di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale articolo 47 della Carta di Nizza, articolo 19 del Trattato sull'Unione europea, articolo 6 CEDU , assicurano al diritto di difesa una centralità fondamentale, volta a far si che possa trovare reale attuazione lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l'effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito. Di qui, pertanto, come ribadito più volte, la declinazione anche del principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali articolo 6 Par. 1 CEDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia ma anche Cass., S.U., 13 dicembre 2016, numero 25513 Cass., S.U., 29 maggio 2017, numero 13453 Cass., S.U., 7 novembre 2017, numero 26338 Cass., S.U., 16 novembre 2017, numero 27199 Cass., S.U., 24 settembre 2018, numero 22438 Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2022, numero 3612 Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, numero 7186 Cass., S.U., 18 marzo 2022, numero 8950 . In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la funzione di grande rilievo sociale dell'avvocato assume una peculiare importanza nell'esercizio della giurisdizione, la quale - come precisato da queste Sezioni Unite con la sentenza numero 36507 del 9 dicembre 2022 - non può, pertanto, svolgersi senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele ma non si deve trarre dall'esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell'operato della classe forense . 4.1. Con la citata sentenza numero 36507/2022 è stato enunciato il principio così massimato In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'articolo 83 c.p.c. disposta dalla l. numero 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'articolo 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione del controricorso e degli atti equiparati , e integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso tale collocazione topografica fa si che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di Cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purchè da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'articolo 1367 c.c. e dall'articolo 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti . Principio, questo, che, come già posto in rilievo dalla stessa anzidetta pronuncia numero 36507/2022 cfr. Par. 14 , si estende alle ulteriori fattispecie, contemplate dal terzo comma dell'articolo 83 c.p.c., di procura nativa digitale e di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo e il medesimo principio, così esteso, questo Collegio ha inteso ribadire con decisione, resa su altro ricorso, deliberata nella stessa odierna camera di consiglio . 4.2. Si rivela, dunque, essenziale, affinché l'avvocato possa spendere il potere di certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, la collocazione topografica della procura rispetto all'atto cui la stessa accede. E tanto si rinviene dalla stessa lettera della legge articolo 83 c.p.c. , la quale, per altro verso, non fa menzione della data né tantomeno del luogo di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti. In siffatti termini si è già espressa questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza numero 15177 del 01 giugno 2021 segnatamente, Par. 35 e 36 , che - nel pronunciarsi sulla disciplina speciale recata dall'articolo 35-bis comma 13, del D.Lgs. numero 25/2008 in materia di protezione internazionale quanto alla procura alle liti per accedere al giudizio di legittimità - ha rammentato, anzitutto, che la data del rilascio della procura, alla stregua della disciplina generale, non costituisce un elemento di forma-contenuto dell'atto di procura, né una condizione di efficacia della certificazione del difensore e ciò diversamente da quanto previsto dall'anzidetta disciplina speciale, dove - richiedendosi al difensore di certificare la data di rilascio in suo favore della procura medesima - essa assurge a requisito condizionante l'ammissibilità stessa del ricorso per cassazione . Ma - come precisato ancora dalla sentenza numero 15177/2021 - un tale potere certificatolo, conferito ex lege al difensore, non può dunque ritenersi mera declinazione del sistema di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 3 e articolo 125, comma 3 c.p.c., essendosi demandato al difensore un atto ben distinto ed ulteriore di fidefacienza circa il conferimento della procura posteriore alla comunicazione del decreto impugnato, che si aggiunge all'autonomo potere asseverativo demandato al difensore quanto all'autenticità della firma . Dunque, il potere - dovere che la disciplina generale dell'articolo 83, terzo comma, c.p.c. attribuisce al difensore investe e si esaurisce nella certificazione della sottoscrizione autografa della procura da parte dal suo assistito, in ciò risolvendosi l'oggetto e il perimetro del potere certificatolo che al difensore è dato di esercitare potere certificatolo che, pertanto, non sussiste su un oggetto diverso e ulteriore così Cass., S.U., 19 novembre 2021, numero 35466 . E' quindi evidente la saldatura di queste enunciazioni di principio con quelle già presenti nella giurisprudenza di questa Corte - riprese dalle pronunce più recenti innanzi ricordate - secondo le quali, ai fini del valido conferimento della procura alle liti anche per il giudizio di legittimità, ai sensi dell'articolo 365 c.p.c. richiamato per il controricorso dall'articolo 370 c.p.c. , non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell'atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero ex post. Il conferimento della procura a margine o in calce anche nelle distinte modalità - della procura nativa digitale e della copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo - contemplate dal terzo comma dell'articolo 83 c.p.c. , provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso articolo 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Di qui, l'irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso tra le molte Cass., Sez. Lav., 16 maggio 1997, numero 4389 Cass., Sez. III, 23 aprile 1999, numero 4038 Cass., Sez. I, 25 marzo 2003, numero 4368 Cass., Sez. Lav., 13 settembre 2006, numero 19560 Cass., Sez. II, 17 marzo 2017, numero 7014 Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2019, numero 5577 Cass., Sez. II, 27 maggio 2019, numero 14437 Cass., Sez. III, 17 gennaio 2022, numero 1165 . 4.3. Ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione e che il conferimento della procura alle liti avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento iniziale di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello finale della notificazione del ricorso dunque, rispettivamente, né prima, né dopo per tutte Cass., S.U., numero 35466/2021, citata . In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica come nel caso di specie si considera apposta in calce al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l'articolo 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la congiunzione materiale tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione la collocazione topografica tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente è la cui relazione fisica, instaurata dall'avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia munito di procura speciale , come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'articolo 365 c.p.c. A maggior ragione tanto vale in ambito di processo civile telematico PCT , nelle ipotesi - anch'esse contemplate dal terzo comma dell'articolo 83 c.p.c., a seguito della novella recata dalla legge numero 69 del 2009 - di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale, ossia di documenti informatici che possono essere congiunti ossia, associati , virtualmente con l'inserimento nel messaggio PEC ovvero nella busta telematica , soltanto in un momento successivo alla loro formazione. 4.4. Né possono condurre a diverso avviso gli argomenti, tra loro coordinati, della rilevanza applicativa dell'articolo 2703 c.c. e della normativa emergenziale da Covid-19 spesi dalle pronunce che sostengono la necessaria contestualità tra certificazione della sottoscrizione della procura e redazione del ricorso. 4.4.1. Nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'articolo 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come autenticazione minore o vera di firma . In questo senso, già in tempi risalenti Cass., Sez. II, 19 gennaio 1985, 144 si era affermato che, al fine della prova dell'autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell'articolo 83 c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l'attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'articolo 2703 c.c. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. Successivamente, si è precisato che quella certificazione - intesa, come detto, quale autentica minore - ha soltanto una funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all'atto della autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura tra le altre Cass., S.U., 21 febbraio 1994, numero 1667 Cass., S.U., 17 maggio 1995, numero 5398 Cass., S.U., 28 novembre 2005, numero 25032 Cass., S.U., 4 maggio 2006, numero 10219 Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, numero 14190 Cass., S.U.,7 novembre 2013, numero 25036 Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, numero 10451 Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, numero 9362 Cass., S.U., numero 15177/2021, citata . In ogni caso, come anche rilevato in dottrina, il riferimento alla disciplina di cui all'articolo 2703 c.c. imporrebbe, semmai, una contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione dell'avvocato ciò che trova una qualche rispondenza nella previsione di legge speciale, sopra richiamata, di cui all'articolo 35-bis comma 13, del D.Lgs. numero 25/2008, la quale - come evidenziato da Cass., S.U., numero 15177/2021 - individua, nella certificazione della data di rilascio della procura, un autonomo presupposto di ammissibilità del ricorso, introdotto specificamente dal legislatore, che attribuisce al difensore due distinti poteri e che, ordinariamente, richiederà la presenza fisica del ricorrente all'atto del rilascio della procura speciale e non già tra la procura e la redazione del ricorso cui la stessa si viene a collocare topograficamente. 4.4.2. Né, del resto, giova per un diverso avviso il richiamo alla previsione recata dalla disposizione emergenziale di cui all'articolo 83, comma 20-ter ultimo periodo , del d.l. 17 marzo 2020, numero 17, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, numero 27, la quale nello stabilire che La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia esplicita ciò che era già desumibile dalla norma generale dell'articolo 83 c.p.c. E lo fa in quanto si riferisce a fattispecie peculiare - rispetto alla quale intende ribadire la valenza di quella presunzione assoluta di collocazione topografica che accomuna le altre ipotesi e, segnatamente, ancor più in quanto pertinenti al mondo virtuale quelle della procura digitale e di quella digitalizzata, ossia al caso di una procura alle liti formata su documento analogico dalla stessa parte, che la sottoscrive e la invia telematicamente anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità al difensore, il quale certifica l'autografia con la sola firma digitale sulla copia informatica della procura, così da esercitare una sorta di potere implicito di autenticazione rispetto all'originale cartaceo. Si tratta, quindi, di modalità del tutto differente dal rilascio della procura digitale o digitalizzata in originale da parte del cliente, per cui la specialità della normativa emergenziale non attiene tanto alla non contestualità, ma alla eccezionale facoltà riconosciuta al cliente di inviare una copia informatica della procura cartacea con un meccanismo preordinato ad attestarne la conformità all'originale. Ed è evidente che cessata l'emergenza da Covid-19, che imponeva un rigido distanziamento sociale, è anche venuta meno l'esigenza fatta palese con l'abrogazione dell'anzidetto articolo 83, comma 20-ter, ad opera dell'articolo 66-bis, comma 12, del d.l. numero 77 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge numero 108 del 2021 di derogare al principio generale del rilascio della procura in originale, in formato digitale, ovvero digitalizzato, ma a cura del difensore, che certifica l'autografia a mano e poi estrae la copia informatica autenticata con firma digitale. 5. In conclusione, va ribadito il seguente principio di diritto In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli articolo 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso . 6. Nella specie, la procura alle liti è stata conferita da Riscossione Sicilia S.p.A. all'avvocato Cucchiara, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento pubblicata il 2 luglio 2021, in data 29 luglio 2021 e in pari data il ricorso è stato notificato a Bo.Fr Si tratta, dunque, di una valida procura speciale e il ricorso può, quindi, essere esaminato nel suo contenuto, dovendo a tal fine essere rimesso alla Terza Sezione civile di questa Corte. P.Q.M. Dichiara ammissibile il ricorso e ne rimette l'esame alla Terza Sezione civile.