La maternità surrogata offende la dignità della donna ed è un principio di ordine pubblico: la soluzione resta l’adozione in casi particolari

L’interesse delle minori alla costituzione del rapporto di genitorialità nei confronti della madre intenzionale può trovare legittimamente tutela tramite l’adozione in casi particolari, a maggior ragione dopo l’intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 79 del 2022, che ha esteso la portata del vincolo adottivo ai parenti dell’adottante.

I fatti di causa Due coniugi, a seguito di alcuni consulti medici che avevano sconsigliato alla moglie una gravidanza a causa di farmaci assunti per problematiche psichiche, decidevano di stipulare un contratto per maternità surrogata – vietata in Italia – recandosi, così, in Ucraina. Per l'effetto, nascevano due bambine e veniva formato un atto di nascita conformemente alla legislazione del luogo che riportava entrambi i coniugi genitori delle minori. L'Ambasciata italiana formalizzava la richiesta di trascrizione degli atti di nascita nei registri di stato civile di un comune di una città italiana. Tuttavia, al rientro in Italia della coppia e le due neonate , la Polizia di frontiera segnalava la situazione e il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Milano chiedeva l'apertura di un procedimento ex art. 330 c.c. e seguenti. All'interno di tale procedimento, veniva nominato un Curatore Speciale con autorizzazione all'impugnazione del riconoscimento delle minori effettuato dai genitori veniva espletata una perizia genetica che accertava la paternità biologica in capo al padre ed escludeva ogni legame genetico con la madre veniva disposta CTU psicodiagnostica per la valutazione della capacità genitoriale , perizia che dava atto della buona relazione di attaccamento tra le bambine e i genitori” concludendo per la necessità che le bambine rimanessero in tale famiglia. A definizione del procedimento, il Tribunale limitava la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori affidando le minori all'ente, valutata la mancata comprensione da parte dei genitori di aspetti di fragilità personale e genitoriale, soprattutto nella madre, che potevano avere ricadute negative sul rapporto con le bambine. Il Curatore Speciale, così come autorizzato dal giudice minorile, instaurava innanzi al Tribunale ordinario un procedimento ex art. 263 c.c. volto a rimuovere lo status di figlie rispetto alla signora in quanto difforme dal vero, invocando il divieto di maternità surrogata quale espressione di un principio di ordine pubblico potendo le minori divenire figlie della donna facendo ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari. Parte convenuta, invece, si opponeva alle richieste del Curatore invocando a propria volta la preminenza dello status filiationis rispetto al favor veritatis , ritenendo nel maggior interesse delle due minori mantenere il loro status di figlie rispetto alla verità biologica richiamando anche l'esito della CTU genitoriale espletata innanzi al Tribunale per i Minorenni. Il Tribunale ordinario lo status filiationis prevale Il Tribunale rigettava la richiesta del Curatore ex art. 263 c.c. ritenendo di non voler dare prevalenza al favor veritatis non potendo l'interesse del minore essere adeguatamente tutelato attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari come, invece, sostenuto dalla Corte Costituzionale n. 272 del 2017 . Secondo il Tribunale, infatti, lo strumento dell'adozione che dovrebbe essere utilizzato - una volta dichiarato che le minori non fossero figlie della madre committente - non sarebbe uno strumento tempestivo, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione n. 1842 del 2022 . In tale pronuncia, infatti, si legge che l'adozione è un procedimento finalizzato ad un provvedimento che richiede un lungo e complesso iter processuale e decisionale [ ] tale procedimento comporta una articolazione e complessità [ ] esponendo pertanto il minore a un lungo periodo di incertezza giuridica sulla propria condizione personale e determinando una preclusione o, comunque, una serie di ostacoli gravi all' esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore intenzionale che la richiede . Secondo il Tribunale, pertanto, verrebbe a crearsi per le minori - a seguito della demolizione di uno status che da anni le identifica come figlie di questi due genitori, che da sempre vivono in Italia, che nel loro contesto di vita e di crescita come tali si identificano e sono identificate dagli altri -, una condizione di incertezza giuridica che di fatto, privandole della pienezza della condizione attuale, già rappresenta un significativo vulnus per le minori. Le due bambine dovrebbero andare incontro a un periodo non breve in cui non vedrebbero tutelati pienamente i loro diritti, che attualmente sono già riconosciuti nei confronti di entrambi i genitori. Le minori rischierebbero, a fronte di accadimenti non controllabili, legati ad esempio alla subentrata impossibilità materna di chiedere l'adozione, o alla aleatoria scelta – o all'impossibilità - del padre di prestare il consenso, di vedere addirittura preclusa la possibilità di ricostruire un'identità familiare che per loro è ormai naturale, scontata e sicuramente appagante. Le minori non possono essere responsabili per le scelte procreative dei loro genitori . Nel caso di specie, poi, il Giudice dava atto che erano stati avviati e proseguiti con efficacia tutti i percorsi di supporto per gli adulti e le figlie minori, che sono state accompagnate in un lavoro di conoscenza e consapevolezza rispetto alla loro storia e alla loro venuta al mondo. Il bilanciamento di interessi Il Giudice di primo grado, così, ha compiuto un bilanciamento di interessi ritenuto che le capacità genitoriali delle parti non erano mai state messe in discussione, il Tribunale riteneva nell'interesse concreto delle minori di non rimuovere il loro status di figlie delle parti al fine di garantire l'interesse delle minori alla continuità affettiva con la madre intenzionale e all' identità personale , nonché a mantenere piene relazioni genitoriali con le persone che le hanno sino a oggi allevate e che riconoscono come genitori. Rigettava, così, la domanda del Curatore, pur riconoscendo il legittimo compito dello Stato di scoraggiare pratiche elusive del divieto di maternità surrogata. Il vuoto normativo La Corte d'Appello, al contrario, nell'accogliere l'impugnazione proposta dal Curatore Speciale, riteneva non ammissibile da parte del giudice un bilanciamento di interessi rispetto ad una pratica , quella di maternità surrogata, vietata nel nostro ordinamento e profondamente lesiva della dignità della donna. È noto che, nonostante i moniti e gli inviti rivolti dai giudici al Legislatore, il sistema normativo italiano soffre di un grave vuoto in riferimento alla tutela di quei figli nati da maternità surrogata. Tali figli subiscono , inevitabilmente e per il sol fatto della modalità in cui sono venuti al mondo, la deprivazione della possibilità di instaurare un rapporto di genitorialità pieno con coloro che hanno desiderato il loro concepimento e la loro nascita . La Suprema Corte, n. 26967 del 2023 , ha osservato che il vuoto normativo non è in contrasto con l'art. 8 e 14 Cedu laddove si può ricorrere all'istituto dell'adozione in casi particolari. I poteri del giudice Secondo la Corte d'Appello, il Giudice , in via interpretativa, non è autorizzato , nemmeno a fronte di una grave inadempienza delle istituzioni pubbliche che tardano a intervenire, a colmare il suddetto vuoto mediante lo strumento di una pretesa possibilità di bilanciamento tra l'interesse pubblico alla repressione della maternità surrogata e l'interesse del minore all'acquisizione del rapporto genitoriale con le figure parentali di riferimento . L'adozione come istituto vicariante e tutelante per il minore Non potendo automaticamente considerare i figli nati da maternità surrogata figli dei genitori committenti/intenzionali, stante il divieto di tale pratica nel nostro ordinamento, in assenza di un intervento auspicato del Legislatore, l'unica soluzione rimane quella di ricorrere all'adozione particolare . Circa le criticità, la Corte precisa in merito al necessario preventivo consenso del genitore biologico all'adozione, il Tribunale, ove ritenuto il diniego di consenso pretestuoso e contrario all'interesse del minore, può pronunciare ugualmente l'adozione, soprattutto se tale dissenso rischi di pregiudicare l' interesse del minore a veder costituito un rapporto parentale con il genitore degli affetti”, ovvero con quel genitore, non biologico, che di fatto abbia voluto la sua nascita, si sia fatto carico del suo allevamento e della sua crescita, e intrattenga con il minore un rapporto emotivamente ed affettivamente profondo. Inoltre, la stessa Corte ha dato atto del venire meno, per effetto della Corte Cost. n. 79 del 2022 , di un altro tra i principali motivi di criticità, ovvero l'inidoneità dell'adozione in casi particolari a costituire rapporti di parentela tra l'adottando ed i parenti dell'adottante. In seguito alla sentenza n. 79 del 2022 della Corte Costituzionale l'adozione del minore in casi particolari produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell'adottante. La dignità della donna La maternità surrogata offende in modo profondo la dignità della donna . La tutela della dignità umana della madre e il divieto di mercificare il corpo, anche se in assenza di corrispettivo, deve automaticamente soccombere di fronte all'interesse del minore. Ciò in quanto in presenza di una scelta legislativa, quella del divieto addirittura penalmente sanzionato, dettata a presidio di valori fondamentali, non essendo consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino Cass. Sez. U n. 38162 del 2022 . La maternità surrogata come atto di disposizione del corpo La surrogazione di maternità si fonda su di un atto di disposizione che, a differenza della donazione di ovociti, ha ad oggetto non una parte staccabile del corpo umano come sono i gameti , bensì il corpo stesso della donna . L'obbligo di disporre del proprio corpo, cioè di restare incinta per poi cedere il neonato a terzi, che l'accordo è diretto a far sorgere, strumentalizza il corpo femminile, degradando la donna a esclusivo mezzo di soddisfacimento dei fini altrui, e quand'anche gratuita, non esclude che la donna sia meramente un mezzo per realizzare il progetto di genitorialità di altri quando, poi, la stessa sia onerosa, al disvalore già rappresentato dalla strumentalizzazione del corpo della donna, si aggiunge la commercializzazione di esso ed altresì quello della vendita del bambino. Il bambino nato da maternità surrogata Dovendo quindi decidere le sorti del bambino che, previa violazione del divieto, sia nato dalla maternità surrogata vietata in Italia ma ammessa all'estero ove è stata attuata, si pone il problema di bilanciare l'esigenza di coerenza con il valore della dignità, protetto dal divieto, e la dignità del nato stesso , che non ha colpa del modo in cui è venuto al mondo e merita protezione al pari di ogni altro bambino, salvo però ricordare che la dignità del nato, unitamente a quella della madre tenuta a portare avanti la gravidanza, partorirlo e consegnarlo, è una delle stesse ragioni del divieto. La tutela del nato non può significare diritto alla conservazione di uno status , acquisito all'estero, di figlio del genitore intenzionale privo di legame biologico, in applicazione di una sorta di diritto alla conservazione del fatto compiuto piuttosto, al minore dovrà esser riconosciuto il diritto alla conservazione del rapporto affettivo allacciato con quel genitore che, sebbene intenzionale, e non biologico, abbia saputo creare, nel tempo, un legame di tipo familiare pieno ed appagante. Diritto tutelato e perseguito, secondo la Corte, attraverso l'adozione in casi particolari. Nessun diritto a diventare genitore La Corte ricorda che non sussiste alcun diritto, costituzionalmente garantito, di diventare genitore, e dunque, fare ricorso alla maternità surrogata all'estero , mentre essa è vietata nel nostro Paese, pretendendo di legittimare il nato per tale via, non rappresenta esercizio di una libertà costituzionalmente garantita.

Presidente Laurenzi Relatore Arceri IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO Nell'anno 2016 i coniugi C.L. e A.V. – a seguito di alcuni consulti medici che avevano sconsigliato alla moglie una gestazione, a causa di problemi di carattere psicologico, che la costringevano da anni a seguire una terapia farmacologica – si recavano a omissis omissis , ove ricorrevano alla pratica della maternità surrogata, ritenuta in quello Stato legale, stipulando il relativo contratto, a titolo oneroso, al costo di € 39.000,00. A seguito del citato contratto, in data 25 novembre 2016, nascevano due gemelle eterozigote, MAR. e MA., le quali venivano subito consegnate ai genitori committenti con i relativi atti di nascita, formati nel rispetto delle norme in vigore in omissis . In data 8 dicembre 2016 i sigg. C.L. e A.V. chiedevano all'Ambasciata italiana a omissis il rilascio del titolo di viaggio provvisorio in favore delle minori. Con comunicazione del 29 dicembre 2016 l'Ambasciata italiana a omissis inviava nota alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, formalizzando la richiesta di trascrizione degli atti di nascita delle minori nei Registri di stato civile del Comune di omissis . A seguito della segnalazione inviata in data 30 dicembre 2016 dalla Polizia di Frontiera presso lo scalo aeroportuale di Malpensa, che riferiva di aver sottoposto a controllo una coppia con due neonate proveniente da omissis , la cui identificazione presentava elementi di sospetto, e di non aver ricevuto risposta a specifiche domande sulla maternità delle bambine, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Milano chiedeva l'apertura di un procedimento ex articolo 330 e seguenti c.c. Con il medesimo ricorso il PM chiedeva la nomina di un Curatore Speciale per le minori e l'autorizzazione all' impugnazione del riconoscimento di C.MAR. e C.M. effettuato da C.L. e da A.V. o quanto meno, solo da quest'ultima.” chiedeva ex articolo 252 c.c. che venisse valutato se inserire le minori nel nucleo familiare composto dai due coniugi, e in caso affermativo, solo con opportuni controlli e sostegni inoltre lo stesso PM, agendo ex articolo 330 e ss. c.c. , richiedeva di dichiarare decaduta dalla responsabilità genitoriale A.V., con affido delle minori ai Servizi Sociali e limitazione della responsabilità genitoriale del padre sulle decisioni di collocamento, educazione e cura. A seguito della medesima segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, in data 21 febbraio 2017 il Pubblico Ministero, dott.ssa Ancona, interrogava i Sig.ri C.L. e A.V., poiché indagati nell'ambito di un procedimento penale ai sensi degli artt. 567 c.p. e 12 co. 6 legge 40/2004 . Nell'ambito di tale procedimento A.V. dichiarava di soffrire di disturbo depressivo dell'umore, che richiedeva da anni l'assunzione di diversi farmaci, e che pertanto le era stato sconsigliato di intraprendere una gravidanza propria, in quanto il feto avrebbe potuto riportare gravi malformazioni. Alla luce di ciò, i coniugi affermavano di aver deciso di comune accordo di ricorrere alla tecnica della maternità surrogata, specificando altresì che C.L. era genitore biologico delle minori e di averne la certezza, considerati i numerosi esami di paternità svolti a omissis . Nel procedimento penale, avviato per la violazione delle norme di cui agli artt. 110, 576 co.2 c.p. e 12 co. 6 l.40/2004 , il Pubblico Ministero instava per l'archiviazione, così argomentando La condotta tenuta dagli odierni indagati è stata oggetto di differenti qualificazioni giuridiche e di differenti determinazioni in ordine alla rilevanza penale o meno, con emersione di notevoli divergenze di trattamento Ira differenti Tribunali. Anche per tali ragioni, la questione è approdata all'attenzione della Suprema Corte che si è determinata con la sentenza numero 13525 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto proprio un caso analogo a quello riguardante gli odierni indagati ed occorso in omissis . Quanto alla specifica incolpazione oggetto del presente procedimento articolo 567 co. 2 c.p. , la sentenza appena citata ha assunto una posizione estremamente chiara e netta, affermando che per la configurazione del suddetto delitto la condotta deve comportare una alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell'atto di attestazione, ossia sul momento genetico dell'atto, sulla prima origine e produzione del medesimo ciò, con conseguente esclusione dell'integrazione dell'ipotesi delittuosa nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell' articolo 15 del d.P.R. numero 396 del 2000 da parte di cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare secondo le norme stabilite dalla legge del luogo. […] La Corte ha con precisione evidenziato che ai fini della configurabilità del delitto in esame è necessaria un'attività materiale di alterazione di stato che costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione ad un ufficiale di stato civile e che si caratterizzi per la originaria idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell'indicazione di un genitore diverso da quello naturale, così peraltro, reiterando una posizione già assunta in precedenza benché non a proposito di questa specifica casistica Sez. 6, numero 47136 del 17 settembre 2014, P, Rv. 260996 . La condotta, per avere rilevanza penale ex articolo 567 co. 2 c.p. , deve pertanto comportare un'alterazione destinata a riflettersi sulla genesi iniziale dell'atto di nascita, a nulla rilevando anche in questo caso, così come in precedenza già precisato Cass. Sez. 6, numero 35806 del 5 maggio 2008, G., Rv. 241254 l'eventuale rilascio di false dichiarazioni in un momento successivo alla prima formazione dell'atto destinate a provare lo stato civile, non essendovi più la formale possibilità che le successive dichiarazioni inficino o modifichino quanto attestato in quel certificato. Applicando tali ferme conclusioni giuridiche al caso in esame assolutamente accertato in ogni suo profilo fattuale e materiale, peraltro anche grazie alla collaborazione offerta dagli indagati in sede di interrogatorio, non è possibile isolare alcuna materiale alterazione dello stato civile delle minori C.MA. e C.MAR. all'atto della loro nascita anzi, il suddetto atto di nascita risulta perfettamente legittimo alla luce della normativa del luogo ove è stato redatto. Ciò posto, ai sensi dell' articolo 15 del d.P.R. numero 396 del 2000 , le dichiarazioni di nascita relative a cittadini italiani […] nati all'estero sono rese all'autorità consolare articolo 15 co. I d.P.R. 396/2000 e devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa, con trasmissione degli atti, senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorità diplomatica o consolare articolo 15 co. 2 d.P.R. 396/2000 . Quella descritta al punto che precede costituisce esattamente la condotta che C.L. e A.V. hanno tenuto gli stessi hanno infatti esibito all'Ambasciata italiana proprio il certificato di nascita in loro possesso, prodotto proprio dalle autorità amministrative ucraine di riferimento ed a loro direttamente consegnato, proprio nella sua versione originaria, senza che essi dessero seguito ad alcuna alterazione o modificazione materiale del medesimo. Al contrario, paradossalmente, sarebbe stata la loro mancata immediata produzione dell'atto a rappresentare, eventualmente, un illecito ai sensi della sopra indicata normativa italiana. La Corte di Cassazione, con la sentenza qui richiamata, si è persino spinta a precisare come non sussista alcun obbligo per coloro che consegnano il suddetto certificato anagrafico di verificare o confermare i contenuti del medesimo documento, dal momento che la provenienza dall'autorità amministrativa stessa ben può produrre nei destinatari dell'atto una aspettativa ed una presunzione di veridicità dei contenuti ivi riportati. Nessun rilievo può essere invece attribuito alla mancata produzione della contrattualistica relativa al contratto con la madre naturale o con la struttura sanitaria omissis , né all'atto negoziale di rinuncia di maternità sottoscritto da colei che ha fisicamente portato a conclusione la gravidanza finché nessuna normativa – né locale né italiana – dovesse imporre tale obbligo, la produzione cui si dovrà dare seguito nei confronti dell'autorità diplomatica italiana resterà unicamente rappresentata dal suddetto atto di nascita che, nel caso specifico, attestava con chiarezza ed univocità la maternità e la paternità degli indagati. Ritiene la scrivente che la fattispecie di cui all' articolo 567 comma 2 c.p. sia inapplicabile nel caso in esame difettandone l'elemento oggettivo. La pronuncia sin qui richiamata si rivela peraltro estremamente interessante non solo per quanto sinora evidenziato in relazione all'insussistenza del reato ex articolo 567 co. 2 c.p. contestazione originaria alla luce della quale è stata eseguita l'attività di indagine oggetto del presente procedimento , ma anche perché prende in esame anche tutte le ipotesi di contestazione minore, costituite da quelle previste e punite dall' articolo 12 co. 6 L. 40/2004 , dagli artt. 48 476 c.p. e dall'articolo 495 c.p. Quanto alla violazione del divieto di maternità surrogata articolo 12 co. 6 L. 40/2004 entra in gioco la questione avente ad oggetto il se, per punire secondo la legge italiana il reato commesso all'estero, sia necessario che si tratti di fatto previsto come reato anche nello stato in cui fu commesso cosiddetta doppia incriminabilità . Sul punto, la Corte di Cassazione ha espressamente chiarito che al di là delle contrapposizioni dottrinali, la suddetta questione è controversa anche presso la stessa giurisprudenza, così insistendo per valorizzare la forte possibilità che – data tale complessiva incertezza giuridica – l'errore sulla rilevanza penale o meno della condotta ben possa essere considerata scusabile secondo i criteri della sentenza della Corte Costituzionale numero 364 del 1988 l'errore sul precetto è inevitabile nei casi d'impossibilità, di conoscenza della legge penale da parte d'ogni consociato, aggiungendo che tali casi attengono, per lo più, alla oggettiva mancanza di riconoscibilità, della disposizione normativa ad es. assoluta oscurità del testo legislativo oppure alle incertezze di interpretazione giurisprudenziale come nel caso in esame . Per tali ragioni, appare evidente – per stessa precisazione offerta dalla Corte di Cassazione – che gli autori delle condotte analoghe a quelle attuate dai coniugi C.L., già ritenuti incolpevoli del reato ex articolo 567 co. 2 c.p. , non possono certo essere ritenuti responsabili di quello previsto dall' articolo 12 co. 6 L. 40/2004 , per impossibilità per gli stessi di comprendere preventivamente e con certezza se la commissione all'estero di attività punite all'interno dei confini nazionali potesse essere comunque rilevante dal punto di vista penale interno. Quanto alle fattispecie ancora minori, occorre valutare l'eventuale responsabilità degli indagati rispetto agli artt. 48 476 c.p. , benché non originariamente contestati. Anche in questo caso, grazie alla chiave di lettura fornita dalla Corte di Cassazione, appare evidente come non sia sussistente l'elemento oggettivo del reato indicato, in quanto l'ufficiale di stato civile italiano presso l'anagrafe del Comune di omissis non ha – nel caso specifico – formato alcun alto falso, ma si è limitato a procedere alla trascrizione di un atto riguardante un cittadino italiano già completo e preesistente, benché formato all'estero. Infine, occorre valutare l'eventuale integrazione del reato di cui all' articolo 495 c.p. , che punisce chiunque dichiari o attesti falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona. Già nella ricostruzione fattuale della presente vicenda la scrivente ha ricordato come sia dinnanzi alle Autorità italiane che di fronte al PM gli indagati non abbiano mentito sulla vicenda in esame, limitandosi a non rispondere ai primi ovvero descrivendo alla sottoscritta tutta la loro storia senza riserve. Ciò posto, è assolutamente verosimile che coloro – italiani o ucraini che siano – che hanno coadiuvato e veicolato i coniugi C.L. al compimento di questo iter, abbiano avuto cura di consigliare loro come comportarsi al momento delle richieste integrative presentate dall'Ambasciata contestualmente alla ricezione ed al deposito dell'atto di nascita in omissis . La possibilità o meno di censurare questo particolare aspetto della condotta degli indagati costituisce una valutazione di natura etica e morale che non può trovare spazio in questa sede, così come non può trovarlo ogni altro aspetto non prettamente giuridico evidentemente emergente dalla complessiva considerazione della vicenda in esame. Dal punto di vista della obiettiva valutazione dell'elemento oggettivo del reato di cui all' articolo 495 c.p. , la circostanza della – pur – intenzionale mancata risposta alla richiesta del funzionario consolare di chiarire se fossero davvero loro i genitori naturali delle due gemelle non integra in alcun modo la condotta descritta dalla norma incriminatrice in questione l'atto con il quale sono state attestate la maternità e la paternità delle neonate era, infatti, rappresentato dal documento prodotto, che costituiva un certificato cartaceo valido ed a sé stante, in alcun modo necessitante di integrazioni dichiarative suppletive. Pertanto, essendo il certificato di per sé sufficiente ad attestare i suoi contenuti, avendo gli indagati soddisfatto, con il mero deposito del medesimo, ogni obbligo a loro imposto dalla legge e non avendo gli stessi effettivamente rilasciato alcuna falsa dichiarazione integrativa essendosi infatti limitati – per stessa ammissione dell'Ambasciata – a non rispondere alle domande proposte, senza invece rilasciare affermazioni mendaci , non risulta in alcun modo che i coniugi C.L. abbiano fatto ricorso a false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale per attestare la verità circa l'ascendenza delle bambine. […]”. *** Il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 14 settembre 2017, ritenuta l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi tra le minori e i genitori, riteneva necessaria la nomina del curatore speciale – attuale appellante – che rappresentasse le minori inoltre, disponeva l'esecuzione di una C.T.U. genetica sui genitori e sulle minori e ordinava la comparizione delle parti per il giorno 10 ottobre 2017. Qualche giorno prima della comparizione avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano, esattamente in data 6 ottobre 2017, la coppia chiedeva al Comune di omissis di provvedere alla trascrizione dell'atto di nascita delle due minori C.MAR. e C.MA. formatosi a omissis , dal quale risultavano entrambi genitori delle minori. La CTU, di seguito, confermava una piena compatibilità genetica tra il profilo di C.L. e quello relativo a C.MA. e C.MAR.” veniva pertanto confermato che le due minori erano figlie biologiche di C.L In data 12 gennaio 2018, accogliendo la specifica istanza del Curatore nominato, datata 20 dicembre 2017, il Tribunale per i Minorenni disponeva di procedersi a CTU per la valutazione psicodiagnostica della famiglia nella richiesta del P.M. si rappresentavano le criticità legate alle motivazioni che avevano indotto la madre a ritenere di non poter procreare e la sostanziale fragilità delle motivazioni portate dai genitori per giustificare l'accesso alla maternità surrogata e sulla loro capacità genitoriale. Il CTU concludeva il suo incarico depositando relazione da cui emergeva che la coppia C.L. e A.V., può/deve continuare a svolgere il compito genitoriale per queste bambine, risultando questo il principale fattore protettivo per queste bambine nel loro complesso, essendosi definite precise e ricorsive strategie di attaccamento/accudimento genitori-figlie e dinamiche ricorsive protettive nella famiglia le vulnerabilità riscontrate soprattutto con A.V., possono essere prese in considerazione e corrette considerando la risorsa coppia”, che si presenta attualmente come elettivo punto di forza a parziale non completa riparazione delle vulnerabilità di A.V Riteniamo perciò che debba essere preso in considerazione un percorso di supporto psicologico rivolto alla coppia genitoriale e non alla sola A.V. cosicché le risorse già esistenti tra i due adulti possano essere di stimolo e protettive verso un ulteriore cambiamento soprattutto di A.V. come madre , che ci aspettiamo per consentire alle bambine di essere meno ambivalenti e più dirette nelle loro esplorazioni…. Il percorso suggerito dovrebbe accompagnare la coppia fino al raggiungimento di una più chiara consapevolezza dei due genitori rispetto alle dinamiche relazionali con le loro bambine”. Invero, il Tribunale per i Minorenni, nel decreto definitivo del 18 febbraio 2020, dava conto che La consulenza svolta non ha evidenziato profili di pregiudizio con riferimento alle capacità genitoriali e alla relazione con le bambine atteso che le bambine presentano strategie funzionali di attaccamento con entrambi i genitori ed entrambi i genitori presentano strategie funzionali di accudimento”, e osservava che all'esito dell'indicazione da parte del CTU della opportunità di un percorso psicologico per la coppia genitoriale, i coniugi avevano dato indicazioni non del tutto veritiere circa l'avvio di una effettiva e seria presa in carico psicologica. Il Tribunale si determinava pertanto, definendo il procedimento, a limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e ad affidare le minori all'Ente, valutata la mancata comprensione da parte degli odierni appellanti di aspetti di fragilità personale e genitoriale, soprattutto nella madre, che potevano avere ricadute negative sul rapporto con le bambine, se non adeguatamente supportate da una presa in carico psicologica, nonché tenuto conto delle motivazioni che avevano indotto alla scelta della maternità surrogata e delle difficoltà di ordine emotivo che sarebbero derivate dall'affrontare il procedimento giudiziario in corso, nonché dell'approssimarsi del momento in cui sarebbe stato necessario spiegare alle bambine le modalità con cui erano state procreate. Indicava, pertanto, all'Ente di monitorare la situazione, con riferimento allo stato psicoemotivo delle minori e rispetto a presa in carico e sostegno genitoriale per i genitori. In data 7 giugno 2019 veniva anticipata alla coppia l'instaurazione del procedimento di disconoscimento avanti il Tribunale ordinario di Pavia, richiesto anche dal PM con la richiesta di apertura del procedimento. Il curatore speciale, pertanto, instaurava con atto di citazione notificato in data 6 agosto 2019, il procedimento di prime cure, diretto a rimuovere lo status acquisito dalle minori in quanto difforme dal vero, rammentando che nel nostro ordinamento il divieto di maternità surrogata è espressione di un principio di ordine pubblico, come confermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 8 maggio 2019, numero 12193 , che ha ravvisato nell'istituto dell'adozione in casi particolari la corretta strada per tutelare, comunque, l'interesse delle minori alla conservazione della famiglia degli affetti”. Parte convenuta aveva invece chiesto il rigetto della domanda, sostenendo la preminenza, nel caso in esame, dello status filiationis sul favor veritatis, in sintonia, in tesi, con recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali ed europei in altri termini, parte convenuta reputava sussistenti i presupposti per ritenere prevalente l'interesse delle minori C.MA. e C.MAR. al mantenimento del loro status di figlie legittime della Sig.ra A.V. su quello all'affermazione della verità biologica, con conseguente rigetto della domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, richiamando anche l'esito della CTU psicodiagnostica espletata presso il Tribunale per i Minorenni. Nel corso del procedimento veniva svolto l'interrogatorio libero dei coniugi C.L. e A.V. e disposto che i Servizi affidatari delle bambine trasmettessero relazioni di aggiornamento. I Servizi affidatari più volte relazionavano in ordine all'evoluzione della vicenda familiare, dando conto di un netto miglioramento della situazione, rispetto alle motivazioni che avevano indotto il Tribunale per i Minorenni a limitare la responsabilità genitoriale dei signori C.L. ed A.V., sia dal punto di vista del percorso evolutivo delle minori, sia della serietà con cui i genitori si erano affidati agli operatori per una presa in carico sia a livello di percorso genitoriale che, per la sig. A.V., a livello personale. La sentenza numero 1604/2022 nel procedimento R.G. 4599/2019 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Pavia decisa in Camera di Consiglio in data 28 novembre 2022, pubblicata in data 20 dicembre 2022 così statuiva […] In definitiva, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, occorre assicurare anche al minore nato da maternità surrogata una tutela dei suoi diritti costituzionali non deteriore, come attualmente risulta essere rispetto ai diritti della donna gestante e dell'adottato. Demolire uno status di figlio in modo astratto ed automatico per il fatto stesso che il minore sia nato da surrogazione di maternità, poiché tale condotta è giustamente sanzionata penalmente, pur quando nessuna condanna sia di fatto intervenuta in concreto verso il genitore intenzionale come appunto nel caso in esame finirebbe ad esempio per porre il figlio nato da maternità surrogata la cui madre d'intenzione non abbia subito alcuna sanzione penale, in posizione diversa e deteriore rispetto anche a quella del figlio la cui madre sia stata condannata per alterazione di stato e per la quale non potrebbe essere applicata quale conseguenza automatica la decadenza dalla responsabilità genitoriale cfr. sent. Corte Cost. numero 31/2012 e numero 7/2013 . Il Collegio osserva dunque che la soluzione della prevalenza automatica del favor veritatis in caso di maternità surrogata, sostenuta da Corte Costituzionale 272/2017 con riferimento all'azione di stato oggetto del presente procedimento, non potendo l'interesse del minore essere adeguatamente tutelato dall'adozione in casi particolari, non appare più sostenibile, proprio alla luce della evoluzione giurisprudenziale parere CEDU e Corte Costituzionale 33/2021 sopra rammentata. Proprio con riferimento all'adozione in casi particolari, occorre menzionare anche la recente ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale sentenza 28.3.2022 numero 79 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della l. 4.5.83 numero 184 nella parte in cui, mediante rinvio all' articolo 300 secondo comma c.c. , prevede che l'adozione in casi particolari non induca alcun rapporto civile tra l'adottando e i parenti dell'adottante. In detta pronuncia viene dichiarato che non riconoscere i legami familiari con i parenti del genitore adottivo equivale a disconoscere l'identità del minore, costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che di fatto costituiscono stabilmente il suo quotidiano. Peraltro, nonostante tale pronuncia, l'adozione del figlio del coniuge e in genere l'adozione in casi particolari, comporta un iter che non assicura in concreto al minore né una rapidità del giudizio di riconoscimento del legame genitoriale né una tutela adeguata, soprattutto in considerazione dei passaggi richiesti, ponendosi – anche alla luce della pronuncia sopra richiamata, in evidente contrasto con i requisiti, di tempestività ed efficacia richiesti dalla CEDU . Lo strumento che dovrebbe essere utilizzato una volta dichiarato che le minori C.MAR. e C.MA. non sono figlie della sig. A.V., nonostante a partire dal 2017 la stessa risulti essere nel nostro Stato la madre anche giuridica delle gemelle non sarebbe uno strumento tempestivo come ha chiaramente affermato la stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione 1842/2022, che ha osservato trattarsi di procedimento finalizzato ad un provvedimento che richiede un lungo e complesso iter processuale e decisionale…… tale procedimento comporta una articolazione e complessità …. esponendo pertanto il minore a un lungo periodo di incertezza giuridica sulla propria condizione personale e determinando una preclusione o, comunque, una serie di ostacoli gravi all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore intenzionale che la richiede.” Verrebbe dunque a crearsi per le minori a seguito della demolizione di uno status che da sei anni le identifica come figlie di questi due genitori, che da sempre vivono in Italia, che nel loro contesto di vita e di crescita come tali si identificano e sono identificate dagli altri -, una condizione di incertezza giuridica che di fatto, privandole della pienezza della condizione attuale, già rappresenta un significativo vulnus per le minori. Le due bambine dovrebbero andare incontro ad un periodo non breve sia che si voglia fare riferimento all'attesa di un provvedimento legislativo più volte sollecitato, sia che si guardi all'attuale percorso di adozione in casi particolari in cui non vedrebbero tutelati pienamente i loro diritti, che attualmente sono già riconosciuti nei confronti di entrambi i genitori. Le minori rischierebbero, a fronte di accadimenti non controllabili, legati ad esempio alla subentrata impossibilità materna di chiedere l'adozione, o alla aleatoria scelta – o all'impossibilità del padre di prestare il consenso, di vedere addirittura preclusa la possibilità di ricostruire un'identità familiare che per loro è ormai naturale, scontata e sicuramente appagante. Questa situazione di incertezza giuridica, riducendo i diritti attualmente riconosciuti a MAR. e MA., avrebbe come conseguenza il far ricadere sulle minori la responsabilità per le scelte procreative dei loro genitori. Va anche considerato che nello specifico caso in esame, risulta che la madre gestante abbia aderito consapevolmente al percorso, nella cornice di una legge statale che prevede la possibilità di recedere dalla decisione fino alla nascita. La madre gestante ha rinunciato a riconoscere le minori. Dunque, oltre a non poter garantire alle minori una tutela adeguata e tempestiva, considerata la pratica a cui è stato fatto ricorso e la scelta della madre gestante di rinunciare alle minori, non verrebbe concretamente loro neppure garantito il diritto di vedersi riconosciute ed essere figlie della madre che le ha messe al mondo. Nel caso specifico si deve anche tenere conto della particolare situazione che ha indotto il Tribunale per i Minorenni a disporre l'affido delle minori all'Ente, e cioè perché vigilasse sul percorso della coppia genitoriale. Orbene, posto che il percorso in questione è stato avviato, con supporto anche finalizzato e ad aiutare i genitori ad affrontare con le minori la verità sulla loro origine, e considerato che la madre sta adeguatamente gestendo le sue fragilità psicologiche tramite un percorso personale, ci si chiede se e quale incidenza sulle scelte dei genitori e sul benessere delle minori potrebbe avere cancellare lo status giuridico in relazione alla madre. Lo stesso Pubblico Ministero minorile, chiedendo al Tribunale per i Minorenni di confermare la nomina del curatore speciale delle bambine, ha evidenziato il rischio che nel caso in cui la domanda di disconoscimento della maternità fosse accolta, la condizione delle due minori sul piano giuridico risulterebbe sostanzialmente modificata e la tutela sancita nel loro interesse si rivelerebbe priva di ogni contenuto in quanto la sig. A.V., non avendo più la veste di genitore , non sarebbe in alcun modo tenuta ad osservare le prescrizioni contenute nel decreto definitivo”, così egli stesso riconoscendo i rischi concreti di una demolizione dello status. Privare le minori del riconoscimento giuridico della sig. A.V. come loro madre, significherebbe privarle dunque anche dell'importante supporto fornito, sino ad oggi, dai Servizi Sociali che hanno accompagnato la coppia e le minori in un percorso durato anni, con riconosciuti risultati a favore della capacità genitoriale dei coniugi e del benessere psicofisico delle bambine. Rammentato altresì che la capacità genitoriale dei sigg. C.L. ed A.V. non è mai stata messa in discussione si richiamano le conclusioni della CTU svolta nel procedimento minorile , il Tribunale ritiene che la soluzione ottimale nel concreto interesse delle minori sia quella di non rimuovere il loro status di figlie dei sigg. C.L. e A.V., da sei anni acquisito e riconosciuto in Italia peraltro anche la corte Costituzionale del 2017 fa riferimento, tra le variabili in gioco da considerare, anche alla durata del rapporto instauratosi col minore e quindi alla condizione identitaria già da esso acquisita” Pertanto, nell'ottica del bilanciamento degli interessi nel caso concreto pur riconoscendo il legittimo compito dello Stato di scoraggiare pratiche elusive del divieto di maternità surrogata al fine di garantire l'interesse delle minori MAR. e MA. alla continuità affettiva con la madre intenzionale e all' identità personale, nonché a mantenere piene relazioni genitoriali con le persone che le hanno sino ad oggi allevate e che riconoscono come genitori, si impone il rigetto della domanda. Considerata la novità e l'incertezza giuridica delle questioni trattate le spese processuali devono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, -rigetta la domanda proposta ex articolo 263 c.c . dal Curatore Speciale delle minori MA. e MAR. C.L. -compensa integralmente tra le parti le spese di lite. […]”. IL PROCEDIMENTO D'APPELLO Avverso l'emessa sentenza proponeva appello il Curatore speciale delle minori con atto di citazione datato 10 febbraio 2023, formulando le conclusioni che seguono …Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata numero 1604/2022 pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 28 novembre 2022 nel procedimento R.G. 4599/2019, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 20 dicembre 2022, notificata via pec in data 20 dicembre 2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano Accertarsi e dichiararsi che la Sig.ra A.V. non è madre delle minori C.MAR. e C.MA. Accertarsi che la trascrizione degli atti di nascita esteri richiesta in data 19.09.2017 dall'Ambasciata d'Italia in omissis e avvenuta in data 06.10.2017 difetta di veridicità e per l'effetto dichiararla inefficace. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di omissis PV di redigere un nuovo atto di nascita contenente il solo padre Sig. C.L. e procedersi alle necessarie trascrizioni Oneri e spese del presente grado di giudizio come da legge. […]”. Parte appellante argomentava i seguenti motivi in diritto IN MERITO ALLA MATERNITÀ SURROGATA. Nello specifico, parte appellante evidenziava che il Giudice di prime cure sembrava aver dimenticato che il ricorso alla maternità surrogata è una pratica” espressamente vietata nel nostro ordinamento, ai sensi dell 'articolo 12 comma 6 legge 19 febbraio 2004, numero 4 0, il quale espressamente recita chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.00 a un milione di euro”. Il contratto di cui si tratta è quindi proibito sia se esso è a titolo oneroso, sia a titolo gratuito. Pur sapendo che la pratica della maternità surrogata era vietata, la coppia appellata aveva invece chiesto al Comune di omissis di trascrivere l'atto di nascita delle figlie al Comune di omissis , trascrizione che veniva poi effettuata, senza alcun approfondimento in merito alla maternità biologica della Sig.ra A.V Ma la maternità” riconosciuta dal Comune di residenza, e successivamente legittimata dal Tribunale di Pavia non troverebbe, invece, in alcun modo legittimazione nell'orientamento nomofilattico delle massime giurisprudenze. L'appellante, pertanto, richiamava diverse pronunce giurisprudenziali • la Corte di Cassazione a Sezioni Unite numero 12193 dell'8 maggio 2019 , già citata, la quale aveva affermato il principio secondo cui non potrebbe riconoscersi nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che attribuisca lo status di figlio ad un bambino nato in seguito a surrogazione di maternità, formato in un paese in cui tale pratica sia legale come è l' omissis , nei confronti del genitore di intenzione, a causa dell'ostacolo del divieto di maternità surrogata ex articolo 12 comma 6 l. 40/200 4 vigente nel nostro ordinamento, norma espressiva di un principio di ordine pubblico, poiché posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della donna che porta a termine la gravidanza • Corte Costituzionale numero 33 del 9 marzo 202 1, che aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell 'articolo 12 comma 6 della L. numero 40/200 4, confermando nei contenuti la pronuncia di cui sopra a Sezioni Unite sopra richiamata, e dall'altro sottolineando la necessità di un indifferibile intervento del legislatore, al fine di porre rimedio alla situazione, creatasi, di insufficiente tutela degli interessi di minori nati da maternità surrogata. La Corte ribadiva che il divieto, penalmente sanzionato, di ricorrere alla pratica della maternità surrogata, era rispondente ad una logica di tutela della dignità della donna, e volto anche ad evitare i rischi di sfruttamento di chi è particolarmente vulnerabile, perché vive in situazioni sociali ed economiche disagiate, talché la tutela del bambino nato da tale pratica deve essere comunque bilanciata con la finalità, altrettanto legittima, di disincentivare il ricorso a tale pratica, sottolineando come la stessa Corte EDU non imponga l'automatica delibazione di eventuali provvedimenti giudiziari stranieri di riconoscimento della doppia genitorialità ai componenti della coppia eterosessuale od omosessuale che abbia fatto ricorso all'estero alla maternità surrogata. In ogni caso, per non lasciare privi di tutela i minori nati da tale tecnica e per assicurare un rapporto giuridico anche al genitore intenzionale”, la Consulta ha ritenuto possibile il ricorso ad un procedimento di adozione, purché effettivo e celere”, al fine di riconoscere la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, pur rilevando che l'adozione in casi particolari, come disciplinata dalla L. numero 184/8 3, potrebbe reputarsi strumento non pienamente tutelante nei confronti del nato da maternità surrogata. Parimenti, nella medesima pronuncia la Corte ritiene, nella materia che occupa, doversi cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore”. • Cass. SS. UU. numero 38162 del 30 dicembre 202 2, la quale ha confermato che i bambini nati all'estero attraverso il ricorso alla maternità surrogata potranno ricevere tutela, ed essere inseriti nel nucleo familiare del genitore d'intenzione, tramite l'adozione in casi particolari, non essendo automaticamente trascrivibile il loro atto di nascita formato all' estero, che attribuisca la maternità o la paternità al genitore d'intenzione. Le Sezioni Unite ribadivano che l'accordo con il quale una donna si impegna ad attuare e a portare a termine una gravidanza per conto di terzi, rinunciando preventivamente a reclamare diritti” sul bambino che nascerà, non ha cittadinanza nel nostro ordinamento. Tale pratica è vietata in assoluto… poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane.”. IN MERITO ALLA VIOLAZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO E DEL FAVOR VERITATIS L'appellante curatrice si doleva della pronuncia di prime cure, chiedendone l'integrale riforma, nella parte in cui il provvedimento impugnato non aveva debitamente tenuto conto dell'interesse delle minori al favor veritatis in particolare, secondo l'appellante, le Sezioni Unite avevano ribadito l'importanza di attribuire primario rilievo alla verità biologica della procreazione, poiché tale verità rappresenterebbe una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, e si tradurrebbe nell'esigenza di garantire a quest'ultimo il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico. Per tale motivo, il Curatore Speciale, dal momento che l'atto di nascita comprovante la genitorialità legale delle due minori era già stato trascritto in Italia, aveva proposto l'azione ex art 263 c.c . al fine far emergere il difetto di veridicità del riconoscimento e la non corrispondenza della relativa dichiarazione rispetto all'effettiva realtà biologica cfr. Cass. numero 3252 del 2 febbraio 202 2 . *** In data 2 maggio 2023 si costituivano i signori C.L. e A.V. che, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, rilevavano, in via preliminare, l'inammissibilità per indeterminatezza dell'appello ex articolo 342 c.p.c ., per mancata indicazione dei capi e dei punti della decisione impugnata. La difesa evidenziava che parte appellante aveva genericamente indicato l'intera motivazione posta dal Tribunale di Pavia a sostegno delle proprie statuizioni, senza individuare i punti e i capi del provvedimento non condivisi, e senza precisare le doglianze avanzate. Gradatamente, le parti appellate eccepivano il mancato intervento, imposto a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, del PM come parte processuale necessaria. Rispetto al merito, parti appellate chiedevano la conferma della sentenza impugnata, ritenendola più che correttamente motivata. La difesa di parte appellata precisava che, al di là delle censure ipotizzabili sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte numero 38612 del 30 dicembre 2022, il provvedimento emesso dal Giudice di prime cure sarebbe corretto, in quanto da un lato avrebbe colmato il vuoto normativo denunciato dal giudice delle leggi e dalla giurisprudenza di legittimità, e dall'altro, risolto la chiara contraddizione esistente tra il divieto previsto dall 'articolo 12 comma 6 legge numero 40/200 4 e la normativa europea, tutelando per altro verso, il positivo inserimento delle bambine nel nucleo familiare C.L. A.V., come più volte attestato dalle relazioni dei Servizi Territoriali acquisite nel corso degli anni. Parti appellate sostenevano la non contrarietà all'ordine pubblico, interno ed internazionale, della trascrizione dell'atto di nascita delle minori, nate in omissis 25 novembre 2016, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale in data 28 gennaio-9 marzo 2021 numero 33, che avrebbe stigmatizzato la non piena adeguatezza del ricorso all'adozione in casi particolari, e la sua praticabilità in luogo della costituzione del rapporto di genitorialità, a condizione che si tratti di un procedimento celere ed effettivo”, caratteristiche tutt'affatto scontate nel caso in esame. Richiamando la vicenda in fatto, la difesa evidenziava che il divieto di surrogazione di maternità imposto dall 'articolo 12 comma 6 delle Legge 40/200 4 e le conseguenze in caso di violazione, non sono previsti in altri Paesi come l' omissis , ponendosi, pertanto, il problema di individuare le conseguenze, nel caso in cui coppie italiane si rechino all'estero per il ricorso a tale pratica, sul rapporto di genitorialità che sia positivamente affermato in quel Paese anche nei confronti del genitore d'intenzione. Nello specifico, le questioni controverse riguarderebbero, appunto, la possibilità o meno di trascrivere l'atto di nascita del minore concepito e nato mediante ricorso alla surrogazione di maternità, e la possibilità di riconoscere il figlio da parte del genitore c.d. intenzionale. L'orientamento giurisprudenziale prevalente, sul punto, riconoscendo l'esistenza della contrapposizione tra favor veritatis, volto a garantire la certezza nei rapporti di filiazione, il diritto del minore ad acquisire uno status corrispondente alla realtà biologica, e favor filiationis, volto a tutelare i rapporti personali creati nel tempo, apparirebbe, invero, ambivalente. In data 6 ottobre 2017, l'atto di nascita delle minori MA. e MAR., validamente formato all'estero, veniva trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di omissis PV , luogo di residenza dei coniugi. Rispetto alla conseguente questione sul riconoscimento degli effetti dell'atto di nascita in Italia e sulla contrarietà o meno dell'atto al c.d. ordine pubblico internazionale, la difesa riteneva che il divieto non potesse essere inteso espressione di un principio di ordine pubblico, e che, in ogni caso, lo stesso dovrebbe essere bilanciato e contemperato con l'interesse del minore a mantenere lo status acquisito all'estero, ed in ogni caso a vedersi tutelato in seno al nucleo familiare d'affezione, come confermerebbe del resto, in via gradata, la stessa possibilità di procedere ad adozione in casi particolari, ex articolo 44 comma 1 lett. d legge 184/1983 . Citando, poi, un orientamento giurisprudenziale espressosi in senso opposto alle Sezioni Unite Cass. Civ. numero 19599/16 , parti appellate sottolineavano come dalla difformità della legge straniera rispetto a quella italiana non derivi, automaticamente, la violazione dell'ordine pubblico, salvo che venga dimostrato che la legge numero 40/200 4 contenga principi fondamentali in base ai quali al legislatore italiano sarebbe precluso di adottare una normativa simile a quella straniera. Pertanto, non sussisterebbero in automatico motivi ostativi alla trascrizione in Italia dell'atto di nascita del minore nato all'estero mediante maternità surrogata dovrebbe, invece, essere effettuata una valutazione ad hoc, che tenga conto di tutte le circostanze del caso. La difesa inoltre, citando la pronuncia Cass. Civ. 26767 del 201 6, evidenziava che in riferimento al conflitto tra favor veritatis e favor filiationis, anche nel pensiero della Suprema Corte si era espressa la necessità di un bilanciamento degli interessi emersi. Precisava, poi, che la sentenza della Corte Costituzionale numero 272 del 22 novembre 201 7, citata da controparte a sostegno della prevalenza del favor veritatis, in realtà, se analizzata integralmente, poteva condurre a conclusioni opposte, con l'attribuzione della prevalenza del principio di conservazione dello status filiationis e della stabilità dei legami familiari, principio quest'ultimo che emergerebbe, a livello sovranazionale, dagli artt. 8 e 14 della CED U, che sanciscono la preminenza degli interessi dei minori alla conservazione del rapporto familiare. Proprio con riferimento alla maternità surrogata, inoltre, la CEDU, con le sentenze 26 giugno 2014 nnumero 65192/2011 e 65941/2011, aveva affermato che il migliore interesse del minore dovrebbe guidare ogni decisione che lo riguarda. Nell'effettuare il contemperamento degli interessi coinvolti, allora, dovrebbe essere tenuta in considerazione una serie di fattori, tra cui la durata del rapporto instauratosi tra il minore ed il genitore d'intenzione, la signora A.V. l'inadeguatezza, rispetto agli interessi delle minori, dell'adozione in casi particolari, che non assicurerebbe alle stesse l'instaurazione di un rapporto genitoriale in senso proprio le numerose relazioni dei Servizi Sociali, tutte positive, effettuate in lungo arco di tempo. La difesa di parte appellata, a sostegno della correttezza della decisione impugnata, riportava le conclusioni del CTU secondo cui entrambe le bambine presentano strategie funzionali di attaccamento con i loro due genitori. Ed entrambi i genitori presentano strategie funzionali di accudimento … La coppia C.L. e A.V., può/deve continuare a svolgere il compito genitoriale pet queste bambine, risultando questo il principale fattore protettivo per queste bambine nel loro complesso”. Gli appellati evidenziavano ancora che una declaratoria nel senso di contrarietà all'ordine pubblico della già avvenuta trascrizione dell'atto di nascita di C.MAR. e C.MA., legittimamente formato all'estero, comporterebbe una manifesta violazione di numerosi diritti delle minori, sia a livello di normativa costituzionale, che a livello europeo. La difesa richiamava nuovamente, al proposito, la sentenza della Corte Costituzionale del 28 gennaio 9 marzo 202 1 numero 33 , che sebbene avesse dichiarato inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale dell 'articolo 12, comma 6 legge 40/2004 , e degli artt. 18 D.P.R. 396/2000 e 64, comma 1 lett. g della legge 218/1995 , conteneva rilevanti spunti di riflessione rispetto alla tutela dell'interesse del minore nato da madre surrogata, accudito fin dalla nascita da una coppia, all'ottenimento di un riconoscimento giuridico di tale legame. La medesima Corte, in particolare, come già sottolineato, aveva essa stessa ritenuto che lo strumento dell'adozione in casi particolari ex lege 184/1983 non fosse strumento di tutela e riconoscimento pienamente adeguato rispetto ai principi costituzionalmente garantiti che rilevano a tal proposito, in quanto non attribuisce la genitorialità all'adottante, e non consente di stabilire vincoli di parentela tra il minore ed i congiunti del genitore c.d. d'intenzione. Inoltre, la stessa è subordinata al consenso del genitore biologico. In particolare, mutuando le argomentazioni delle Sezioni Unite L'adozione in casi particolari non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre, pur a fronte della novella dell 'articolo 74 c.c . . è ancora controverso . se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il bambino e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore biologico . , che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il bambino finisce per essere così definitivamente privato del rapporto giuridico con la persona che ha sin dall'inizio condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto preso cura di lui sin dal momento della nascita . Venivano quindi rassegnate le seguenti conclusioni In rito Dichiarare la impugnazione come proposta inammissibile ex -articolo 342 c.p.c ., per la mancata precisazione dei punti della sentenza impugnati e delle relative doglianze, non indicate in modo specifico nell'atto di citazione in appello, respingendo perciò il medesimo Dichiarare inammissibile e/o improcedibile la impugnazione per la mancata e omessa notifica al Pubblico Ministero competente dell'atto di citazione in appello, rigettando perciò il medesimo. Nel merito Voglia respingere integralmente la proposta impugnazione, dichiarandola infondata in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza appellata numero 1604/2022 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28/11/2022 e pubblicata il 20/12/2022 a definizione della causa numero 4599/2019 R.G. Trib., e Voglia pertanto, disattesa ogni altra contraria istanza o eccezione rigettare ogni domanda proposta dall'Avv. M.G. DI N., quale curatrice speciale delle minori C.MAR. e C.MA., in quanto infondata in fatto e in diritto, anche alla luce degli orientamenti più recenti della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per le ragioni in atti e di cui alle relazioni dei Servizi Sociali e degli Esperti, e, per l'effetto, e Voglia confermare la efficacia del già avvenuto riconoscimento delle minori MAR. C.L. e MA. C.L. da parte dei Sigg.ri C.L. e A.V., e la efficacia della trascrizione del relativo atto. Con ogni conseguente statuizione di legge. Con il favore di spese diritti e onorari di causa. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testimoni sulle seguenti circostanze 1. Vero che, all'età di 28 anni, la Sig.ra A.V. ha lamentato alcuni problemi di carattere psicologico e depressivo, ed i medici e gli psichiatri cui si è rivolta le hanno prescritto l'assunzione di farmaci antidepressivi molto potenti per poter esplicare una efficacia lenitiva del problema” 2. Vero che in seguito all'avvio di tale terapia le condizioni della Sig.ra A.V. manifestavano un netto miglioramento, sicché la terapia farmacologica veniva prolungata” 3. Vero che i coniugi venivano fortemente sconsigliati dai medici psichiatri interpellati nel progetto di concepire un figlio, prospettando agli esponenti seri rischi di malformazioni del feto e del bambino quale effetti collaterali dei farmaci assunti dalla Sig.ra A.V.” 4. Vero che, prima di ricorrere alla c.d. surrogazione di maternità, i coniugi si sono ampiamenti documentati circa i Paesi in cui il ricorso a tale pratica fosse lecito” 5. Vero che l'Agenzia omissis cui gli esponenti si erano rivolti escludeva la possibilità di maternità surrogata solidale e gratuita e spiegava la necessità di affrontare esborsi economici a vario titolo per la ricerca delle possibili donatrici e per un indennizzo compensativo delle vicende legate alla maternità” 6. Vero che le minori C.MAR. e C.MA. sono ormai pienamente inserite nel nucleo familiare della coppia C.L. – A.V., che riconoscono a tutti gli effetti quali propri genitori” 7. Vero che le bambine frequentano la Scuola dell'Infanzia Statale omissis di omissis , con orari di ingresso dalle ore 8,30 alle ore 9,30, ed ove si trattengono a pranzo insieme agli altri bambini, e fanno poi ritorno a casa tra le ore 15,30 e 16,30 di ogni giorno feriale.” 8. Vero che le bambine vengono accompagnate alla Scuola dell'Infanzia alla mattina a volte dal padre o dalla madre, e poi vengono riprese nel primo pomeriggio dalla madre o dai nonni materni ” 9. Vero che le minori C.MAR. e C.MA. trascorrono la rimanente parte delle giornate con la madre ed i nonni, dedicandosi ad attività ricreative quali il disegno e la musica” 10. Vero che le minori C.MAR. e C.MA. frequentano abitualmente i nonni materni e paterni, con i quali trascorrono vacanze al mare, in montagna, al lago e presso parchi giochi quali ad esempio lo Zoo Safari”. 11. Vero che minori C.MAR. e C.MA. frequentano amiche e amici della scuola d'infanzia, alcuni anche più grandi di loro poiché la classe è mista e loro sono tra le più piccole, e spesso vengono invitate a feste di compleanni o in altre occasioni, come il carnevale o altre feste, alle quali vengono accompagnate dalla madre.” 12. Vero che con l'aiuto della madre e del padre le due bimbe hanno imparato ad andare in bicicletta ed a nuotare”. Si indicano quali testimoni i Sigg.ri A.L. residente in omissis , B.F. residente in omissis , C.N. residente in omissis e L.MA. residente in omissis . Si ribadisce altresì, qualora ne fosse ritenuta la necessità, la richiesta di C.T.U. al fine di valutare la personalità dei genitori, le loro motivazioni alla genitorialità e la loro capacità di esercizio della stessa, nonché la situazione psicoaffettiva ed evolutiva delle minori e la qualità della relazione personale instaurata con entrambi i genitori e la intera famiglia nonni materni e paterni inclusi , e per accertare e valutare l'instaurazione di un solido e consolidato rapporto affettivo delle minori MAR. C.L. e MA. C.L. con i Sigg.ri C.L. e A.V., con conseguente riconoscimento dell'interesse delle stesse al mantenimento del legame psico-affettivo instaurato con gli esponenti nonché per valutare ed accertare la relazione delle minori con il tessuto sociale nel quale esse sono inserite, sia scolastico che di socialità con altri bambini coetanei e non, quantomeno in approfondimento di quanto già accertato avanti al Tribunale per i Minorenni, e cioè in evoluzione e sviluppo dell'accertamento avviato in tale sede dal Dott. P.V., al quale potrebbe essere conferito incarico anche nella presente sede per continuità dell'opera”. Con relazione datata 30 maggio 2023 i Servizi Sociali di omissis inquadravano i vari componenti del nucleo familiare, prendendo le mosse proprio dalle gemelle minori MAR. e MA., allora di età 6 anni e 11 mesi, facendo riferimento ai loro caratteri ed al contesto scolastico nel quale si trovavano inserite le due bambine apparivano in salute, capaci e nel pieno sviluppo della loro età. I rimandi delle insegnanti apparivano del tutto positivi sia dal punto del profitto, che dal punto di vista relazionale col gruppo dei pari. Frequentavano anche il gruppo teatrale scolastico. Il rapporto delle bambine coi genitori appariva positivo gli stessi sembravano sempre premurosi ed attenti nei confronti delle figlie e pronti ad intrattenere giochi ed attività con loro. Le bambine, inoltre, frequentavano regolarmente un maneggio, al contempo i genitori stavano facendo provare loro diversi sport affinché potessero scegliere quello che preferiscono MA. e MAR. apparivano incuriosite anche dalla possibilità di intraprendere un percorso negli scout. Fatto rilevante era che le bambine erano a conoscenza del fatto che la loro mamma non le aveva potute portare in grembo, e che erano nate in un altro Stato, a loro noto, e che sapevano riconoscere. I Servizi sociali rilevavano che in questo i genitori erano stati coadiuvati da un percorso psicologico proficuo, che aveva avuto come finalità quella di prepararsi a raccontare alle bambine la storia delle loro origini, utilizzando svariati metodi pedagogici. La relazione continuava passando alla disamina dei due genitori il sig. C.L. è un ingegnere ed un docente universitario di economia e fisica presso l'università di Pavia la sig.ra A.V. è docente di matematica presso un istituto professionale di omissis proseguiva precisando che la madre dal 2020 aveva intrapreso un percorso psicologico individuale, oltre che un percorso di sostegno alla genitorialità con il marito. Le bambine apparivano affezionate anche ai nonni paterni ed alla nonna materna. Veniva fissata la trattazione della causa al 15 giugno 2023 secondo le modalità previste ex articolo 127 , 127 bi s e 127 ter c.p.c . e fissato termine per il deposito di note scritte. In data 15 giugno 2023, modificata la forma di trattazione, si svolgeva udienza collegiale in presenza delle parti e la Corte, ritenuta la necessità di acquisire, oltre all'archiviazione del procedimento penale, anche tutti gli atti relativi al procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, rinviava la causa all'udienza del 31 ottobre 2023, ferma la trattazione della causa in presenza. All'udienza del 31 ottobre 2023, previa discussione della causa, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte riservava la presente decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali, rinunciato, per esigenza di celerità, il termine per il deposito di repliche. *** Alla luce degli atti di causa, e dei principi giuridici applicabili alla fattispecie, reputa questa Corte che l'appello proposto dal Curatore speciale delle minori debba essere accolto, e la decisione di prime cure integralmente riformata, con ogni conseguenziale effetto anche sulle domande di carattere accessorio. Preliminarmente, si rileva che il Procuratore Generale è ritualmente intervenuto in lite, così sanando ogni eventuale difetto di contraddittorio in fase di gravame. Quanto all'ulteriore eccezione, di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, è appena il caso di rilevare che con l'atto di gravame il Curatore ha esplicato ampiamente le ragioni per cui riteneva non condivisibile il decisum dei giudici di prime cure, ritenendo che gli stessi avessero non correttamente operato una interpretazione non condivisibile della ratio del divieto di maternità surrogata tuttora vigente nel nostro ordinamento, e ritenuto colmabile mediante supplenza di tale interpretazione il vuoto normativo esistente, consentendo il risultato di attribuzione alla madre di intenzione del rapporto di genitorialità piena, in difetto dei presupposti di legge, e nonostante l'avvenuta violazione di norma di carattere imperativo, posta a tutela di principi d'ordine pubblico. Vero è, venendo al merito, che come ripetutamente sottolineato dal giudice delle leggi, ed altresì dalla giurisprudenza nomofilattica, il sistema normativo italiano ancora oggi, nonostante i ripetuti inviti a provvedere a colmarlo, rivolti al legislatore, rimasti purtroppo lettera morta, soffre di un grave vuoto in riferimento alla tutela, pur da più parti ritenuta assolutamente necessaria, dei figli nati dalla pratica di maternità surrogata, tuttora vietata dal nostro ordinamento. Indubbiamente, tali figli subìscono, per il solo fatto di essere nati in forza di un contratto di affitto dell'utero materno, e dunque, previa conclusione di un negozio in violazione dei principi fondanti del nostro ordinamento, la deprivazione della possibilità di instaurare un rapporto di genitorialità pieno con coloro che hanno desiderato il suo concepimento e la sua nascita. Anche recentemente, tuttavia, la Suprema Corte in particolare, Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 21 settembre 2023, numero 26967 ha osservato come il suddetto vuoto normativo, sebbene indesiderabile, non si ponga in contrasto con il diritto del minore alla vita privata e familiare, come consacrato dagli artt. 8 e 14 CEDU , o con i principi espressi dalla Corte costituzionale con la più volte richiamata sentenza numero 33 del 9 marzo 2021, laddove, in particolare, il nostro ordinamento conosce unicamente due rapporti di filiazione, quello biologico e quello per adozione, non potendosi dare un tertium genus. Da qui, la necessaria scelta del procedimento adottivo, che colma, allo stato, il vuoto normativo. Vero è altresì, nel pensiero espresso ripetutamente dalla S.C., che, vertendosi in tema di diritti da attribuire a soggetti minori d'età, la tutela non potrebbe esser sospesa a tempo indeterminato nell'attesa che il legislatore vari una normativa tesa a consentire il riconoscimento giuridico del legame di fatto con coloro che dei minori abbiano voluto la nascita, per qualunque via la stessa sia avvenuta. Si è preso atto che – pur derivando il concepimento del bambino da un atto penalmente sanzionato nel nostro Paese – nei confronti del nato non è certo ravvisabile alcun disvalore” per il semplice fatto di essere venuto alla luce da una pratica vietata, e che, non certo lodevolmente, a tutt'oggi la nostra legislazione non prevede alcuna sorte per il nato malgrado” il divieto. Sussiste, pertanto, l'assoluta necessità di assicurare al bambino adeguata tutela, ma questa tutela non può tradursi nella neutralizzazione, da parte del giudice in via interpretativa, di un precetto posto indubbiamente a salvaguardia di principi di ordine pubblico pur ritenendo che il nato non possa addossarsi il peso e la conseguenza di una politica statuale diretta a scoraggiare il ricorso, all'estero, ad una pratica vietata nel territorio italiano, la Corte Costituzionale ha infatti ritenuto necessario un intervento legislativo, solo ed unico mezzo che – colmando un oggettivo vuoto normativo – potrebbe legittimare l'affermazione, nei confronti del genitore cd. intenzionale”, di una genitorialità piena, allo stato non attuabile per mezzo di una forzatura del sistema. Alla luce del tenore della predetta pronuncia, si deve quindi ribadire come il Giudice, in via interpretativa, non sia autorizzato, nemmeno a fronte di una grave inadempienza delle istituzioni pubbliche, pur ripetutamente sollecitate al riguardo, a colmare il suddetto vuoto mediante lo strumento di una pretesa possibilità di bilanciamento tra l'interesse pubblico alla repressione di una pratica, quella della maternità surrogata, ritenuta in contrasto con i basilari principi costituzionali, e l'interesse del minore, anch'esso rinveniente forti referenti convenzionali e costituzionali, all'acquisizione del rapporto genitoriale con le figure parentali di riferimento. Ed in particolare, la stessa Suprema Corte, nella più volte citata pronuncia a sezioni unite del 30 dicembre 2022, afferma chiaramente come, al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali, non è dato forzare il dato normativo mediante l'affermazione di un rapporto genitoriale contrario alla verità biologica di contro, tale risultato potrebbe essere ottenuto attraverso l'adozione in casi particolari, anche se essa adozione dovrebbe essere disciplinata in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell 'articolo 44, comma 1, lettera d , della L. numero 184 del 1983 . Anche accedendo a tale via, peraltro, l'unica allo stato percorribile, la non adeguatezza – pur rilevata a chiare lettere dal Giudice delle leggi – della formula dell'adozione in casi particolari, non potrebbe essere obliterata, mediante applicabilità della via alternativa della trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero, tramite l'intervento creativo della giurisprudenza infatti è altrettanto evidente che il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco così testualmente la sent. numero 33 del 2021 . Allo stato, dunque, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ribadire che il diritto del minore nato da maternità surrogata al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione, è passibile di soddisfazione, pur non piena, attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. d della l. numero 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il partner del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita Cass. Sez. U numero 38162/2022 , cit. . Giudizio condiviso dalla Corte Costituzionale, che proprio per tale motivo ha ripetutamente sottolineato l'urgenza di una diversa tutela del miglior interesse del minore, da realizzarsi per il tramite di una disciplina più aderente alle peculiarità della situazione, e che attribuisca più penetranti ed estesi contenuti giuridici al rapporto del minore con il genitore intenzionale. Indubbiamente, infatti, l'adozione in parola – unico strumento ad oggi legittimamente praticabile – presenta diversi punti deboli”, nella misura in cui, per esempio, è soggetta all'assenso da parte del genitore biologico, che potrebbe non essere prestato per i più svariati motivi, anche immeritevoli o pretestuosi, come potrebbe avvenire nel caso di rottura del rapporto sentimentale tra gli aspiranti genitori, o anche per sopravvenuta impossibilità, come potrebbe avvenire nel caso di decesso del genitore biologico, fattispecie verificatasi in un caso esaminato dal Tribunale di Milano. La stessa Corte a Sezioni Unite, ha affrontato funditus, al punto 11 della ponderosa motivazione, le argomentazioni sollevate in riferimento all'eventuale sottrazione del genitore biologico all'obbligo di prestare il proprio consenso, assunto con la condivisione del procedimento procreativo, giungendo ad affermare che un simile atteggiamento non possa essere consentito dall'ordinamento e che, in tale evenienza il Tribunale, ove ritenuto il diniego di consenso pretestuoso e contrario all'interesse del minore, possa pronunciare ugualmente l'adozione, soprattutto se tale dissenso rischi di pregiudicare l'interesse del minore a veder costituito un rapporto parentale con il genitore degli affetti”, ovvero con quel genitore, non biologico, che di fatto abbia voluto la sua nascita, si sia fatto carico del suo allevamento e della sua crescita, e intrattenga con il minore un rapporto emotivamente ed affettivamente profondo. Inoltre, la stessa Corte ha dato atto del venire meno, per effetto della sentenza nel frattempo sopravvenuta di Corte Cost. numero 79/2022 , di un altro tra i principali motivi di criticità, ovvero l'inidoneità dell'adozione in casi particolari a costituire rapporti di parentela tra l'adottando ed i parenti dell'adottante, osservando testualmente Preme evidenziare che, se il legislatore non ha finora raccolto l'invito ad adeguare l'adozione in casi particolari al metro dei principi costituzionali e sovranazionali, è tuttavia sopraggiunta una pronuncia della Corte costituzionale che ha eliminato una delle criticità sottolineate dallo stesso Giudice delle leggi. Con la sentenza numero 79 del 2022, depositata il 28 marzo 2022, quindi successivamente all'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, la Corte costituzionale ha rimosso l'impedimento alla costituzione di rapporti civili con i parenti dell'adottante L. numero 184/1983 articolo 55 , in relazione all' articolo 300 c.c ., comma 2 , intervenendo su uno snodo centrale della disciplina dell'adozione in casi particolari all'insegna della piena attuazione del principio di unità dello stato di figlio. In seguito alla sentenza numero 79 del 2022 della Corte Costituzional e l'adozione del minore in casi particolari produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell'adottante. Al pari dell'adozione ordinaria del minore di cui alla L. numero 184 del 1983, articolo 6 , l'adozione in casi particolari non si limita a costituire il rapporto di filiazione con l'adottante, ma fa entrare l'adottato nella famiglia dell'adottante. L'adottato acquista lo stato di figlio dell'adottante. La sentenza riconosce i legami familiari anche per l'adottato in casi particolari e così realizza il suo inserimento nell'ambiente familiare dell'adottante, in applicazione del principio di unità dello stato di figlio e secondo un approccio teso a considerare unitariamente filiazione e adozione. La pronuncia della Corte costituzionale si riferisce proprio ad una procedura di adozione conseguente ad una pratica di maternità surrogata da parte di una coppia dello stesso sesso unita civilmente, in relazione alla quale l'adottante aveva richiesto espressamente al tribunale per i minorenni di dichiarare la sussistenza di rapporti giuridici tra l'adottato e i parenti dell'adottante. La sentenza ha fatto venir meno il più importante elemento di inadeguatezza della soluzione dell'adozione particolare. La declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove dunque un ostacolo all'effettività della tutela offerta dall'adozione in casi particolari”. In definitiva, non è possibile, nell'attuale panorama normativo, sostenere che il diritto del minore alla genitorialità, ed in particolare, all'instaurazione di un legame giuridico con il genitore d'intenzione, che ne ha voluto la nascita tramite una pratica vietata dall'ordinamento, possa essere affermato con posposizione di quel divieto, reputandolo recessivo, in quanto posto a tutela di interessi subvalenti, sul presupposto che la tutela della dignità umana della madre, ed il divieto di mercificare il corpo, anche se in assenza di corrispettivo, debba automaticamente soccombere di fronte all'interesse del minore. Ciò in quanto in presenza di una scelta legislativa, quella del divieto addirittura penalmente sanzionato, dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino così ancora Cass. Sez. U numero 38162/2022 , cit. . Ancora, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite specifica chiaramente che Non c'è spazio, in altri termini, né per una penetrazione diretta attraverso la ricerca di un bilanciamento diverso da quello già operato dal Giudice delle leggi di quell'ambito di discrezionalità legislativa che la Corte costituzionale ha inteso far salvo, né per una messa in discussione del punto di equilibrio da essa indicato”. Ed è da osservare che perfino rispetto al riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana come nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, in cui l'attribuzione di genitorialità piena al padre intenzionale derivava da pronuncia del giudice canadese , è stato ritenuto ostativo il divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall 'articolo 12, comma 6, della l. numero 40 del 2004 , poiché tale divieto è volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva. Occorre infatti considerare che la surrogazione di maternità si fonda su di un atto di disposizione che, a differenza della donazione di ovociti, ha ad oggetto non una parte staccabile del corpo umano come sono i gameti , bensì il corpo stesso della donna. L'obbligo di disporre del proprio corpo, cioè di restare incinta per poi cedere il neonato a terzi, che l'accordo — concluso anteriormente al concepimento o, al limite, anche a gravidanza iniziata — è diretto a far sorgere, strumentalizza il corpo femminile, degradando la donna a esclusivo mezzo di soddisfacimento dei fini altrui, e quand'anche gratuita, non esclude che la donna sia meramente un mezzo per realizzare il progetto di genitorialità di altri quando, poi, la stessa sia onerosa, al disvalore già rappresentato dalla strumentalizzazione del corpo della donna, si aggiunge la commercializzazione di esso, vietata dalla Convenzione di Oviedo articolo 21 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea articolo 3, co. 2 lett. c , ed altresì quello della vendita del bambino, nell'accezione ampia accolta dal Protocollo Opzionale del 2000 alla Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli, concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia minorile articolo 2 lett. a . La prima ragione ispiratrice del divieto è quindi il principio di dignità, inteso come impossibilità di strumentalizzazione e di auto strumentalizzazione dell'essere umano. L'onerosità aggiunge una ragione ulteriore al divieto, ma non ne costituisce il fondamento principale. Pertanto, l'idea secondo la quale la surrogazione gratuita debba considerarsi ammessa in via interpretativa nonostante il chiaro tenore generale dell 'articolo 12, co. 6 l. numero 40/2004 o dovrebbe quantomeno essere ammessa de iure condendo, perché dettata da interessi solidaristici, come ritenuto da qualche isolata giurisprudenza, contrasta con il principio di dignità della donna, ugualmente che quella di una surrogazione onerosa. Il divieto di surrogazione, infatti, non si fonda sull'incommerciabilità del corpo umano, ma sull'indisponibilità dello stesso, la quale sussiste quando l'atto di disposizione coinvolga il corpo per intero e continuativamente, in modo da non consumarsi in un punctum temporis, ma da doversi manifestare attraverso l'obbligo di disporre. La seconda ragione ispiratrice del divieto, che specifica la prima, è che se la surrogazione venisse ammessa bisognerebbe coerentemente garantire per legge la coercibilità dell'obbligo di consegnare” il neonato dopo il parto ai committenti, come se fosse una res, strappandolo a colei che l'ha partorito e che, frattanto, potrebbe aver cambiato idea e desiderare di tenerlo come proprio figlio. Una terza ragione, anch'essa specificativa della dignità, è che se la surrogazione venisse ammessa bisognerebbe estendere a questa pratica la disciplina dei vizi propria dei contratti d'opera, a tutela del diritto dei committenti all'esatto adempimento. Alcuni casi verificatisi all'estero dimostrano, del resto, come l'aspettativa di chi ricorre alla tecnica sia proprio quella di ricevere un bambino sano”, il quale soltanto costituisce adempimento esatto in senso qualitativo dell'obbligazione contratta dalla gestatrice”. Un'ultima ragione, prettamente sistematica, riguarda la concorrenza sleale” con l'adozione, interna e internazionale se l'ordinamento già conosce un istituto volto ad allacciare una genitorialità sociale, circondandolo di garanzie giurisdizionali nell'interesse del minore, perché si dovrebbe consentire per saltum un'adozione puramente privata tramite accordo di surrogazione di maternità, senza alcuna garanzia di idoneità educativa dei committenti. Come significativamente argomentato dalle Sezioni unite nella pronuncia più volte citata, questa pratica smarrisce il senso umano della gravidanza e del parto, riducendo la prima a mero servizio gestazionale e il secondo ad atto conclusivo di tale prestazione servente , perché utilizza il corpo di un'altra persona come mero supporto materiale per la realizzazione di un progetto altrimenti irrealizzabile . Il divieto, quindi, lungi dal rappresentare una scelta discrezionale del legislatore, è espressivo di principi qualificanti del sistema, tant'è che, anche prima dell'entrata i vigore della L. numero 40/2004 , erano qualificati nulli, per illiceità dell'oggetto, gli accordi di surrogazione, per contrasto con la norma imperativa rinvenibile dai principi fondanti del nostro ordinamento la sanzione penale, allora, non rappresenta ragion d'essere della dedotta nullità, quanto piuttosto esprime l'allarme sociale destato dal disvalore della condotta di mercificazione del corpo umano in cui si sostanzia la pratica della maternità surrogata, anche quando la prestazione di esso per la gravidanza e la consegna del nato al committente venga effettuata a titolo non oneroso. Si è infatti osservato efficacemente, da parte della pronuncia a Sezioni Unite del 2022, più volte citata, che nulla cambia per la madre e per il bambino se la surrogazione avviene a titolo oneroso o gratuito. Indipendentemente dal titolo, oneroso o gratuito, e dalla situazione economica in cui versa la madre gestante eventuale stato di bisogno , la riduzione del corpo della donna ad incubatrice meccanica, a contenitore di una vita destinata ad altri, ne offende la dignità, anche in assenza di una condizione di bisogno della stessa e a prescindere dal concreto accertamento dell'autonoma e incondizionata formazione del suo processo decisionale . Dovendo quindi decidere le sorti del bambino che, previa violazione del divieto, sia nato dalla pratica vietata nel nostro territorio, ma attuata all'estero in conformità alla lex loci, come appunto avvenuto nel caso di specie, il problema che si pone è quello, ben individuato anche dal Curatore ricorrente, di bilanciare l'esigenza di coerenza con il valore della dignità, protetto dal divieto, e la dignità del nato stesso, che non ha colpa del modo in cui è venuto al mondo e merita protezione al pari di ogni altro bambino, salvo però ricordare che la dignità del nato, unitamente a quella della madre tenuta a portare avanti la gravidanza, partorirlo e consegnarlo, è una delle stesse ragioni del divieto. A tal fine, occorre altresì non dimenticare che non sussiste alcun diritto, costituzionalmente garantito, di diventare genitore, e dunque, fare ricorso alla maternità surrogata all'estero, mentre essa è vietata nel nostro Paese, pretendendo di legittimare il nato per tale via, non rappresenta esercizio di una libertà costituzionalmente garantita. Non si tratta, infatti, di optare per una disciplina legislativa più favorevole, nell'esercizio di una optio legis da reputarsi praticabile per la meritevolezza del fine, né tanto meno di colmare con mezzi leciti un vuoto di tutela rivolgersi a donne estere per praticare la maternità surrogata, ovvero per tenere una condotta che in Italia rappresenterebbe reato, integra piuttosto una condotta in frode alla legge, diretta, cioè, ad aggirare un divieto posto dal nostro Stato nell'esercizio della sua sovranità. Inoltre, la tutela del nato non può atteggiarsi quale diritto alla conservazione di uno status, acquisito all'estero, di figlio del genitore intenzionale privo di legame biologico, in applicazione di una sorta di diritto alla conservazione del fatto compiuto” piuttosto, al minore dovrà esser riconosciuto il diritto alla conservazione del rapporto affettivo allacciato con quel genitore, che sebbene intenzionale, e non biologico, abbia saputo creare, nel tempo, un legame di tipo familiare pieno ed appagante. Il focus della tutela invocabile, quindi, non è quello della aspirazione alla genitorialità dei genitori committenti, quanto piuttosto l'interesse del minore a che, in capo ai soggetti che lo hanno desiderato e si stanno prendendo cura di lui, venga costituito quel fascio di doveri funzionali alla soddisfazione delle sue esigenze di crescita e di sviluppo, consentendo a quei soggetti di esercitare la responsabilità genitoriale risultato ben ottenibile attraverso l'adozione in casi particolari, piuttosto che per il tramite di adempimento, la trascrizione, che pare soluzione in contrasto con i principi cardine della nostra Repubblica. Il medesimo opinamento parrebbe emergere nell'indirizzo scelto da altri Stati della Comunità Europea, come per esempio la Francia, che ha disciplinato per legge la materia nel 2021, ovvero la Spagna, che vede orientata nel medesimo senso la giurisprudenza, e che, nel 2006, ha legiferato nel senso di previsione del divieto. La trascrizione dell'atto di nascita, in sintesi, o la registrazione del nato in conformità a provvedimento estero che riconosca il rapporto di genitorialità in favore del genitore intenzionale come nel caso esaminato dalle Sezioni Unite è soluzione che si scontra frontalmente con la scelta, in termini proibitivi, effettuata dal legislatore nazionale, e si tradurrebbe in una agevole via di aggiramento della legge, se non in un franco incentivo al turismo procreativo inoltre, una scelta in detti termini comporterebbe la completa obliterazione dell'interesse del minore, in capo al quale il rapporto di genitorialità del committente verrebbe a costituirsi indipendentemente dall'attitudine genitoriale del soggetto che ha scelto di accedere alla pratica della maternità surrogata, con il risultato – certo contrario ai principi basilari del nostro ordinamento che attraverso l'accesso all'estero ad una pratica vietata nel nostro Stato, ed anzi, addirittura sanzionata penalmente sul t.numero , si otterrebbero risultati più rapidi e più sicuri rispetto ad una regolare pratica di adozione piena, ai fini della quale l'interesse del minore ad acquisire quel genitore” dovrebbe essere attentamente valutato e ponderato. L'adozione in casi particolari, allora, si prospetta quale soluzione soddisfacente, atteso che, oltretutto, i controlli da effettuarsi da parte del Tribunale per i minorenni, tenuto a verificare l'idoneità affettiva, la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare dell'adottante, nonché i motivi per i quali questo desidera adottare il minore, la personalità del minore e la possibilità di idonea convivenza tra i due articolo 57, co. 3 L. adoz. , valgono a far sì che l'interesse del minore a che venga costituito un rapporto affettivamente soddisfacente con il genitore intenzionale venga massimamente garantito, tant'è che, a differenza dell'adozione piena, che costituisce un rapporto di sangue non più reversibile, l'adozione in casi particolari è l'unica revocabile, non solo per fatti penalmente rilevanti, ma anche per violazione dei doveri incombenti sull'adottante artt. 52-53 L. adoz. . La possibilità, infine, di costituzione di rapporti di genitorialità anche in caso di violazione del ridetto divieto da parte di cittadini dell'Unione è stata infine da ultimo affermata a chiare lettere anche dalla Corte europea diritti dell'uomo . In particolare, con riferimento al padre biologico, Corte EDU, sez. I, 31 agosto 2023, numero 47196 , ha reputato che, anche se il padre biologico è indubbiamente compartecipe dell'accordo illecito tanto che da taluno si avanzava il dubbio che anche nei suoi confronti il rapporto di genitorialità possa esser messo in discussione , gli Stati – anche qualora decidano di vietare la maternità surrogata – devono consentire il riconoscimento della genitorialità se ciò è nell'interesse superiore del minore, al fine di garantire il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Per tal motivo, ove il riconoscimento sia richiesto dal padre biologico, le autorità sono tenute ad adottare decisioni rapide, tenendo conto del diritto del minore all'identità. In un simile caso, si è ancora affermato, il rifiuto alla trascrizione è contrario alla Convenzione, mentre, ove il rifiuto di trascrizione riguardi il genitore intenzionale, vi sono forme come il ricorso all'adozione che permettono la costituzione del rapporto genitoriale, e non vi è una violazione della Convenzione Guida al diritto 2023, 38 in senso conforme, v. anche Corte europea diritti dell'uomo sez. I, 30 maggio 2023, numero 47998 . I medesimi principi, in fattispecie simile, sono stati altresì enunciati da Corte EDU 22 giugno 2023, numero 10810 , la quale, in motivazione, negando che il rifiuto di trascrizione dell'atto di nascita di un minore nato da pratica di maternità surrogata rappresenti violazione dell' articolo 8 Carta EDU , ha testualmente affermato che – in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della nostra Cassazione, e dalla Corte Costituzionale – la via dell'adozione in casi particolari può rappresentare valido strumento di tutela dell'interesse del nato da maternità surrogata – pratica interdetta dallo Stato Italiano a tutela di valori fondamentali della persona – alla vita familiare. Si trascrivono i punti salienti della motivazione 4. Les requérants voient dans le refus de transcrire les certificats de naissance une violation du droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils estiment, en outre, que la possibilité d'engager une procédure d'adoption plutôt que de voir reconnaître l'acte de naissance des enfants concernés ne saurait être considérée comme apte à remédier à une telle atteinte. 5. La Cour rappelle d'emblée que le respect de la vie privée exige que chaque enfant puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation Mennesson c. France, no 65192/11, §§ 46 et 96, CEDH 2014 . 6. La Cour précise par ailleurs qu'il suffit pour qu'entre en jeu l'article 8 sous son volet relatif à la vie familiale que les parents d'intention s'occupent depuis sa naissance, comme le feraient des parents biologiques, d'un enfant né d'une GPA et qu'enfants et parents vivent ensemble d'une manière qui ne se distingue en rien de la vie familiale” dans son acception habituelle Mennesson, précité, § 44 . 7. La Cour conclut de ce qui précède que l'article 8 de la Convention est applicable au grief des requérants aussi bien au titre de la vie privée qu'au titre de la vie familiale. 8. La Cour estime, en outre, qu'il n'y a pas de doute quant à l'existence d'une ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. L'ingérence en cause visait deux des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l'article 8 de la Convention la protection de la santé et la protection des droits et libertés d'autrui. 9. Il reste à déterminer si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces buts, la notion de nécessité” impliquant une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. 10. La Cour estime que les circonstances des affaires conjointement examinées en l'espèce sont semblables à celles de l'affaire D.B. et autres c. Suisse nos 58817/15 et 58252/15, §§ 76-83, 22 novembre 2022 et elle constate que les principes élaborés d'une part dans les affaires Mennesson précitée et Labassee c. France no 65941/11, 26 juin 2014 , d'autre part dans l'Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention [GC] demande no P16-2018-001, Cour de cassation française, 10 avril 2019 , et enfin dans l'affaire D c. France no 11288/18, 16 juillet 2020 , s'appliquent au cas d'espèce et plus précisément à la question du lien de filiation entre les pères d'intention et les enfants. 11. La Cour rappelle d'emblée que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend inter alia l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de pourvoir à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable Avis consultatif no P16 2018-001, précité, § 42 . Pour cette raison, le respect de la vie privée de l'enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et le parent d'intention ibidem, dispositif, § 1 . Dès lors, la marge d'appréciation des États est limitée en ce qui concerne le principe même de l'établissement ou de la reconnaissance de la filiation ibidem, §§ 44 46 . La Cour estime également que l'intérêt de l'enfant ne peut pas dépendre de la seule orientation sexuelle des parents. Elle rappelle en revanche que si le principe même de l'établissement ou de la reconnaissance de la filiation ne laisse aux États qu'une marge d'appréciation limitée, cette marge est plus grande en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre à cette fin ibidem, § 51 . 12. La Cour note que le système juridique italien interdit comme contraire à l'ordre public la transcription de l'acte de naissance d'un enfant né d'une GPA pratiquée à l'étranger. Elle se réfère à cet égard, en particulier, à l'arrêt no 12193 du 8 mai 2019 de l'Assemblée plénière Sezioni Unite de la Cour de cassation réaffirmant le principe selon lequel une ordonnance par laquelle un tribunal étranger reconnaît un lien de filiation entre un enfant né à l'étranger par GPA et une personne qui n'a aucun lien biologique avec celui ci ne peut pas être transcrite sur les registres de l'état civil italienumero Toutefois, la Haute juridiction a déclaré que les valeurs protégées par l'interdiction en question n'excluent pas la possibilité de reconnaître la relation parentale au moyen d'autres instruments prévus par l'ordre juridique, comme l'adoption dans des cas particuliers article 44, § 1, lettre d de la loi no 184 de 1983 . 13. La Cour relève également que la Cour constitutionnelle italienne, examinant dans son arrêt no 33 de 2021 des questions de constitutionnalité relatives à l'état civil des enfants nés par GPA pratique interdite par la loi italienne et en particulier par l'article 12, § 6, de la loi no 40 de 2004 , a rappelé la nécessité pour les autorités de reconnaître les liens du mineur avec sa famille afin que ce dernier puisse être légalement identifié comme membre de la famille dans laquelle il vit. La Cour constitutionnelle a précisé que ce n'était pas en l'occurrence le droit à la parentalité des personnes qui s'occupent de l'enfant qui était en jeu, mais l'intérêt de l'enfant, et elle a estimé que cet intérêt devait être mis en balance avec l'objectif légitime du système juridique, qui est de décourager le recours à la GPA, lequel est puni par le droit pénal. 14. La Cour Constitutionnelle a également exprimé l'espoir que le législateur trouve une solution qui tienne compte de tous les droits et intérêts en jeu, en adaptant la loi existante à la nécessité de protéger les enfants nés par GPA, c'est-à-dire en réglementant le cas échéant l'adoption d'une manière plus conforme aux particularités de la situation en questionumero 15. La Cour note également que le 24 février 2022, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives à l'adoption dans des cas particuliers” pour autant qu'elles excluaient que fût créé entre l'adopté et les parents de l'adoptant le même lien de parenté que celui qu'établissaient les autres types d'adoptionumero 16. En outre, par un arrêt du 8 novembre 2022, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, tout en rappelant que la transcription de l'acte de naissance d'un enfant né d'une GPA pratiquée à l'étranger était, pour autant qu'elle concernait le parent d'intention, interdite comme étant contraire à l'ordre public, a établi, en se référant aux arrêts D.B. et autres c. Suisse et D c. France, précités, que l'enfant né de la maternité de substitution a également un droit fondamental à la reconnaissance, y compris juridique, du lien qui s'est créé en vertu de la relation affective établie et vécue avec celle qui a partagé le projet parental. L'obligation fondamentale d'assurer à l'enfant né d'une maternité de substitution les mêmes droits qu'aux enfants nés dans des conditions différentes est satisfaite par la possibilité de l'adoption dans des cas particuliers prévue à l' article 44 § 1, lettre d de la loi no 184 de 1983 . Dans l'état actuel du développement juridique, l'adoption est le moyen par lequel il est possible de faire reconnaître juridiquement, en conférant à un tel enfant, à l'égard du parent d'adoption, le statut de fils ou de fille, le lien de fait entre l'enfant en question et la personne qui a partagé avec le parent biologique le projet de procréation et contribué à l'entretien de l'enfant dès sa naissance”. 17. La Cour est donc appelée à vérifier si le refus de reconnaître les actes de naissance établis à l'étranger, pour ce qui est en particulier du lien de filiation entre les enfants et leurs parents d'intention, est constitutif d'une violation de leur droit au respect de leur vie familiale au sens de l'article 8 de la Conventionumero 18. La Cour rappelle que la gestation pour autrui à laquelle les requérants ont eu recours pour créer une famille était contraire à l'ordre public italien, et qu'au demeurant les intéressés ne prétendent pas avoir ignoré que le droit italien la prohibait. 19. La Cour souligne que s'il est vrai que l'État italien ne permet pas la transcription de l'acte de naissance en ce qui concerne le père d'intention, il garantit par le biais de l'adoption la possibilité de le reconnaître juridiquement. Pour ce faire, il est nécessaire de demander la transcription de l'acte de naissance pour le parent biologique ce qui n'a pas été fait en l'espèce. 20. Quant à l'argument non étayé des requérants selon lequel ils ne pourraient pas adopter étant résidents à l'étranger, la Cour rappelle tout d'abord que selon les dispositions de l'article 40 de la loi no 218 de 1995 en matière de droit international privé, les juges italiens ont juridiction en matière d'adoption lorsque les adoptants ou l'un d'eux ou le futur adopté sont citoyens italiens ou étrangers résidents en Italie. Ensuite elle se réfère aux principes exprimés par le récent arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2022 voir paragraphe 15 ci-dessus . 21. Par ailleurs, la Cour estime que la non-reconnaissance par les autorités italiennes des actes de naissance étrangers n'a, en pratique, pas affecté de manière significative la jouissance par les intéressés de leur droit à la vie familiale. La Cour conclut ainsi que les difficultés pratiques que les requérants rencontrent dans leur vie familiale en l'absence de reconnaissance en droit italien du lien de filiation pourraient être en partie résolues par la reconnaissance du lien de filiation du père biologique après une demande de transcription partielle des actes de naissance. 22. À la lumière de ce qui précède, après s'être livrée à un examen approfondi des observations des parties et des tiers intervenants et à une analyse de la jurisprudence pertinente, la Cour considère que l'État défendeur n'a pas outrepassé en l'espèce l'ample marge d'appréciation dont il disposait en matière de mise en œuvre des moyens permettant d'établir ou de reconnaître la filiationumero Motivi per orientare in diverso senso la decisione di questa Corte non sono ravvisabili neppure in ragione delle argomentazioni e deduzioni svolte in comparsa conclusionale dalla difesa delle parti appellate, che hanno richiamato, da un lato, la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo in data 14 dicembre 2023, in materia di Competenza, legge applicabile, riconoscimento delle decisioni ed accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e creazione di un certificato europeo di filiazione”, e dall'altro, la richiesta, avanzata dinanzi al Tribunale di Padova, di sollevare questione di costituzionalità in riferimento all'impossibilità, per le coppie omosessuali, di accedere alle pratiche di P.M.A., attualmente non consentito dalla citata L. numero 40/2004 . Invero, con riferimento alla prima questione, valga osservare che la proposta di regolamento contenuta nella suddetta risoluzione mira, in primo luogo, a tutelare l'interesse superiore del minore, che abbia visto affermato un proprio status di figlio in uno stato dell'Unione, a non veder pregiudicati i propri diritti, derivanti dal rapporto di genitorialità, in forza di situazioni transfrontaliere”, in applicazione di quei generali principi di non discriminazione e di libera circolazione degli atti pubblici e delle decisioni che sono immanenti all'Unione Europea. Tale proposta di regolamento tende innanzi tutto, come si desume dal Considerando numero 2, ad eliminare ogni possibile discriminazione fondata sull'orientamento sessuale” dei genitori, e quindi, mira in primo luogo a consentire la libera circolazione dei rapporti genitoriali costituiti in favore di coppie omogenitoriali. E sebbene, al Considerando numero 14, sia espressamente stabilito che l'interesse superiore del minore all'affermazione del rapporto di genitorialità in ogni Stato dell'Unione non può essere ostacolato, da parte degli Stati membri, ricorrendo al concetto di ordine pubblico”, è altrettanto vero che il Considerando numero 18, posto a corollario dell'obbligo di adeguamento imposto agli Stati membri, afferma che il presente regolamento non può essere interpretato nel senso di obbligare uno Stato membro a modificare le proprie norme sostanziali in materia di diritto di famiglia in modo da accettare la pratica della maternità surrogata. Le competenze degli Stati membri devono essere, a tal riguardo, rispettate”. Il tenore complessivo della proposta di regolamento varata il 14 dicembre 2023, quindi, non lascia spazio ad equivoci il minore ha sì diritto di vedere affermati i diritti che a lui derivano dalla genitorialità costituita in uno Stato membro, ma tale diritto non può comunque impingere contro il divieto di maternità surrogata che, ad oggi, quasi tutti gli Stati della Comunità Europea tranne Belgio ed Olanda, che la ritengono riconoscibile solo se a fini non onerosi ancora vedono affermato nel diritto interno, nell'esercizio di una sovranità statuale che, da parte della Comunità Europea, si ritiene evidentemente non prevaricabile. Quanto, poi, alla questione di legittimità costituzionale che sarebbe in predicato presso il Tribunale di Padova, è appena il caso di osservare che tale questione involgerebbe profili invero non esattamente coincidenti con la questione che occupa, ovvero l'eventuale incostituzionalità dell 'articolo 8 della L. numero 40/2004 nella parte in cui non consente la costituzione del rapporto di genitorialità piena in caso di ricorso alla P.M.A. da parte della coppia omoaffettiva, motivato, peraltro, in ragione del pacifico riconoscimento della formazione sociale rappresentata dalla famiglia omoaffettiva contenuto all 'art 1 della L. numero 76/2016 . Da ultimo, valga rimarcare che, con recentissima ordinanza del 3 gennaio 2024, numero 85, la S.C. ha ulteriormente ribadito la bontà dell'interpretazione delle Sezioni Unite. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere riformata, avendo operato un bilanciamento d'interesse in modo non conforme ai principi del nostro ordinamento, non tenendo conto che l'interesse delle minori, nel caso che occupa, alla costituzione del rapporto di genitorialità nei confronti della madre intenzionale A.V. già affermato il rapporto di genitorialità nei confronti del padre per effetto del vincolo di consanguineità biologica , può trovare legittimamente tutela tramite l'adozione in casi particolari, a maggior ragione dopo l'intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale con la recente pronuncia numero 79 del 2022, che ha esteso la portata del vincolo adottivo ai parenti dell'adottante. Trattandosi di decisione fondata su principi di diritto tuttora ampiamente e vivacemente discussi in dottrina e giurisprudenza, si reputa giustificata la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Le spese di curatela verranno liquidate, con separato decreto, a carico dell'Erario, trattandosi di rappresentante sostanziale e processuale nominato nel processo a tutela del supremo interesse delle minori coinvolte nella presente controversia. P.Q.M. La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, definitivamente decidendo sull'appello proposto da M.G. DI N. nei confronti di C.L. e A.V., respinta ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza, così provvede 1 in totale riforma della sentenza numero 1604/2022 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Pavia in data 28 novembre 2022, pubblicata in data 20 dicembre 2022, accerta e dichiara che le minori C.MAR. e C.MA. non sono figlie di A.V. e che pertanto, la trascrizione degli atti di nascita esteri delle predette minori richiesta in data 19 settembre 2017 dall'Ambasciata d'Italia in omissis e avvenuta in data 6 ottobre 2017 difetta di veridicità nella parte in cui attribuisce la maternità delle minori alla predetta A.V. 2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di omissis PV di redigere un nuovo atto di nascita contenente attribuzione della sola paternità al sig. C.L., procedendo alle necessarie trascrizioni 3 dichiara assorbita ogni altra questione. 4 compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.