Le Sezioni Unite Penali sul c.d. "saluto romano"

La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla chiamata del presente e nel c.d. saluto romano , rituale evocativo della gestualità propria del partito fascista, è sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 d.l. n. 205/1983, conv. in l. n. 205/1993 legge Mancino ovvero in quella prevista dall'art. 5 l. n. 645/1952 legge Scelba ?

Secondo le Sezioni Unite Penali informazione provvisoria n. 1/2024 integra il delitto previsto dall' art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista , vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione . Ma non solo. A determinate condizioni – infatti - può configurarsi anche il delitto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l' incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi . Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità e possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.

Informazione provvisoria n. 1/2024