Le Sezioni Unite Penali sul c.d. "saluto romano"

La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla chiamata del presente e nel c.d. saluto romano , rituale evocativo della gestualità propria del partito fascista, è sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 2 d.l. numero 205/1983, conv. in l. numero 205/1993 legge Mancino ovvero in quella prevista dall'articolo 5 l. numero 645/1952 legge Scelba ?

Secondo le Sezioni Unite Penali informazione provvisoria numero 1/2024 «integra il delitto previsto dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, numero 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione». Ma non solo. «A determinate condizioni – infatti - può configurarsi anche il delitto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, numero 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità e possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.

Informazione provvisoria numero 1/2024