Pene detentive brevi e istanza di sostituzione, la Cassazione individua il termine perentorio in caso di appello cartolare

La Corte di Cassazione esprime un importante principio di diritto relativo al termine entro cui l’imputato può presentare istanza di sostituzione della pena detentiva in caso di giudizio di appello a trattazione scritta.

Il ricorrente viene condannato dalla Corte di Appello di Napoli alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati a lui ascritti, ovvero resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento. A parere dell'avvocato difensore, però, la sentenza è viziata da manifesta illogicità della motivazione quanto a trattamento sanzionatorio. A parere dei Giudici di legittimità, però, il ricorso è infondato. I Giudici danno atto del perché ritengono la sentenza della corte di appello non viziata in punto di motivazione relativamente alla sostituzione della pena, ovvero perché la relativa istanza è stata proposta tardivamente dall'imputato. In materia opera la c.d. riforma Cartabia d. lgs. n. 150 del 2022 e, segnatamente, l'art. 95 sulle disposizioni transitorie in materia di sostituzione delle pene detentive brevi con le pene sostitutive. A una prima lettura della relazione al predetto decreto legislativo, l'art. 95 sulle disposizioni transitorie potrebbe risultare distonico rispetto al codice di rito poiché permette l'applicabilità delle pene sostitutive anche ai giudizi di impugnazione. In realtà, però, la ratio della disposizione da un lato risponde alla natura sostanziale delle pene sostitutive e dall'altro all'esigenza di garantire anche in fase di impugnazione la retroattività delle disposizioni in bonam e la non retroattività di quelle in malam . Tuttavia, la norma transitoria non chiarisce né l'applicazione delle sanzioni sostitutive debba avvenire in via d'ufficio da parte del giudice dell'impugnazione, né il termine entro cui l'imputato deve formulare la relativa istanza alla Corte di appello. Poiché la sostituzione della pena detentiva con una misura di favore non costituisce diritto dell'imputato, ma è opera di una valutazione discrezionale del giudice , se non vi è una richiesta da parte dell'imputato il giudice non ha l'obbligo di motivare circa la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle pene ex art. 20- bis c.p. cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 33027 del 2023 . Così la Corte di cassazione effettua un coordinamento tra la disciplina transitoria dell' art. 95 d. lgs. n. 150 del 2022 e i poteri officiosi riconosciuti al giudice di appello dall'art. 597, comma 5, c.p.p. come individuati dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 12872 del 2017 . In quell'occasione le Sezioni Unite hanno infatti statuito che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall' art. 597, comma 5, c.p.p. , che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall' art. 58 della legge n. 689 del 1981 . Quanto, invece, al profilo del termine entro cui l'imputato deve presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva, la Corte afferma che bisogna tener presente le differenze cadenze temporali che scandiscono il giudizio di appello se questo è trattato in forma orale o cartolare. Nel caso di giudizio di impugnazione trattato oralmente , l'imputato potrà presentare istanza di sostituzione della pena detentiva, se non già contenuta nell'atto di appello, con una memoria difensiva da depositare prima dell'udienza o comunque nel corso della discussione. Nel caso, invece, di giudizio di impugnazione cartolare , il termine ultimo per produrre l'istanza di sostituzione è quello dei cinque giorni prima dell'udienza , così come prevede l'art. 23- bis , comma 2, d. l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176 del 2020 . In tal modo viene a garantirsi il contraddittorio tra le parti, necessità che si desume non solo dai principi costituzionali in tema di processo penale ex art. 111 Cost ., ma anche dalla disciplina contenuta nell' art. 545- bis c.p.p. per cui se l'imputato acconsente alla sostituzione della pena detentiva, il giudice deve sentire il pubblico ministero. Tornando al caso di specie, in applicazione di quanto fin qui spiegato, i Giudici affermano che l'istanza presentata dall'imputato è tardiva perché intervenuta senza il rispetto del termine dei cinque giorni prima dell'udienza ex art. 23- bis , comma 2, d. l. n. 137 del 2020. Tale termine ha natura perentoria e non ordinatoria poiché il suo rispetto garantisce il corretto sviluppo del contraddittorio tra le parti e il necessario spazio di valutazione del giudice cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 18483 del 2022 . Di conseguenza, affermano i Giudici, non vi è alcun difetto di motivazione nella sentenza della Corte di appello che ha esaminato i motivi senza considerare la richiesta di sostituzione della pena detentiva presentata dall'imputato tardivamente. Dalle considerazioni qui esposte, la VI sezione penale della cassazione esprime il seguente principio di diritto in caso di giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all' art. 20- bis c.p. , in base alla disciplina transitoria contenuta nell' art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 , è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto di gravame o, al più tardi, entro il termine perentorio di cinque giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 23- bis , comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , per la presentazione delle proprie conclusioni scritte .

Presidente Villoni – Relatrice Tripiccione Rilevato in fatto 1. C.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna aula pena anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Con un unico motivo di ricorso deduce la manifesta illogicità delia motivazione relativa al trattamento sanzionatorio e la violazione dell' art. 58 della legge n. 689 del 1981 in quanto la Corte di appello ha omesso di esaminare la richiesta formulata dalla difesa, unitamente al consenso del ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo profilo di censura, relativo alla carenza di un'adeguata motivazione in odine alle doglianze difensive , non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità, avendo il ricorrente omesso di indicare i punti specifici della decisione sottoposti a censura e le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura. 3. Il secondo profilo di censura è infondato per l'assorbente rilievo che l'istanza di sostituzione della pena è stata presentata tardivamente dall'imputato e ciò non consente di ravvisare alcun vizio della motivazione della sentenza impugnata. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta, infatti, che l'istanza in questione è stata trasmessa il 18 gennaio 2023, mentre l'udienza camerale dinanzi alla Corte di appello è stata trattata il successivo 23 gennaio. Trattandosi di un processo celebrato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , trova, dunque, applicazione l'art. 95 del citato d.lgs., recante le disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi. In particolare, il primo comma di detta norma prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 , se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Come chiarisce la relazione illustrativa al citato d.lgs., la norma in esame potrebbe apparire distonica rispetto all'impianto dei codice di rito laddove consente l'applicabilità delle pene sostitutive anche nei giudizi di impugnazione, ma, in realtà, la sua ratio risponde, da un lato, alla natura sostanziale delle pene sostitutive e, dall'altro, all'esigenza di garantire anche in detti giudizi l'applicabilità del principio di retroattività delle disposizioni in bonam partem e di irretroattività di quelle in malam partem. La disposizione transitoria non chiarisce, tuttavia, né se il giudice dell'impugnazione debba procedere d'ufficio, secondo lo schema bifasico previsto per il processo di primo grado dall' art. 545-bis cod. proc. pen. , né le modalità e i termini entro i quali l'imputato interessato alla sostituzione della pena detentiva possa formulare la relativa istanza alla corte di appello. 4. Quanto al primo profilo, questa Corte, muovendo dalla considerazione che la sostituzione della pena detentiva breve non costituisce un diritto dell'imputato ma è soggetto alla valutazione discrezionale del giudice, ha affermato che, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall'appellante, non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell' art. 20-bis cod. pen. Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 . Attraverso tale soluzione si è sostanzialmente attuato un coordinamento in via ermeneutica tra la disciplina transitoria contenuta all' art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 ed il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite in tema di poteri officiosi riconosciuti al giudice di appello dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. norma che, oltre a non essere stata modificata dalla riforma del 2022, non viene in alcun modo richiamata, anche al limitato fine di integrare provvisoriamente i poteri del giudice di appello, dal citato art. 95 . Si è infatti affermato che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall' art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. , che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall' art. 58 della legge n. 689 del 1981 Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 . 5. Quanto al secondo profilo, ad avviso del Collegio, nel silenzio della norma, la questione deve necessariamente essere risolta considerando le differenti cadenze temporali che scandiscono il giudizio di appello, a secondo che questo sia trattato in forma orale o cartolare. Premesso che in entrambi i casi l'imputato potrà specificamente devolvere la questione con l'atto di appello o con i motivi nuovi, ritiene il Collegio, in continuità con il principio di diritto già affermato da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 che, ove il giudizio di impugnazione sia trattato oralmente, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, ove non contenuta nell'atto di gravame, potrà essere formulata dall'imputato con una memoria da depositare prima dell'udienza ovvero, al più tardi, nel corso della discussione. Diversamente, in caso di trattazione in forma cartolare del giudizio di appello, il termine ultimo entro il quale l'imputato potrà formulare l'istanza di sostituzione non può che essere identificato in quello di cinque giorni prima dell'udienza, previsto dall' art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , per la presentazione delie proprie conclusioni scritte. Tale soluzione consente, infatti, di inserire l'istanza di sostituzione della pena detentiva, al pari di ogni altra richiesta proveniente dalle parti, nelle cadenze processuali proprie delle modalità di trattazione del giudizio di appello e di garantire, al contempo, il contraddittorio tra le parti. Va, infatti, considerato, che, sebbene non prevista dalla disciplina transitoria, la necessità che anche su tale istanza debba svolgersi il contraddittorio può desumersi non solo dai principi ispiratori del processo penale art. 111 Cost. , ma anche dalla disciplina contenuta nell' art. 545-bis cod. proc. pen. in cui si prevede che se l'imputato acconsente alla sostituzione delia pena detentiva il giudice provvede sentito il pubblico ministero . 6. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, rileva il Collegio che l'istanza dell'imputato è stata formulata tardivamente, senza l'osservanza del termine libero di cinque giorni prima dell'udienza previsto dall' art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020 . Va, infatti, considerato che detto termine rientra nella più ampia categoria processuale disciplinata dall' art. 172, comma 5, cod. proc. pen. e ciò implica, in base al dettato della norma - secondo la quale quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere - che vanno esclusi dal computo sia il dies a quo che il dies ad quem cfr. Sez. 3, n. 30333 dei 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 si veda anche, con riferimento al termine di cinque giorni previsto dall' art. 127, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione di memorie in cancelleria, Sez. 2, n. 15718 del 01/03/2023, Russo, Rv. 284499 . Tale termine, inoltre, non ha natura ordinatoria, ma perentoria in quanto, come già condivisibilmente affermato da questa Corte, il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le Darti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice Sez. 6, n. 18433 dei 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262 . Si è, infatti, sostenuto - in termini simmetrici alla giurisprudenza relativa alla trattazione cartolare prevista dall' art. 611 cod. proc. pen. si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 11630 del 27/2/2020, Rv.278719 Sez. 4, n. 49392 dei 23/10/2018, Rv. 274040 - che il contraddittorio cartolare, fondato su differenti cadenze temporali entro le quali le parti possono formulare le rispettive richieste, presuppone di per sé la perentorietà dei termini, proprio perché il loro rispetto è il requisito essenziale per garantire a ciascuna parte processuale, nonché all'organo giudicante, l'esercizio delle rispettive facoltà e poteri. Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile alcun difetto di motivazione della sentenza impugnata che, legittimamente, si è limitata ad esaminare i motivi di appello senza considerare anche il contenuto della richiesta presentata tardivamente dall'imputato. 7. Alla luce di quanto sopra esposto va, dunque, formulato il seguente principio al diritto in caso di giudizio di appello a trattazione serietà, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all' art. 20-bis cod. pen. , in base alla disciplina transitoria contenuta nell' art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 , è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto di gravame o, al più tardi, entro ii termine perentorio di cinque giorni prima dell'udienza, previsto dall' art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , per la presentazione delle proprie conclusioni scritte. 8. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.