L’azione per la declaratoria di nullità del matrimonio è intrasmissibile agli eredi

Il diritto alla quota ereditaria di pertinenza del coniuge superstite viene meno sole ove ricorrano due condizioni concorrenti e intrinsecamente connesse e cioè la nullità del matrimonio e la mancanza di buona fede del coniuge superstite. Ne deriva che la declaratoria di nullità di matrimonio, ove non sia accertata la mancanza di buona fede, è priva di effetti ai fini successori.

Tizio contrasse matrimonio con Caia da cui nacque Sempronia con sentenza parziale il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili di questo matrimonio dopo quattro mesi, Tizio contrasse nuovo matrimonio. A distanza di due anni dal nuovo rapporto coniugale, Tizio decedeva. Veniva promosso innanzi al Tribunale competente da Sempronia, figlia di prime nozze, giudizio nei confronti del nuovo coniuge del de cuius , al fine di fare dichiarare la nullità del matrimonio da questa contratto con il padre, per mancanza del requisito della libertà di stato del nubendo al momento del matrimonio deducendo che la sentenza di divorzio non era ancora passata in giudicato al momento in cui vennero celebrate le nuove nozze. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e dichiarava la nullità del secondo matrimonio. Avverso tale pronuncia veniva proposto gravame innanzi alla Corte di appello territorialmente competente la quale accoglieva l'appello ritenendo che la figlia non era legittimata all'azione promossa affermando che l'interesse legittimo ed attuale ad agire di cui all' art. 117 c.c. deve identificarsi nell'interesse di soggetti titolari di una situazione soggettiva collegata a rapporti di indole familiare pregiudicata dagli effetti propri del matrimonio. Veniva proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte sulla base di tre motivi. Resisteva la controparte con controricorso e memoria. Disamina dei motivi di censura Con il primo e secondo motivo di censura veniva eccepita l' inammissibilità dell'atto di appello sulla scorta della accertata nullità della notificazione della sentenza di primo grado eseguita personalmente nei confronti della resistente rimasta contumace in primo grado, su istanza del difensore della ricorrente a mezzo del servizio postale. La notifica veniva eseguita a mezzo del servizio postale presso la residenza in una città e presso il domicilio collocato in altra regione in entrambi i casi gli addetti al recapito constatarono nella relata la temporanea assenza del destinatario e misero l'avviso nella cassetta degli stabili indicati nei rispettivi indirizzi e inoltrarono, con distinte raccomandate a.r., le comunicazioni di avvenuto deposito. La notifica, a dire della ricorrente, si era perfezionata con la compiuta giacenza con la conseguenza che l'appello risultava tardivo e inammissibile. La Suprema Corte riteneva il primo motivo inammissibile, affermando che risultava pacifico che la resistente da anni aveva trasferito la propria residenza in altra città e che pertanto non poteva avere la sua dimora abituale in altra regione. A nulla rilevava la circostanza che il nominativo della resistente risultasse nella pagine bianche” di altra regione atteso che a nulla rilevava la titolarità dei contratti telefonici. Gli Ermellini ritenevano il secondo motivo infondato poiché la Corte d'appello aveva fondato la sua pronuncia sulle informazioni rilasciate dal comune e sulle risultanze anagrafiche corrette risultanti dal certificato anagrafico storico rilasciato in pari data. Riteneva pertanto rispettato il principio secondo il quale la notificazione di un atto ex art. 140 c.p.c. al quale è assimilabile la notificazione a mezzo del servizio postale in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche, non determina la nullità del procedimento atteso che rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora che è accertabile con ogni mezzo di prova. Con il terzo motivo si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. , in relazione agli artt. 86, 117, 128 e 584 c.c. riferita al contestato accoglimento dell'eccezione di legittimazione attiva in capo alla ricorrente. Il motivo veniva ritenuto infondato. L' art. 117, primo comma, c.c. prevede una pluralità di ipotesi di nullità del matrimonio , tra questi la mancanza di stato di libertà per i nubendi in tal caso l'azione di nullità può essere promossa da tutti colori che abbiano, per impugnarlo, un interesse legittimo e attuale. Va tuttavia ricordato che l'azione di nullità , pur promuovibile dal Pubblico Ministero, non può più essere esperita da questi dopo la morte di uno dei coniugi, secondo quanto previsto dall' art. 125 c.c. e che l' azione per impugnare il matrimonio è intrasmissibile agli eredi , se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore, circostanza non ricorrente nel presente caso. L' art. 584, primo comma, c.c. stabilisce che, quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota di legittima. Ne consegue che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività e della mala fede del nubendo, incombe su colui che lo allega in pratica, la prova dell'esistenza di uno stato di dubbio del coniuge sulla validità del matrimonio è a carico di chi ha interesse a dimostrare l'assenza di buona fede . La circostanza che la Corte d'appello abbia accertato la buona fede, oltre che presunta, ma anche provata dalle prove documentali versate in giudizio, ha una valenza rafforzativa della decisione a fronte del mancato assolvimento degli oneri allegativi, deduttivi e probatori suoi propri da parte dell'originaria attrice in merito alla mala fede del coniuge superstite. In conclusione, il ricorso veniva integralmente rigettato, le spese seguivano la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Presidente Genovese – Relatrice Tricomi Rilevato che D.A.P. ebbe a contrarre matrimonio l' omissis con S. B., matrimonio da cui nacque D. C.V. con sentenza parziale in data 18 febbraio 2009 il Tribunale di Sassari pronunciò la cessazione degli effetti civili di questo matrimonio in data omissis D.A.P. contrasse matrimonio civile con M.I. in data omissis D.A.P. morì. Con atto di citazione in data 15 giugno 2013 D. C.V. agì dinanzi al Tribunale di Cagliari nei confronti di M.I., per fare dichiarare la nullità del matrimonio da questa contratto con il padre nel 2009, per mancanza del requisito della libertà di stato del nubendo al momento del matrimonio dedusse, a tal fine, che la sentenza di divorzio non era ancora passata in giudicato al momento in cui venne celebrato il nuovo matrimonio. Il Tribunale di Cagliari accolse la domanda e dichiarò la nullità del matrimonio contratto in Roma in data omissis da D.A.P. e M.I., disponendo le annotazioni di rito a cura dell'Ufficiale di Stato Civile. La Corte di appello di Cagliari, investita del gravame proposto da M.I., ha ritenuto tempestivo ed ammissibile l'atto di appello e lo ha accolto in quanto ha ritenuto che D.C.V. non era legittimata all'azione, promossa adducendo un interesse di natura successoria in conseguenza dell'avvenuto decesso del padre. Segnatamente la Corte territoriale ha affermato che l'interesse legittimo ed attuale ad agire, di cui all' articolo 117 cod. civ. deve identificarsi nell'interesse dei soggetti titolari di una situazione soggettiva collegata a rapporti di indole familiare che è pregiudicata dagli effetti propri del matrimonio, per cui la legittimazione deve ammettersi in quanto l'azione sia strettamente necessaria a rimuovere il pregiudizio da cui scaturisce l'interesse. Nello specifico, il giudice del gravame ha escluso la sussistenza dell'interesse successorio prospettato da D.C.V. in quanto la declaratoria di nullità del matrimonio non avrebbe potuto incidere, in forza dell' articolo 584 cod. civ. che regola il caso del matrimonio putativo, sulla consistenza della quota ereditaria spettante alle due parti in causa e pertanto non poteva realizzare l'interesse per il quale la domanda di nullità era stata proposta fol. 17 della sent. imp. in proposito, ha affermato che non vi era dubbio alcuno della sussistenza della buona fede in capo a M.I. al momento del matrimonio, con riferimento al ritenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva pronunciato il pregresso divorzio. D. C.V. ha proposto ricorso con tre mezzi illustrati da memoria, per conseguire la cassazione della sentenza de quo. M.I. ha replicato con controricorso e memoria. È stata disposta la trattazione con rito camerale. Considerato che 2.1. La prima e la seconda censura concernono la declaratoria di ammissibilità dell'atto di appello, ritenuto dalla Corte territoriale tempestivamente introdotto da M.I., sulla scorta della accertata nullità della notificazione della sentenza di primo grado eseguita personalmente nei confronti di questa, rimasta contumace in primo grado, su istanza del difensore di D.C.V. a mezzo del servizio postale ai sensi dell' articolo 8 della legge numero 890/1982 . Segnatamente la copia conforme della sentenza venne notificata a mezzo del servizio postale presso la residenza in Milano Via D. e in Cagliari Via A. in entrambi i casi, gli addetti al recapito, constatarono nella relata la temporanea assenza del destinatario nella data del 15 dicembre 2016, immisero l'avviso nella cassetta degli stabili indicati nei rispettivi indirizzi e inoltrarono, con distinte raccomandate a/r , le comunicazioni di avvenuto deposito. Già in sede di costituzione in appello la odierna ricorrente sostenne che il procedimento si era svolto correttamente e la notificazione si era perfezionata con la compiuta giacenza in data 27 dicembre 2016 presso entrambi i domicili, di guisa che l'atto di appello di M.I., notificato il 2 febbraio 2017, risultava tardivo ed inammissibile. Con le presenti censure, svolte come vizi motivazionali ex articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ. , D.C.V. insiste su tale prospettazione. 2.2. Con il primo, la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, relativamente alla dedotta dimora di M.I. in Cagliari via A., costituito dal perfezionamento della notifica della sentenza di primo grado in Cagliari e dall'estratto delle pagine bianche”, riportante proprio quell'indirizzo di M.I. in Cagliari, alla data del 3 maggio 2017, a dimostrazione della ritualità della notificazione ivi eseguita. Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi ove è affermato, senza la Corte di appello sia stata smentita sul punto, che era pacifico” che M.I. da anni si era trasferita a Milano e che pertanto non poteva avere la sua dimora abituale in Cagliari, di guisa che la notifica della sentenza lì eseguita non soddisfaceva i requisiti di legge. Quanto al fatto di cui sarebbe stato omesso l'esame, va osservato che non ne risulta illustrata la decisività, posto che le pagine bianche” sono formate dall'elenco degli abbonati telefonici in ordine alfabetico con l'indicazione dell'indirizzo che riguarda, appunto, i recapiti telefonici, la localizzazione degli apparecchi fissi e la titolarità dei contratti telefonici, ma da ciò nulla è direttamente ed univocamente desumibile in ordine alla abituale dimora dell'intestatario, potendo essere stato stipulato il contratto telefonico a servizio di altro utilizzo dell'immobile studio/attività economiche/seconda casa ad uso vacanze, etc. e la circostanza rilevabile dall'elenco non è stata ritenuta univoca in merito al perfezionamento della notificazione, nel caso di specie, stante il pacifico” trasferimento a Milano di M.I 2.3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla dedotta dimora di M.I. in Milano Via d., costituito dalla circostanza che l'annotazione del cambio di residenza in Milano da Via D. a via T., sia pure con decorrenza anticipata al 4 ottobre 2016, era stato eseguito dal Comune di Milano a seguito dell'istanza di riesame avanzata da M.I., a seguito del provvedimento di rigetto emesso dal Comune di Milano il 1° marzo 2017, e, quindi, in epoca successiva alla notifica della sentenza di primo grado, di guisa che non si poteva affermare che M.I. non avesse più la sua residenza e /o dimora in Via d. al momento della notifica. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha fondato la sua pronuncia sulle informazioni rilasciate dal Comune di Milano in data 28 dicembre 2018 e sulle risultanze anagrafiche corrette, risultanti dal certificato anagrafico storico rilasciato in pari data dal Comune ove era precisato che sostitutiva ed annullava le certificazioni precedenti. Da questo certificato ha desunto che dal 5 ottobre 2016 al 27 dicembre 2018 M.I. risiedeva anagraficamente in Via T. e che quindi la notifica era stata fatta in luogo diverso dalla residenza anagrafica, luogo che – stante le attività poste in essere dall'agente postale ed attestate nell'avviso di ricevimento della raccomandata, presentava un collegamento con M.I., dando luogo ad una presunzione semplice. La Corte di merito ha dedotto che toccava, quindi, a M.I. dimostrare che ella aveva non solo la residenza, ma anche la dimora in un luogo diverso ed ha affermato che tale prova era stata offerta sulla base di documenti da quali si evinceva che, al momento della notifica, M.I. non risiedeva più in Via D., né aveva lì la sua dimora abituale, documenti il cui contenuto non è messo in discussione dalla ricorrente. L'esame dei documenti indicati dalla ricorrente e delle attestazioni rese dal Comune di Milano vi è stato, ed anzi proprio in base a questi la Corte di merito ha motivato la decisione, anche se ha raggiunto conclusioni non conformi alle aspettative della ricorrente. D'altronde la Corte di merito, pur ritenendo, sulla scorta dell'acquisito certificato di residenza storica che la residenza anagrafica di M.I. fosse già stata trasferita a Via T. al momento della notificazione della sentenza di primo grado, ha comunque ritenuto che fosse stata attestato un collegamento tra la dimora in Via d. e M.I. da parte dell'agente postale ed ha affermato che su quest'ultima gravava l'onere di fornire la prova contraria. Ha, quindi, ritenuto che ciò M.I. aveva dimostrato in ragione di plurimi elementi antecedente riconsegna dell'immobile di Via D. e registrazione all'Agenzia delle entrate della risoluzione del contratto, etc. . Risulta, pertanto, rispettato il principio secondo il quale la notificazione di un atto ex articolo 140 cod. proc. civ. – al quale è assimilabile la notificazione a mezzo del servizio postale in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale Cass. numero 8463/2023 e la Corte di appello ha accertato, sulla scorta di circostanze di fatto non contestate e non costituite dalla sola emergenza anagrafica, che M.I. non dimorava più in Via d. al momento della notificazione. 3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 112 e 345 cod. proc. civ. , in relazione agli articolo 86, 117, 128 e 584 cod. civ. , riferita al contestato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla odierna ricorrente. La Corte di appello ha premesso che la dichiarazione di nullità del matrimonio è soggetto a condizioni più stringenti rispetto ad altri casi di nullità e che la legittimazione ad agire è riservata a coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale” e che, quindi, va identificata in una situazione pregiudicata proprio dagli effetti del matrimonio ha, quindi, rimarcato che l'interesse ad agire per la declaratoria di nullità, prospettato dalla ricorrente odierna, era collegato ai diritti ereditari ed ha escluso la ricorrenza dell'interesse in questione, sul rilievo che M.I. era in buona fede al momento del matrimonio, in ciò indotta, in particolare, dalle risultanze formali delle annotazioni relative alla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio contratto da D. C.V., riportate sui pubblici registri – oltre che da altri elementi –, di guisa che avrebbe trovato ingresso, anche ove dichiarata la nullità del matrimonio, l'applicazione dell' articolo 584 cod. civ. che disciplina la successione ereditaria del coniuge putativo. Sulla scorta di ciò ha ravvisato il difetto di legittimazione della ricorrente. La ricorrente sostiene che la ricorrenza o meno dei presupposti di applicabilità dell' articolo 584 cod. civ. rileverebbe solo in un momento successivo alla dichiarazione di nullità del matrimonio putativo intervenuta dopo la morte del coniuge che l' articolo 128 cod. civ. dimostra che non può parlarsi di matrimonio putativo se non quando il matrimonio sia stato celebrato e sia stato poi dichiarato nullo che la Corte di appello avrebbe esorbitato dal thema decidendum rimesso alla sua valutazione, perché la questione della buona fede dei coniugi e della loro convivenza non era mai stata dedotta nel corso del giudizio, e che si era pronunciata su eccezioni che potevano essere sollevate solo dalla parte, ampliando in modo non consentito l'oggetto del giudizio. 3.2. Il motivo è infondato. 3.3. L' articolo 117, primo comma, cod. civ. prevede una pluralità di ipotesi di nullità del matrimonio, a seconda che siano stati violati gli articolo 86, 87 o 88 cod. civ. Questa disposizione rileva nel presente caso, in cui è stata dedotta la nullità del matrimonio per violazione dell' articolo 86 cod. civ. che prescrive la libertà di stato per i nubendi essa circoscrive la legittimazione a promuovere l'azione di nullità ad alcuni soggetti specifici coniugi, ascendenti prossimi, pubblico ministero e a tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale disposizione la cui interpretazione è centrale nella vicenda in esame. Va rammentato che l'azione di nullità, pur promuovibile dal pubblico ministero, non può più essere esperita da questi dopo la morte di uno dei coniugi, secondo quanto previsto dall' articolo 125 cod. civ. Cass. numero 4653/2018 e che l'azione per impugnare il matrimonio è intrasmissibile agli eredi, se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore articolo 127 cod. civ. , circostanza non ricorrente nel presente caso. Orbene, nel caso in cui uno dei due coniugi sia già deceduto al momento in cui viene dichiarata la nullità, il matrimonio è già sciolto ai sensi dell' articolo 149 cod. civ. e gli effetti conseguenti al decesso di uno dei coniugi, quale l'apertura della successione ereditaria, già si sono verificati, tanto è vero che la peculiare situazione è espressamente e distintamente disciplinata dall' articolo 584 cod. civ. , che fa salvi i diritti ereditari del coniuge superstite in buona fede putativo”. Il titolo di legittimazione fatto valere dalla odierna ricorrente, che ha agito dopo la morte del padre per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio, è stato fondato su un interesse legittimo ed attuale rappresentato dalle proprie aspettative successorie in ragione della previsione, ritenuta pregiudizievole, dell' articolo 584, primo comma, cod. civ. L' articolo 584, primo comma, cod. civ. , stabilisce che Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540 così facendo salvi i diritti successori del coniuge di buona fede”. In proposito, va rimarcato che tardivamente la ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità fol.32 , ha prospettato un interesse di natura familiare anche morale, oltre che economico, senza tuttavia nulla illustrare circa la tempestiva introduzione del tema nella fase di merito e senza descrivere lo specifico interesse morale vantato, con evidente novità ed inammissibilità della questione nella fase di legittimità. Chiarito il perimetro normativo della legittimazione ad agire rilevante nel presente caso, va osservato che la disposizione di cui all' articolo 128 cod. civ. , che prevede a quali condizioni il matrimonio nullo produce gli effetti del matrimonio valido cd. matrimonio putativo , stabilisce che gli effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi fino alla sentenza che ha pronunciato la nullità … quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi , dal che si deduce la centralità del tema della buona fede” nell'ambito dell'accertamento della nullità del matrimonio quando si controverta su diritti che vengono fatti salvi” anche in caso di accertata nullità. In proposito, è necessario ricordare che nella giurisprudenza di legittimità corrisponde a un principio ampiamente recepito l'applicabilità alla materia matrimoniale del criterio generale di cui all' articolo 1147, quarto comma, cod. civ. , dovendosi agli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio putativo ex articolo articolo 128 cod. civ. -, presumere la buona fede dei nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubendo, incombe a colui che lo allega cfr. Cass. numero 33409/2021 Cass. numero 2077/1985 Cass. numero 4889/1981 Cass. numero 1298 del 1971 . È stato precisato che anche la prova dell'esistenza di uno stato di dubbio del coniuge sulla validità del matrimonio è a carico di chi ha interesse a dimostrare l'assenza di buona fede. Ed ogni valutazione al riguardo anche in ordine alla ricorrenza di una situazione di ignoranza dipendente da colpa grave in capo al coniuge cui tale situazione è rimproverata cfr. Cass. numero 4649/1985 è riservata al giudice di merito cfr. Cass. numero 2486/1969 . 3.4. Premesso l'inquadramento normativo, va rilevato che dalla lettura dell' articolo 584, primo comma, cod. civ. si evince che il diritto alla quota ereditaria di pertinenza del coniuge superstite – rispetto alla disponibilità della quale la ricorrente ha prospettato il suo interesse ad agire – viene meno solo ove ricorrano due condizioni concorrenti ed intrinsecamente connesse e cioè i la nullità del matrimonio ii la mancanza di buona fede del coniuge superstite. Da ciò si evince che la declaratoria di nullità del matrimonio, ove non sia accertata la mancanza di buona fede, è priva di effetti ai fini successori. Va rimarcato che l' articolo 584 cod. civ. non è norma processuale, ma norma sostanziale che stabilisce i presupposti giuridici del diritto da esso riconosciuto. Questa disposizione – a differenza di quanto sostiene la ricorrente – non stabilisce che il coniuge superstite ha diritto a pretendere la quota ereditaria solo se in buona fede, ma che la quota ereditaria spetta al coniuge superstite di buona fede , buona fede che, come già si è evidenziato, si presume, a meno che non vi sia prova contraria che grava su colui che invoca la nullità. 3.5. Ne discende che l'interesse ad agire ex articolo 117, primo comma, cod. civ. che sia fatto valere per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell' articolo 584 cod. civ. a favore del coniuge putativo”, si configura come legittimo ed attuale” solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede. 3.6. Nel caso in esame, la stessa ricorrente riconosce che nel giudizio di primo grado il tema della buona fede non sia stato mai oggetto di discussione, al pari del giudizio di appello in cui un solo accenno viene svolto tardivamente ed inammissibilmente nella comparsa conclusionale della M.I. fol. 30 del ric. da ciò si evince, la carenza dell'interesse legittimo ed attuale di D.C.V. rettamente riscontrata dalla Corte di appello perché l'azione proposta avrebbe potuto contrastare il pregiudizio prospettato conseguente all'applicazione dell' articolo 584 cod. civ. solo in quanto atta a dimostrare non solo la nullità del matrimonio, ma anche la malafede del coniuge superstite, mentre risulta evidente che il tema della buona/mala fede non era stato da essa stessa su cui incombeva l'onere – posto in alcun modo né in primo, né in secondo grado. La decisione risulta pertanto immune da vizi, come emerge dalla motivazione che è argomentata e immune da vizi logici e, quindi, incensurabile in sede di legittimità. La circostanza corte di appello abbia accertato che la buona fede di M.I., presunta, era provata anche dalle evenienze documentali versate in giudizio, provenienti dalla Cancelleria del Tribunale di Sassari e dai Registri di stato civile di Cordongianus, ha una valenza esclusivamente rafforzativa della decisione, a fronte del mancato assolvimento degli oneri allegativi, deduttivi e probatori suoi propri da parte dell'originaria attrice in merito alla mala fede del coniuge superstite. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 . Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 6.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2 Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.