Filodiretto sulla determinazione del contributo unificato nelle controversie inerenti il compenso avvocati

Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG numero 216605.E del 27.10.2023, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Bari ha chiesto di chiarire «quale sia l’importo del contributo unificato da versare per l’iscrizione a ruolo delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato articolo 14, d.lgs. 150/2011 e delle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia articolo 15 d.lgs. 150/2011 ».

In particolare, il Dirigente fa notare che tali controversie, originariamente regolate dal rito sommario di cognizione, sono ora assoggettate al procedimento semplificato di cognizione, di cui agli articoli 281-decies c.p.c. e seguenti, introdotto dall'articolo 3, comma 21, del d.lgs. 149/2022 c.d. Riforma Cartabia . Pertanto, chiede di chiarire «se l'importo del contributo unificato per i procedimenti in esame debba essere ora calcolato in base al valore della domanda, ex articolo 13, comma 1, del d.P.R. numero 115/2002». Per poter rispondere al suddetto quesito, il Ministero della Giustizia ha specificato che «nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato articolo 14 d.lgs. 150 del 2011 e nelle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia articolo 15 d.lgs. 150 del 2011 , assoggettati al rito semplificato di cognizione, il contributo unificato deve essere determinato in base al valore della domanda, a mente dell'articolo 13, comma 1, del d.P.R. numero 115 del 2002. Per ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, infatti, i procedimenti in esame non possono configurarsi quali procedimenti di volontaria giurisdizione con la conseguenza che, superata ogni pregressa indicazione fornita da questa articolazione ministeriale, a tali giudizi non può applicarsi il contributo unificato di euro 98,00 di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b , del d.P.R. numero 115 del 2002».