Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesione: approvato il regolamento

Nella serata del 16 gennaio, il Consiglio dei ministri ha approvato il regolamento che dà il via libera alla Tabella Unica Nazionale. L’adozione della TUN rende uniforme il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.

La Tabella Unica Nazionale riporta il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti , comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all' età del soggetto leso ai sensi dell' articolo 138, comma 1, lettera b , del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 . L'art. 1 Adozione della tabella unica nazionale precisa che 1. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti , nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, sono adottate a le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale . b la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell' articolo 138, commi 1, lettera b , e 2, lettere da a a d , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - tabella del danno biologico c la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell' articolo 138, comma 2, lettera e , del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale . Il valore del primo punto di invalidità è pari a 939,78 euro valore che sarà aggiornato ogni anno con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat. Per ogni giorno di inabilità assoluta è liquidato , a titolo di danno biologico temporaneo, un importo di 39,37 euro, aggiornato anch'esso annualmente. L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30% e il 60% del danno liquidato a titolo di danno biologico temporaneo. Fonte IUS/responsabilità civile

Schema d.P.R. Regolamento recante la tabella unica