Ricorso per cassazione e copia conforme della sentenza nativa digitale: a poco serve il “duplicato informatico”

Deve considerarsi improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione.

La Sez. III civile della Cassazione Ordinanza n. 1585/24 del 16 gennaio torna a occuparsi della nota questione inerente alla produzione – a pena di improcedibilità del gravame – della copia autentica della sentenza impugnata . Tema che, anche nell'era digitale, continua a creare problemi e incertezze a volte forse anche poco giustificati, soprattutto pensando al caso del deposito del duplicato digitale” del provvedimento, che, come vedremo, non viene considerato sufficiente . Il caso Un ricorso per cassazione in materia di esecuzione forzata è stato dichiarato improcedibile dalla Suprema Corte per un aspetto processuale, legato ancora una volta al profilo sempre insidioso della copia autentica della sentenza impugnata. Improcedibilità dichiarata ai sensi dell' art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Infatti, il ricorrente aveva depositato una copia informatica della sentenza che non recava alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo si potrebbe dire, i classici dati impressi in blu” nella parte iniziale del provvedimento . Tale sentenza, secondo gli Ermellini, non conteneva neppure alcuna attestazione di conformità all'originale informatico, solo asserendosi che il file prodotto era stato tratto dal fascicolo telematico men che meno, risultava attestato che la copia prodotta fosse conforme alla copia notificata. Copia autentica della sentenza condizione di procedibilità Ebbene, avverte la Cassazione, la produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione . Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l' attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data e il numero di tale pubblicazione. Sentenza nativa digitale e momento del suo perfezionamento Viene ricordata la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo nel momento in cui il sistema informatico provvede , per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data , poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati. Fondamentale l'attestazione della cancelleria che deve risultare dalla copia prodotta. Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato, quand'anche attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell' art. 369 c.p.c. Le ragioni di una tale e rigorosa interpretazione Gli Ermellini ribadiscono un altro principio in materia, secondo cui deve considerarsi improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla Suprema Corte di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto a esistenza , sia perché la produzione di una copia della sentenza, incerta nella data e priva del numero identificativo, non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione , né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato. La Cassazione non può rimettersi a quanto dichiarato magari anche congiuntamente dalle parti. In altri termini da una parte la sentenza in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica viene a esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione b d'altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all'espresso disposto di cui all' art. 369 c.p.c. , la Corte di cassazione ha certamente l'onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori anche se eventualmente in senso concorde , e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull'esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza. Si può produrre il duplicato informatico”, ma il problema della procedibilità rimante La Suprema Corte conclude osservando che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico , attestando la conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l'attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema . Infatti, come sopra ricordato, in caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto a esistenza e quale sia il suo numero identificativo ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato e impugnabile , cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. Altre ragioni pratiche” tutelate dal rigore interpretativo citato Gli Ermellini aggiungono un'altra considerazione a sostegno della propria tesi interpretativa. Infatti, la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione, non solo non consente di verificare la tempestività della impugnazione, ma altresì, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, neppure consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. In conclusione, nel caso specifico, poiché l'unica copia della sentenza impugnata prodotta in formato digitale era priva dei dati richiesti, per ciò solo il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

Presidente De Stefano – Relatore Saija Fatti di causa Si afferma in ricorso che nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare in danno di L.L. dinanzi al Tribunale di Trani, iscritta al N. 110/2015 R.G.E., la Banca omissis s.p.a. spiegò intervento con atto del 5.5.2016, per la soddisfazione del proprio credito ipotecario di € 812.207,84, oltre interessi ciò in forza di un d.i. emesso dal Tribunale di Bari, oggetto di opposizione da parte del debitore, ancora pendente in grado d'appello la Corte d'appello di Bari aveva concesso la sospensione dell'efficacia della sentenza esecutiva di primo grado, per la parte eccedente € 500.000,00 . Detto intervento era stato effettuato dopo che la liquidazione dei beni era stata ultimata, e dopo che il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. aveva predisposto una bozza del progetto di distribuzione in data 8.4.2016 , in cui – in relazione al bene di cui al lotto 1B – essa Banca non era stata collocata al grado ipotecario di competenza secondo e terzo in quanto non ancora intervenuta, con conseguente attribuzione del residuo ricavato, pari ad € 126.034,85, al creditore ipotecario di quarto grado, Equitalia Sud s.p.a. All'udienza ex art. 596 c.p.c. del 30.1.2017, la Banca chiese quindi una modifica del progetto di distribuzione, che tenesse conto del proprio intervento il debitore sollevò ulteriori contestazioni nei confronti degli altri creditori. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16.6.2017, rigettò le contestazioni della Banca e dell'esecutato e dichiarò esecutivo il progetto di distribuzione, evidenziando – quanto alla posizione della stessa Banca – che l'efficacia esecutiva del suo titolo risultava sospesa e sub iudice. Il debitore propose opposizione ex art. 617 c.p.c. con atto del 10.7.2017 la Banca si costituì nella fase sommaria, chiedendo disporsi la sospensione della distribuzione, nonché l'accantonamento delle somme. Con ordinanza del 6.11.2017, il giudice dell'esecuzione rigettò l'opposizione del L.L. e dichiarò inammissibile la domanda di accantonamento somme della Banca, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito. A tanto provvide la stessa Banca con atto del 15.1.2018, insistendo per la modifica del progetto di distribuzione. Nel contraddittorio con Agenzia delle Entrate-Riscossione di seguito, AdER, subentrata ex lege ad Equitalia Sud s.p.a. e nella contumacia di L.L. e di omissis s.p.a., l'adito Tribunale di Trani, con sentenza dell'11.7.2019, rigettò l'opposizione all'esecuzione”, condannando la Banca alla rifusione delle spese in favore di omissis s.p.a., quale mandataria di omissis s.r.l. cessionaria del credito , propose dunque appello, che la Corte d'appello di Bari dichiarò inammissibile con sentenza del 12.10.2021 poi corretta con provvedimento del 27.1.2022 , perché la decisione impugnata era stata resa in un giudizio avente ad oggetto opposizione distributiva, ex artt. 617/512 c.p.c. , e dunque era solo ricorribile per cassazione. Avverso tale sentenza omissis s.p.a. numero q. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso AdER L.L. e omissis s.p.a. non hanno svolto difese. Ai sensi dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'odierna adunanza camerale. Ragioni della decisione 1.1 – Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 618 c.p.c. , in relazione all' art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c. , per aver la Corte d'appello erroneamente ritenuto inammissibile il gravame, senza tener conto che il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato la controversia come opposizione all'esecuzione l'impugnazione, dunque, era stata proposta con l'appello, in ossequio al principio dell'apparenza. 2.1 – Pur prescindendo dalle questioni inerenti alle problematiche modalità di deposito del ricorso, per le quali la ricorrente ha anche avanzato diverse istanze di rimessione in termini, il ricorso si palesa comunque improcedibile, ai sensi dell' art. 369, comma 2, numero 2, c.p.c. , e tanto esime la Corte dall'ordinare la rinnovazione della notifica nei confronti degli intimati ex art. 291 c.p.c. , in quanto effettuata presso il domicilio eletto nella fase sommaria del giudizio in primo grado e non personalmente, essendo rimasti contumaci in appello l'adempimento, infatti, si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti si veda, per tutte, Cass., Sez. Unumero , numero 6826/2010 . 3.1 – Ciò posto, la ricorrente ha depositato una copia informatica della sentenza che non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo né, a ben vedere, alcuna attestazione di conformità all'originale informatico, solo asserendosi che il file prodotto sia stato tratto dal fascicolo telematico men che meno, risulta attestato che la copia prodotta sia conforme alla copia notificata, come meglio si dirà infra. Va, per inciso, rilevato che nel ricorso si afferma che il numero assegnato alla sentenza sarebbe il 1748/2021, che la data della sua pubblicazione sarebbe il 12.10.2021 e che essa sarebbe stata notificata il 31.1.2022. 3.2.1 - Ora, ai sensi dell' art. 369 c.p.c. , la produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l'attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati” Cass. numero 2362/2019 Cass. numero 24891/2018 Cass. numero 21192/2021 . Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato, quand'anche attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell' art. 369 c.p.c. , come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi [cfr. Cass. numero 29803/2020 allo stesso modo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia prodotta del provvedimento, ma comunque nel senso dell'improcedibilità del ricorso, v. Cass., numero 14875/2019 , nella cui motivazione si chiarisce altresì che la disposizione dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. numero 179/2010, conv. in legge numero 221/2012 – introdotta dall'art. 52, comma 1, lett. a , del d.l. numero 90/2014, conv. in legge numero 114/2014 – che stabilisce la equivalenza all'originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale”, attribuisce al difensore il potere di certificazione pubblica delle copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico”, ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza più di recente, un simile approdo è stato compendiato nel seguente principio di diritto È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato” Cass. numero 5771/2023 conf. Cass. numero 10180/2023 . 3.2.2 - In altri termini a da una parte la sentenza in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione b d'altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all'espresso disposto di cui all' art. 369 c.p.c. , la Corte di cassazione ha certamente l'onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori anche se eventualmente in senso concorde , e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull'esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l'attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato e impugnabile , cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d'altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. Poiché, nella specie, l'unica copia della sentenza impugnata prodotta in formato digitale , come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile già per tale autonoma ragione. 3.3 – Ma vi è di più. Infatti, manca, a ben vedere, la stessa specifica attestazione di conformità all'originale tanto non potendo evincersi dal documento sub 20 della produzione della ricorrente, ove anzi si afferma che, rispetto al documento prodotto, non occorra neanche l'attestazione . In proposito, occorre anche più specificamente soggiungere che, a parte la copia della sentenza apparentemente emessa in modalità digitale, non risulta che la ricorrente abbia versato in atti non solo qualsivoglia attestazione di conformità adempimento cui avrebbe potuto procedere in autonomia lo stesso procuratore del ricorrente, ai sensi dell' art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. 179/2012 , conv. in legge numero 221/2012 , che appunto consente all'avvocato di attestare la conformità di atti o documenti tratti dal fascicolo telematico di un documento contenente la sentenza gravata e munita dei visti indispensabili dati, ma neppure la copia conforme della sentenza come ad essa asseritamente notificata il 31.1.2022 e quindi completa della relata di notifica. Il che evidenzia una ulteriore ragione di improcedibilità, giacché il ricorso è stato notificato il 29.3.2022, e quindi oltre i sessanta giorni dalla asserita data di pubblicazione della sentenza stessa che sarebbe avvenuta, come più volte detto, il 12.10.2021 in dette condizioni, dunque, non risultano in ogni caso rispettati i parametri che consentono di superare il deficit documentale, relativo alla sola relata di notifica, in cui sia eventualmente incorsa parte ricorrente v. Cass. numero 17066/2013 , perché non v'è prova che l'impugnazione possa con certezza considerarsi tempestiva ovviamente, ove si voglia per un momento prescindere da quanto già rilevato . 3.4 – Il ricorso in esame è pertanto improcedibile, sia perché l'unica copia della sentenza prodotta su supporto informatico è priva di qualsivoglia attestazione di cancelleria circa il numero identificativo e la data di pubblicazione, sia perché manca qualsiasi attestazione di conformità all'originale informatico, sia perché manca l'attestazione di conformità all'originale della copia della sentenza notificata alla ricorrente, con la relativa relata di notifica, ai fini della decorrenza del termine breve. 4.1 – Davvero solo ad abundantiam, può qui ulteriormente rilevarsi che, in ogni caso, le domande su cui ancora insiste l'odierna ricorrente, nella qualità, erano da considerare comunque inammissibili, perché la distribuzione, per la Banca omissis s.p.a. ed in relazione al proprio intervento del 5.5.2016, era da considerare ormai stabilizzata ed irretrattabile. Infatti, da quanto risulta dallo stesso ricorso, la Banca non ha minimamente impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 16.6.2017, che dirimeva le contestazioni sulla distribuzione, come previsto dal combinato disposto degli artt. 512 e 617 c.p.c. tanto ha fatto, invece, il solo debitore esecutato L.L., mentre la Banca stessa s'è limitata a formulare le proprie richieste – tendenti, come detto, ad una diversa distribuzione, rispetto alla bozza del progetto predisposta dal professionista delegato - solo nella comparsa di costituzione della fase sommaria dell'opposizione distributiva, e poi introducendo il giudizio di merito. In alcun modo, dunque, le suddette pretese avrebbero potuto trovare legittima soddisfazione nel presente processo, siccome tardivamente avanzate. 5.1 – In definitiva, il ricorso è improcedibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto per gli intimati, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso successiva al 30 gennaio 2013 , può darsi atto dell'applicabilità dell' art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 nel testo introdotto dall' art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228 . P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.900,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.