Se il conto corrente è cointestato, il sequestro preventivo non può intaccare la pensione dalla moglie dell'indagato

In caso di sequestro preventivo di somme su conto corrente cointestato, si applicano le disposizioni previste dal processo civile esecutivo sui limiti di impignorabilità delle somme percepite a titolo di stipendio, salario o altre indennità.

La vicenda che ci occupa trae origine da un sequestro disposto in ambito di reati fiscali. Nella specie il sequestro veniva disposto su un conto corrente bancario cointestato tra il soggetto indagato della commissione del reato ex art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000 e la di lui moglie. Ricorre averso l'ordinanza che confermava il sequestro delle somme depositate sul conto corrente cointestato la signora sia per violazione di legge, poiché non era stato disposto il dissequestro delle somme costituenti emolumenti pensionistici, sia perché il Tribunale del riesame non aver disposto il dissequestro anche di quelle somme costituenti un compendio finanziario privo di alcuna pertinenzialità con il reato imputato al soggetto. I Giudici di legittimità ritengono il ricorso fondato. Rilevano i Giudici che il sequestro delle somme di denaro è stato posto in essere su un conto corrente bancario cointestato al soggetto indagato del reato fiscale ascrittogli nonché alla di lui moglie e che le poste attive di tale conto corrente sono in parte costituite dai rati pensionistici alla signora corrisposti. Rilevano i Giudici che seppur vi sia un orientamento tradizionale in base al quale ai fini della confisca per equivalente ex art. 322- ter c.p. , il sequestro preventivo su conto corrente cointestato si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato senza che rilevino i limiti o le presunzioni posti dal codice civile per regolare i rapporti interni tra debitori e creditori o tra banca e depositante, bisogna necessariamente coniugare tale disposizione con la normativa detta in tema di processo esecutivo civile . Tale normativa è, infatti, rilevante e applicabile anche in sede penale e pone limiti all'ablazione forzosa dei trattamenti pensionistici. Sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite con la sentenza n. 26252 del 7 luglio 2022 che hanno stabilito i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall' art. 545 c.p.c. , si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro a essa finalizzato . Questo anche in virtù di quella giurisprudenza cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 19766 del 2020 che fa riferimento a una cura più immediata degli interessi dei soggetti che sono estranei al reato provvisoriamente contestato. In tema di sequestro preventivo ai fini di confisca del prezzo o del profitto del reato eseguita su un conto corrente cointestato all'indagato e al soggetto terzo, infatti, occorre accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se e in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse operate dal terzo . Da queste considerazioni i Giudici di legittimità affermano che nel provvedimento oggetto di ricorso il giudice del riesame, pur avendo riconosciuto che una parte delle somme convenute nel conto corrente cointestato è costituita da rimesse derivanti da trattamenti pensionistici intestati alla ricorrente, moglie dell'indagato, non ha tenuto in debita considerazione tale elemento né ai fini dell'eventuale limitazione della somma sequestrabile al solo attivo finanziario esulante rispetto alle indicate causali né ai fini della dimostrazione della ritenuta rilevanza del descritto fattore nell'ambito della presente controversia . Per le motivazioni qui esposte, il provvedimento del Tribunale viene annullato dai Giudici di cassazione e, rinviati gli atti, si provveda sull'impugnazione presentata in sede di riesame della misura cautelare reale.

Presidente Andreazza – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Il Tribunale di Roma, con ordinanza pronunziata in data 1 marzo 2023, ha confermato, in tal modo respingendo il ricorso presentato da P.A., il decreto di sequestro preventivo disposto il precedente 18 novembre 2022 dal Gip del Tribunale di Velletri in danno di P.L. marito della ricorrente , oggetto di indagini preliminari in relazione alla imputazione di cui all' art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 , per avere, in qualità di legale rappresentante della omissis Srl, indicato, nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi di reddito documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti, sino alla concorrenza della somma di euro 138.461,90. Il Tribunale, avendo dato atto che, per la somma di euro 24.333,58 il sequestro era stato eseguito attraverso l'apposizione del vincolo sulle somme giacenti su di un conto corrente bancario intrattenuto presso la omissis Spa cointestato al P.L. ed alla P.A., ha, altresì, osservato che gli argomenti impugnatori dedotti dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso non avevano pregio in quanto, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, le poste attive del conto corrente in discorso non erano alimentate solamente dalle rimesse derivanti dall'accredito della pensione versata alla ricorrente ma si trattava, per la più ampia parte, di versamenti ripetuti di somme di danaro rivenienti dalla omissis Srl, di tal che non dovevano ritenersi operanti i limiti dovuti alla solo parziale pignorabilità delle somme derivanti da crediti pensionistici, limiti in relazione al cui superamento sarebbe stato, d'altra parte, onere incombente sulla ricorrente fornire la dimostrazione il Tribunale ha, altresì, osservato che, essendo costituito da somme di danaro l'oggetto del sequestro, esso, stante la natura fungibile di quello, doveva intendersi finalizzato alla confisca diretta, per cui non avevano pregio le eventuali contestazione in ordine alla pertinenza dei beni sequestrati rispetto al reato in contestazione. Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa della ricorrente, munita di procura speciale, articolando due motivi di ricorso. Di questi il primo ha ad oggetto, la violazione di legge per essere stata disattesa la richiesta di dissequestro anche delle somme costituenti emolumenti pensionistici depositati sul conto corrente bancario in questione, somme che, ai sensi dell' art. 545 cod. proc. civ. non sono soggette a pignoramento. Il secondo motivo concerne la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non disporre il dissequestro delle somme costituenti un compendio finanziario privo di pertinenzialità con il reato attribuibile a soggetto esso stesso terzo rispetto alla condotta delittuosa. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio. Deve preliminarmente darsi atto della circostanza che, pur essendo stato il ricorso presentato da soggetto che si professa terzo rispetto alla indagine penale nell'ambito della quale è stata emessa la misura cautelare impugnata, lo stesso è stato, dal punto di vista formale, correttamente introdotto. Infatti, ulteriormente confermando il consolidato principio in base al quale, laddove un provvedimento concernente una misura cautelare reale sia impugnato da chi dichiara di essere terzo rispetto alla vicenda strettamente penale che è alla base della adozione del provvedimento in questione, costui, data la sostanziale valenza esclusivamente civilistica della sua pretesa - questi, infatti, in ipotesi lamenta di essere stato illegittimamente leso per effetto del provvedimento cautelare o comunque ablativo del bene in un suo diritto soggettivo sul bene stesso in assenza delle condizioni che consentono alio Stato di incidere sulla titolarità vantata dai cittadini sui beni o, comunque, sui diritti soggettivi di carattere patrimoniale - per agire in giudizio deve essere rappresentato da un professionista munito di procura speciale ad litem in tale senso, fra le molte Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 gennaio 2022, n. 2132 Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 gennaio 2018, n. 310 , osserva il Collegio che nell'occasione la P.A. ha conferito al suo difensore procura speciale ad impugnare di fronte a questa Corte il provvedimento con il quale, in sede di riesame cautelare, il Tribunale di Roma ha rigettato la sua richiesta di annullamento del sequestro eseguito, anche, su beni a lei riconducibili. Tanto premesso, rileva il Collegio, come dianzi accennato, che il ricorso proposto è fondato. Ed infatti deve osservarsi che, come emerge dallo stesso testo della ordinanza ora censurata, il sequestro di cui trattasi è stato, per quanto ora interessa, eseguito, sino alla concorrenza della somma di euro 24.333,58, tramite immobilizzazione del saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso una agenzia della omissis Spa dai coniugi P.L., soggetto materialmente indagato, e P.A., odierna ricorrente che, sempre per quanto emerge dalla stessa ordinanza impugnata, le poste attive di tale conto corrente sono, almeno in parte, costituite dalle rimesse finanziarie rivenienti alla P.A. dalla corresponsione di ratei pensionistici nel provvedimento impugnati si fa, invero, riferimento a due diverse tipologie di versamenti periodici imputabili alla predetta causale, senza che sia chiarito se entrambi i medesimi versamenti siano o meno da ascrivere alla P.A. ovvero se uno solo di essi abbia quale pertinenza i ratei pensionistici . A questo punto la Corte di cassazione - senza che sia necessario esaminare il tema della possibilità, negata alla P.A. dal Tribunale di Roma, da parte del terzo ricorrente di articolare le proprie censure avverso il provvedimento cautelare con riferimento anche alla sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora, tematica questa che è stata di recente oggetto di una significativa rivisitazione il cui effetto potrebbe essere la revisione del consolidato orientamento che tale possibilità negava al terzo si vedano, infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 agosto 2019, n. 36347 Corte di cassazione, Sezione VI penale, 5 ottobre 2016, n. 42037 , ad opera di questa stessa III Sezione penale della suprema Corte con la decisione assunta in data 10 ottobre 2023 e del cui innovativo decisum è stata fornita informazione con la notizia di decisione n. 7 del 2023, posto che nell'occasione la difesa della P.A. non ha lamentato come illegittima la decisione in tale senso assunta dal Tribunale capitolino - osserva come non sia in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale per fattispecie sovrapponibili alla presente l'indirizzo decisorio prescelto dal giudice del merito. Ed infatti, pur essendo ben vero che, sulla base di un tradizionale orientamento, ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato Corte di cassazione, Sezione VI penale, 31 maggio 2019, n. 24432 Corte di cassazione, Sezione II penale, 21 luglio 2017, n. 36175 , non può non segnalarsi come siffatta indicazione giurisprudenziale - oltre ad essere contrastata da altri arresti nei quali, essendo in essi manifestata una più immediata cura degli interessi dei soggetti estranei al reato in provvisoria contestazione, si è segnalato che, in tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse operate dal terzo Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 luglio 2020, n. 19766 - debba, necessariamente e convenientemente, coniugarsi con la normativa, dettata in materia di processo esecutivo civile ma ritenuta rilevante ed applicabile anche in sede penale, la quale pone dei limiti alla ablazione forzosa dei trattamenti pensionistici in tale senso, per tutte Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 7 luglio 2022, n. 26252, la quale ha stabilito che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall' art. 545 cod. proc. civ. , si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato . Ciò posto, considerato che nel provvedimento emesso dal Tribunale di Roma - nel quale pur si dà atto che, quanto meno, per una parte le somme confluite sul conto corrente bancario intestato ai coniugi P.L.-P.A. sono costituite da rimesse derivanti da trattamenti pensionistici a quest'ultima riferiti - tale fattore, come detto invece decisivo ai fini della confiscabilità delle somme di danaro e, pertanto, anche alla loro sequestrabilità ove la misura sia strumentale alla confisca , non è stato adeguatamente considerato né ai fini dell'eventuale limitazione della somma sequestrabile al solo attivo finanziario esulante rispetto alle indicate causali né ai fini della dimostrazione della ritenuta irrilevanza del descritto fattore nell'ambito della presente controversia, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al medesimo Tribunale di Roma, competente ai sensi dell' art. 324, comma 5, cod. proc. pen. , affinché, in diversa composizione personale ed attenendosi alle indicazioni ermeneutiche dianzi esposte, provveda nuovamente in ordine alla impugnazione presentata in sede di riesame cautelare dalla difesa della odierna ricorrente. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell 'art. 324, comma 5, cod. proc. pen .