SEZ. UNITE ORDINANZA numero 27177 DEL 22/09/2023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE. Lettera di garanzia sul benessere dei minori bielorussi adottandi ex articolo 9 del Protocollo di collaborazione per le adozioni internazionali tra Italia e Bielorussia - Natura - Atto politico - Esclusione - Ragioni - Atto amministrativo - Conseguenze - Tutela giurisdizionale. Deve escludersi che la lettera di garanzia sul benessere dei minori bielorussi adottandi, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo di collaborazione per le adozioni internazionali sottoscritto tra l'Italia e la Bielorussia, costituisca un atto di natura politica, in quanto, non essendo libera nei fini e non attenendo alla direzione suprema generale dello Stato, vale piuttosto a certificare la conformità dell'adozione al benessere del minore e ad assicurare tutela alla persona dell'adottando e ai suoi diritti fondamentali nella situazione concreta conseguentemente, la lettera in questione non interessa soltanto le relazioni fra gli Stati aderenti, ma integra un atto amministrativo suscettibile di produrre effetti positivi nei confronti dei soggetti interessati alla legittima conclusione delle procedure finalizzate alle adozioni internazionali, il cui mancato rilascio c.d. silenzio-inadempimento , da parte della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è assoggettabile a tutela giurisdizionale. Si veda Cass. Sez. U - , Ordinanza numero 15601 del 2023 L'atto politico è posto in essere da un organo costituzionale nell'esercizio della funzione di governo e, quindi, nell'attuazione dell'indirizzo politico come tale, è sottratto alla giurisdizione, sicché la sua nozione è di stretta interpretazione ed ha carattere eccezionale, atteso che il principio di giustiziabilità degli atti del pubblico potere costituisce un profilo fondante della Costituzione italiana. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'attribuzione della cittadinanza onoraria all'ex presidente del Brasile da parte del consiglio comunale di Anguillara Veneta costituisca un atto politico . SEZ. UNITE ORDINANZA numero 27433 DEL 27/09/2023 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - IN GENERE. Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex articolo 380-bis c.p.c. - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Ipotesi normativa di abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, c.p.c. - Necessità. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'articolo 380-bis, comma 3, c.p.c. come novellato dal d.lgs. numero 149 del 2022 - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Si veda Cass. Sez. U - , Ordinanza numero 27195 del 2023 In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'articolo 380 bis c.p.c. come novellato dal d.lgs. numero 149 del 2022 , la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'articolo 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 380 bis c.p.c. e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori. SEZ. UNITE ORDINANZA numero 30331 DEL 31/10/2023 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Esperibilità in pendenza di opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Il regolamento preventivo di giurisdizione - la cui proponibilità presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado articolo 41, comma 1, c.p.c. - non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex articolo 41 c.p.c. . In senso conforme, già Cass. Sez. U, Sentenza numero 6023 del 1979 Il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale postula che la causa non sia decisa nel merito in primo grado art 41 primo comma cod. proc civ , non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo, proposta a norma dell'art 404 cod. proc civ, atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva.