Ampliati i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2023 che modifica i requisiti soggetti di inserimento e le cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in giustizia riparativa. Viene inoltre ampliato il termine per la presentazione delle domande di inserimento.

Il decreto firmato dal Ministro Nordio, oltre che dal Ministro del lavoro Calderone e dal Ministro dell'università e della ricerca Bernini, modifica il precedente decreto 9 giugno 2023 del Ministro della giustizia , recante Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause d'incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività . Ecco le novità requisiti soggettivi con la soppressione della lett. a dell' art. 9, comma 1, d.m. 9 giugno 2023 , cade il requisito dell'iscrizione all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari incompatibilità con la modifica dell'art. 19, comma 3, l'area di incompatibilità viene ridisegnata. Nel nuovo testo infatti i mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all'interno del medesimo circondario del tribunale in cui esercitano in via prevalente la professione forense ovvero i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado disciplina transitoria viene riscritto l'art. 21 del d.m. 9 giugno 2023 consentendo l'invio delle domande di iscrizione all'elenco entro 3 mesi dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda di cui all'art. 11, comma 1. Il CNF ha espresso il proprio favore per la modifica grazie alla interlocuzione con il ministero della Giustizia, che ha accolto le proposte del CNF, è stata eliminata l'incompatibilità tra mediatore civile e familiare e mediatore penale ed è stata limitata al circondario del tribunale, anziché al distretto di Corte d'Appello, l'incompatibilità tra l'attività di avvocato e quella di mediatore penale per coloro che hanno entrambe le abilitazioni. Il risultato raggiunto costituirà un' ulteriore occasione di sviluppo del procedimento di mediazione, come mezzo deflattivo del contenzioso .

D.m. 15 dicembre 2023 in G.U. del 15 gennaio 2024, n. 11