Altera la data dei certificati medici a sua firma: condannato per falso materiale

La Corte di Appello confermava la decisione del Tribunale che dichiarava l'imputato colpevole di falso materiale in relazione a due certificati medici attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari per la guida di veicoli a motore, poiché in qualità di medico ne aveva alterato la data originaria di emissione.

L'imputato ricorre per cassazione contro la pronuncia della Corte di Appello sulla base di quattro motivi. Con i primi due la sua difesa lamenta che la sentenza impugnata si fonda sul presupposto che il ricorrente non avesse effettivamente compiuto la seconda visita e ciò renderebbe non veritiera la data del rilascio dei certificati falso ideologico mentre l'imputazione faceva riferimento all'alterazione della data di emissione e dunque a un falso materiale . Ergo mancherebbe del tutto la prova del rilascio dei certificati medici in una data precedente rispetto a quella presente sui certificati. Con il terzo motivo lamenta la mancanza della motivazione sulla superfluità del falso, mentre sarebbe errata quella della Corte di Appello sul falso grossolano. Con il quarto motivo, infine, sostiene che la modifica della data dell'atto non consente di inquadrare l'alterazione nell'ambito della circostanza aggravante. Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. Il Giudice di merito poteva solo prendere atto della materiale alterazione di due documenti medici nella parte relativa alla data di rilascio , essendo che questa data venne modificata mediante sovrascrittura . Neppure ha rilievo, per la Suprema Corte, la deduzione che si concentra sulla mancata dimostrazione di una seconda visita - prima del rilascio del documento - su cui si fonda la qualificazione giuridica del fatto prospettata con il ricorso. L'imputato afferma infatti di avere modificato la data originaria dei certificati solo dopo avere effettuato una seconda visita medica mai provata che viene anche seccamente smentita nelle affermazioni di due candidati e dei testimoni. Rispetto al terzo motivo, la Cassazione risponde ponendo l'accento su come il falso non sarebbe stato immediatamente verificabile e ricorda come la grossolanità della contraffazione , che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia riconoscibile ictui oculi ” […] da qualsiasi persona di comune discernimento […] e che, ai fini della esclusione della punibilità […] occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità dell'inganno […] In pratica, la grossolanità della contraffazione deve essere tale da non poter ingannare nessuno. Nel caso in questione invece siffatta grossolanità è mancata e la Corte di Appello ha rilevato che l'esame del documento, a prima vista, non consente – non a un esperto funzionario, ma – a un comune cittadino, di avere certezza immediata dell'alterazione . Infondato anche il quarto motivo, che asserisce che la data di emissione del certificato non rilevi tra gli elementi di natura attestativa. Per la Cassazione, infatti, la Corte di appello ha dato adeguatamente conto della sussistenza della circostanza aggravante , alla luce dei fatti emersi nel giudizio, rilevando come occorra considerare il documento nel suo complesso e non partitamente, come vorrebbe il ricorrente, nella sola parte relativa alla alterazione, e che la falsificazione ha riguardato un atto che fa fede fino a querela di falso . In conclusione, è da sottolineare pertanto che la funzione attestativa della ricetta medica comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, anche la data di emissione , in questo caso.

Presidente Maza – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, che aveva dichiarato P.D. colpevole di falso materiale, aggravato dalla natura fidefacente dell'atto, contestato al capo A , limitatamente a due certificati medici concernenti G.V. e D.S.D.E. , per avere, quale ufficiale medico in SPE Servizio Permanente effettivo , alterato i certificati a sua firma attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari per la conduzione di veicoli a motore, rilasciati ai predetti, alterando la data originaria di emissione, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante. Il ricorrente era stato assolto dai reati contestati ai capi B e C . 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati Tommaso Rotella e Roberto Ricco, che svolgono quattro motivi. 2.1. Con i primi due motivi, denuncia vizi della motivazione anche per travisamento della prova ponendo il tema della qualificazione giuridica del fatto. Sostiene il difensore che la sentenza impugnata trovi il suo perno nella affermazione che il ricorrente non avesse effettivamente compiuto la seconda visita, e ciò renderebbe non veritiera la data del rilascio dei certificati falso ideologico , mentre, l'imputazione aveva riferimento all'alterazione della data dell'emissione, e, dunque, a un falso materiale quindi, la condanna sarebbe intervenuta per la ritenuta falsità ideologica degli atti, essendosi incentrata l'istruttoria dibattimentale sulla effettuazione o meno di una seconda visita, mentre essa avrebbe dovuto riguardare la data di effettivo rilascio del certificato. Deve escludersi, secondo la difesa, che ci si trovi di fronte a una c.d. doppia conforme, dal momento che, solo con la sentenza impugnata, si è affermato che il P.D. avesse rilasciato in occasione di una prima visita i certificati, poi, successivamente, alterando materialmente la data di rilascio, richiamando dati probatori non esaminati dal primo giudice. In ogni caso, manca del tutto la prova del rilascio dei certificati medici in un momento precedente rispetto alla data presente sui certificati, essa non traendosi certo dalle dichiarazioni della G. e del D.S., in ragione delle enormi incertezze da loro manifestate circa lo svolgimento degli eventi che li avevano riguardati, tanto da rendere del tutto verosimile il racconto del ricorrente, che aveva spiegato come la seconda visita fosse avvenuta con modalità rapide, basandosi sulla conferma della situazione clinica accertata poche settimane prima da qui, la mancanza del ricordo sulla seconda visita, da parte dei due testimoni. 2.2. Con il terzo motivo, denuncia violazione di legge, in relazione all' art. 49 cod. pen. , essendo mancata del tutto la motivazione sulla superfluità del falso, mentre è errata quella fornita dalla Corte territoriale sul falso grossolano. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia vizi della motivazione ed erronea applicazione dell' art. 476 co. 2 cod. pen. . La mera modifica della data dell'atto non consente di inquadrare l'alterazione nell'ambito della circostanza aggravante qualificato il fatto ai sensi del primo comma dell' art. 476 cod. pen. , il reato sarebbe prescritto. Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. Quanto ai primi due motivi, il ricorrente, nell'eccepire il travisamento della prova, omette il dovuto confronto con il ragionamento probatorio seguito dalla sentenza impugnato, così esponendosi alla censura di genericità. Invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell' art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. c all'inammissibilità ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157 Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005 , Rv. 230751 Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 , Rv. 255568 Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425 Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710 . 1.1. Ebbene, la Corte d'appello ha rilevato che costituisce dato incontestato , per come ammesso anche dallo stesso imputato, che la data apposta sui certificati medici concernenti l'idoneità fisica per sostenere l'idoneità della patente di guida venne modificata mediante la sovrascrittura della data di rilascio, altresì riportando, accanto alla data corretta, anche la dicitura confermo . Il Giudice di merito, pertanto, non poteva che prendere atto della materiale alterazione di due documenti medici nella parte relativa alla data di rilascio , rilevando come, posticipando la data apposta sul certificato medico a suo tempo rilasciato, il P.D. abbia dato validità ad un documento, che non poteva avere più efficacia , essendo decorso il periodo di validità legale, notoriamente limitato a 90 giorni. 1.2. Neppure ha pregio la deduzione che si concentra sulla mancata dimostrazione dell'eventuale effettuazione di una seconda visita prima del rilascio del documento, su cui si fonda la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, prospettata con il motivo di ricorso. Posto che l'imputato, per giustificare il proprio comportamento, ha affermato di avere modificato la data originariamente apposta sui certificati solo dopo avere effettuato una seconda visita medica del candidato, ancorché meramente ricognitiva della precedente, la questione trova soluzione nella sentenza impugnata, che ha rilevato come il tema di una seconda visita fosse stato introdotto proprio dall'imputato, il quale avrebbe, quindi, dovuto farsi carico della relativa prova, dimostrando la veridicità di quanto asseriva. Non solo, però, tale circostanza non è stata provata, ma, come ha osservato la Corte d'appello, essa ha trovato secca smentita nelle affermazioni di due candidati, i quali hanno escluso di aver effettuato una seconda ed ulteriore visita, oltre a quella originaria del settembre 2013, coincidente con il rilascio del certificato. D'altronde, tale ricostruzione trova conferma anche nelle deposizioni dei testimoni - di cui sono stati riportati dal ricorrente alcuni brani - i quali hanno riferito di non ricordare di essere stati sottoposti ad una seconda visita medica, di fatto, confermando la correttezza della valutazione della Corte d'appello. Tale ricostruzione non è sconfessata dalle deduzioni difensive che, lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, finiscono per riguardare sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dalla Corte di appello siffatte censure, come tali, non sono esaminabili dalla Corte di Cassazione. 2. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo. Invero, non ha pregio l'osservazione che il falso sarebbe stato immediatamente verificabile, per quanto riferito dal funzionario della motorizzazione, che, in dibattimento, ha riferito di essersi accorta immediatamente della falsità, cosicché, essa era percepibile ictu oculi. Tuttavia, in tema di offensività dei reati di falso, la pluriennale elaborazione della giurisprudenza di questa Corte è attestata nel senso che la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi”, ovvero dalla mera disamina dell'atto, da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza e non debba far riferimento né alle particolari cognizioni o competenze specifiche di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate Sez. 2 n. 5687 del 06/12/2012, Rv. 255680 Sez. 5 n. 3672 del 07/02/1992, Bossa, Rv. Sez. 5 n. 4254 del 09703/1999, Rv. 213094 , e che, ai fini della esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione, occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno Sez. 5 n. 3711 del 01/12/2011 - dep. 30/01/2012, Rv. 252946 , nel senso che la grossolanità dell'atto sia tale da escludere non solo la probabilità ma la stessa possibilità dell'inganno Sez. 2 n. 122 del 22/01/1969, Lucerti, Rv. 112165 Sez. 5 n. 336 del 26/01/2000, Dame, Rv. 215583 in cui si è affermato che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu oculi, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica, per il grado di incompiutezza, da non potere ingannare nessuno . 2.1. All'evidenza, nel caso in scrutinio, tale palmare grossolanità è mancata, e la Corte ne ha dato una valutazione che, in quanto immune da cedimenti logici e da manifesta contraddittorietà, si sottrae alle censure del giudizio di legittimità, avendo rilevato che l'esame del documento, a prima vista, non consente - non a un esperto funzionario, ma - a un comune cittadino, di avere contezza immediata dell'alterazione. Inoltre, il collegio ha descritto l'operazione che il funzionario della motorizzazione ha dovuto compiere per verificare la falsità, concludendo che si è ben lontani dal cosiddetto falso grossolano , che presuppone una falsità tanto evidente da risultare ictu oculi. La decisione impugnata risulta conforme all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell' art. 49, comma secondo, cod. pen. , la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non è indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, potendo apparire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore materiale compiuto durante la formazione di un documento veridico Sez. 5, n. 32414 del 08/04/2019 , Rv. 27699801 . 3. Manifestamente infondato il quarto motivo, che asserisce che la data di emissione del certificato non rilevi tra gli elementi di natura attestativa. La Corte di appello ha dato adeguatamente conto della sussistenza della circostanza aggravante, alla luce dei fatti emersi nel giudizio, rilevando come occorra considerare il documento nel suo complesso e non partitamente, come vorrebbe il ricorrente, nella sola parte relativa alla alterazione, e che la falsificazione ha riguardato un atto che fa fede fino a querela di falso. La valutazione è coerente con il principio, affermato da questa Corte in un caso analogo, a tenore del quale la datazione della certificazione diagnostica ha valore fidefacente della accertata sussistenza della patologia in un determinato momento. Sez. 5, n. 7591 del 25/01/2021 Rv. 28053601 . Si è condivisibilmente rilevato, in quell'arresto, che il medico, in qualità di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di attestare il vero riguardo i fatti caduti nella sua sfera conoscitiva nell'esercizio delle sue funzioni e tra questi rilevano, oltre alle patologie riscontrate, anche l'identità del paziente e la data della diagnosi. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la funzione attestativa della ricetta medica comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata. In particolare, la data di emissione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, assume senz'altro rilevanza giuridica tutte le volte che - come nel caso di specie - il documento redatto dal sanitario faccia riferimento, anche quale mero presupposto della certificazione, ad un accertamento diagnostico direttamente compiuto dal medesimo ovvero riscontrato sulla base di dati ricavati da altra documentazione da lui visionata. In tal caso, infatti, la datazione del documento certifica, sulla base di quanto direttamente accertato dal medico, la sussistenza della patologia in un dato momento. Principio tanto più valido nel caso di specie, in cui la certificazione de qua è dotata, per legge, di una efficacia limitata nel tempo, tant'è che si richiede, decorso il lasso temporale, una rinnovazione dell'attività e il rilascio di una nuova certificazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000 , al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.