Nuove norme PCT: arriva la rettifica e le notifiche telematiche dell’avvocato sono salve

Con un avviso di rettifica pubblicato ieri in Gazzetta, è stato modificato l'articolo 4 del d.m. numero 217/2023. Il COA Milano, con una nota diffusa per il tramite della Commissione Processo Telematico, aveva nel frattempo elaborato alcune precisazioni in materia di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati a seguito del discusso decreto ministeriale.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella  sopra  indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 54, seconda  colonna,  all'articolo  4, comma 1, al secondo rigo, dove e' scritto « gli articoli 4, comma 1, 18, 19, 27, », leggasi « gli articoli 4, comma 1, 18, commi 1, 2 e 3, 19, 27, ».    Così la rettifica pubblicata dal Ministero della Giustizia sulla Gazzetta Ufficiale di ieri interviene sul problema delle notifiche telematiche sorto a seguito delle osservazioni avanzate dall'avvocatura in merito al decreto ministeriale numero 217/2023, entrato in vigore da pochi giorni. AIGA si era già espressa chiedendo un intervento correttivo al Ministro v. la news Nuove regole sul processo telematico AIGA chiede un correttivo e sul tema è intervenuto anche il COA di Milano, per il tramite della Commissione Processo Telematico. Il decreto, recante modifiche al decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, numero 44, all'articolo 4 prevedeva che dalla data di entrata in vigore dello stesso fosse abrogato l'articolo 18 del DM 44/2011 rubricato “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”. La norma dettava le disposizioni tecniche per la notifica in proprio degli avvocati degli atti civili e stragiudiziali tramite PEC e le specifiche tecniche relative alla procura alle liti allegata informaticamente in calce all'atto notificato. Così come AIGA, anche il COA Milano riteneva che «la citata abrogazione pare essere stata frutto di un errore materiale e sono già state fornite raccomandazioni dal Ministero della Giustizia e verrà promulgato al più presto un correttivo che ponga rimedio, reintroducendo la disposizione normativa e - se possibile – migliorandone la formulazione». Ad ogni modo, il COA aveva già rassicurato gli avvocati «tale abrogazione non può comportare il venir meno del potere dell'avvocato di notificare in proprio telematicamente tramite PEC, prevista espressamente dall'articolo 3-bis l. numero 53/1994, norma primaria tuttora in vigore. Il potere notificatorio dell'avvocato sorge dall'articolo 137 c.p.c. e dall'articolo 3-bis l. numero 53/1994 con riferimento alle notifiche a mezzo PEC e non è stato compromesso dall'abrogazione dell'articolo 18 DM 44/2011». Inoltre, «in merito al fatto che la procura inserita nella busta telematica possa essere considerata validamente posta in calce all'atto da notificare ai sensi dell'articolo 83, co. 3, c.p.c. si consideri che la norma del codice di procedura già prevede “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”». Perseguendo una lettura sistematica delle norme, la nota del COA di Milano precisava che «Riguardo al richiamo al decreto ministeriale che disciplina le regole tecniche affinché abbia applicazione la norma di cui all'articolo 83, co. 3, c.p.c. si rammenti che gli articolo 2 e 20 e agli articolo 11,12,13,14 dello stesso d.m. numero 44/2011, non abrogati, già disciplinano la busta telematica e la posta elettronica certificata quali strumenti informatici idonei allo scopo. Pertanto, si ritiene che, sulla base del 137 c.p.c. come modificato dalla Riforma Cartabia in combinato disposto con l'articolo 196-undecies, commi 2 e 3, disp. att. c.p.c. in merito all'attestazione di conformità delle copie informatiche degli atti, e con l'articolo 83 c.p.c. congiuntamente agli articoli definitori e alle disposizioni di principio contenute nel d.m. numero 44/2011, la procura possa ancora dirsi validamente posta in calco all'atto se inserita nella busta della notifica telematica unitamente all'atto medesimo».

Avviso di rettifica