Il decreto cautelare monocratico non può essere oggetto di impugnazione

Non è ammessa l’impugnazione del decreto cautelare monocratico. A tale regola non sono previste eccezioni, né clausole di salvezza. Dall’intero complesso normativo si evince, infatti, sine dubio , l’inammissibilità dell’impugnazione del decreto cautelare monocratico.

Il caso La società Alfa ricorreva al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana al fine di ottenere la riforma del decreto cautelare emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania del 18 dicembre 2023, n. 615 , con cui veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione mediante decreto presidenziale monocratico, del provvedimento emanato dal Prefetto di […] in data 15 dicembre 2023. I giudici aditi dichiarano inammissibile l'appello muovendo dall'assunto che il decreto cautelare non rientri tra gli atti impugnabili. Principio di diritto La quaestio iuris attiene alla natura del decreto che provvede sulla istanza cautelare normativamente considerato atto non impugnabile”. I giudici escludono l'impugnabilità del decreto muovendo dal principio di tassatività, atteso che l' art. 56, comma 2, c.p.a espressamente prescrive la non impugnabilità del decreto cautelare . La predetta norma, come evidenziato dai giudici, deve essere letta in combinato disposto con l' art. 61 c.p.a che parimenti prevede la non impugnabilità del decreto cautelare, facendo salva, altrettanto, la possibilità che l'istanza possa essere riproposta dopo l'inizio del giudizio con le forme delle domande cautelari in corso di causa . Restano fermi, tuttavia, i rimedi della revoca o modifica del decreto cautelare all'interno del grado di giudizio in cui la cautela è invocata. Quanto detto non opera – secondo quanto asserito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia - in violazione del principio della non impugnabilità, ma in un'evidente armonica e razionale considerazione del doppio grado di giudizio, al fine di evitare interferenze tra la trattazione dell'incidente cautelare in sede camerale di prime cure e l'inevitabile anticipazione, sulla stessa vicenda, dell'orientamento del giudice d'appello, sia monocratico-presidenziale sia, a fortiori , ancorando a esso una successiva trattazione collegiale in appello, anticipata rispetto alla stessa proposizione dell'appello avverso l'ordinanza cautelare di primo grado . In aggiunta alle predette disposizioni il Cdga richiama anche l' art. 62 c.p.a che ammette l'appello al Consiglio di Stato esclusivamente avverso le ordinanze cautelari. I giudici aditi concludono, pertanto, dichiarando la non impugnabilità del decreto monocratico cautelare con conseguente ineludibile inappellabilità del medesimo. Conclusioni L'intellegibilità delle predette norme art. 56, comma 2, c.p.a art. 61 c.p.a art. 62 c.p.a non consente alcuna interpretazione estensiva né lascia spazio a dubbi interpretativi. L'intero complesso normativo appare, dunque, orientato verso un'unica direzione ovvero quella di non ammettere l'impugnazione del decreto cautelare monocratico in ossequio al principio di tipicità del sistema delle impugnazioni . Non si tratterebbe, però, di una negazione della tutela giurisdizionale, ma di una forma di tutela alternativa in quanto sarebbe sempre ammessa la revoca o modifica del decreto cautelare all'interno del grado di giudizio in cui la tutela è invocata. In quest'ultimo caso, tuttavia, la decisione non sarebbe affidata ad un organo terzo ed imparziale” come accadrebbe in caso di ricorso ad una autorità superiore , ma allo stesso organo che ha emanato il provvedimento di cui si invoca la revoca o la modifica. La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana induce a riflettere, ancora una volta, sulla necessità di effettuare un bilanciamento tra il principio di tassatività e l' effettività della tutela giurisdizionale che non può prescindere dalla sussistenza di un interesse ad agire ex art. 100 cpc. Occorrerebbe, pertanto, comprendere se gli effetti prodotti dal decreto monocratico cautelare siano idonei a far nascere nel destinatario del provvedimento l'interesse a invocare la tutela giurisdizionale, in tal caso, infatti, l'inammissibilità della impugnazione del decreto cautelare monocratico non sarebbe compatibile con l' art. 24 Cost. e con il predetto art. 100 c.p.c. Come sottolineato dai giudici del Cdga, una modalità di risoluzione della querelle , imperante da tempo nelle aule di giustizia, potrebbe essere il rinvio della questione alla Corte Costituzionale per ottenere qualora sussistano i presupposti , una sentenza manipolativa di accoglimento, in quanto essa costituisce l'unico strumento interpretativo idoneo a modificare il diritto oggettivo nazionale .

Presidente De Francisco Svolgimento del processo - Motivi della decisione Considerato che - nella presente fase monocratica - viene in decisione l'appello avverso il decreto cautelare monocratico reso in data odierna dal presidente del Collegio di primo grado, 18 dicembre 2023, n. 615 Rilevato trattarsi, appunto, di appello proposto avverso un decreto reso ai sensi dell' articolo 56 c.p.a . e dunque espressamente qualificato, dal relativo comma 2, non impugnabile Visto, in argomento, il decreto del Presidente di questo Consiglio di giustizia amministrativa 30 ottobre 2023, n. 351 - e richiamate qui recettiziamente le argomentazioni ivi svolte, peraltro in continuità e piena condivisione con il decreto 24 marzo 2023, n. 86 , di questo stesso presidente nonché con quelle di cui al decreto del Presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 29 aprile 2022, n. 1962 , che a sua volta si pone nel solco esegetico del decreto del Presidente della Quinta Sezione del Consiglio di Stato 18 febbraio 2022, n. 798, in punto di inammissibilità di ogni appello avverso decreti cautelari monocratici di primo grado - qui da considerare ripetuto e trascritto, perché integralmente condiviso Ritenuto che, alla luce di tali precedenti, devesi dunque ribadire che a in base all' art. 56, comma 2, c.p.a ., il decreto che provvede sull'istanza cautelare proposta anteriormente alla sua trattazione da parte del collegio comma 1 , è espressamente dichiarato dalla legge non impugnabile” - senza se e senza ma e occorrendo che ciò sia adeguatamente evidenziato, giacché ancora non se ne riscontra un'adeguata comprensione - mentre, peraltro, il seguente comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che [f]ino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata ossia prima della trattazione in sede collegiale della cautela - limite che segna la perdita di efficacia del decreto presidenziale - nonché, secondo la lettera della norma, a iniziativa di qualsiasi parte, compresa quella ricorrente e già istante, che può sempre addurre elementi di fatto o di periculum sopravvenuti o non adeguatamente ponderati, nel decreto di cui sia chiesta la revoca o la modifica, da parte dello stesso organo giurisdizionale emanante, compresa la stessa incidenza negativa degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato in relazione alla data di fissazione secundum legem della camera di consiglio b a sua volta, l' art. 61 c.p.a , relativo all'ipotesi di decreto cautelare presidenziale anteriore alla causa , al comma 4, dispone parimenti che lo stesso non sia impugnabile, facendo salva, altrettanto, la possibilità che l'istanza possa essere riproposta dopo l'inizio del giudizio con le forme delle domande cautelari in corso di causa , ricorrendo le stesse potenziali ipotesi di deduzione - purché con ulteriore offerta di adeguata e specifica prova - di elementi di revoca o modifica già illustrati nel precedente punto a c a chiusura coordinata del sistema, così chiaramente delineato, risalta l' art. 62 c.p.a ., che ammette l'appello al Consiglio di Stato esclusivamente contro le ordinanze cautelari , previsione che va letta alla luce del principio di stretta tipicità legale del sistema delle impugnazioni, volto al buon governo del processo e del contraddittorio d nel suo complesso, il sistema vigente risulta globalmente congegnato in modo da prevedere che la tutela monocratica cautelare in primo grado sia, sussistendone consistenti presupposti, revocabile o modificabile solo all'interno del grado di giudizio in cui essa è attivata, senza violare il principio di non impugnabilità davanti al giudice di secondo grado , chiaramente espresso da una scelta legittima e insindacabile del legislatore e ciò, in un'evidente armonica e razionale considerazione del doppio grado di giudizio, al fine di evitare interferenze tra la trattazione dell'incidente cautelare in sede camerale di prime cure e l'inevitabile anticipazione, sulla stessa vicenda, dell'orientamento del giudice d'appello, sia monocratico-presidenziale sia, a fortiori, ancorando a esso una successiva trattazione collegiale in appello, anticipata rispetto alla stessa proposizione dell'appello avverso l'ordinanza cautelare di primo grado Richiamato altresì - in relazione a precedenti ermeneusi che pur sono state talvolta espresse in sensi diversi dallo stesso Consiglio di Stato, anche successivamente ai succitati precedenti qui condivisi - l' articolo 101, secondo comma, della Costituzione , ai sensi del quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge , e ritenuta perciò la prevalenza della piena soggezione di questo giudice a essa, per insuperabile disposto costituzionale vieppiù in presenza, com'è nella specie, d'una preclara formulazione testuale della normativa applicabile , rispetto a ogni altra opzione esegetica da chiunque espressa - salvo che dalla Corte costituzionale a mezzo di sentenza di accoglimento pur se manipolativa, ma comunque purché non reiettiva , essa costituendo l'unico strumento interpretativo idoneo, nel vigente ordinamento giuridico, a modificare il diritto oggettivo nazionale - e pur se richiamata da una legge sull'interpretazione delle altre leggi la quale, per il principio di gerarchia delle fonti, giammai potrebbe assolvere il giudice dall'obbligo di sottostare al principio della sua diretta soggezione solo alla legge che è chiamato ad applicare e perciò non anche alla legge per come vincolativamente interpretata da altri, ove ciò non sia normativamente idoneo a provocare una conforme definitiva modificazione del diritto oggettivo statuale Ritenuto, dunque, ai sensi del preclaro disposto dell' articolo 56 c.p.a . - della cui piena conformità a costituzione non si scorge ragione per dubitare, anche alla stregua delle surriferite considerazioni di sistema - che il decreto cautelare qui impugnato sia, in ultima analisi e indubitabilmente, incondizionatamente non impugnabile , con rinveniente ineludibile inammissibilità dell'impugnazione per quale nella specie proposta il concetto di non impugnabilità certamente includendo quello di non appellabilità Rilevato, pur se solo ad abundantiam, che nella specie certamente non v'è luogo a rinvenire alcun profilo di eventuale abnormità dell'appellato decreto che - invero nella sola ipotesi di sua inettitudine a potersi sussumere nella fattispecie legale di cui al citato art. 56 c.p.a . - per qualsiasi verso possa indurre a dubitare della sua qualificazione normativa nei surrilevati termini di intrinseca e incondizionata non impugnabilità Riscontrato infatti, sul punto, che il qui impugnato decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha fissato correttamente la trattazione cautelare collegiale alla camera di consiglio di cui all' articolo 55, comma 5”, c.p.a . tale nella specie essendo, rispetto al calendario giudiziario della competente sezione del T.A.R. adito, quella del 17 gennaio 2024 , sicché il decreto si dimostra interamente conforme alla fattispecie normativa applicata e, come tale, non può qualificarsi in termini di abnormità e che, peraltro, pur nelle more di detta camera di consiglio, non è precluso alla parte interessata adire lo stesso organo giurisdizionale emanante, ai sensi dell'art. 56, comma 4, ultimi due periodi, come già rilevato dal succitato decreto della Quinta Sezione, per ivi riproporre le stesse ragioni inammissibilmente veicolate nel presente appello ai fini della modifica del decreto cautelare istanza che ex se radicherebbe, in prime cure, l'obbligo presidenziale di riprovvedere, ma certamente senza alcun vincolo in ordine al relativo esito Rilevato, altresì, che l'ordinamento processuale vigente appresta, in luogo dell'appellabilità del decreto cautelare, altri strumenti acceleratori interni al giudizio di primo grado cfr. art. 53 c.p.a . - ovviamente nei limiti imposti dall'oggettivo scorrere del tempo - che tuttavia la parte qui appellante per proprie scelte insindacabili, ciò qui comunque non potendo avere alcun rilievo non ha ritenuto di utilizzare Ritenuto, infine, che, sempre in ossequio alla dichiarata doverosità della soggezione di ogni giudice alla legge, resta in ogni caso fermo, giacché così dispone il comma 4 del citato articolo 56 c.p.a ., che nel presente decreto deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5 che è, appunto, quella che si fissa in dispositivo , quale mezzo al fine di consentire sempre e in ogni caso al Collegio di esercitare i poziori poteri cognitori di sua pertinenza, rispetto a quelli monocratici qui dispiegati vieppiù innanzi a un giudice intrinsecamente collegiale, quale in ogni caso è quello amministrativo P.Q.M. DICHIARA INAMMISSIBILE, per quanto è oggetto di cognizione nella presente fase monocratica, l'appello avverso il decreto cautelare presidenziale indicato in epigrafe. Fissa, per la discussione di quant'altro eventualmente residui, la camera di consiglio del 17 gennaio 2024, designando relatore il Consigliere Mazzamuto. Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.