L’omicidio della ex di cui non si accetta l’abbandono non integra giocoforza l’aggravante dello stalking

L’aggravante prevista per chi commetta omicidio nei confronti di soggetto già perseguito ex articolo 612-bis c.p. non costituisce, di per se stessa, contestazione obbligata nel caso in cui tra vittima e autore sia esistita una relazione sentimentale conclusasi unilateralmente e non accettata dal partner.

Omicidio della vittima di stalking Con una delle primissime motivazioni depositate quest'anno, la Cassazione affronta – stavolta in maniera favorevole al reo - il tema del rapporto tra maltrattamenti e atti persecutori, che costituisce premessa giuridica per l'interpretazione sulla sussistenza, o meno, dell'aggravante. L'aggravante di cui all'articolo 576 numero 5.1 c.p. Introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009 numero 11, l'aggravante porta una ratio intuitiva uccidere una persona che abbia già costituito soggetto passivo di una condotta per sua natura non abituale, ma certamente diluita in più azioni inquadrabile nel paradigma di cui all'articolo 612-bis c.p. integra condotta più riprovevole, per l'ingravescenza delle azioni e perché, a far da sfondo a questi casi, sussiste sovente una pregressa relazione affettiva. Se il concetto può apparire di facile interpretazione anche solo richiamando il buon senso, non altrettanto banale ci appare l'interpretazione delle conseguenze che, sul piano giuridico, esso comporta. Non per nulla, infatti, la sentenza in commento ci pare meritevole di annotazione ha disatteso infatti la ricostruzione del punto fornita dai giudici di merito le cui sentenze, peraltro, erano strettamente legate tra loro sino a integrare la c.d. doppia conforme. Prima di affrontare i molteplici aspetti critici sollevati dalla difesa, giova ricordare l'approdo delle Sezioni Unite che solo recentemente hanno risolto il conflitto interpretativo sulla questione se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ex articolo 576, comma 1, numero 5.1 sussista un concorso di reatiex articolo 81 c.p. cfr. sezione I, 12 aprile 2019, P. o un reato complessoex articolo 84, comma1 c.p., che assorbe integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'articolo 612-bis c.p. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa cfr. sezione III, 13 ottobre 2020, G . Con sentenza 15 luglio 2021 numero 38402, le SS.UU. hanno statuito che l'omicidio realizzato dopo la condotta di stalking nei confronti della vittima, contestato e ritenuto nella forma del delitto aggravato exarticolo 575,576 comma 1 numero 5.1, c.p., punito con la pena edittale dell'ergastolo, integra un reato complessoex articolo 84 c.p., in ragione della unitarietà del fatto. Il delitto di stalking è assorbito da quello di omicidio e non può essere punito separatamente a condizione, tuttavia, che sia commesso contestualmente. Se viceversa l'omicidio segue a distanza di molto tempo le condotte persecutorie, manca il requisito minimo richiesto e pertanto gli atti persecutori non possono considerarsi assorbiti. Il ricorso della difesa rapporto tra atti persecutori e maltrattamenti Nel caso in esame, sono contestate tre aggravanti motivi abietti e futili, premeditazione e pregressi atti persecutori. Sulle prime due, la Corte fa scendere una pronuncia di rigetto e una di inammissibilità. Brevemente, viene ricordata la consolidata giurisprudenza in tema di gelosia che, ove rappresenti mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento cfr. Cass. Penumero , sez. V, 30 giugno 2020, M. rv 280103-02 , oppure assuma caratteristiche morbose e di ingiustificata espressione di supremazia e possesso cfr. Cass. Penumero , sez. I, 10 marzo 2023 numero 16054 , o ancora sia esternazione di spirito punitivo innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti di insubordinazione cfr. Cass, penumero , sez. I, 1° ottobre 2019 numero 49673 può integrare l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 1 c.p. Fondata invece la doglianza, articolata su più fronti, a proposito dell'aggravante dei pregressi atti persecutori che la difesa svolge nel suo ricorso sia sotto il profilo della violazione degli articolo 521 e 522 c.p.p. mancata corrispondenza tra condotta contestata e condotta ritenuta in sentenza sia della mancanza di motivazione in punto di configurabilità del diverso delitto di maltrattamenti, come argomentato difensivamente fin dal primo grado di giudizio.  In particolare, la S.C. valorizza al massimo la circostanza che nelle due sentenze di merito si siano qualificate come «atti persecutori» condotte violente e riprovevoli, che avevano causato la rottura della relazione e spinto la vittima a lasciare Napoli, dove viveva con l'imputato, ma commesse durante la convivenza tra i due. La Cassazione ricorda che, in tema di rapporti tra maltrattamenti e atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di famiglia e convivenza nell'accezione più stretta, enfatizzando, tra l'altro, la stabile condivisione dell'abitazione, che fonda la configurabilità del reato di cui all'articolo 572 c.p. mentre dopo la cessazione della convivenza, per contro, in presenza di altri elementi costituitivi sarebbe ravvisabile quello di cui all'articolo 612-bis c.p. per tutte, Cass. Penumero , sez. VI, 16 marzo 2022, numero 15883 30 marzo 2023, numero 31390 e, sullo stalking, 26 novembre 2021 numero 7259 . Annullamento senza rinvio, pertanto, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'articolo 576 comma 1, punto 5.1 c.p., senza incisione sul trattamento sanzionatorio concretamente inflitto. Vittoria sì, ma solo di concetto.

Presidente Boni – Relatore Galati   Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 settembre 2022 la Corte di assise di appello di Lecce, eliminato l'isolamento diurno per la durata di un anno, ha confermato, nel resto, la sentenza emessa il 15 febbraio 2022 dalla Corte di assise di Lecce con la quale C.S. era stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio commesso nei confronti di S.D.M., in esso assorbito quello di cui all'articolo 612bis cod. penumero , ed era stato condannato alla pena dell'ergastolo, ritenuta la sussistenza delle aggravanti dei futili motivi, della premeditazione e dell'aver commesso il delitto di cui all'articolo 612bis cod. penumero nei confronti della stessa persona offesa. 1.1. Dalle sentenze di merito emerge, che, nel tardo pomeriggio del omissis , in località omissis , comune di omissis , C.S. cagionava la morte di S.D.M., colpendola con trentuno coltellate al capo, al collo ed al volto. Tra i due vi era stata una relazione sentimentale durata circa sei mesi e terminata a fine dicembre 2020. L'aggressione provocava il decesso della vittima per «shock emorragico da anemizzazione acuta e lacerazione del fascio neurovascolare del collo, lacerazione del polmone destro e del lobo destro del fegato da lesioni multiple da punta e da taglio». I giudici di merito hanno ricostruito il rapporto che aveva caratterizzato la relazione tra l'imputato e la vittima. Il legame era terminato quando la ragazza aveva deciso di allontanarsi da Napoli - città in cui si era trasferita per convivere con C.S. - e raggiungere omissis , in provincia di Lecce, per incontrare, di persona, F.A.D., un uomo conosciuto sui social network, con cui la S.D.M. aveva successivamente intrapreso una nuova relazione sentimentale. In particolare, la Corte di assise di appello, valorizzando le concordi ricostruzioni di tutti i testimoni in ordine a quanto appreso de relato dalla giovane vittima, ne ha confermato il giudizio di piena attendibilità relativamente al contegno tenuto da C.S. durante la loro relazione, con particolare riferimento agli atteggiamenti violenti dello stesso nei suoi confronti. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale era emerso, infatti, che S.D.M. era stata più volte vittima di episodi di violenza posti in essere dall'imputato, motivo per cui la ragazza aveva deciso di allontanarsi da Napoli all'insaputa dello stesso. A tale scopo, sono state valorizzate le dichiarazioni della madre della vittima, S.L., che aveva indicato le modalità con le quali aveva conosciuto l'uomo presentatosi con nome diverso da quello reale del quale la figlia le aveva riferito le condotte violente accompagnando tale descrizione con l'esibizione della fotografia di un'ecchimosi al braccio e la descrizione di un'altra ecchimosi al sopracciglio che era stata constatata anche in sede di autopsia. Le rivelazioni di S.D.M. hanno trovato conferma anche in quelle di A.S. compagno della L. e di F.A.D. il quale aveva riferito di avere appreso, sin dalla fine del 2020, quando la ragazza l'aveva raggiunto a omissis , del passato violento che la stessa aveva vissuto a causa delle condotte del precedente compagno. Nello stesso senso, le dichiarazioni della madre di D., M.T.M I giudici di merito hanno evidenziato, inoltre, come, prima di recarsi a omissis , C.S. fosse andato a Rimini, presso l'abitazione della madre della ragazza, pensando che la stessa si fosse allontanata da Napoli per recarsi in quella località. Durante la permanenza a Rimini durata qualche giorno , C.S., era riuscito a mettersi in contatto con S.D.M. ed aveva appreso grazie alla consultazione dei social network tramite il telefono della L. che la ragazza si era trasferita in Puglia dove viveva con un nuovo compagno. Sul punto, è stato dato atto della circostanza che le comunicazioni tra i due erano avvenute tramite i telefoni della L. e quello di D., mentre il teste S. aveva riferito di un messaggio dell'imputato con il quale questi aveva definito la S.D.M. e il compagno «due morti che camminano» messaggio, a sua volta, inoltrato dalla ragazza al compagno della madre. Lo stesso D. aveva dichiarato di avere ricevuto un altro messaggio di minaccia inviatogli dall'imputato contenente l'intimazione di lasciare S.D.M., se voleva continuare a «veder crescere» i propri figli. 1.2. La sentenza di appello ha ampiamente dato conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto dei motivi di impugnazione riferiti alle tre aggravanti ritenute la commissione dell'omicidio in danno della vittima del delitto di cui all'articolo 612bis cod. penumero , i motivi futili e la premeditazione. In ordine alla prima, i giudici di merito hanno escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ed affermato l'esatto inquadramento della condotta contestata quale stalking, piuttosto che maltrattamenti in famiglia. Sul punto, inoltre, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che i messaggi intimidatori siano stati fatti pervenire direttamente a D. e non a S.D.M L'aggravante dei futili motivi è stata ritenuta alla luce della strumentalità della condotta omicidiaria in funzione dell'affermazione dell'atteggiamento possessivo e punitivo verso la vittima in un contesto nel quale il comportamento della ragazza è stato ritenuto una forma di insubordinazione rispetto alla personalità prevaricante dell'imputato. Ai fini della premeditazione, sono state valorizzate la decisione della S.D.M. di andare via da Napoli interrompendo la relazione, le minacce indirizzate alla ragazza, l'impossibilità, già prospettata all'imputato, di una riconciliazione sicché non era possibile per l'imputato individuare in questa lo scopo del viaggio in Puglia , l'avere portato con sé un coltello lungo 18 centimetri, con lama di 8, senza plausibili e credibili motivi alternativi. A tale scopo, sono stati messi in rilievo quanto dichiarato dal teste D., presente al momento dell'aggressione subita dalla ragazza, e quanto emerso dalla consulenza medico legale entrambe tali risultanze sono state convergenti verso la tesi dell'aggressione alle spalle subita inizialmente dalla S.D.M. Ciò ha determinato l'esclusione della tesi del dolo d'impeto sostenuta dalla difesa secondo cui l'aggressione avrebbe avuto inizio al momento in cui la vittima aveva espresso il proprio rifiuto a ritornare a Napoli con C.S. che, quindi, non aveva dato alcuna possibilità di spiegazione alla giovane. Infine, la Corte si è ampiamente soffermata sul diniego delle attenuanti generiche ritenendo, sostanzialmente, irrilevante, a tale scopo, nella fattispecie, la confessione dell'imputato del quale sono stati messi in evidenza i precedenti e l'efferatezza della condotta. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, C.S., per il tramite del proprio difensore, Avv. Cristiano Solinas, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 comma 1, lett. e cod. proc. penumero , anche sub specie di travisamento della prova erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 comma, lett. b cod. proc. penumero , in relazione all'articolo 612bis cod. penumero e all'articolo 576 numero 5.1 cod. penumero erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ex articolo 606 comma 1, lett. c cod. proc. penumero , in relazione agli articolo 521 e 522 cod. proc. penumero Nell'atto di appello era stato sostenuto che, nell'affermare la concreta sussistenza del delitto presupposto, ai fini dell'aggravante di cui all'articolo 612bis cod. penumero , la Corte di assise aveva esteso l'ambito delle condotte materiali, considerando, a tal fine, anche «le reiterate condotte persecutorie contro di lei perpetrate dall'imputato durante la loro convivenza a Napoli». Secondo il ricorrente tali condotte avrebbero potuto essere inquadrate nel delitto di maltrattamenti in famiglia ex articolo 572 cod. penumero , non oggetto di contestazione. A tal fine, ha evidenziato come la contestazione del delitto di cui all'articolo 612bis cod. penumero fosse limitata, in via esclusiva, alle condotte successive alla cessazione della convivenza. La Corte di assise di appello ha superato tale doglianza, ritenendo che il fatto descritto nell'imputazione di cui al capo b contenesse solo una descrizione esemplificativa con condotte reiterate, ed in particolare con l'invio di numerosi messaggi di minaccia e non esaustiva del ventaglio delle condotte persecutorie . Il ricorrente ha ritenuto tale assunto non condivisibile, in quanto l'utilizzo dell'avverbio «in particolare» contenuto nel capo b avrebbe imposto di considerare la condotta descritta una specificazione e non una esemplificazione di quelle reiterate. Pertanto, la sostanziale modifica espansiva subita dall'ipotesi di accusa ex articolo 612bis cod. penumero , avrebbe integrato una radicale trasformazione della contestazione nei suoi elementi essenziali e, conseguentemente, la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza ex articolo 521 cod. proc. penumero Il secondo profilo di doglianza articolato dal ricorrente con il primo motivo ha avuto riguardo all'inapplicabilità della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 612bis cod. penumero alle condotte poste in essere da C.S. nel periodo di convivenza a Napoli. Sul punto è mancata ogni motivazione, con particolare riferimento alla sussumibilità di tali condotte nell'alveo dell'articolo 612bis cod. penumero ovvero, come più correttamente prospettato dal ricorrente, dell'articolo 572 cod. penumero , non contestato. Il discrimine si dovrebbe rinvenire nel momento temporale della cessazione della convivenza, non potendosi configurare il reato di atti persecutori con riguardo ai comportamenti posti in essere dall'imputato quando egli conviveva con la vittima. Si sostiene, inoltre, che la Corte di assise di appello abbia ritenuto la concreta sussistenza delle reiterate condotte persecutorie contro di lei perpetrate dall'imputato nel mentre convivevano a Napoli disattendendo quanto sostenuto dalla giurisprudenza circa i criteri valutativi che devono essere seguiti con riferimento alle dichiarazioni del teste de retato. I giudici di secondo grado non avrebbero proceduto al necessario controllo di credibilità soggettiva di S.D.M., la quale, per come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, aveva riportato ai testimoni talune circostanze certamente non veritiere. Il ricorrente ha evidenziato, inoltre, come la Corte di assise di appello sia incorsa in un travisamento della prova, con conseguente violazione ex articolo 606 comma 1, lett. e , cod. proc. penumero in ordine alle risultanze probatorie inerenti all'accertamento del motivo per cui S.D.M. decise di trasferirsi da Napoli a omissis . Si sostiene, a tal proposito, che il trasferimento della ragazza avvenne solo ed esclusivamente in quanto ella era intenzionata a intraprendere la convivenza con D. I giudici di appello hanno, inoltre, ritenuto che i messaggi inviati da C.S. a S.D.M. sul cellulare di D. fossero idonei ad integrare la condotta materiale del reato di cui all'articolo 612bis cod. penumero A tale proposito, il ricorrente ha evidenziato come «non appare plausibile ritenere che S.D.M. fosse turbata per le minacce rivolte loro da C.S. e temeva che lui la potesse trovare nel nuovo rifugio», in quanto la ragazza non aveva avuto remore nel condividere su Facebook le foto con il nuovo compagno e non aveva indotto D. a desistere dal rispondere ai messaggi di minaccia scambiati tra quest'ultimo e l'odierno imputato essendo, pertanto, tale atteggiamento inconciliabile con qualsiasi stato di ansia e/o paura ovvero con un fondato timore per la propria. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex articolo 606 comma 1, lett. e cod. proc. penumero , anche sub specie di travisamento della prova, ed erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 comma 1, lett. b cod. proc. penumero , quanto alla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi ex articolo 61, numero 1 cod. penumero La Corte di assise di appello ha valorizzato, a tale proposito, la commissione del fatto per un abnorme stimolo possessivo nei confronti della vittima. Così facendo, i giudici di merito avrebbero basato il proprio convincimento su un'erronea applicazione dell'articolo 61, numero 1 , cod. penumero , per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non può costituire motivo abbietto e futile la gelosia, la quale, seppur ingiustificata, non è espressione, di per sé, di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come proprietà dell'agente. Il ricorrente ha evidenziato, inoltre, come la condizione psicologica di frustrazione in cui egli versava, generata dall'allontanamento dall'abitazione di Napoli della vittima e dalla circostanza che la stessa avesse intrapreso una relazione di convivenza con un altro uomo, avrebbe giustificato l'esclusione della sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61, numero 1 , cod. penumero 2.3. Con il terzo motivo ha eccepito la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex articolo 606 comma 1, lett. e cod. proc. penumero , anche sub specie di «travisamento della prova» e l'erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 comma 1, lett. b cod. proc. penumero , circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione ex articolo 577 comma 1, numero 3, cod. penumero I giudici di secondo grado hanno ritenuto sussistente tale aggravante in quanto l'imputato si sarebbe appositamente recato a omissis da Napoli, dove risiedeva, armato di un coltello, allo scopo di uccidere S.D.M La Corte di assise di appello non avrebbe preso in considerazione e avrebbe omesso di valutare, a tal fine, i decisivi dati probatori di segno contrario. L'intento dell'imputato era quello di riconquistare la vittima. A sostegno di tale affermazione è stato evidenziato come C.S. si sia recato a omissis a distanza di un mese rispetto dalla data in cui era venuto a conoscenza della nuova relazione sentimentale intrapresa da S.D.M., pur potendolo fare prima. Con riferimento alla detenzione del coltello, portato dal ricorrente dal luogo di partenza, è stata evidenziata la destinazione naturale dell'arma in questione che non poteva essere quella dell'offesa alla persona, avendo una lunghezza di 18 cm e una lama di soli 8 cm. C.S., dopo aver lasciato, nei primi giorni di gennaio 2021, l'abitazione nella quale aveva vissuto con la ragazza, era un «senzatetto» e, pertanto, deteneva il coltello per necessità quotidiane. I giudici di merito hanno, inoltre, ritenuto che l'imputato abbia aggredito la vittima alle spalle, proditoriamente e senza rivolgerle parola, valorizzando le deposizioni del testimone D., presente al fatto, e le risultanze della consulenza medico-legale. Al contrario, secondo il ricorrente, proprio dalla consulenza medico-legale e dalle lesioni riportate dalla ragazza al polso e alla mano destra, si poteva evincere che la vittima, in una fase dell'aggressione, si era trovata sicuramente in posizione frontale rispetto a C.S Ciò attesterebbe il travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte salentina con riguardo alla deposizione del teste D., il quale ha sostenuto che la vittima sarebbe rimasta «sempre con le spalle rivolte verso C.S.». Nel caso in esame si dovrebbe ravvisare un dolo d'impeto, generatosi solo a causa del rifiuto opposto da S.D.M. ad un rientro a Napoli con C.S., senza alcuna possibilità di valorizzare una pregressa programmazione del proposito criminoso. 2.4. Con il quarto motivo ha eccepito la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex articolo 606 comma 1, lett. e cod. proc. penumero , anche sub specie di travisamento della prova ed erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 comma 1, lett. b cod. proc. penumero , per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex articolo 62 bis cod. penumero La Corte di assise di appello avrebbe reso una motivazione illogica e contradditoria laddove ha considerato la collaborazione resa dopo il fatto dall'odierno imputato una scelta difensiva, piuttosto che un reale pentimento. Tale convincimento sarebbe incompatibile con la circostanza che C.S., seppur allontanatosi dal luogo del delitto, non aveva fatto perdere le proprie tracce ed era rimasto, anzi, nelle vicinanze del Commissariato della Polizia di Stato di Otranto, dove poi era stato fermato. L'imputato aveva assunto, sin da subito, un atteggiamento collaborativo, confessando di essere l'autore del reato e fornendo le informazioni necessarie per il rinvenimento dell'arma utilizzata, pur non conoscendo, in quel momento, quali fossero gli elementi già acquisiti a suo carico. Per tale motivo, la collaborazione intrapresa non avrebbe potuto essere considerata frutto di una mera scelta difensiva, bensì di una piena assunzione di responsabilità. Sul punto, il ricorrente ha evidenziato anche l'omessa valutazione di pentimento dell'imputato, come emerso nel corso dell'intero procedimento. Peraltro, l'imputato immune da altre pendenze giudiziarie aveva agito per effetto di una condizione di frustrazione, generata dall'abbandono e dal tradimento della vittima. Il ricorrente ha evidenziato, infine, la non ostatività dei precedenti penali alla mitigazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il difensore dell'imputato ha chiesto procedersi alla trattazione orale del procedimento. Il Procuratore generale ha depositato memoria. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito illustrati. 2. È complessivamente fondato il primo motivo. 2.1. Con lo stesso è stato eccepito il vizio di violazione degli articolo 521 e 522 cod. proc. penumero relativamente all'aggravante della commissione dell'omicidio in danno di persona offesa del delitto di cui all'articolo 612bis cod. proc. penumero La contestazione della circostanza è stata formulata nei seguenti termini «perché con condotte reiterate, ed in particolare con l'invio di numerosi messaggi di minaccia, inviati a lei ed al suo nuovo convivente D.F.A., nei quali fra l'altro lo invitava a cessare la convivenza, altrimenti avrebbe fatto una brutta fine , cagionava in S.D.M. una perdurante e grave stato di ansia e di paura ingenerando in lei un fondato timore per la sua incolumità». Tali elementi fattuali hanno formato oggetto di autonoma contestazione del delitto di atti persecutori capo b della rubrica che è stato giudicato assorbito in quello di omicidio aggravato da tale circostanza di cui al capo a . Conformemente a quanto illustrato dal ricorrente, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto configurabile l'aggravante in conseguenza delle condotte persecutorie commesse dall'imputato nel periodo di convivenza a Napoli. Si tratta delle azioni che avevano determinato il mutamento delle abitudini di vita della ragazza che era stata costretta a tornare in Puglia, ad abbandonare il proprio cellulare, senza rivelare neppure alla madre il luogo dove si era trasferita. Sul punto, si è soffermata la sentenza di primo grado a pag. 29 ove sono stati precisati i termini in cui l'elemento circostanziale è stato ritenuto e ciò con riferimento proprio alla condotta tenuta dall'imputato a Napoli. La sentenza di appello ha ritenuto, in primo luogo, insussistente la denunciata violazione degli articolo 521 e 522 cod. proc. penumero per essere stata ritenuta dimostrata una condotta ontologicamente diversa da quella contestata avendo avuto riguardo il capo di imputazione, come segnalato, al periodo in cui la S.D.M. si era trasferita in Puglia ed era cessata la convivenza con l'imputato . L'argomentazione secondo cui la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione avrebbe assolto solo ad una funzione di specificazione, quasi esemplificativa, della condotta di atti persecutori commessa dall'imputato, non persuade atteso che non pare logico sostenere che la locuzione «in particolare» presente nel capo b della rubrica possa intendersi quale precisazione di una più ampia condotta delittuosa della quale, comunque, nel capo di imputazione non vi è traccia alcuna, neppure in termini generici. C.S. è stato chiamato a difendersi dalla condotta di atti persecutori commessa nel periodo in cui era cessata la convivenza su questa contestazione è stato abilitato a svolgere la propria attività difensiva e non su altro, sicché un'eventuale richiesta di prova a discarico su circostanze relative al periodo non descritto nel capo di imputazione ben avrebbe potuto essere respinta in ragione dell'inconferenza della stessa rispetto al tema di accusa. 2.2. Colgono nel segno anche gli ulteriori profili di censura sollevati sempre con riguardo al primo motivo. Infatti, correttamente è stato segnalato come l'elemento distintivo tra il delitto di atti persecutori rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 572 cod. penumero debba essere rinvenuto nella relazione di convivenza tra autore della condotta e vittima. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, la convivenza tra due soggetti costituisce presupposto per la configurabilità del delitto di maltrattamenti, potendo configurarsi, invece, il delitto di atti persecutori nel caso in cui tale convivenza sia cessata. Ciò sia che si aderisca alla tesi secondo cui «in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di famiglia e di convivenza di cui all'articolo 572 cod. penumero nell'accezione più ristretta, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis, comma secondo, cod. penumero in presenza di condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza» Sez. 6, numero 15883 del 16/03/2022, D., Rv. 283436 Sez. 6 numero 31390 del 30/03/2023, P., Rv. 285087 , sia che si ritenga sufficiente il mantenimento di «un vincolo assimilabile a quello familiare, in ragione di una mantenuta consuetudine di vita comune» Sez. 6, numero 7259 del 26/11/2021, dep. 2022, L., Rv. 283047 . Da ciò deriva che, in effetti, la condotta posta in essere nel periodo della convivenza napoletana tra C.S. e la S.D.M. avrebbe potuto, semmai, essere qualificata ai sensi dell'articolo 572 cod. penumero non oggetto di contestazione in questo procedimento che, tuttavia, non costituisce elemento circostanziale configurabile nella fattispecie se solo si considera che l'aggravante, in quel caso, richiede la commissione dell'omicidio «in occasione» del delitto di maltrattamenti. Nel caso di specie, quindi, la condotta posta in essere nel periodo precedente al trasferimento della vittima da Napoli a omissis non avrebbe potuto essere considerata tale da integrare il delitto di cui all'articolo 612bis cod. penumero , sia pure ai fini richiesti dall'articolo 576, numero 5.1 , cod. penumero 2.3. E' fondato anche l'ulteriore rilievo secondo cui non è configurabile il delitto di atti persecutori nel periodo successivo al trasferimento della S.D.M. a omissis . Sul punto la motivazione della sentenza della Corte di assise di appello che ha integrato quella di primo grado che non ha motivato sul punto, ha valorizzato circostanze relative al periodo in cui la giovane vittima si era trasferita a omissis e, in conseguenza delle minacce subite dall'imputato per mezzo di messaggi inviati sul telefono del nuovo compagno, era stata costretta a mutare le proprie abitudini di vita. Va condiviso l'orientamento secondo cui «in tema di atti persecutori, l'evento, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti contro la persona offesa» Sez. 6, numero 8050 del 12/01/2021, G., Rv. 281081 . Tuttavia, deve essere considerato che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte il delitto si configura nel caso in cui si sia verificato l'evento costituito dal mutamento o dall'alterazione delle abitudini di vita, con conseguente condizione di ansia e timore da parte della persona offesa fra le molte Sez. 5, numero 15625 del 09/02/2021, R., Rv. 281029 . Nella fattispecie sono stati, quindi, valorizzati elementi non sufficienti per integrare il delitto di atti persecutori essendosi limitata la Corte di assise di appello limitata a illustrare, per effetto delle dichiarazioni di D., la paura che aveva la ragazza a seguito delle minacce rivolte dall'imputato sul telefono dello stesso nuovo convivente della S.D.M In tale quadro, avrebbe dovuto essere considerato anche che la giovane ha reso pubblica la nuova relazione sentimentale con lo stesso D. pubblicando le proprie foto sul profilo Facebook tenendo, così, un comportamento non del tutto coerente con la descritta condizione di ansia e paura che costituisce elemento costitutivo del delitto di atti persecutori. Alla luce di tali elementi, discende, l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza di cui all'articolo 576 numero 5.1 cod. penumero Tale annullamento deve essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'articolo 620, comma 1, lett. l , cod. proc. penumero non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e non producendosi, alla luce di quanto di seguito esposto, alcuna conseguenza sotto il profilo del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. 3. Nella disamina dei motivi residui, in ragione della natura delle censure sollevate, con particolare riferimento al vizio di travisamento della prova reiteratamente evocato dal ricorrente, si segnala, in premessa, quanto segue. Trattandosi di sentenza di appello che ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato, ivi compresi gli elementi circostanziali, vanno considerati gli arresti costanti di questa Corte con i quali è stato affermato che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. doppia conforme quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» fra le molte, Sez. 2, numero 37295 del 12/06/2019, F, Rv. 277218 Quale criterio di valutazione di carattere generale della sentenza di appello, anche quello per cui «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» Sez. 6, numero 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 . Con riguardo specifico al vizio di travisamento della prova nel caso di «doppia conforme», va, altresì, ricordato che «nel caso di cosiddetta doppia conforme , il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e , cod. proc. penumero solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» Sez. 3, numero 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 . 4. Seguendo le coordinate tracciate, nel paragrafo precedente, il secondo motivo relativo all'aggravante dei futili motivi deve essere rigettato. La Corte, con argomentazioni ineccepibili e fondate su elementi fattuali adeguatamente e logicamente valorizzati ha evidenziato la condotta possessiva dell'imputato, ispirata da uno spirito punitivo e da una gelosia sintomo di un atteggiamento proprietario rispetto alla ragazza che aveva deciso di allontanarsi da lui. La gelosia, quindi, è stata inquadrata, coerentemente cori quanto espresso dalla giurisprudenza più attuale e autorevole di questa Corte, quale elemento sintomatico di un motivo abietto o futile in quanto espressione, nel caso concreto, di mero possesso e semplice pretesto per dare seguito all'impulso violento. I giudici di merito hanno adeguatamente valorizzato la brevità della relazione, le minacce di morte, l'insistenza dell'imputato nello spingere la ragazza a tornare insieme tutti elementi ritenuti espressione di un atteggiamento possessivo. Sul punto di interesse, vanno richiamati i precedenti con i quali è stato affermato che «la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Fattispecie relativa all'omicidio preterintenzionale del coniuge determinato dalla reazione ad una lite provocata dalla gelosia della vittima » Sez. 5, numero 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103-02 . A ciò si aggiunga, come segnalato, anche nella memoria del Procuratore generale, che «in tema di omicidio, è configurabile l'aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui la gelosia assume caratteristiche morbose e di ingiustificata espressione di supremazia e possesso» Sez. 1, numero 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545 - 02 e che «in tema di circostanze, la gelosia può integrare l'aggravante dei motivi abietti o futili, quando sia connotata non solo dall'abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti di insubordinazione» Sez. 1, numero 49673 del 01/10/2019 Ud. dep. 06/12/2019 Rv. 278082 - 02 . Più di recente è stato affermato che «in tema di circostanze attenuanti, la gelosia non può giustificare la concessione delle attenuanti generiche, di cui all'articolo 62-bis cod. penumero , né dell'attenuante dell'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, di cui all'articolo 62, numero 2, cod. penumero in motivazione, la Corte ha precisato che la gelosia, quale sentimento morboso espressione di supremazia e possesso che si estrinseca attraverso l'annientamento della vittima, può rendere configurabile l'aggravante dell'aver agito per motivi futili o abietti, di cui all'articolo 61, numero 1, cod. penumero » Sez. 1, numero 36364 del 07/07/2023, Barbri, Rv. 285244 . A fronte di tali considerazioni, le argomentazioni del ricorrente, pure ai limiti dell'ammissibilità in quanto parzialmente volte a rivalutare il materiale istruttorio attraverso la riconsiderazione della condotta dell'imputato come frutto di frustrazione o espressione della «reazione di un uomo ancora innamorato», si presentano prive di fondamento. Peraltro, alcun travisamento può essere ravvisato nel passaggio della motivazione riportato a pag. 14 del ricorso, atteso che plurime sono le giustificazioni addotte dai giudici di merito per affermare la configurabilità, nel caso di specie, di un atteggiamento, correttamente definito, «dominicale» dell'imputato verso S.D.M 5. Il terzo motivo riferito all'aggravante della premeditazione è inammissibile. Oltre a quanto in precedenza riportato, in relazione ai limiti dei vizi deducibili in sede di legittimità, deve ribadirsi che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» Sez. 2, numero 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 . La premeditazione è stata ricostruita dai giudici di merito valorizzando una serie di elementi fattuali analiticamente descritti, quali l'essersi recato l'imputato da Napoli a omissis armato di un coltello e dopo avere indirizzato al compagno della vittima e, indirettamente, alla stessa, delle minacce di morte. Alla luce di tali circostanze, è stata ritenuta recessiva la tesi difensiva secondo cui C.S. si era recato in Puglia per riprendere il rapporto con la ragazza. Con riguardo al coltello portato dall'imputato nella tasca dei pantaloni e non nello zaino , la Corte salentina ha evidenziato la contraddittorietà della tesi difensiva della scarsa offensività dell'arma che, a dire del ricorrente, era detenuta a meri scopi difensivi che, evidentemente, non potevano essere garantiti in ragione delle caratteristiche del coltello. Infine, con riferimento all'ulteriore deduzione difensiva secondo cui il dolo omicidiario sarebbe insorto dopo il rifiuto manifestato dalla S.D.M. di riprendere la relazione, immediatamente dopo che C.S. le si era avvicinato dopo essere sceso dall'autobus, i giudici di merito hanno smentito la fondatezza dell'assunto alla luce di quanto dichiarato dal teste D. e dalle risultanze della consulenza medico legale. Il primo presente al momento dell'omicidio ha riferito che la S.D.M. è stata aggredita senza che C.S. avesse detto alcunché.  Dagli accertamenti medico legali è emerso che l'aggressione è avvenuta da tergo e che alcune delle ben trentuno coltellate possano essere state inflitte quando C.S. si era trovato di fronte alla S.D.M. nella seconda fase dell'aggressione elemento desunto dalle ferite da taglio nella parte anteriore del corpo della vittima e alle mani . Il ricorso, sul punto, si basa su argomenti di fatto. Tale è la pretesa di rileggere la condotta di porto del coltello in chiave esclusivamente di autodifesa profilo smentito dalla sentenza impugnata con argomentazioni prive di evidenti illogicità siccome basate sugli elementi fattuali sopra esplicitati. Analogamente è da dirsi per le modalità dell'aggressione ricostruite secondo l'unitaria valutazione delle dichiarazioni del teste D. e delle risultanze della consulenza medico legale. Sul punto non è dato ravvisare alcun travisamento, né l'inconciliabilità delle due fonti informative, poiché, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, le ferite riscontrate alle mani e alla parte anteriore della vittima sono state determinate da un'azione di difesa da parte della vittima che ha seguito l'aggressione da tergo da essa subita. Non è dato ravvisare, pertanto, alcun travisamento né la lamentata inconcibiliabilità con quanto dichiarato dal teste D. che ha descritto l'aggressione alle spalle subita dalla vittima, senza che C.S. le rivolgesse la parola. In conclusione, la motivazione della sentenza sul punto, deve ritenersi priva delle lamentate carenze atteso che è stata il frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari idonei a ricostruire l'intensità del dolo caratterizzato da una ferma, costante e prolungata volontà omicidiaria. Né è dato ravvisare alcuna violazione di legge, essendosi conformati i giudici di merito alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso elemento di natura cronologica e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine elemento di natura ideologica , dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato» Sez. 5, numero 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149 conforme Sez. U, numero 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 . 6. Il quarto motivo è, anch'esso, inammissibile anche in quanto reiterativo di argomenti già valutati, nel merito, dalla Corte di assise di appello. Le attenuanti generiche sono state escluse in ragione della natura meramente strumentale e processualmente inutile della confessione dell'imputato. All'omicidio aveva assistito un testimone oculare, sicché l'ammissione si è resa, sostanzialmente, inevitabile. Sul punto è stato valorizzato, altresì, il comportamento processuale, la personalità dell'imputato gravato da precedenti penali, fra cui uno per rapina e la particolare efferatezza dell'azione omicidiaria desunta anche dal numero dei colpi inferti. Il ricorso, anche in questo caso, pretende di operare una rilettura di elementi già considerati e smentiti nella sentenza impugnata, quali il significato processualmente rilevante della confessione e il contesto psicologico di frustrazione nel quale sarebbe insorto il proposito criminoso. Non considera, il ricorrente, l'orientamento consolidato di questa Corte, qui ribadito, secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 cod. penumero , quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» Sez. 2, numero 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 . Peraltro, con specifico riferimento alla confessione rileva l'ulteriore principio in base al quale «è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza» Sez. 1, numero 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454 . 7. Da quanto esposto deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente all'aggravante di cui all'articolo 576, comma 1, punto 5.1, cod. penumero Il ricorso deve essere rigettato nel resto non incidendo il predetto annullamento sul trattamento sanzionatorio concretamente inflitto al ricorrente. C.S. deve, infine, essere condannato alla rifusione delle spese delle parti civili nella misura determinata in dispositivo. Relativamente alla parte civile S.L., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la misura delle spese dovrà essere determinata dalla Corte di assise di appello di Lecce secondo il principio di diritto per cui «in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli articolo 541 cod. proc. penumero e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli articolo 82 e 83 del citato d.P.R.» Sez. U, numero 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760 . Ai sensi dell'articolo 52 d.lgs. 30 giugno 2003, numero 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, secondo quanto imposto dalla legge in relazione alla natura dei reati ascritti all'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'articolo 576, comma 1, punto 5.1, cod. penumero Rigetta il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile L. S., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli articolo 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo in favore dello Stato. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili D.M.M., D.M.M. e Associazione Gens Nova ETS/ODV, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.