Sul sito di Cassa Forense si può trovare la comunicazione sull’aggiornamento relativo ai pagamenti con F24 anche in compensazione . Vediamola insieme.
L’iscritto, accedendo alla propria posizione personale sul sito dell'Ente previdenziale, nella sezione “Pagamenti”, per le tipologie di contributi di seguito elencati, può scegliere alternativamente al pagoPA , di effettuare il pagamento tramite Modelli F24 codice Ente Cassa Forense 0013 codici tributo attivi precompilati nel modello F24 da parte dell’Ente E100 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo E101 denominato “CASSA FORENSE - contributo di maternità E102 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione Mod. 5 ” E103 denominato “CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione Mod. 5 ” E104 denominato “CASSA FORENSE - riscatto articolo 37 Reg. Unico Prev. Forense” E105 denominato “CASSA FORENSE - integrazione contr. minimo soggettivo 12 mesi E106 denominato “CASSA FORENSE - interessi integrazione contr. minimo soggettivo E107 denominato “CASSA FORENSE - contributo minimo integrativo . Si ricorda che la forense card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24. Una volta confermata la scelta di pagamento tramite Modello F24, il sistema produrrà in automatico il modello già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. Pertanto, si potrà effettuare il pagamento F24 presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking banche, Poste Italiane , mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate F24 web e F24 online utilizzando i canali Entratel o Fisconline in tal caso RICOPIANDO tutti i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa che si è in precedenza stampato o salvato sul pc e, nella sezione “Erario” si dovrà indicare il codice tributo e l’importo del relativo credito che si intende compensare. La modalità descritta al punto b deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite compensazione con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa per i codici tributo attivi . Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione. Infine, la predetta funzione di “Autocertificazione” è disponibile nei periodi 1° marzo/30 aprile e 1° settembre/31 ottobre di ciascun anno.