Quando la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio è abnorme?

La figura dell’atto abnorme, di creazione giurisprudenziale, è costituita da due tipologie di abnormità quella funzionale” e quella strutturale.

Si ha abnormità strutturale laddove ci si trovi di fronte ad un provvedimento giurisdizionale che per la sua singolarità non è riconducibile ad alcuna categoria provvedimentale coerente con il sistema processuale vigente. Si versa in ipotesi di abnormità funzionale allorché l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini attraverso la sua adozione la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Nell'ambito di un procedimento penale nel quale veniva contestata la detenzione di materiale pedopornografico, il Tribunale adito, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio poiché in esso era omessa l'indicazione della generalità delle persone offese, ovvero dei minori ritratti nel materiale oggetto di contestazione. Dichiarata la nullità gli atti venivano, correttamente restituiti al Pubblico Ministero affinché redigesse nuovo capo di imputazione riportante le richieste, e mancanti, generalità. Il Pubblico Ministero procedente osservava, con il ricorso formulata avanti alla Corte di Cassazione, come fosse impossibile procedere all'individuazione dei minori ritratti e, quindi, come in forza del provvedimento assunto dal Tribunale il procedimento non avrebbe potuto proseguire dal momento che la riformulazione del capo di imputazione, nei termini richiesti dall'organo giudicante era di fatto impossibile a realizzarsi. La Corte di Cassazione, sezione terza, con la sentenza in commento, definisce da un canto le figure dell'abnormità dell'atto e, dall'latro, si sofferma sulle caratteristiche che deve possedere il decreto di citazione a giudizio, vuoi nelle forme della citazione diretta vuoi nella forma del decreto che dispone il giudizio. L'atto abnorme è figura di stretta elaborazione giurisprudenziale e, per vero, non potrebbe avere altra genesi alla luce delle caratteristiche che in esso debbono rinvenirsi. Si tratta infatti di un atto che si pone al di fuori, più correttamente e plasticamente dovrebbe dirsi oltre” i confini del sistema processuale, o per le sue caratteristiche o per gli effetti che esso, se mantenuto in essere nel sistema, sarebbe in grado di produrre. L'elaborazione giurisprudenziale ha individuato due distinte tipologie di atto abnorme, l'una collegata alla sua struttura e l'altra collegata alla sua funzione. Per abnormità strutturale dell'atto deve intendersi quella relativa ad un provvedimento giurisdizionale che per la sua singolarità non è riconducibile ad alcuna categoria provvedimentale coerente con il sistema processuale vigente. Un atto il cui contenuto risulti essere così originale, così singolare da non potersi in alcun modo rientrare nei poteri dell'organo che lo ha emesso o che provveda con disposizione assolutamente incompatibile con i poteri e/o con la competenza ad essa attribuito. Si versa in ipotesi di abnormità funzionale allorché l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini attraverso la sua adozione la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Ovvero un atto il cui contenuto determini un loop” un avvitamento del sistema processuale atto a paralizzarne il corretto evolversi. Al fine di verificare se l'atto emesso dal Tribunale adito, ovvero la dichiarata nullità del decreto di citazione a giudizio con la conseguente indicazione dell'obbligo di indicazione delle generalità delle persone offese, ovvero dei soggetti indicati quali minori, ritratte nelle immagini, la Corte ha dovuto necessariamente occuparsi del contenuto del decreto di citazione a giudizio . Il sistema processuale vigente prevede due modalità di vocatio in jus quella dipendente dall'intervenuta celebrazione di udienza preliminare ex articolo 429 c.p.p. e quella a citazione diretta art. 552 c.p.p. . L' articolo 429 c.p.p. dispone che il decreto con il quale viene disposto il Giudizio contenga, fra le altre, a le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori b l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata c l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto , delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge …- omissis ”. Detto decreto comma 2 del medesimo articolo è nullo ove l'imputato non sia identificato in modo certo o se manchi o sia insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c ed f . L' articolo 552 c.p.p. individua, fra le altre, quali necessarie le indicazioni a le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori b l'indicazione della persona offesa , qualora risulti identificata c l' enunciazione del fatto , in forma chiara e precisa , delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge – omissis ”. Per quanto di interesse la medesima disposizione, comma 2, individua quali cause di nullità del decreto la mancata identificazione in modo certo dell'imputato o la mancata o insufficiente indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c , d , - omissis . La lettura delle norme rende indubbia la non necessità, ai fini della declaratoria di nullità, dell'indicazione delle generalità della persona offesa. Il che, francamente, sembrerebbe porre fine alla questione. Ma quid juris nel caso in cui l'indicazione delle generalità della persona offesa abbia rilevanza in relazione al fatto reato contestato? In un simile caso è evidente che non si versi in ipotesi di mancata identificazione della persona offesa ma in quello dell'esistenza del requisito richiesto dagli articoli 429 e 552 lett. c del c.p.p. . Ovvero alle caratteristiche che deve possedere il decreto di citazione a giudizio, o di che dispone il giudizio, in relazione all'enunciazione del fatto . Il fatto, dice la Corte, deve essere enunciato in forma chiara e precisa. La forma chiara e precisa, la cui assenza comporta la nullità del decreto di citazione a giudizio, deve essere però valutata, così insegnano gli Ermellini con giurisprudenza ormai costante, alla luce della funzione affidata al capo di imputazione. Funzione che è quella di consentire il corretto ed utile esercizio del diritto della difesa. Diritto di difesa che si esplica, per quanto oggetto del presente commento, nel consentire un completo contraddittorio nel pieno esercizio del diritto di difesa . Esso, dunque, deve riportare con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto contestato e manifestarsi come idoneo ed atto a consentire l'esercizio del diritto di difesa sia tecnico, ovvero riferito alla scelta dei riti processuali, che nel fatto . Diritto di difesa per il quale non è ritenuta necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa. Il problema che si pone, ma che la pronuncia in commento non risolve poiché estraneo al perimetro del caso processuale ad essa sottoposto, è quello relativo alla identificazione della portata dell'avverbio assolutamente”.

Presidente Sarno – Relatore Gentili Ritenuto in fatto In data 17 aprile 2023, è stata dichiarata con ordinanza dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di B.G., imputato in ordine al reato di detenzione di materiale pedopornografico, in quanto mancava, nella formulazione del capo di imputazione, la specificazione delle esatte generalità dei minori asseritamente coinvolti nel fatto contestato conseguentemente, è stata disposta la rimessione degli atti al Pm affinché, rimosso il vizio rilevato e riformulato il capo di imputazione, esercitasse nuovamente l'azione penale. Il Pm presso il Tribunale di Napoli ha, quindi, proposto ricorso per cassazione lamentando l'abnormità di detta ordinanza e rilevando come la sua emissione avrebbe integrato l'inosservanza degli artt. 177, 552, commi 1, lett. b , e 2, cod. proc. pen. Il principio di tassatività delle cause di nullità, ha aggiunto il ricorrente, si porrebbe in radicale contrasto con il contenuto del provvedimento impugnato, poiché ex art. 552 cod. proc. pen. il decreto di citazione a giudizio deve contenere l'indicazione della persona offesa, ma ciò soltanto ove questa risulti identificata o identificabile e non ne è prevista la nullità se esso è carente di tale indicazione. L'ordinanza impugnata risulterebbe pertanto, affetta da abnormità funzionale sia perché espressione di un potere che, pur non essendo estraneo al sistema normativo, non era attribuito al giudice, in quanto esercitato al di fuori dei casi previsti tassativamente sia perché inevitabilmente determinante una stasi processuale al ricorrente, infatti, il provvedimento imporrebbe l'alternativa tra richiedere l'archiviazione del procedimento, pur in assenza dei presupposti ex art. 408 cod. proc. pen. , per impossibilità di individuare le generalità anagrafiche delle persone offese coinvolte o riproporre, al fine dell'esercizio dell'azione penale, l'originario capo di imputazione, ciò che inevitabilmente condurrebbe ad una nuova dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio. Nell'interesse del B.G., il relativo difensore ha depositato una memoria datata 21 settembre 2023, con la quale ha lamentato che il ricorso proposto dal Pm presso il Tribunale di Napoli non sia stato notificato al medesimo difensore, né al suo assistito ha, quindi, chiesto che sia disposta la restituzione degli atti alla Cancelleria del Tribunale di Napoli o, in via subordinata, che venga notificato l'atto a cura della Cancelleria della Corte di cassazione, con la concessione di un termine per controdedurre. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato. Prima di esaminare il contenuto della impugnazione presentata dal ricorrente Pubblico ministero è il caso di valutare la fondatezza o meno del rilievo formulato dalla difesa dell'imputato con la memoria del 21 settembre 2023. Con tale atto, infatti, la citata difesa ha lamentato la omessa notificazione al proprio assistito dell'atto con il quale è stato promosso il presente giudizio. La doglianza in tale modo avanzata è priva di fondamento. Ove, infatti, si eccettui un, isolato e non recente, precedente giurisprudenziale, secondo il quale - prevendendo l' art. 584 cod. proc. pen. , disposizione volta a garantire alla parte che non abbia proposto impugnazione la possibilità di avvalersi dell'altrui gravame per contrastare le pretese avanzate nei suoi confronti dall'impugnante principale, che l'impugnazione proposta da una parte debba essere, senza ritardo, comunicata al Pm e notificata alle altre parti private - la mancata notificazione all'imputato della impugnazione del Procuratore generale e dei relativi motivi di gravame impedisce a quello di esercitare il diritto di impugnazione ed impedisce inoltre la costituzione di un valido rapporto processuale così Corte di cassazione, Sezione V penale, 28 settembre 1999, n. 11017 , la uniforme giurisprudenza di questa Corte è stabilmente orientata nel senso che, invece, l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del Pubblico ministero non produce quale effetto né la inammissibilità della impugnazione né si riverbera sulla legittimità del giudizio impugnatorio scaturito da quella evidentemente laddove la parte evocata in giudizio sia poi stata regolarmente citata, come attualmente verificatosi, a comparire in esso tramite la tempestiva notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza , avendo tale irregolarità quale sua unica conseguenza la mancata decorrenza del termine per la presentazione, ove ciò sia astrattamente possibile, della impugnazione incidentale da parte del soggetto destinatario di quella principale in tale senso si veda, fra le altre Corte di cassazione, Sezione IV penale, 15 maggio 2019, n. 20810, ed i numerosi riferimenti giurisprudenziali, identicamente orientati, ivi riportati, cui integralmente si rinvia . In tale senso deve ritenersi ingiustificata la richiesta di restituzione degli atti alla Cancelleria del Tribunale di Napoli per la esecuzione della notificazione della impugnazione proposta dal competente Pubblico ministero, posto che l'adesione a tale richiesta presupporrebbe un giudizio di nullità degli atti sino a questo momento compiuti in assenza di preventiva notificazione del ricorso proposto dal Pubblico ministero, giudizio che, come segnalato, sarebbe erroneo. Né può aderirsi alla richiesta formulata, in via subordinata, dalla difesa del B.G. di concedere ad essa un rinvio del procedimento, previa rinnovazione dell'avviso di fissazione della udienza per altra data, posto che, dovendo intercorrere come effettivamente verificatosi nella presente occasione fra la data di notificazione dell'avviso di fissazione della udienza di fronte alla Corte di cassazione e la data di celebrazione di quella uno spazio di almeno trenta giorni, secondo quanto previsto dall' art. 611, comma 5, cod. proc. pen. , sarebbe stato onere del ricorrente - nella pendenza di tale termine dilatorio la cui durata è significativamente doppia rispetto a quella ordinariamente prevista dall' art. 595 cod. proc. pen. sia per la proposizione dell'appello incidentale che per la presentazione di fronte al giudice della impugnazione di memorie o richieste scritte e nel rispetto degli ordinari termini, tuttavia decorrenti questa volta dalla notificazione dell'avviso di udienza, previsti per la presentazione degli atti di seguito indicati - quello di prendere visione dell'atto di impugnazione presso la Cancelleria di questa Corte, ancorché esso non fosse stato a lui notificato, e, quindi, provvedere, secondo i casi, alla presentazione, nel pieno rispetto dell'esercizio del diritto di difesa, dell'impugnazione incidentale ovvero di memorie od altre richieste. Nei sensi di cui sopra, pertanto, l'eccezione preliminare formulata dalla difesa del B.G., vuoi nella sua accezione principale vuoi in quella subordinata, è priva di qualsiasi fondamento. Venendo, a questo punto, all'esame del ricorso formulato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli, si osserva che lo stesso è rivolto, segnalandone l'abnormità, avverso la ordinanza dibattimentale emessa dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in data 17 aprile 2023 nel corso della trattazione del procedimento penale recante il nrg 2690/23 a carico di B.G., imputato del reato di cui all'art. 600-quater, comma primo, cod. pen., e con la quale il predetto organo giudiziario ha dichiarato - disponendo la restituzione del procedimento al Pubblico ministero agente perché provveda, emendato il preteso vizio riscontrato, alla rinnovazione dell'atto in questione - la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso a carico del predetto in quanto nel capo di imputazione in esso contenuto non erano indicate le generalità dei soggetti minori effigiati nelle immagini a contenuto pornografico detenute, secondo l'ipotesi accusatoria, dall'imputato. Come è noto la figura dell'atto abnorme è figura di stretta creazione giurisprudenziale, volta ad ovviare alle possibili aporie procedimentali ingenerate dal principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, costituendo una deroga ad esso, giustificata dal fatto che, stante la sua anomalia, il provvedimento impugnando non conoscerebbe, altrimenti, mezzi di gravame in tale senso, a testimonianza della risalenza nel tempo del relativo principio, si veda, essendo tuttora attuale il principio in essa enunziato Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 agosto 1969, n. 1680 . Nell'ambito della abnormità processuale, anche in questo caso per antica tradizione giurisprudenziale, è, scolasticamente, dato riscontrare le tipologie della abnormità funzionale e della abnormità strutturale si ha quest'ultima laddove ci si trovi di fronte ad un provvedimento giurisdizionale che, per la sua singolarità, non è riconducibile ad alcuna categoria provvedimentale coerente con il vigente sistema processuale in giurisprudenza nella, scarna, casistica relativa a tale tipologia di vizio si indica a tale proposito il caso del Presidente del Collegio giudicante che, esaurita la discussione, senza previamente ritirarsi per deliberare sulle singole questioni sottoposte all'esame dell'organo giudicante insieme con gli altri giudici in camera di consiglio e senza, comunque, procedere alla consultazione degli stessi, dia lettura del dispositivo, nonché della motivazione contestuale a sostegno della decisione Corte di cassazione, Sezione VI penale, 24 novembre 2004, n. 45459 mentre è tipico della seconda tipologia l'ipotesi dell'atto che, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo come, ad esempio, nel caso in cui il Tribunale, pur disposta la sospensione del processo ai sensi dell' art. 71 cod. proc. pen. , ometta di nominare un curatore speciale dell'imputato del quale sia stata riscontrata la incapacità di coscientemente partecipare al giudizio Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 gennaio 2015, n. 2484, ovvero nel caso in cui il giudice che abbia emesso una misura cautelare, avendo successivamente declinato la propria competenza territoriale e trasmesso gli atti al giudice ritenuto competente, provveda a dichiarare la inefficacia della misura in questione, trattandosi di provvedimento idoneo ad ingenerare una stasi processuale, non essendo suscettibile, stante la territorialità dell'organo che lo ha adottato, di essere impugnato né dal Pubblico ministero presso l'Ufficio giudiziario dichiaratosi incompetente, data tale incompetenza, né da quello sedente presso l'organo designato come competente, data la fonte, a lui estranea, da cui promana l'atto da impugnare Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 luglio 2019, n. 32035 . Nel caso che ora interessa ritiene il Pubblico ministero ricorrente, e con esso questo Collegio, che si tratti di una ipotesi di abnormità funzionale ciò in quanto, pur essendo astrattamente legittima la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per vizio legato alla genericità della contestazione in tale senso si veda, infatti Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 giugno 2022, n. 22140 , ed essendo altresì corretta, tanto più in una fattispecie quale la presente in cui ci si trova di fronte ad un reato a citazione diretta, la restituzione degli atti al Pubblico ministero, potendo questi, meglio precisata l'imputazione, esercitare nuovamente, in modo valido, l'azione penale così Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 ottobre 2019, n. 44394 . Deve, tuttavia, rilevarsi che, per essere correttamente praticati i principi dianzi illustrati, deve risultare sia che il capo di imputazione presenti, effettivamente, delle anomalie di tipo contenutistico che ne determinino la nullità ovvero che esso presenti una genericità tale da non consentire all'imputato il corretto ed utile esercizio del diritto di difesa, risultando, pertanto, viziato ai sensi dell' art. 178, comma 1, lettera c cod. proc. pen. Deve, peraltro, trattarsi di casi in cui la emenda del capo di imputazione sia anche astrattamente possibile. Ciò posto si rileva, quanto al primo profilo indicato, che espressamente l' art. 552, comma 1, lettera b , cod. proc. pen. prevede che il decreto di citazione a giudizio che, nei casi di reati a citazione diretta, il Pubblico ministero deve spiccare ai fini del corretto esercizio della azione penale, deve contenere l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata , con il che si deve dedurre che, ove tale identificazione non sia stata eseguita e, tanto più ove la stessa non sia possibile, l'omissione di tale dato è fattore irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento in questione. Dato confortato e, si direbbe, certificato dalla previsione di cui al comma 2 del medesimo art. 552 cod. proc. pen. il quale, nell'elencare le ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio, non inserisce anche la mancanza od insufficienza della indicazione del requisito previsto alla lettera b del comma 1. E', per altro, ben vero che fra i requisiti di validità del decreto di citazione a giudizio emesso ai sensi dell' art. 550 cod. proc. pen. vi è, in quanto indicata alla lettera c del comma 1 del successivo art. 552 ed in quanto richiamata, quale elemento comportante, ove mancante o insufficiente, la nullità dell'atto, l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa , ma, ritiene il Collegio, tale previsione deve essere scrutinata, ai fini della effettiva sussistenza dell'eventuale vizio, alla luce della sua funzione, che è quella di consentire il corretto ed utile esercizio del diritto di difesa, di tal che deve ritenersi adeguatamente formulato il capo di imputazione ove lo stesso riportando - ovvero rimandando ad atti che abbiano le seguenti caratteristiche - con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato, si manifesti come tale da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa Corte di cassazione, Sezione II penale, 21 gennaio 2016, n. 2741 , non essendo necessaria, al fine di cui sopra, una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 settembre 2015, n. 35964 . Applicando i descritti principi, appare evidente che, in una ipotesi delittuosa quale è quella contestata al B.G., gli elementi che debbono emergere dal capo di imputazione onde consentire l'efficace esercizio del diritto di difesa attengono alla indicazione della natura pornografica delle immagini detenute ed il fatto che le stesse siano riferite a soggetti minorenni, essendo del tutto irrilevante la indicazione delle generalità di questi ultimi. Elementi costitutivi della contestazione mossa al B.G. la cui indicazione neppure è posta in discussione nella ordinanza impugnata. Vi è, peraltro, da considerare che, da punto di vista pratico, sarebbe - oltre che, in una valutazione che tenga conto degli eventuali costi di un'operazione di tal genere, sostanzialmente disutile procedere alla identificazione delle generalità dei soggetti effigiati nelle immagini pedopornografiche - materialmente impossibile eseguire certosinamente siffatta identificazione, posto che non di rado le immagini in questione sono del tutto estranee alla cerchia delle conoscenze personali e degli interessi territoriali del detentore, essendo le stesse oggetto di traffico, spesso a livello internazionale, viaggiante su binari informatici che ne consentono il velocissimo trasferimento da una parte all'altra del globo terrestre, senza alcuna reale possibilità di risalire alle generalità né alla collocazione geografica, di chi in esse risulta essere rappresentato. Si osserva, onde chiarire il senso delle parole che precedono, che - ove si ritenesse, come parrebbe ritenere il Tribunale di Napoli con la ordinanza impugnata qui di seguito testualmente riportata per stralci che sia necessario, onde non emettere un atto che impedisce manifestamente e l'articolazione difensiva dell'imputato e l'articolazione dell'istruttoria dibattimentale , puntualizzare le esatte generalità anagrafiche dei soggetti asseritamente coinvolti nel fatto oggetto di imputazione - non solo potrebbero restare di fatto impuniti reati del tipo di quello contestato all'odierno prevenuto, ma che do potrebbe riguardare anche ipotesi di reati ancora più gravi si immagini, per tutte, l'ipotesi di cui all' art 438 cod. pen. ove non fosse possibile identificare tutti i soggetti per rimanere nell'esempio formulato , condotti a morte per effetto della epidemia cagionata dolosamente dal soggetto agente. Ciò posto, considerato che, per le ragioni dianzi indicate, l'impasse procedimentale determinata dalla adozione del provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli ed ora oggetto di impugnazione di fronte a questa Corte è sostanzialmente irrisolvibile, considerata - in disparte la sua inutilità, in quanto non è riscontrabile alcuna violazione di legge, né formale né sostanziale - per un verso la materiale impossibilità di identificare i soggetti asseritamente coinvolti dal reato contestato al B.G. e, per altro verso, la impraticabilità, allo stato, della reiterazione del medesimo contenuto del decreto di citazione già a suo tempo emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli, visto che lo stesso, in mancanza dell'intervento correttivo di questa Corte, sarebbe tacciato di recare in sé il medesimo vizio già stigmatizzato con la ordinanza ora impugnata, il ricorso presentato avverso quest'ultima deve essere accolto con l'annullamento senza rinvio della medesima e la disposizione della trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, affinché questo proceda, sulla base della originaria imputazione mossa al B.G., alla verifica processuale della fondatezza o meno di quest'ultima. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.