Super Lega: la sentenza della CGUE

Il 21 dicembre 2023 è stato salutato come data storica nel panorama del calcio mondiale. La Corte di Giustizia Europea, infatti, ha depositato l’attesissima sentenza nell’ambito del contenzioso aperto da European Super League Company S.L. contro FIFA e UEFA innanzi il Tribunale di Madrid e da quest’organo rimesso alla Corte di Giustizia affinchè pronunciasse sulla violazione degli artt. 56, 101 e 102 del TFEU.

Giudizio che ha ribadito, come vedremo, principi pacifici in ambito comunitario come la necessità di garantire la libera concorrenza di impresa con regole chiare e trasparenti evitando posizioni dominanti nell'ambito della libertà della prestazione di servizi. Il giudizio iniziale Come già accennato la Corte di Giustizia si è occupata della questione perché investita dal Tribunale di Madrid, con ordinanza del 11/05/21, che dubitava circa il rispetto della normativa comunitaria da parte di FIFA e UEFA, le quali, non soltanto si occupano di organizzare tornei e campionati di calcio ma sono soprattutto titolari di diritti economici e televisivi sui medesimi eventi. Aspetto, quest'ultimo, decisivo affinché la Corte si potesse occupare del caso. Infatti se si fosse trattato di mera organizzazione di eventi sportivi senza risvolti economici non ci sarebbe stata alcuna decisione della Corte Comunitaria poiché non si sarebbe configurata alcuna violazione delle norme TFUE richiamate. Le questioni affrontate dalla Corte di Giustizia Europea Va subito detto che la Corte non si è pronunciata sulla legittimità della c.d. Superlega ma esclusivamente sulla posizione c.d. dominante e violatrice della concorrenza di FIFA e UEFA circa l'organizzazione di competizioni calcistiche con risvolti economici lasciando al giudice del rinvio la pronuncia sul merito secondo i principi comunitari enunciati. In primo luogo, la Corte pur rilevando la posizione egemone di FIFA e UEFA contraria all'ordinamento comunitario violazione dell' art. 102 TFUE ne ha delineato le possibili cause di giustificazione lasciando ai predetti organismi internazionali la possibilità di provare, nel merito davanti al Tribunale di Madrid, che il loro comportamento benché egemone è in grado di generare un sistema che porti ad evitare effetti negativi sui consumatori tali da garantire la libera concorrenza. Stesso discorso per ciò che concerne la violazione dell' art. 101 TFUE che vieta tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno . Qui la Corte ha indicato una possibile strada per non incorrere nella predetta violazione riguardante la libera concorrenza tra imprese . Strada contenuta nel comma 3 dell' art. 101 TFUE per l'applicazione del quale la FIFA e la UEFA dovrebbero dimostrare che la condotta oggetto di giudizio sia diretta ad aumentare i benefici per gli utilizzatori, senza a imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi b dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi . Infine, circa la violazione della libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE , la Corte ha evidenziato che il complesso normativo avente ad oggetto l'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche tra società e la partecipazione delle predette società e dei calciatori a tali competizioni hanno la loro giustificazione sia nella necessità di garantire che tali competizioni siano organizzate nel rispetto dei principi valoriali e delle norme tecnico-organizzative su cui si fonda il calcio professionistico, sia nel garantire che dette norme e principi siano parte integrante delle competizioni calcistiche a qualsiasi livello organizzate. In questo caso la Corte di Giustizia non ha mancato di ricordare – dettando così i principi ai quali il giudice del rinvio dovrà attenersi - che tali giustificazioni” non sono sufficienti a consentire l'adozione di norme di approvazione preventiva che non contemplino il rispetto di criteri sostanziali e modalità procedurali dettagliate, dirette a garantirne la trasparenza, l'obiettività, la precisione e la non discriminazione e a non consentire che detto potere di approvazione venga esercitato in maniera arbitraria e discrezionale. Considerazioni finali La Corte pur rilevando la violazione di cui agli artt. 56, 101 e 102 TFUE da parte di FIFA e UEFA ha comunque tracciato il perimetro entro il quale l'operare degli organismi sportivi menzionati sarebbe rispondente ai canoni del diritto europeo . Più precisamente la Corte indica il rimedio nella approvazione di norme che si ispirino a criteri materiali e a regole di procedura che ne garantiscano la trasparenza, l'obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità . La partita tra gli organizzatori della c.d. Superlega da una parte e FIFA e UEFA dall'altra è ancora aperta con quest'ultime favorite circa l'organizzazione di tornei internazionali non foss'altro per il prestigio accumulato negli anni e la fidelizzazione” delle società professionistiche unitamente alla possibilità di creare un quadro normativo di principi generali così come indicato dalla Corte. Intanto, in Italia, la FIGC nell'ambito delle disposizioni da rispettare per il conseguimento della Licenza UEFA necessaria per essere iscritti al campionato di serie A stagione 24/25 si è cautelata inserendo il seguente obbligo II ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE A A Le società devono, entro il termine perentorio del 4 giugno 2024, osservare il seguente adempimento 1 depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2024/2025, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l'impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC . .