Ai nastri di partenza le nuove norme sul processo telematico

Il decreto del Ministero della Giustizia n. 217/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, recante le regole tecniche per il processo telematico civile e penale entra in vigore domenica 14 gennaio.

Per quanto riguarda l' ambito di applicazione delle nuove norme, l'art. 1 del d.m. precisa che decreto stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito , la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto . L'art. 2, comma 1, lett. a , inserisce nel D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 , recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le lett. b-bis e b-ter che disciplinano il portale dei depositi telematici piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati , e il portale delle notizie di reato piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria . L'art. 3 precisa che a decorrere dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del regolamento quindi dal 14 gennaio 2024 , durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111- bis c.p.p. nei seguenti uffici giudiziari penali a procura della Repubblica presso il tribunale b Procura europea c tribunale ordinario, limitatamente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari d procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. Per i difensori , sempre a partire da domenica 14 gennaio 2024, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, nei seguenti uffici giudiziari penali a corte di appello b tribunale ordinario c giudice di pace d procura generale presso la corte di appello. e procura della Repubblica presso il tribunale f Procura europea. Sono previste però alcune deroghe. Il comma 7 dell' art. 3 d.m. 217/2023 introduce un sistema di doppio binario per i depositi effettuati dai soggetti abilitati interni , che prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2o24, che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408 a 411 e 415 c.p.p. nonché alla riapertura delle indagini art. 414 c.p.p. possa avere luogo anche con modalità non telematiche. Per i difensori , il comma 8 prevede invece che per tutto il 2024 il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche , ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. da 408 a 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all' art. 414 c.p.p. nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall' art. 107 c.p.p. Infine che rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87- bis d.lgs. n. 150/2022 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche. Per approfondire Il d.m. n. 217/2023 e le regole tecniche per il processo telematico, di Roberto Arcella su IUS/Processo telematico Processo penale telematico in Gazzetta Ufficiale il decreto con le regole tecniche, di Luigi Giordano su IUS/Processo telematico