Falsifica il documento del Tribunale e lo inoltra alla scuola del figlio: condannata

Per impedire il rapporto dell'ex coniuge con i figli, l'imputata trasmetteva al personale scolastico della scuola del figlio uno stralcio del provvedimento del tribunale inducendolo a credere che il padre non potesse incontrare i figli se lei non fosse stata d'accordo.

Il contenuto del provvedimento del Tribunale veniva riportato artificiosamente dalla donna mediante fotomontaggio. In sostanza l'imputata realizzava un collage di frasi dell'ordinanza presidenziale , attribuendo una parvenza di originalità che induceva il lettore a ritenere che in caso di disaccordo della madre, il padre non potesse incontrare i figli. È riportata un'unica frase contenuta nel corpo della motivazione, ossia deve in ogni caso disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi con i genitori, secondo le loro esigenze di lavoro, e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi dei minori e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo . Questa frase ometteva in toto la decisione presidenziale di affidamento dei figli ad entrambi i genitori. L'imputata sottolineava inoltre - nella missiva di trasmissione del documento - di essere l'unica affidataria dei minori . La Corte d'Appello confermava la responsabilità sancita dal Tribunale in relazione al delitto previsto dagli artt. 482 e 476 c.p. Puntualizzava che il documento pubblico trasmesso dalla donna ai rappresentanti dell'istituto scolastico, conteneva l'intestazione che faceva riferimento all'Ufficio giudiziario che aveva effettivamente provveduto nella persona del presidente in sede di separazione dei coniugi, l'uso del sigillo di Stato e l'indicazione del numero di processo . Richiamava la sentenza delle Sezioni Unite n. 35814 del 28 marzo 2019 che attribuisce rilevanza penale, in relazione alla fattispecie in oggetto ai casi in cui la formazione del documento anche in copia sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme e farlo sembrare , per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto […] . L'imputata ricorreva in Cassazione senza successo, lamentando inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine a profili di censura esposti nei motivi di gravame che la Corte territoriale non avrebbe affrontato con riferimento specifico alla inammissibilità della costituzione di parte civile . Lamentava un travisamento della prova a riguardo della sua ritenuta responsabilità , perché da un lato il personale dell'istituto scolastico avrebbe consentito il contatto tra il bambino e il padre e dall'altro la missiva inviata alla dirigenza della scuola elementare non doveva ritenersi falsa, doveva essere interpretata come semplice pretesa di essere avvisata nel caso in cui il padre avesse voluto prendere con sé il bambino. La donna, inoltre, a suo dire, avrebbe correttamente citato il decreto del Presidente del Tribunale e commesso un errore materiale in buona fede indicando sé stessa come affidataria dei figli . L'intento era dunque quello di segnalare la necessità di un accordo tra i genitori per la regolamentazione delle visite e un eventuale falso documentale sarebbe da ritenersi innocuo . Il ricorso per la Suprema Corte è inammissibile. Infatti alcuna eccezione è stata formulata dalla difesa dell'imputata, all'atto della costituzione di parte civile, come riscontrato dal Collegio con la consultazione dell'incarto procedimentale , inoltre è costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che contro l'ordinanza che ammette la costituzione di parte civile non può proporsi appello né ricorso per cassazione, residuando solo la possibilità di esaminare, nella sua concretezza, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale .

Presidente Pezzullo – Relatore Masini Ritenuto in fatto B.S. ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 20 marzo 2023, che - previa eliminazione della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla erogazione della somma prevista a titolo di risarcimento del danno - ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, sancita dal Tribunale di Novara in relazione al delitto di cui agli artt. 482 e 476 cod. penumero , commesso in data prossima al 15 febbraio 2016. Il ricorso per cassazione ha articolato 4 motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. penumero 1. Il primo ed il secondo motivo hanno denunciato inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine a profili di censura esposti nei motivi di gravame, che la Corte d'appello non avrebbe affrontato, con specifico riferimento alla inammissibilità della costituzione di parte civile e, per l'effetto, alla condanna risarcitoria e alla rifusione delle relative spese nonché con riferimento alla contestata acquisizione al fascicolo del giudizio di un filmato , alla quale la difesa si era opposta, utilizzato per addivenire al verdetto di condanna. 2. Il terzo motivo ha lamentato una carenza di motivazione ed un travisamento della prova a riguardo della ritenuta responsabilità dell'imputata, perché - da un lato - il personale dell'istituto scolastico avrebbe consentito il contatto tra il bambino, figlio dell'imputata medesima, e il padre, T.A., come arguibile dall'esame dei testi sentiti e perché - dall'altro lato - la missiva inviata dalla ricorrente alla dirigenza della scuola elementare non sarebbe da ritenersi falsa ed avrebbe dovuto essere interpretata come semplice pretesa di essere avvisata nel caso in cui il padre avesse voluto prendere con sé il piccolo, in assenza di un calendario programmato delle visite ella avrebbe correttamente citato il decreto del Presidente del Tribunale e commesso un errore materiale, in buona fede, nell'indicazione di se medesima come affidataria dei figli , comunque con l'intento di segnalare la necessità di un accordo tra i genitori per la regolamentazione delle visite un eventuale falso documentale sarebbe da ritenersi innocuo. 2. Il quarto motivo si è doluto di un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere positivamente valutate per l'incensuratezza e il leale contegno processuale della ricorrente. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell' art. 23, comma 8, d.l. numero 137 del 2020 , convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, numero 176 , e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, numero 228 , convertito dalla l. 25 febbraio 2022, numero 15 . Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Francesca Ceroni, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. 4. Il difensore della parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, e relativa nota delle spese. 5. Il difensore dell'imputata ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per decorso della prescrizione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre in premessa rilevare che ci si trova in presenza di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove Cass. sez. 3, numero 44418 del 2013 , Argentieri, Rv. 257595 Cass. sez. 2, numero 51192 del 2019 , Rv. 278368 . 2. La sentenza di primo grado - pag. 3 - ha illustrato che l'imputata, il 29 febbraio 2016, ha trasmesso al Dirigente e alle maestre della scuola del figlio G. uno stralcio del provvedimento del Presidente del Tribunale dii Novara numero 32/14 r.g. - documento effettivamente esistente - scrivendo di non essere autorizzata a rilasciare copia dell'originale in quanto erano ivi contenuti dati sensibili sulla sua persona . Il contenuto del decreto presidenziale è stato riportato in modo artificioso, mediante un fotomontaggio fraudolento e con particolari caratteristiche di forma e di dimensioni - pag. 9 della sentenza di primo grado - così da farlo apparire la copia conforme, originale, di un tale atto, ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente . L'imputata ha realizzato un collage - in definitiva una miscellanea - di singole frasi dell'ordinanza presidenziale del 24 marzo 2014 sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità . Scrive il primo giudice - per rimarcarne la portata decettiva - che nel documento formato dalla B.S. a seguito della richiesta del Preside B. di ricevere un atto ufficiale che giustificasse il rifiuto delle maestre qualora il T. avesse nuovamente chiesto di incontrare il figlio G., viene riportata, come fosse un dispositivo, un'unica frase contenuta nel corpo della motivazione deve in ogni caso disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli SECONDO ACCORDI CON I GENITORI, secondo le loro esigenze di lavoro, e comunque TENENDO PRIORITARIAMENTE CONTO DEGLI INTERESSI DEI MINORI e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo -, frase che, omettendo totalmente la decisione presidenziale di affidamento dei figli ad entrambi i genitori, indicata in motivazione e in dispositivo, induceva il lettore a ritenere, in primo luogo, che in caso di disaccordo della madre, il padre non potesse incontrare i figli e, in secondo luogo, che il padre non potesse incontrare i figli disgiuntamente. Tant'è vero che, alla fine della missiva di trasmissione del documento così manipolato, la B.S. scriveva di essere l' unica affidataria dei minori, omettendo, nuovamente, di menzionare il T. come altro affidatario e creando artatamente, nelle autorità scolastiche, la erronea convinzione di essere destinataria della facoltà di vietare all'altro genitore le visite ai figli e di verificare la validità delle sue richieste in tal senso . Il tessuto della motivazione della sentenza di primo grado è stato recepito ed integralmente condiviso dall'articolato della pronuncia d'appello, che - pag. 3 - ha dapprima puntualizzato che il documento pubblico trasmesso dall'imputata ai rappresentanti dell'istituto conteneva l'intestazione che faceva riferimento all'Ufficio giudiziario che aveva effettivamente provveduto nella persona del presidente in sede di separazione dei coniugi, l'uso del sigillo di Stato e l'indicazione del numero di processo e richiamato, poi, l'indirizzo consolidato dagli enunciati del massimo consesso nomofilattico della Corte di Cassazione, che ha esteso il giudizio di rilievo penale del falso documentale ai casi in cui la condotta di contraffazione o di alterazione riguardi la formazione o l'uso di una fotocopia manipolatoria del contenuto di un atto vero . Ed in effetti, la sentenza delle sezioni Unite numero 35814 del 28 marzo 2019 , Marcis, Rv. 276285 ha dettato le coordinate di significativi principi di diritto, che consentono di ricondurvi i tratti salienti della fattispecie oggetto di trattazione, attribuendo rilevanza penale ai casi in cui la formazione del documento, anche in copia sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme e stabilendo che il parametro ermeneutico che deve guidare l'interprete possiede natura oggettiva e deve permettere di accertare che lo stesso soggetto che produce la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originate o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento ontologicamente inquadrabile nella ipotesi di falso per contraffazione, perché, almeno apparentemente, creativo di un atto originale in realtà inesistente, sì da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell'agente, un'apparenza esterna di originalità . In tale, complessivo scenario ricostruttivo - coerentemente, logicamente e persuasivamente delineato dalla duplice affermazione di responsabilità, che ha focalizzato l'attenzione sul dato, di assoluta preminenza, dell'indiscutibile volontà dell'imputata di generare affidamento sull'esistenza di un documento originale anche con la capziosa puntualizzazione di non essere autorizzata a rilasciarne copia conforme, così da escludere, in radice, ogni possibile profilo di innocuità dell'avvenuto preconfezionamento - generiche, non consentite dalla legge e comunque manifestamente infondate si rivelano le critiche del terzo e di parte del secondo motivo di ricorso, tendenti a contrapporre - nell'offrire un'interpretazione alternativa dell'intendimento dell'imputata nell'ambito dell'interlocuzione con il personale della scuola - una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dai giudici dei gradi di merito. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è geneticamente informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri Sez. U, numero 12 del 31/05/2000 , Jakani, Rv. 216260-01 . E il vizio di motivazione - quando sia dedotto un travisamento della prova - deve presentare il carattere della essenzialità o decisività, nel senso che la parte deducente ha l'onere di dare conto delle conseguenze del vizio denunziato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore e di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitino una diversa comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti della attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento sez. 6, numero 13809 del 17/3/15 , O., Rv. 262965 . E ancora - con particolare riferimento alle lagnanze che sì soffermano sulla valenza o sul significato probatorio di non meglio precisati filmati o deposizioni testimoniali - deve essere rammentato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione Cass. sez. 2, numero 20677 del 11/4/17 , Schioppo, Rv. 270071 conf. cass. sez. 4 numero 46979 del 2015, Bregamotti, Rv. 265053 . 3. Il primo e la residua parte del secondo motivo di ricorso - concentrati sulla pretesa, omessa motivazione in relazione all'invocato difetto di legittimazione della parte civile - sono aspecifici - perché non si confrontano con la ratio deciderteli del provvedimento impugnato - e manifestamente infondati. Per un verso, alcuna eccezione è stata formulata dalla difesa dell'imputata, all'atto della costituzione di parte civile, nel corso degli atti preliminari al dibattimento di cui all' art. 491 cod. proc. penumero - come riscontrato dal collegio con la consultazione dell'incarto procedimentale - di tal che la relativa questione è da ritenersi preclusa. Per altro verso, la Corte d'appello, con esposizione razionale e comunque non illogica, ha affrontato la ragione di gravame che aveva investito la legittimità della pretesa risarcitoria della parte civile, rilevando - pag. 3, che ha confermato la statuizione del giudizio di primo grado sulla sussistenza e meritevolezza del ristoro del danno morale - che il presidente del tribunale aveva raccomandato proprio all'imputata di astenersi da comportamento ostruzionistici al rapporto padre/figli, ma a promuovere e incoraggiare tale rapporto, nel precipuo ed esclusivo interesse dei figli , invito che la B.S. aveva, come del tutto evidente, del tutto disatteso. La condotta di quest'ultima era chiaramente connotata da dolo perché volta ad evitare che l'ex coniuge avesse rapporti con il figlio, in spregio ai diritti del T., certamente ritenuto danneggiato dalla condotta per cui correttamente ne è stata accolta la domanda proposta come parte civile . Per altro verso ancora, è costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che contro l'ordinanza che ammette la costituzione di parte civile non può proporsi appello né ricorso per cassazione tra le tante, Cass. sez.6, numero 592 del 06/10/1993, Marangon e altro, Rv. 196119 Cass, sez. 2, numero 5052 del 30/11/1982 Paterna, Rv.159303 , residuando soltanto la possibilità di esaminare, nella sua concretezza, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale sez. 2, numero 17108 del 22/03/2011 , Muscariello, Rv.250326 . 4. Il quarto motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie si vedano, in particolare, pag. 10 sentenza di primo grado a riguardo dell'insufficienza dell'incensuratezza dell'imputata, pag. 3 sentenza di secondo grado . Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice può legittimamente motivare la reiezione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, numero 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, numero 125 , per effetto della quale, ai fini della diminuente, non è più esauriente il solo dato dell'insussistenza di precedenti penali Cass. sez. 4, numero 32872 del 08/06/2022 , Guarnieri, Rv. 283489 . 5. L'intervenuto decorso del termine di prescrizione in data successiva alla decisione impugnata non può essere rilevato in questa sede, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione determinata nella specie dalla genericità e manifesta infondatezza dei motivi a riguardo della affermazione della responsabilità penale non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata cfr. per tutte Sez. U, numero 32 del 22/11/2000 , De Luca, Rv. 217266 . 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi a colpa, della ricorrente Corte Cost. numero 186 del 7-13 giugno 2000 al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000. 7. L'imputata deve essere infine condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato conclusioni scritte, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi cfr. Sez. U., numero 5466 del 28/01/2004 , Gallo, Rv. 226716 e Sez. U. numero 877 del 14/07/2022 , dep. 2023, Sacchettino . La parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sicché va fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. penumero e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002 , numero 115 , pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. Cass. SS.UU. ord. N. 5464 del 26/9/19 , De Falco . 8. La natura dei reati impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, che si dispone d'ufficio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'Appello di Torino, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 8 2 e 83 DPR 115/200 2, disponendo il pagamento in favore dello Stato.