CEDU: il ritardo dell’Italia nel rimborsare le spese di lite degli avvocati antistatari viola il principio dell’equo processo

La Corte dei Diritti dell’Uomo ha riscontrato una violazione dell’art. 6 Cedu nella prassi dello Stato italiano consistente nel ritardato o, addirittura, mancato rimborso delle spese di lite degli avvocati antistatari.

Lo ha affermato la CEDU con la sentenza depositata oggi nel caso Alunni c. Italia. Gli avvocati ricorrenti hanno dichiarato di avere anticipato spese legali nei confronti dei loro clienti e di aver ottenuto spese legali attraverso ordinanze di assegnazione dirette all'esecuzione di decisioni o sentenze emesse ai sensi della l. n. 89/2001 . Essi lamentano dinanzi alla CEDU la mancata o ritardata esecuzione di tali ordini di assegnazione . Richiamando la sentenza Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, la Corte ritiene fondato il ricorso. L'esecuzione di una sentenza emessa da un Tribunale, deve infatti essere considerata parte integrante di un' udienza ai sensi dell'art. 6. La CEDU concorda con il Governo italiano circa l'obbligo di inviare la dichiarazione e i documenti giustificativi ai sensi dell'art. 5- sexies l. Pinto quale passo procedurale ragionevole richiesto al creditore per ottenere le somme assegnate con le decisioni Pinto”. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte del creditore costituisce un ostacolo all'esecuzione delle decisioni a suo favore, di cui le autorità non possono essere ritenute responsabili. In tal senso, il modello di dichiarazione adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 120738 del 28 ottobre 2016 richiede espressamente che il creditore fornisca specifiche informazioni . I ricorrenti difatti non hanno contestato l'obbligo di inviare tale dichiarazione per ricevere il pagamento delle spese legali riconosciute in procedimenti di esecuzione relativi a decisioni Pinto” non eseguite, ma il ritardo con cui hanno ricevuto tali somme o il totale inadempimento da parte dello Stato. Sul punto, la Corte ha ritenuto che la complessità della procedura di esecuzione nazionale o del sistema di bilancio dello Stato non può esonerare lo Stato dall'obbligo di garantire, ai sensi della Convenzione, a ciascuno il diritto di ottenere l'esecuzione di una decisione giudiziaria vincolante ed esecutiva entro un termine ragionevole . Spetta agli Stati contraenti organizzare i propri ordinamenti giuridici in modo tale che le autorità competenti possano adempiere ai propri obblighi al riguardo . In conclusione, richiamando i propri precedenti cause Ventorino c. Italia n. 357/07 del 17 maggio 2011, De Trana c. Italia n. 64215/01 del 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia n. 16861/ 02 del 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia n. 15918/89 del 20 luglio 2000 e De Luca c. Italia n. 43870/04 del 24 settembre 2013 ed escludendo la sussistenza di fatti o argomenti idonei a giungere ad una conclusione diversa, la Corte ritiene che le autorità non hanno compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire pienamente e in tempo utile gli ordini di cessione a favore dei ricorrenti . Sussiste dunque una violazione dell'art. 6, § 1, Cedu e dell'art, 1, Protocollo n. 1, Cedu. L'Italia dovrà in definitiva garantire, con mezzi adeguati, entro 3 mesi l'esecuzione delle sentenze nazionali pendenti.

CEDU, caso Alunni e altri c. Italia