Lavori di pubblica utilità: il condannato non deve individuare l’ente presso cui svolgere l’attività né le modalità

Nel caso in cui si proceda per il reato di guida in stato di ebrezza o alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, le modalità attuative del lavoro di pubblica utilità in loco della pena detentiva sono demandate al giudice procedente. Il condannato può sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva o comunque non opporvisi, ma non deve indicare l’ente presso cui svolgere l’attività né avviarne il relativo procedimento.

I Giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso presentato da un condannato per il reato di guida in stato di ebrezza ex art. 186, comma 2., lett. c , c.d.s. alla pena di mesi tre di arresto nonché al pagamento di un'ammenda pari a euro 750,00, che doveva essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità in virtù dell'art. 9- bis d. lgs. n. 285 del 1992. La sostituzione della pena non avveniva poiché il giudice competente non individuava l'ente presso cui il condannato avrebbe dovuto svolgere tali lavori. All'esito, quindi, degli infruttuosi tentativi di individuazione dell'ente, il giudice applicava la pena sopra indicata. L'imputato promuoveva ricorso per cassazione lamentando, tra l'altro, l' illegalità della pena per difetto di corresponsione tra chiesto e pronunciato nonché l' erronea valutazione della volontà espressa dal ricorrente ex art. 448, comma 2- bis , c.p.p. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato risultava estinto per intervenuta prescrizione. I Giudici trovano il ricorso fondato. Il ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell' art. 444 c.p.p. è ammissibile solo nei seguenti casi per motivi concernenti la volontà dell'imputato , per difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato , per erronea qualificazione giuridica del fatto , per illegalità della pena o della misura di sicurezza . Nel caso di specie è evidente che vi sia una divergenza tra quanto richiesto dall'imputato in ordine alla pena e quanto disposto dal giudice dal momento che l'accordo raggiunto dalle parti prevedeva la sostituzione della pena detentiva e dell'ammenda con l'erogazione di lavori di pubblica utilità. Come già affermato dalla Corte con la sentenza n. 36779 del 3/12/2020 , infatti, spetta al giudice individuare le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità , nonché l' ente presso il quale svolgere tale attività poiché la parte non è gravata da alcun onere in tal senso. Con il decreto emanato il 26 marzo 2001 riguardante le norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sono state stabilite le prestazioni dovute ed è stato disposto che con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati . In conclusione, quindi, affermano i Giudici che ai fini della sostituzione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità, nel caso in cui si proceda per il reato di guida in stato di ebrezza o alterazione derivante da assunzione di sostanze stupefacenti, l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente il condannato ha facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opposi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento della fase esecutiva dell'attività individuata . Per quanto invece concerne l' estinzione del reato per intervenuta prescrizione , i Giudici richiamando la disciplina in materia, ovvero il termine di un anno e sei mesi dalla pronuncia ex art. 344- bis c.p.p., affermano che tale termine non è ancora decorso e che pertanto il reato non è estinto. Annullano, quindi, la sentenza rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio.

Presidente Di Salvo – Relatrice Bruno Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Siena ha applicato a D.B. la pena di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda, ai sensi dell' art. 444 e seguenti cod. proc. pen. , per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c cod. strada . Nel corpo della motivazione si dava atto che l'accordo raggiunto tra le parti comprendeva la sostituzione, ai sensi dell' art. 9-bis d.lgs. 285/92 , della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità. Il giudice, dopo avere constatato in motivazione l'esistenza di infruttuosi tentativi di individuazione dell'ente presso il quale il richiedente avrebbe dovuto svolgere i lavori di pubblica utilità, all'esito di plurimi rinvii, ha deciso la causa come da dispositivo, applicando la pena di cui sopra. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I Illegalità della pena e difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell' art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. violazione di legge in ordine alla sanzione accessoria della confisca violazione di legge anche in ordine all' art. 186, comma 9-bis, cod. strada in combinato disposto con l' art. 54 d.lgs. 274/2000 . II Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea valutazione della espressione della volontà dell'imputato ai sensi dell' art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. violazione degli artt. 464 e 444 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con articolata requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Ai sensi dell' art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. , come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 , in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, come la pena irrogata non corrisponda a quella richiesta dalle parti, poiché l'accordo raggiunto comprendeva la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Si versa, dunque, in un caso di mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza. È normativamente previsto che sia il Giudice a dovere individuare le modalità di svolgimento e l'ente presso il quale svolgere detta attività, non essendo la parte gravata da alcun onere in questo senso cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, Terzoli, Rv. 280085 Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio . Attraverso il richiamo operato dall' art. 186, comma 9-bis cod. strada alla disposizione dettata nell'ambito della disciplina della competenza penale del Giudice di pace, la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità è affidata ad un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi d'intesa con la Conferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 8 . Con decreto del 26 marzo 2001 Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6 sono state stabilite le prestazioni dovute e si è disposto all'art. 3 che con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati in argomento si vedano Sez. 4, n. 27987 del 3/07/2012, Cirina, Rv. 253589, Sez. 4, n. 12926 del 11/10/2012, dep. 2013, Di Benedetto, Rv. 255523 . Pertanto, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, nel caso in cui si proceda per il reato di guida in stato di ebbrezza o alterazione derivante da assunzione di sostanze stupefacenti, l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente il condannato ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata. 5. Il reato per cui si procede non è estinto per intervenuta prescrizione, diversamente da come indicato nelle conclusioni scritte del Procuratore Generale. Il fatto è stato commesso in data 7/12/2022 e la sentenza è stata emessa in data 12/7/2023. Ai sensi dell' art. 344-bis cod. proc. pen. che disciplina l'istituto della improcedibilità per i reati commessi a far data dall'1/1/2020, in virtù dell' art. 2, comma 5, legge 134/21 per le impugnazioni proposte entro il 31/12/2024 il termine è di un anno e sei mesi dalla pronuncia, non ancora decorso. 6. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Siena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Siena.