PMA: no alla formazione di un atto di nascita di un bambino nato in Italia con l’applicazione diretta del diritto straniero

Nel registro di stato civile non può essere indicato il nome della genitrice c.d. intenzionale italiana del minore nato in Italia, a seguito di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, a cui era ricorsa la madre biologica straniera.

Questo il principio di diritto che si trae dalla presente pronuncia con cui la Prima Sezione civile ha cassato la decisione impugnata, decidendo la causa nel merito. Il procedimento da cui muove la vicenda ha riguardato l'impugnazione del provvedimento con cui l'Ufficiale di stato civile di un Comune toscano aveva opposto il rifiuto al ricevimento della dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale da parte di una madre c.d. intenzionale ed alla richiesta di rettificazione dell'atto di nascita del minore nato da PMA . A detta dell'amministrazione, infatti, tale riconoscimento si poneva in contrasto con quanto stabilito dall' art. 250 c.c. , norma che fa riferimento, come soggetto legittimato a riconoscere, a un genitore di sesso maschile e a uno di sesso femminile. Inoltre, non risultava in alcun modo che vi fosse stata richiesta di trascrizione di un atto di nascita formato all'estero . In particolare, l'atto di nascita in questione riguardava un minore, in possesso della cittadinanza americana nato in Italia da una donna cittadina americana, a seguito di concepimento tramite le tecniche di procreazione medicalmente assistita, avvenuto negli USA, con il consenso prestato dalla genitrice intenzionale che, con la prima, aveva ivi contratto matrimonio. In primo grado era stata affermata la legittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale dello stato civile in quanto la legge n. 40/2004 era stata considerata come ostativa alle pretese delle due genitrici, mentre in sede di reclamo la Corte di appello aveva accolto l'impugnazione delle due donne. Da qui il ricorso per cassazione promosso dalle amministrazioni e quello incidentale promosso dalle ricorrenti originarie. Nel caso in esame, la Corte di appello, essendo la madre biologica e il bambino cittadini USA, aveva ritenuto applicabile la legge del Wisconsin e che la fattispecie de qua ricadesse nell'ambito di applicazione dell' art. 33 della legge n. 218/95 , in base al quale lo status di figlio si individua facendo riferimento alla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, alla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita. Quindi, sulla scorta della ricognizione normativa e giurisprudenziale dello Stato estero così individuato, la Corte di merito aveva concluso che potessero essere qualificati come genitori, in caso di PMA di tipo eterologa praticata all'estero, anche i componenti di una coppia omosessuale sposata. Tuttavia, secondo la Cassazione, trattandosi della formazione di un atto di nascita richiesto all'Ufficiale di stato civile italiano, la legislazione applicabile doveva essere esclusivamente quella nazionale , nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 30 del d.P.R. n. 396/2000, previa necessaria verifica, in capo al soggetto che effettua la dichiarazione, della condizione di paternità o maternità risultante dalle formule approvate con D.M. del 5 aprile 2002. In questo ambito, quindi, doveva essere valutata la legittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale di stato civile , con riferimento, cioè, alla normativa a cui lo stesso è tenuto a dare attuazione, senza discrezionalità operativa. Di conseguenza, per la Suprema Corte, l'erronea applicazione dell' art. 33 della legge n. 218/1995 , da parte della Corte di Appello, ha realizzato una evidente violazione di legge, in quanto ha consentito la formazione, attraverso un'operazione interpretativa della normativa americana, di un atto di nascita di un bambino nato in Italia con l' applicazione diretta del diritto straniero , laddove ciò non è consentito all'Ufficiale di stato civile stante il precipuo e limitato esercizio dei poteri di carattere pubblico attribuitigli, da cui esorbitano quelli costituivi dello status filiationis . Tale status , infatti, come ricordano gli Ermellini, può conseguire alla diretta applicazione della legge nazionale ex art. 231 e ss. c.c. ed ex lege n. 40/2004, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti, e/o all'esito dell'esperimento delle azioni di stato e/o in caso di trascrizione in Italia dell'atto di nascita formato all'estero, relativo a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera o di una sentenza straniera, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso in esame.

Presidente Antonio – Relatore Tricomi Rilevato che 1.- Il Sindaco del Comune di omissis , quale Ufficiale delegato del Governo nella materia dello Stato Civile, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di omissis hanno proposto ricorso congiunto con due mezzi notificato il 14 settembre 2022 per la cassazione del decreto depositato e notificato in data 15 giugno 2022 dalla Corte di appello di Firenze. G. G. e R.D.E. hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale notificato il 24 ottobre 2022 con due mezzi, illustrati con memoria. L'avvocato C.D., in veste di curatore speciale del minore R.G.R.R.G. nato il omissis a omissis avente cittadinanza statunitense, ha replicato con controricorso notificato il 20 ottobre 2022 e memoria. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rinvio della trattazione della causa alla pubblica udienza e, in subordine, l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. La controversia venne introdotta in primo grado il 4/4/2016 da G.G. e R.D.E. dinanzi al Tribunale di Pisa, con ricorso in cui esposero - di avere contratto matrimonio negli Stati Uniti d'America Indiana il omissis - che, nel corso del 2015, R.D.E. si era sottoposta in Danimarca alla fecondazione eterologa, con seme di donatore anonimo e con il consenso di G.G. - che, a seguito della pratica di procreazione medicalmente assistita PMA , era nato il omissis , in Italia, a omissis PI , R.G.R.R.G. - che le due donne avevano chiesto che nell'atto di nascita fosse dato atto che il bambino era stato procreato con la PMA di tipo eterologo con il consenso della G.G. e che dunque entrambe le donne fossero riconosciute come genitrici - che l'Ufficiale di Stato Civile aveva opposto il proprio rifiuto nei confronti della madre c.d. intenzionale G.G. di procedere alla dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale, perché in contrasto con quanto stabilito dall' articolo 250 cod. civ. che fa riferimento a genitori di sesso diverso. G. G. e R.D.E. chiesero, quindi, al Tribunale di Pisa di accertare l'illegittimità del provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile che aveva rifiutato di ricevere la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale da parte della G.G., relativamente al minore, figlio biologico di R.D.E. generato a seguito di PMA, e che fosse ordinata la rettificazione dell'atto di nascita iscritto al numero 5, parte I, serie B, anno 2016, del Comune di omissis con l'indicazione come genitore anche di G.G. Esse sostennero che, sulla base della legge numero 40/2004 era possibile riconoscere la qualifica di genitore anche al coniuge omosessuale che presti il proprio consenso alla fecondazione eterologa dell'altro coniuge. Chiesero, inoltre, che si desse applicazione alla legge del Wisconsin, deducendo che questa consentiva la omogenitorialità, all'esito della fecondazione eterologa. Si costituirono in giudizio il Sindaco di omissis in qualità di Ufficiale di stato Civile, la Prefettura di omissis ed il Ministero dell'Interno, i quali, affermata la qualità di parte processuale, chiesero il rigetto del ricorso. Il Tribunale, dubitando della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articolo 29, comma 2, del d.P.R. numero 396/2000, 250 cod. civ., 5 e 8 della legge numero 40/2004, rimise la presente controversia alla Corte Costituzionale che, con la sentenza numero 237/2019, dichiarò l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per la insuperabile perplessità del quesito posto dal giudice. Riassunto il giudizio ad opera delle ricorrenti, il Tribunale respinse il ricorso ed affermò la legittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale di Stato Civile in quanto la legge numero 40/2004 si poneva come ostativa alla pretesa delle ricorrenti, né la giurisprudenza della CEDU avrebbe potuto obbligare gli Stati membri a riconoscere la genitorialità omosessuale quale unica forma di tutela della vita familiare e del legame del minore con la madre intenzionale. Ancora, sulla richiesta di applicabilità della legge del Wisconsin, il Tribunale osservò che nessuna equiparazione appare possibile sulla base delle norme e della giurisprudenza rilevante e deve escludersi che il minore abbia acquisito nello Stato di cittadinanza della madre lo status di figlio della madre e della co-madre e pertanto non può farsi luogo a riconoscimento di tale status nel nostro ordinamento ai sensi dell'articolo 33 cit.”. Il reclamo presentato dalle originarie ricorrenti è stato accolto dalla Corte di Appello di Firenze, con il decreto oggetto del presente ricorso. È stata disposta la trattazione camerale. Considerato che 2.1- Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza avanzata dal Procuratore generale. Invero, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare Cass. Sez. U. numero numero 38162/2022 . In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo Cass. numero 6118/2021 Cass. numero 8757/2021 . 2.2.- Preliminarmente, va respinta perché infondata l'eccezione sollevata dal curatore del minore di inammissibilità dell'intero ricorso, per violazione del canone della sinteticità e chiarezza degli atti processuali, peraltro ormai recepito, quanto al processo civile, dal testo dell' articolo 121 del cod.proc.civ. , come novellato dal d.lgs. numero 149 del 10 ottobre 2022 norma, tuttavia, non applicabile ratione temporis al presente ricorso, redatto in data 14 settembre 2022 e notificato in pari data . Questa Corte, invero, ha affermato – anche a Sezioni Unite – che, sebbene il ricorso per cassazione debba essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall' articolo 360 cod. proc. civ. , resta nondimeno inteso che l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nnumero 3 e 4 dell' articolo 366 cod. proc. civ. così Cass Sez. U. numero 37552/2011 in senso conforme Cass. numero 4300/2023 , Cass. 32933/2023 . Nel caso di specie, l'esposizione dei fatti di causa e dei motivi di ricorso – sebbene eccedente i limiti stabiliti nel Protocollo d'intesa intervenuto tra questa Corte e il Consiglio Nazionale Forense evenienza che, peraltro, non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito cfr. Cass. numero 21831/2021 – non incide in alcun modo sull'intellegibilità degli uni come degli altri, escludendo, così, che il ricorso possa ritenersi inammissibile. L'eccezione suddetta, dunque, va respinta, anche in ossequio a quell'interpretazione non formalistica” delle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, raccomandata dalla giurisprudenza sovranazionale cfr. Corte EDU, sent. Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021 . 3.1. - Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 33 e 35 della legge numero 218/1995 . 3.2.- Le amministrazioni ricorrenti contestano, innanzi tutto, l'applicabilità dell' articolo 33 della legge numero 218/1995 DIP e sostengono, piuttosto, l'applicabilitàdell'articolo 35 della legge cit. Ciò perché l'articolo 33 DIP riguarda la filiazione naturale e, dunque, il rapporto tra R.D.E. ed il figlio, rapporto di filiazione riconosciuto dall'ordinamento italiano. Di contro, argomentano che in merito al rapporto tra R.G.R.R.G. e G.G., che non è la madre naturale, né genetica, non può trovare applicazione l'articolo 33, ma deve farsi applicazione dell'articolo 35 DIP, dettato in tema di riconoscimento del figlio, e rammentano che G.G. ha promosso un'azione di rettificazione del Registro di Stato Civile e non un'azione di stato. 3.3.- Escludono che si possa trattare non già di un riconoscimento, ma di una dichiarazione di nascita, perché il riconoscimento è sempre richiesto per il genitore non partoriente, salvo che nel caso dell'attribuzione in via presuntiva della paternità allorché il figlio nasce a una coppia eterosessuale in costanza del vincolo matrimoniale e che, in caso di PMA, la prestazione anticipata del consenso equivale a una sorta di riconoscimento anticipato. 3.4.- Sostengono che la cittadinanza americana del minore non è stata provata e che, nel caso in esame, troverebbe applicazione l' articolo 35 della legge 218/1995 , in base al quale per la capacità a riconoscere è regolata dal diritto italiano e, quindi, dall' articolo 250 e seguenti cod.civ. che colloca la capacità di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio unicamente in capo alla madre e al padre biologico, mentre non è prevista la capacità di soggetti terzi di effettuare tale riconoscimento, né trovano applicazione, alle coppie dello stesso sesso, le norme della legge numero 40/2004 . 3.5.- Deducono, inoltre, che anche a ritenere applicabile il diritto americano, non vi era dimostrazione che esso permetta ad entrambe le ricorrenti, ed in particolare alla G.G., di essere qualificate come genitrici del figlio dato alla luce in forza di PMA. Osservano le ricorrenti che il Capitolo 891.40 del codice del Winsconsin regola ed ammette la genitorialità intenzionale a seguito di PMA eterologa testualmente solo per le coppie sposate di sesso diverso che la sentenza della Corte di appello del VII circuito federale Wolf v. Walker concerne unicamente le problematiche inerenti ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, vietato in Winsconsin, così come la sentenza della Corte Suprema USA Obergefell v. Hodges che la sentenza della Corte Suprema USA Pavan v. Smith concerne la legge dell'Arkansas e del Winsconsin e non appare applicabile alla fattispecie. Aggiungono che le sentenze Baskin v. Bogan della Corte di appello del VII circuito federale e della Corte Suprema USA concernono la sola incostituzionalità del divieto di matrimonio omosessuale. In relazione a dette sentenze esprimono condivisione per la conclusione resa in primo grado, ove è stato escluso che da tali pronunce potesse dedursi quanto sostenuto dalle ricorrenti in materia di filiazione ottenuta mediante PMA eterologa in coppia omosessuale femminile, palesandosi un salto logico. Le ricorrenti amministrazioni, quindi, osservano che anche la sentenza Torres v. Seemayer - con cui la Corte del Distretto del Winsconsin Occidentale ha deciso una class action rivolta avverso il dirigente del Dipartimento dello Stato che cura i registri dello stato civile - non è decisiva, perché - pur essendo nato il minore de quo prima del 2/5/2016 tramite PMA eterologa - allo stesso minore il Capitolo 891.40 del Winumero Statute, così come oggetto di interpretazione da parte della Corte non può trovare applicazione perché questo si applica unicamente ai minori nati in Winsconsin, come si evince dal capitolo 69.14, inerente ai poteri dell'ufficiale di stato civile in ordine alle nascite e alla gestione degli atti di nascita. Ne deducono che le originarie attrici non rientrano nella class action che beneficia dell'ingiunzione e che per loro continua a valere il disposto testuale, ostativo perché riferito solo alle coppie sposate eterosessuali. Aggiungono che per esse la legge del Winsconsin non può essere utilmente invocata quale legge straniera regolante la filiazione nel caso di specie, a norma dell'articolo 33 DPI. Inoltre, sostengono che non può invocarsi l'applicazione della norma come modificata dalla sentenza Torres come se” il minore fosse nato in uno stato americano, per renderla poi applicabile al caso di una nascita in Italia. 4.1.- Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 9, 11, 12, 29 30 e 43 del DPR 396/2000 , degli articoli 250 e 269 cod.civ. e degli articolo 1, 4, 5, 8, 9 e 12 della legge numero 40/2004 . Le amministrazioni ricorrenti contestano l'affermazione compiuta dalla Corte di appello, secondo la quale non ricorrerebbe una violazione dell'ordine pubblico perché il caso in esame concerne l'ipotesi del riconoscimento di uno status da parte di un altro ordinamento che viene recepito in Italia e che non era mai stata posta in discussione la illegittimità della trascrizione di certificati di nascita di bambini nati da coppie omosessuali all'estero, mentre non ricorreva la disapplicazione della legge numero 40/2004 . Sostengono che nessuna discriminazione è ravvisabile nei confronti dei minori in base al fatto che siano nati in Italia o all'estero essendo, allo stato, in entrambi i casi vietata la trascrizione di un atto di nascita recante due genitori dello stesso sesso v. Cass. Sez. U. numero 12193/2019 . Specificano che il rifiuto opposto dall'ufficiale civile è coerente con la disposizione normative che escludono la configurabilità di una doppia maternità risultante dagli atti dello Stato civile e richiamano anche le sentenze della Corte costituzionale numero 230 del 2020 , numero 32 e 33 del 2021 che hanno affermato l'impossibilità di una risposta giurisprudenziale alla pretesa, del cosiddetto genitore intenzionale di una coppia dello stesso sesso, di riconoscere il figlio di un partner che è il genitore biologico. 5.1. - La decisione impugnata. - Sotto un primo profilo, la Corte di appello ha respinto il motivo di impugnazione volto a conseguire il riconoscimento omogenitoriale del figlio nato da genitore biologico e genitore intenzionale a seguito di PMA, giacché ha aderito, con statuizione non impugnata, alla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, deve essere rettificato l'atto di nascita del minore, nato in Italia, che indichi quale madre, oltre alla donna che ha partorito, l'altra componente la coppia quale madre intenzionale, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche di procreazione medicalmente assistita alle situazioni di infertilità patologica, alle quali non è equiparabile l'infertilità della coppia omoaffettiva, né può invocarsi un'interpretazione costituzionalmente orientata dell' articolo 8 l. numero 40 del 2004 , non potendosi ritenere tale operazione ermeneutica imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela che richiede, in una materia eticamente sensibile, necessariamente l'intervento del legislatore. Cass. numero 6383/2022 Cass. numero 7413/2022 , Cass. numero numero 22179/2022 , tra le molte - Sotto altro profilo, la Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di stato civile, è legittimamente trascritto in Italia l'atto di nascita formato all'estero, relativo a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera, non essendo contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia comunque prestato il consenso all'impiego da parte della partner di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono consentite nel nostro ordinamento. Cass. numero 23319/2021 , ed ha ritenuto che la fattispecie in esame potesse rientrare in questo ambito applicativo, diversamente dal Tribunale che lo aveva escluso sul rilievo che il minore de quo era nato in Italia e in detto Stato era stato formato il suo atto di nascita. Ha, quindi, accolto il reclamo proposto da G.G. e R.D.E., ha ravvisato l'illegittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale di Stato Civile di omissis sotto questo diverso profilo e, di conseguenza, ha ordinato la rettificazione dell'atto di nascita di cui sopra nel senso di aggiungere che il minore R.G.R.R.G. è figlio anche della madre intenzionale G. G., con compensazione delle spese di lite e spese per CTU a carico delle reclamanti. Segnatamente, la Corte di appello, previa ricostruzione del sistema delle fonti, mediante l'ausilio di un perito, ha ritenuto applicabile il diritto del Wisconsin, del quale è cittadina la madre biologica del minore, alla luce dell' articolo 19 della legge numero 218/1995 DIP ha, quindi, affermato che la fattispecie in esame ricadeva nell'ambito di applicazione dell'articolo 33 DIP e non dell'articolo 36-bis DIP. Secondo la Corte di appello, in base all' articolo 33 della legge 218/95 , lo status di figlio si individua facendo riferimento alla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, alla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita. Nel caso in esame, a dire della Corte, la madre ed il bambino, essendo cittadini USA, potevano valersi della legge del Wisconsinumero Quindi, sulla scorta della ricognizione normativa e giurisprudenziale dello Stato estero così individuato, ha ritenuto che potevano essere qualificati come genitori, in caso di PMA, anche i componenti di una coppia omosessuale sposata in particolare ha richiamato la giurisprudenza delle Corti Federali del Wisconsin dove nel caso Torres è stata accolta una class action che tutela i bambini nati dopo il 6 giugno 2014 da coppie omosessuali che hanno praticato la PMA, imponendo la formazione di un certificato di nascita che indichi quali genitori entrambe le madri. 6.1.- I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. 6.2.- Va preliminarmente osservato che la contestazione circa la cittadinanza americana del minore non appare fondata, atteso che – diversamente da quanto affermano le amministrazioni ricorrenti - la Corte di appello l'ha accertata, a seguito della produzione del passaporto - come si evince dal decreto impugnato - e tale accertamento di fatto non risulta efficacemente attinto da alcuna doglianza. 6.3.- Tale puntualizzazione, tuttavia, non esclude la fondatezza delle censure in merito agli altri profili dedotti. 6.4.- Innanzi tutto, va osservato, che, nel caso di specie, il procedimento proposto ha riguardato l'impugnazione del provvedimento dell'ufficiale di stato civile che ha opposto il rifiuto al ricevimento della dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale” da parte di G.G. ed alla richiesta di rettificazione dell'atto di nascita del minore R.G.R.R.G. perché in contrasto con quanto stabilito dall' articolo 250 cod.civ. che fa riferimento - come soggetto legittimato a riconoscere - ad un genitore di sesso maschile ed a un genitore di sesso femminile va evidenziato che non risulta in alcun modo che sia stata richiesta di trascrizione di un atto di nascita formato all'estero. Il procedimento promosso rientra nell'ambito di applicazione dell' articolo 95, comma 1, del dPR numero 396/2000 , secondo il quale 1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento . L'atto di nascita di cui si discute riguarda un minore, in possesso della cittadinanza americana nato in Italia da una donna cittadina americana, a seguito di concepimento avvenuto negli USA con il consenso ivi prestato dalla genitrice intenzionale, che con la prima aveva ivi contratto matrimonio alla sottoposizione della convivente a tecniche di procreazione medicalmente assistita e la richiesta formulata all'ufficiale di stato civile del Comune di omissis riguarda la dichiarazione di riconoscimento” da parte della genitrice intenzionale, cittadina italiana sprovvista di legame biologico con il minore. 6.5.- La circostanza che non sia stata richiesta la trascrizione di un atto di nascita formato all'estero consente di escludere che le interessate fossero tenute a promuovere il procedimento prescritto dall' articolo 67 della legge numero 218/1995 , richiamato dall'articolo 68 per gli atti pubblici ricevuti all'estero, e ritenuto applicabile anche in caso di rifiuto dell'ufficiale di stato civile di trascrivere un provvedimento giurisdizionale straniero recante l'accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero ed un cittadino italiano cfr. Cass. Sez. U. numero 12193/2019 . 6.6.- Nella specie, pertanto, l'unico strumento utilizzabile ai fini della contestazione della legittimità del rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile dev'essere individuato nel procedimento di rettificazione ex articolo 95, comma 1, dPR numero 396/2000 la cui funzione, collegata a quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile ed alla natura dichiarativa propria delle annotazioni in essi contenute, aventi l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall' articolo 451 cod. civ. , ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono, esclude peraltro l'idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico di filiazione così, in motivazione Cass. numero 23319/2021 , anche se va escluso che con tale procedimento si possa conseguire l'auspicato risultato, e cioè il riconoscimento dello status filiationis ex articolo 250 cod. civ. , proprio perché le annotazioni a cui il procedimento si riferisce hanno l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall' articolo 451 cod. civ. , ma non sono costitutive dello status, cui i fatti da esse risultanti si riferiscono circa la efficacia esclusiva probatoria privilegiata degli atti di stato civile, v. Cass. numero 3038/1977 . 6.7.- Va rammentato, in proposito, che l'ordinamento di stato civile italiano è disciplinato dal d.P.R. numero 396/2000 che, come rimarcato nella requisitoria della Procura Generale, si basa su un sistema che distingue le seguenti evenienze i. Gli atti di stato civile formati direttamente dall'ufficiale di stato italiano -oggetto di iscrizione, se formati dallo stesso ufficiale che li registra -di trascrizione, se formati da altro ufficiale ii. Gli atti di stato civile che consistono in trascrizioni di atti stranieri -se relativi a italiani o stranieri, previo vaglio di non contrarietà all'ordine pubblico ex articolo 18 d.P.R. numero 396/2000, e con funzione di pubblicità dichiarativa - se relativi a stranieri residenti in Italia, ex articolo 19 del d.P.R. cit., con funzione di pubblicità notizia, in quanto destinati a riprodurre gli atti già formati all'estero per agevolare gli stranieri nell'ottenimento delle copie degli stessi come argomentato dal Consiglio di Stato, parere 8 giugno 2011, numero 1732 - se relativi a stranieri non residenti in Italia questi atti non sono trascrivibili . Gli atti catalogati sub i. possono essere formati solo secondo il diritto italiano mentre per gli atti sub ii. ovvero atti di stato civile che consistono in trascrizioni di atti stranieri la formazione può concretarsi nella applicazione della legge del luogo o nella applicazione della legge italiana quando gli stessi atti siano compiuti dinanzi alle autorità consolari o diplomatiche italiane, previo il necessario vaglio della non contrarietà all'ordine pubblico. . Così ricostruito il sistema dell'ordinamento dello stato civile nella sua necessaria bipartizione, è decisivo osservare che - le disposizioni in esame riguardano il procedimento amministrativo di formazione degli atti di stato civile rilevanti ai fini dell'efficacia probatoria privilegiata, prevista dall' articolo 451 cod. civ. , ad essi attribuita, ma non costitutivi dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono e che si tratta di norme quelle riguardanti la formazione dell'atto di nascita che non regolano l'attività tra i privati, ma che sono inserite nell'ambito di un sistema normativo di applicazione necessaria, finalizzato a regolare l'attività della pubblica amministrazione - l' articolo 11, comma 3, del dPR numero 396/2000 , dove si esplicitano i limiti all'attività dell'ufficiale di stato civile, stabilisce che questi non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite e permesse da ciascun atto -la particolarità è costituita da atti che sono formati con una modalità di relazione a contenuto vincolato articolo 12 dPR numero 396/2000 gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite dal Ministro dell'Interno… , con l'esclusione di qualsivoglia discrezionalità operativa. 6.8.- Ne consegue che, nel caso in esame, trattandosi della formazione di un atto di nascita richiesto all'ufficiale di stato civile italiano, la legislazione applicabile è esclusivamente quella nazionale, nel rispetto delle modalità indicate dall' articolo 30 del dPR numero 396/2000 previa necessaria verifica, in capo al soggetto che effettua la dichiarazione, della condizione di paternità o maternità risultante dalle formule approvate con D.M. del 5 aprile 2002. In questo ambito, quindi va valutata la legittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale di stato civile, con riferimento, cioè alla normativa a cui lo stesso è tenuto a dare attuazione, senza discrezionalità operativa. 6.9.- Le disposizioni che regolano l'ordinamento dello stato civile, pertanto, non rientrano nel campo della legge numero 218/1995 , il cui oggetto è definito dall'articolo 1 La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. . Ciò trova conferma nello stesso dettato dell' articolo 33 della legge numero 218/1995 , che è rubricato filiazione” e concerne i criteri di individuazione del diritto applicabile per determinare lo status di figlio, e non già la disciplina regolamentare di formazione degli atti di nascita che hanno funzione probatoria e non costitutiva del diritto di status. L'applicazione dell'articolo 33 DIP da parte della Corte di appello ha realizzato dunque una evidente violazione di legge perché ha consentito la formazione, attraverso un'operazione interpretativa della normativa americana, di un atto di nascita di un bambino nato in Italia con l'applicazione diretta del diritto straniero, laddove ciò non è consentito all'ufficiale di stato civile in ragione del precipuo e limitato esercizio dei poteri di carattere pubblico attribuitigli, da cui esorbitano quelli costituivi dello status filiationis, status che può conseguire alla diretta applicazione della legge nazionale ex articolo 231 e seg. cod. civ. ed ex lege numero 40/2004, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti, e/o all'esito dell'esperimento delle azioni di stato e/o in caso di trascrizione in Italia dell'atto di nascita formato all'estero, relativo a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera Cass. numero 23319/2021 o di una sentenza straniera, ipotesi tutte non ricorrenti nel caso in esame. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l' articolo dell'articolo 33 della legge numero 218/1995 e perciò la decisione va cassata, senza rinvio la controversia va infatti decisa nel merito, ex articolo 384, secondo comma, cod. proc. civ. , con il rigetto dell'originaria domanda, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e restando assorbite tutte le altre questioni. 6.10.- Ciò non esime dal rilevare la singolarità del concreto esercizio della funzione ermeneutica da parte del giudicante in merito alla normativa americana, in quanto tale esercizio risulta demandato ad un perito le cui conclusioni la Corte di appello ha recepito fol.7 e ss. del decr. imp. , in violazione dei precipui compiti di interpretazione della legge ad essa riservati. Va osservato in proposito che, come è stato più volte affermato, nelle controversie in cui è applicabile l' articolo 14 l. numero 218 del 1995 , l'obbligo del giudice di ricercare d'ufficio le fonti del diritto va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione egli, ai fini della conoscenza di tali leggi in funzione dell'applicabilità dell'articolo 16 delle preleggi , può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia, anche di quelle assunte mediante esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile all'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, fermo restando che non sussiste alcun onere di queste ultime né di indicare né di documentare la legge straniera ritenuta applicabile Cass. numero 14209/2022 Cass. numero 27365/2016 Cass. numero 14777/2009 tutto ciò, però, concerne la individuazione della legge straniera. Resta fermo, infatti, ai sensi dell'articolo 14 cit. stesso che L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. di talché la ricostruzione del sistema giuridico straniero e la individuazione della soluzione giuridica sugli eventuali conflitti di applicazione normativa facendo uso delle norme di diritto internazionale privato costituisce esercizio della specifica funzione ermeneutica propria del giudice e, nel caso di specie, la Corte di appello non si è attenuta a ciò. 7.1. - Si deve passare all'esame del ricorso incidentale. 7.2. - Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ. , nonché degli articolo 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, Cost. le ricorrenti incidentali lamentano che la compensazione delle spese di lite sia stata disposta in assenza dei presupposti e di cause di giustificazione a fronte della soccombenza totale della Pubblica amministrazione e che vi sia stata violazione del diritto ad agire in giudizio e al giusto processo. 7.3.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, congiuntamente agli articolo 18, 20, 21 del TFUE e 7, 21, 24, 33 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche singolarmente considerati. Le ricorrenti lamentano, sempre in riferimento alla statuizione di compensazione integrale delle spese di lite, la violazione di diritti che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione e deducono che la compensazione a vantaggio dello Stato membro in caso di resistenza in giudizio, con soccombenza totale, costituirebbe violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. In ordine a tale tema, prospettano anche questioni interpretative in via pregiudiziale ex articolo 267 del TFUE da sottoporre, eventualmente, alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. 7.4.- Il ricorso incidentale è inammissibile. 7.5.- La statuizione di compensazione pronunciata dalla Corte di appello in ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio della fase di merito, oggetto di entrambe le censure incidentali, è per natura provvisoria e risulta assorbita all'esito del presente giudizio di legittimità dall'accoglimento del ricorso principale con cui, con la decisione definitiva, vengono individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti in ragione dell'esito complessivo del giudizio al fine della ripartizione delle spese Cass. numero 16121/2011 Cass. numero 23226/2013 . 8.- In conclusione, il ricorso principale va accolto ed il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. La decisione impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia va decisa nel merito ex articolo 384, secondo comma, cod. proc. civ. , con il rigetto dell'originaria domanda. Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e vanno collocate a carico dei controricorrenti in solido, nella misura liquidata in dispositivo va conferma della collocazione a carico di G.G. o e R.D.E. delle spese della CTU svolta in sede di reclamo. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 . Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Accoglie il ricorso principale dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'originaria domanda - Condanna i controricorrenti in solido alla rifusione delle spese dell'intero giudizio che liquida in euro 2.000,00= per il primo grado, in euro 3.000,00= per la fase di reclamo ed in euro 7.200,00=, per il grado di legittimità, oltre spese prenotate a debito conferma della collocazione delle spese di CTU a carico di G.G. e R.D.E. - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2 - Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.